| CONTRATTI CAPESTRO | |
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Non sono previsti dall’Accordo Nazionale ma proliferano sotto le false generalità di “spese di gestione, lavorazione, servizio e altro”. Come combatterli. |
Sembra
il virus dell’influenza. Puntuale all’arrivo dell’inverno e sempre più
resistente ai vaccini.
L’ormai
noto contributo richiesto dai distributori per le spese di portatura, o di più
generica gestione, servizio o lavorazione, è una realtà che non si riesce a
debellare. Ci hanno provato e ci provano la Commissione ex art. 5, la FIEG e le
Organizzazioni Sindacali degli edicolanti, ma se ci riescono in una piazza dopo
poco tempo il problema emerge in un’altra.
Così
nel corso del ’99 è accaduto in Campania e in Veneto, piazze dove la FIEG ha
invitato con fermezza i distributori a interrompere simili richieste e a
restituire quanto indebitamente trattenuto. E situazioni simili ci vengono
denunciate anche in Sardegna e in molte altre piazze.
Nell’apparente
confusione generale che tutto questo ingenera ci sono però dei punti chiari e
ormai del tutto assodati dai quali non si può prescindere.
Vediamoli.
Con
l’ultimo Accordo Nazionale sottoscritto nel 1994 gli edicolanti hanno
rinunciato all’1% dei compensi per contribuire alle spese di portatura.
Ogni
spesa addebitata loro in questo senso è quindi del tutto ingiustificata e il
distributore dovrebbe, semmai, rivalersi sull’editore visto che opera su suo
mandato.
Vediamo
come si è espressa in proposito la Commissione ex art. 5.
Nella
riunione dell’ormai lontano 14 gennaio 1999, riconfermando quanto dichiarato
nel verbale della Commissione precedente del 28 ottobre 1998, si legge:
“La
Commissione precisa che in nessun caso, in sede locale, possono essere imposte
alle rivendite corresponsioni di importi a titolo di prestazioni di servizi, di
qualsiasi natura, non previsti dall’Accordo Nazionale”.
Il
30 giugno la Commissione, di nuovo convocata, ribadisce quanto stabilito sei
mesi prima con maggior precisione. Nel verbale relativo si legge infatti:
“In
nessun caso – in sede locale – possono essere raggiunte intese:
–
che prevedono la prevalenza di pattuizioni locali sulle norme del vigente
Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici;
–
di carattere economico su istituti per i quali l’Accordo Nazionale non prevede
onerosità”.
Ciò
significa che non sono ammesse spese di gestione, servizio e altro.
In
molti casi si è verificata, e si verifica tuttora, un’estorsione del consenso:
l’edicolante firma il contratto sottopostogli dal distributore perché
altrimenti non può essere messo nelle condizioni di esercitare la sua
professione (anche se ha già tutte le licenze necessarie in mano, compreso
ovviamente il parere favorevole della FIEG).
Il
motivo è facilmente comprensibile: così come non può decidere quali prodotti
editoriali vendere, il rivenditore non può neppure scegliere da quale
distributore rifornirsi.
A
questo proposito l’Antitrust sta svolgendo un’indagine conoscitiva che
comprende anche la valutazione relativa alle esclusive territoriali dei distributori locali, con particolare
riguardo alle modalità di funzionamento di tale tipologia di contratti e al
loro grado di diffusione sul territorio (vedi Azienda Edicola n. 6/99 pag. 24).
In
una situazione di mercato libero, all’interno del quale si possono scegliere
prodotti e fornitori, ognuno sarebbe invece libero di decidere cosa e a chi
rivolgersi secondo valutazioni personali e scegliendo le condizioni che reputa
migliori per la propria attività.
In
ogni caso se il contratto sottoscritto riporta una voce di spese gestione,
servizio o portatura, l’edicolante deve darne immediata comunicazione alla FIEG
e alla propria Organizzazione Sindacale mediante lettera (meglio se con
ricevuta di ritorno).
L’Organizzazione
Sindacale trasmette la documentazione alla FIEG che, a sua volta, interviene
presso il distributore per intimargli la sospensione immediata del contratto
capestro e la restituzione di quanto illecitamente incassato dalle rivendite.
Nel
frattempo però all’edicola conviene continuare a pagare le “quote di servizio”
perché altrimenti rischia la sospensione delle forniture da parte dell’agenzia.
