Quanto
viene deciso per una regione o una località è, di fatto,
poi
applicabile a tutto il territorio nazionale.
Presso la sede della
Federazione Italiana Editori Giornali, a Milano, il 14 dicembre 1999 si è
riunita la Commissione Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e
periodici per esaminare questi argomenti:
Orario di consegna delle pubblicazioni ai
punti vendita localizzati nel Casentino, zona servita dalla ARDIST
La Commissione
invita l’impresa di distribuzione ARDIST a operare affinché la consegna delle
pubblicazioni periodiche, compatibilmente con gli orari di recapito del
prodotto al distributore, venga effettuata in modo omogeneo e in tempi ottimali
per la vendita in osservanza dell’art.6 punto 5 dell’Accordo Nazionale,
eventualmente attraverso l’introduzione di un mezzo supplementare nella linea
di trasporto dedicata.
(Poiché il problema
degli orari di consegna sta diventando un fenomeno allargato quanto deciso, per
il Casentino va inteso come normativa generale).
Modalità di consegna degli estratti conto
alle rivendite in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di tutela della
privacy
Lo
SNAG-Confcommercio osserva che la consegna di estratti conto non imbustati,
consentendo di fatto a terzi di poter prendere visione dei dati relativi al
rapporto commerciale in corso tra distributore locale e rivenditore, non sembra
garantire il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy.
L’ANADIS si impegna, quindi, a sollecitare le associate affinché gli estratti
conto vengano consegnati spillati o, comunque, in modo che il contenuto non sia
immediatamente visibile.
La Commissione,
tenuto conto della complessità e dell’interesse generale della materia nonché
delle disposizioni recanti deroghe alle norme generali contenute nella legge
675/96 sui i rapporti economici tra singoli soggetti commerciali, ritiene
opportuno conoscere al riguardo il parere dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
Ciò premesso la
Commissione rivolge alle parti contraenti l’Accordo Nazionale un invito a
formulare in tema uno specifico quesito da porre all’Autorità. A tale proposito
la FIEG si impegna a sottoporre alle OO.SS il testo di una nota da inviare al
Garante.
Regolamentazione del richiamo resa delle pubblicazioni eventualmente dimenticate o non restituite per errore (art.10 Accordo Nazionale) in caso di assenza del numero successivo
La Commissione
osserva che in caso di assenza del numero successivo, la resa eccezionale delle
pubblicazioni che fossero state dimenticate o non restituite per errore, non
può essere effettuata senza il consenso del distributore.
In argomento
l’ANADIS osserva che i distributori locali mettono a disposizione delle
rivendite modalità operative di richiamo resa che mirano a contenere errori e
disattenzioni.
La FIEG si riserva
di valutare con l’ANADIS l’opportunità di consentire, in caso di assenza del
numero successivo, l’effettuazione della resa delle pubblicazioni di cui sopra
entro alcuni mesi dalla distribuzione.
Richiesta di documentazione contabile settimanale per le pubblicazioni inviate in pagamento differito (conto deposito)
In relazione al
prodotto editoriale per il quale l’Accordo Nazionale prevede il pagamento al
ritiro della resa, le Organizzazioni sindacali fanno presente che, talvolta, la
relativa documentazione contabile non consente al rivenditore una immediata
individuazione delle pubblicazioni distribuite.
L’ANADIS dichiara la
disponibilità delle imprese associate a fornire mensilmente, su richiesta dei singoli
rivenditori, documentazione contabile che consenta un adeguato riscontro delle
pubblicazioni in pagamento differito giacenti presso il punto vendita, con
riserva di applicare tale risoluzione unicamente nei confronti dei rivenditori
che osservano scrupolosamente le norme contrattuali in materia di resa delle
pubblicazioni esclusivamente a seguito di documento di richiamo.
FIEG,
FENAGI-Confesercenti, CISL-Giornalai e UILTUCS-Giornalai accolgono
positivamente tale disponibilità.
Lo
SNAG-Confcommercio non ha ritenuto di accogliere tale impostazione (vedi in
box, sotto) perché la considera un atto dovuto da estendersi a tutta la rete di
vendita.
Le Organizzazioni
sindacali fanno presente che non tutti i distributori locali applicano, per una
stessa testata, identico sistema di pagamento, rendendo pertanto difficile
l’effettuazione di eventuali controlli da parte dei rivenditori.
La Commissione
osserva, infine, l’opportunità che gli articoli 7 e 10 del vigente Accordo
Nazionale trovino applicazione corretta e omogenea sul territorio e invita gli
operatori della distribuzione a facilitare il riscontro delle pubblicazioni
distribuite. A questo proposito le parti contraenti l’Accordo Nazionale si
riservano di approfondire le modalità di applicazione sul territorio degli
articoli 7 e 10 dell’Accordo stesso.
(È assolutamente
necessario che da parte delle rivendite di giornali sia applicata la massima
precisione nella gestione del prodotto consegnato in conto deposito per
togliere ogni possibilità di interpretazione personale da parte delle singole
agenzie di distribuzione).
In seguito alle ultime decisioni scaturite in sede di
Commissione ex art.5, la FIEG ha assunto, negli ultimi tempi, posizioni ben
chiare e non interpretative nei confronti di alcune agenzie locali di
distribuzione circa:
n L’E/C settimanale deve
contenere solo fornito e rese di prodotti esclusivamente editoriali, senza
nessun, altra aggiunta di prodotti diversi come per esempio le schede
telefoniche. Qualsiasi altro prodotto deve essere inserito in specifico e
diverso E/C.
n Il distributore non può
addebitare altri importi con denominazioni e motivazioni varie (spese di
gestione, contributi per portatura, ecc.). Questi costi aggiuntivi sono tutti
non dovuti anche in presenza di accordi locali o personali.
n Il distributore locale non può
imporre la sottoscrizione di accordi non previsti dall’Accordo Nazionale.
n La richiesta, sempre da parte
del distributore, di fideiussioni può essere effettuata soltanto in casi
particolari e specifici e cioè quando le stesse valgono a titolo di garanzia,
in particolare nel caso di nuove forniture. Queste fideiussioni non possono –
tuttavia – superare il valore di tre settimane di venduto (o presunto tale) e
non possono avere una durata superiore agli otto mesi.
A NAPOLI, IL CONTO DEPOSITO VIENE FATTURATO DOPO 10 GIORNI.
È successo infatti, che il catalogo Postal Market, consegnato in conto deposito
il 29/12/99 sia poi stato addebitato in data 08/01/2000 come da bolle in nostre
mani. Lo SNAG provinciale di Napoli ha pertanto inviato una lettera
all’Authority c/o la FIEG per denunciare questo scorretto comportamento. E la
FIEG ha, a sua volta, indirizzato alla MONDADORI, quale distributore nazionale,
l’invito a richiedere alle agenzie di distribuzione locali di “operare in
armonia con il disposto dell’Accordo Nazionale relativo alle pubblicazioni
fornite in pagamento differito”.
Invitiamo tutti i rivenditori, con problemi simili, a
rivolgersi immediatamente al proprio sindacato.