DECISIONI VALIDE PER TUTTA ITALIA

 

Quanto viene deciso per una regione o una località è, di fatto,

poi applicabile a tutto il territorio nazionale.

 

Presso la sede della Federazione Italiana Editori Giornali, a Milano, il 14 dicembre 1999 si è riunita la Commissione Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici per esaminare questi argomenti:

 

Orario di consegna delle pubblicazioni ai punti vendita localizzati nel Casentino, zona servita dalla ARDIST

La Commissione invita l’impresa di distribuzione ARDIST a operare affinché la consegna delle pubblicazioni periodiche, compatibilmente con gli orari di recapito del prodotto al distributore, venga effettuata in modo omogeneo e in tempi ottimali per la vendita in osservanza dell’art.6 punto 5 dell’Accordo Nazionale, eventualmente attraverso l’introduzione di un mezzo supplementare nella linea di trasporto dedicata.

(Poiché il problema degli orari di consegna sta diventando un fenomeno allargato quanto deciso, per il Casentino va inteso come normativa generale).

 

Modalità di consegna degli estratti conto alle rivendite in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy

Lo SNAG-Confcommercio osserva che la consegna di estratti conto non imbustati, consentendo di fatto a terzi di poter prendere visione dei dati relativi al rapporto commerciale in corso tra distributore locale e rivenditore, non sembra garantire il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. L’ANADIS si impegna, quindi, a sollecitare le associate affinché gli estratti conto vengano consegnati spillati o, comunque, in modo che il contenuto non sia immediatamente visibile.

La Commissione, tenuto conto della complessità e dell’interesse generale della materia nonché delle disposizioni recanti deroghe alle norme generali contenute nella legge 675/96 sui i rapporti economici tra singoli soggetti commerciali, ritiene opportuno conoscere al riguardo il parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò premesso la Commissione rivolge alle parti contraenti l’Accordo Nazionale un invito a formulare in tema uno specifico quesito da porre all’Autorità. A tale proposito la FIEG si impegna a sottoporre alle OO.SS il testo di una nota da inviare al Garante.

 

Regolamentazione del richiamo resa delle pubblicazioni eventualmente dimenticate o non restituite per errore (art.10 Accordo Nazionale) in caso di assenza del numero successivo

La Commissione osserva che in caso di assenza del numero successivo, la resa eccezionale delle pubblicazioni che fossero state dimenticate o non restituite per errore, non può essere effettuata senza il consenso del distributore.

In argomento l’ANADIS osserva che i distributori locali mettono a disposizione delle rivendite modalità operative di richiamo resa che mirano a contenere errori e disattenzioni.

La FIEG si riserva di valutare con l’ANADIS l’opportunità di consentire, in caso di assenza del numero successivo, l’effettuazione della resa delle pubblicazioni di cui sopra entro alcuni mesi dalla distribuzione.

 

Richiesta di documentazione contabile settimanale per le pubblicazioni inviate in pagamento differito (conto deposito)

In relazione al prodotto editoriale per il quale l’Accordo Nazionale prevede il pagamento al ritiro della resa, le Organizzazioni sindacali fanno presente che, talvolta, la relativa documentazione contabile non consente al rivenditore una immediata individuazione delle pubblicazioni distribuite.

L’ANADIS dichiara la disponibilità delle imprese associate a fornire mensilmente, su richiesta dei singoli rivenditori, documentazione contabile che consenta un adeguato riscontro delle pubblicazioni in pagamento differito giacenti presso il punto vendita, con riserva di applicare tale risoluzione unicamente nei confronti dei rivenditori che osservano scrupolosamente le norme contrattuali in materia di resa delle pubblicazioni esclusivamente a seguito di documento di richiamo.

FIEG, FENAGI-Confesercenti, CISL-Giornalai e UILTUCS-Giornalai accolgono positivamente tale disponibilità.

Lo SNAG-Confcommercio non ha ritenuto di accogliere tale impostazione (vedi in box, sotto) perché la considera un atto dovuto da estendersi a tutta la rete di vendita.

Le Organizzazioni sindacali fanno presente che non tutti i distributori locali applicano, per una stessa testata, identico sistema di pagamento, rendendo pertanto difficile l’effettuazione di eventuali controlli da parte dei rivenditori.

La Commissione osserva, infine, l’opportunità che gli articoli 7 e 10 del vigente Accordo Nazionale trovino applicazione corretta e omogenea sul territorio e invita gli operatori della distribuzione a facilitare il riscontro delle pubblicazioni distribuite. A questo proposito le parti contraenti l’Accordo Nazionale si riservano di approfondire le modalità di applicazione sul territorio degli articoli 7 e 10 dell’Accordo stesso.

(È assolutamente necessario che da parte delle rivendite di giornali sia applicata la massima precisione nella gestione del prodotto consegnato in conto deposito per togliere ogni possibilità di interpretazione personale da parte delle singole agenzie di distribuzione).

 

 

ATTENZIONE

In seguito alle ultime decisioni scaturite in sede di Commissione ex art.5, la FIEG ha assunto, negli ultimi tempi, posizioni ben chiare e non interpretative nei confronti di alcune agenzie locali di distribuzione circa:

n L’E/C settimanale deve contenere solo fornito e rese di prodotti esclusivamente editoriali, senza nessun, altra aggiunta di prodotti diversi come per esempio le schede telefoniche. Qualsiasi altro prodotto deve essere inserito in specifico e diverso E/C.

n Il distributore non può addebitare altri importi con denominazioni e motivazioni varie (spese di gestione, contributi per portatura, ecc.). Questi costi aggiuntivi sono tutti non dovuti anche in presenza di accordi locali o personali.

n Il distributore locale non può imporre la sottoscrizione di accordi non previsti dall’Accordo Nazionale.

n La richiesta, sempre da parte del distributore, di fideiussioni può essere effettuata soltanto in casi particolari e specifici e cioè quando le stesse valgono a titolo di garanzia, in particolare nel caso di nuove forniture. Queste fideiussioni non possono – tuttavia – superare il valore di tre settimane di venduto (o presunto tale) e non possono avere una durata superiore agli otto mesi.

 

 

 

A NAPOLI, IL CONTO  DEPOSITO VIENE FATTURATO  DOPO 10 GIORNI.


È successo infatti, che il catalogo Postal Market, consegnato in conto deposito il 29/12/99 sia poi stato addebitato in data 08/01/2000 come da bolle in nostre mani. Lo SNAG provinciale di Napoli ha pertanto inviato una lettera all’Authority c/o la FIEG per denunciare questo scorretto comportamento. E la FIEG ha, a sua volta, indirizzato alla MONDADORI, quale distributore nazionale, l’invito a richiedere alle agenzie di distribuzione locali di “operare in armonia con il disposto dell’Accordo Nazionale relativo alle pubblicazioni fornite in pagamento differito”.

Invitiamo tutti i rivenditori, con problemi simili, a rivolgersi immediatamente al proprio sindacato.