Oggi
sempre più riviste vengono distribuite in conto deposito e questo sembra
giustificare la necessità di un versamento cauzionale che deve però essere
commisurato al reale mercato della singola edicola.
Nel
verbale del 30 giugno 1999 si legge:
“La
Commissione ex art. 5 ritiene che eventuali garanzie, che sono rivolte
principalmente alle nuove rivendite, non possono comunque superare
l’equivalente di 21 giorni di forniture. Queste devono essere tuttavia revocate
dopo un massimo di otto mesi di adempimento corretto del rapporto economico”.
Nella
riunione del 14 dicembre scorso si è affrontata la questione della richiesta di
un elenco settimanale per le pubblicazioni inviate in pagamento differito. Le
OO.SS hanno infatti fatto presente che, talvolta, la relativa documentazione
contabile non consente al rivenditore una immediata individuazione delle
pubblicazioni distribuite.
L’ANADIS
ha confermato la disponibilità delle imprese associate a fornire mensilmente,
su richiesta dei singoli rivenditori, documentazione contabile che consenta un
adeguato riscontro delle pubblicazioni in pagamento differito giacenti presso il
punto vendita, con riserva di applicare tale risoluzione unicamente nei
confronti dei rivenditori che osservano scrupolosamente le norme contrattuali
in materia di resa delle pubblicazioni a seguito di documento di richiamo.
Lo
SNAG, a differenza delle altre OO.SS, non ha ritenuto di accogliere tale
impostazione poiché la considera atto dovuto da parte del distributore da
estendersi a tutta la rete di vendita e non un “premio” per i rivenditori più
meritevoli.
NAPOLI
“Le
agenzie di distribuzione napoletane impongono ai nuovi rivenditori una sorta di
“contratto” che prevede la corresponsione da parte dell’edicolante di un
importo in percentuale (stabilita da loro) nel caso non riuscisse a raggiungere
una certo fatturato mensile (sempre stabilito da loro) a parziale copertura dei
costi di gestione (inventati da loro).
In
particolare un’agenzia di distribuzione applica tale forma di contratto non
solo ai nuovi edicolanti, ma anche ai subentri tra vecchi e nuovi titolari di
rivendite nonostante si tratti di rapporti esistenti da moltissimi anni,
compresi quelli tra padre e figlio” così Aldo Esposito, edicolante napoletano e
segretario USIAGI racconta, in una lunga lettera inviata alla nostra redazione,
la vicenda napoletana.
Lo
scorso marzo 1999 è stato indetto uno sciopero al quale hanno aderito circa 100
edicolanti che, per tre giorni, hanno tenuto le rivendite aperte ma hanno
rifiutato di vendere le testate distribuite da una determinata agenzia. In
seguito Esposito ha sollevato la questione anche presso la Prefettura.
Dopo
varie vicissitudini, grazie all’impegno delle Organizzazioni Sindacali e dello
SNAG in particolare, alla fine del ’99 la situazione è arrivata a una svolta.
Il
10 dicembre ’99 lo SNAG di Napoli invia alla sede Nazionale una lettera nella
quale denuncia la situazione e vi allega la documentazione relativa che viene
girata alla FIEG. In data 28 dicembre la Federazione degli editori manda alle
agenzie di distribuzione della piazza di Napoli questa lettera:
“È stato segnalato e documentato alla
nostra Federazione che le vostre imprese di distribuzione tuttora richiedono
alla rete di vendita operanti nell’area di Napoli l’applicazione di normative
non previste dal vigente Accordo Nazionale.
Ci riferiamo, in particolare, alla
richiesta di sottoscrizione di accordi di natura economica che contemplano
altresì il pagamento di un contributo qualora il rivenditore non raggiunga un
liquidato mensile minimo stabilito unilateralmente dal distributore.
Osserviamo inoltre che l’addebito di
importi non dovuti, richiesti a vario titolo, avviene senza la sottoscrizione
di alcun accordo da parte delle rivendite esistenti o di nuova attivazione.
Tanto premesso, vi invitiamo a
interrompere con effetto immediato ogni ingiustificata richiesta e a restituire
alle rivendite quanto sino a oggi a qualsiasi titolo indebitamente trattenuto,
comunicando conferma alla nostra Federazione e agli operatori interessati”.
Il
3 gennaio 2000 l’ANADIS risponde alla FIEG:
“Abbiamo appreso purtroppo solo ora, perché
informati da alcuni nostri Associati, che in epoca recente avete duramente
criticato l’iniziativa della definizione a livello locale di “compensi di
lavorazione”, pattuiti tra Distributore Locale e Rivenditore, qualificando
addirittura “indebite” le somme percepite dal distributore locale, cui avete
anche intimato l’immediata cessazione dell’accordo e la restituzione delle
somme.
Dobbiamo in primo luogo dolerci della
mancata informazione dell’ANADIS, che avrebbe dovuto essere opportunamente
preventiva, su tali questioni, giacché esse sono state oggetto di studio e
valutazione in senso alla Commissione congiunta.
In secondo luogo non possiamo non rilevare,
certamente senza nessun spirito di polemica, la singolarità del vostro
intervento che intanto entra in questioni economiche specifiche che dovrebbero
costituire, almeno secondo le vostre costanti affermazioni, profili estranei
all’attività della FIEG; e, inoltre, che con le comunicazioni in argomento
avete curiosamente assunto una sorta di tutela sindacale delle rivendite.
Nel merito del problema, osserviamo come
non sussista alcun profilo di “ingiustificatezza” o “illeicità” delle
convenzioni in argomento, come peraltro emerso, con vostro palese
riconoscimento, in occasione degli approfondimenti effettuati congiuntamente
nella Commissione ex art.5 del 14.01.1999.
Come ben noto a voi e allo spettabile
SNAG-Confcommercio, che ci legge per conoscenza, tali convenzioni traggono
origine dall’incomprimibile diritto del Distributore Locale di non essere costretto
a operare in remissione economica.
Confidando di aver ripristinato la corretta
memoria su questioni ben ampiamente trattate, inviamo migliori saluti”.
Il
19 gennaio 2000 la FIEG risponde all’ANADIS:
“Desideriamo svolgere alcune precisazioni
in relazione al contenuto della nota formulata in tema di definizione, a
livello locale, di compensi non previsti dall’Accordo Nazionale – da voi
trasmessa il 3 gennaio scorso alla nostra Federazione e, per conoscenza, allo
SNAG-Confcommercio.
Facciamo in primo luogo osservare che
numerosi casi di violazione della risoluzione 30.06.99 della Commissione ex
art. 5 dell’Accordo Nazionale – recentemente segnalati dalle organizzazioni di
categoria dei rivenditori – inducono a ritenere che alle imprese di
distribuzione locale non è stata fornita, a cura della vostra associazione, una
preventiva, adeguata informativa sulle regole sottoscritte.
Ci sorprende l’affermazione, non
condivisibile, secondo la quale la nostra Federazione avrebbe assunto “una
sorta di tutela sindacale delle rivendite” entrando “in questioni economiche
specifiche”: la Federazione degli Editori tutela la regolare diffusione della
stampa considerando a tale scopo imprescindibile l’osservanza sul territorio
delle intese che le strutture che rappresentano gli operatori del settore
sottoscrivono – e si impegnano a fare rispettare – in sede nazionale.
Occorre evidentemente precisare che in sede
di Commissione ex art. 5 riunitasi il 14.01.99 la vostra Associazione – non
anche le altre componenti – ha affermato “la sicura legittimità delle
convenzioni stipulate localmente con i rivenditori, con riferimento ad ambedue
i profili esaminati dalla Commissione”.
Al riguardo, ricordiamo che nella stessa
sede la Commissione, anticipando il contenuto della risoluzione adottata il
successivo 30 giugno – alla quale occorre fare riferimento – ha stabilito che
“in nessun caso, in sede locale, possono essere imposte alle rivendite
corresponsioni di importi a titolo di prestazione di servizi, di qualsiasi
natura, non previsti dall’Accordo Nazionale”. Con i migliori saluti”.
Mentre
si svolge il carteggio tra FIEG e ANADIS, lo SNAG locale in data 12 gennaio
dirama ai rivenditori della piazza di Napoli la seguente circolare:
“Cari Colleghi,
la nostra categoria è costretta a confrontarsi
quotidianamente con una serie infinita di problematiche che richiedono quanto
mai necessarie forti e decise iniziative sindacali.
Su questo piano lo SNAG-Confcommercio della
provincia di Napoli non si è mai tirato indietro anzi, nella massima trasparenza,
ha sempre sostenuto le legittime istanze non solo dei propri associati ma
dell’intera categoria.
A tal proposito sono significativi i nostri
interventi, volti all’eliminazione di addebiti impropri sugli E/C a seguito dei
quali lo SNAG ha assunto una precisa posizione sollecitando le agenzie di
distribuzione al rispetto dell’Accordo Nazionale. Richiamiamo, pertanto,
l’attenzione di tutti i colleghi invitandoli a vigilare qualora dovessero
notare il persistere di addebiti non dovuti, a darne notizie e documentazione
precise affinché lo SNAG possa intervenire.
Naturalmente le forti iniziative sindacali
che la nuova dirigenza dello SNAG della provincia di Napoli ha deciso di porre
in essere hanno richiesto un notevole sforzo organizzativo e di sacrificio anche
personale in termini di tempo, pertanto, saremo a disposizione di tutti, presso
gli uffici dell’ASCOM in Piazza Salvo d’Acquisto, 32 Napoli
tel. 081/7979111 – 081/5538845, il lunedì
dalle 9,30 alle 13,00 e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.
Saremo inoltre reperibili ai nostri
recapiti telefonici: 081/5208243 - 081/5538845. (...)”
ISCHIA
In
questa piazza nel corso di tutto il 1999 si sono succeduti lettere e fax:
un’edicola segnala allo SNAG che un distributore le addebita lire 40.000 per
spese di gestione; lo SNAG passa la documentazione alla FIEG che interviene
presso il distributore e questi continua imperterrito a chiedere la somma.
L’edicola
allora comunica allo SNAG che nulla è cambiato e la catena continua in
un’altalena che si protrae fino al 19 gennaio u.s. quando l’edicolante comunica
allo SNAG che, dopo aver trattenuto i cosiddetti costi di gestione
sull’estratto conto, l’agenzia gli ha sospeso le forniture.
VENETO
Dopo
aver letto sul numero 4 – di luglio/agosto di Azienda Edicola a pagina 58
l’articolo sulla riunione della Commissione ex art. 5 presso la FIEG di Milano
in data 30 giugno ’99, nel novembre ’99 un edicolante segnala allo SNAG di aver
invitato il distributore a revocare la polizza fideiussoria accesa nel lontano
1997, avendo il rivenditore sempre effettuato con estrema diligenza i pagamenti
delle forniture. Lo SNAG comunica la questione alla FIEG che in data 19
novembre scrive all’agenzia:
“Ci è stata segnalata la richiesta di revoca
di una polizza fideiussoria accesa nel marzo 1997 in relazione al rapporto di
fornitura di pubblicazioni intercorrente con la rivendita...
Al riguardo, vi invitiamo a dare attuazione
alla risoluzione 30 giugno 1999 della Commissione istituita ai sensi dell’art.5
dell’Accordo Nazionale verificando il corretto adempimento del rapporto
economico intercorso”.
Ma
non basta. L’agenzia non cambia condotta e la FIEG deve inviare un altro fax il
9 dicembre in cui ribadisce quanto detto precedentemente.
AVELLINO
Due
anni fa un’agenzia di distribuzione locale addebita a un nuovo edicolante un
importo mensile di 300.000 lire come “recupero costi di gestione”.
Dopo
un po’ di tempo il rivenditore si accorge di non essere in grado di sostenere
tale onere e decide di non corrispondere più la cifra con il risultato di essere
immediatamente sospeso dalle forniture.
Interviene
anche il Sindaco del paese e, alla fine, per “gentile concessione” dell’agenzia
la quota incriminata viene ridotta a 150.000 lire mensili.
Dato
che il rivenditore ha trattenuto quanto indebitamente addebitatogli il 20
gennaio u.s gli vengono nuovamente sospese le forniture.
Lo
SNAG si rivolge alla FIEG che in data 21 gennaio così scrive all’agenzia:
“Ci è stato segnalato e ampiamente
documentato che la vostra impresa di distribuzione locale – per effettuare le
forniture di prodotto editoriale – richiede alla rivendita... la corresponsione
di un importo a titolo di “recupero costi gestione”. Vi invitiamo a
interrompere con effetto immediato tale ingiustificata richiesta e a restituire
alla rivendita in questione quanto sino ad oggi a tale titolo trattenuto,
comunicando tempestiva conferma alla nostra Federazione e agli operatori
interessati.
Al riguardo, facciamo inoltre presente che
qualora un rivenditore decida di non corrispondere importi che non trovano
riscontro nella normativa nazionale, eventuali sospensioni delle forniture del
prodotto editoriale non trovano alcuna giustificazione”.
CASERTA
Il
20 settembre scorso la SNAG invia alla FIEG la documentazione relativa a un
contratto sottoscritto nel 1995 tra un rivenditore e l’agenzia locale nel quale
è previsto un “acconto” sulle forniture pari a 1.000.000 di lire oltre
all’imposizione mensile di una quota percentuale quale “compenso di
lavorazione”.
Il
23 settembre 1999 la FIEG scrive all’agenzia invitandola a:
“(...) interrompere con effetto
immediato ogni ingiustificata richiesta e a restituire alla rivendita in
questione quanto sino a oggi indebitamente trattenuto, comunicando tempestiva
conferma alla nostra Federazione e agli operatori interessati”.
Niente
da fare. Il 20 dicembre la FIEG scrive di nuovo all’agenzia:
“Ci è stato recentemente segnalato e
documentato che la vostra impresa di distribuzione locale richiede tuttora alla
rivendita... la corresponsione di un importo a titolo di “compenso di
lavorazione”. E la invita a interrompere immediatamente la richiesta
ingiustificata e a restituire quanto trattenuto”.
Anche
questo secondo fax non ottiene l’effetto desiderato.
Dopo
che lo SNAG le comunica che nulla è cambiato, la FIEG manda una terza comunicazione
il 19 gennaio u.s. nella
quale rinnova
“(...) il nostro risoluto invito a
interrompere con effetto immediato ogni ingiustificata richiesta e a restituire
alla rivendita in questione quanto sino a oggi a detto titolo indebitamente
trattenuto, comunicando tempestiva conferma alla nostra Federazione e agli
operatori interessati”.
SALERNO
Il
31 dicembre ’99 lo SNAG comunica alla FIEG che l’agenzia locale impone a una
rivendita il pagamento a titolo “servizi accessori” di lire 51.000 settimanali.
“Al di là del fatto che, osservando
l’esiguo fatturato, a nostro parere è addirittura immorale pretendere una
simile cifra” scrive lo SNAG alla FIEG “vi preghiamo di intervenire affinché
tale indebita trattenuta abbia a cessare e venga restituito al rivenditore
quanto sino a ora da lui pagato a tale titolo”.
Il
12 gennaio la FIEG, ancora una volta, invita l’agenzia a interrompere e
restituire quanto indebitamente trattenuto.
SARDEGNA
In
seguito alla lettera pubblicata su Azienda Edicola n. 5/99 nella rubrica La
Parola all’avvocato in cui si rispondeva a una edicolante sarda costretta a
contribuire alle spese di portatura, è giunta in redazione la lettera del
distributore che sottolinea quanto segue:
“(...) L’attività del distributore
locale è attività d’impresa, svolta legittimamente a fini di lucro e secondo
criteri economici che, come più volte chiarito, secondo la nozione legale
codificata, comporta che l’attività svolta debba produrre ricavi che coprano i
costi e assicurino un medio utile d’impresa.
Pur essendo chiarito che l’Accordo
Nazionale è sottoscritto tra Editori e Rivenditori di giornali, non si precisa
che l’Accordo non è sottoscritto anche dai Distributori Locali, sicché le
pattuizioni concernenti il trasporto a domicilio delle pubblicazioni non
incidono, né possono incidere, nei confronti di un soggetto estraneo
all’Accordo che legittimamente organizza la propria attività imprenditoriale
secondo criteri economici. Ne consegue la giuridica impossibilità, salvo
diverso e volontario avviso dello stesso imprenditore (che dovrebbe offrirne
motivata giustificazione), di pretendere che qualunque attività possa essere
effettuata in perdita.
Nel ribadire i punti assai
sinteticamente esposti, rammentiamo che i medesimi sono stati rappresentati
dalla nostra Associazione in Commissione ex art.5 dove, più volte, è stato
espresso favorevolmente il concetto di intese locali tra distributori e
rivenditori aventi oggetto l’attività di distribuzione.
Con i migliori saluti”.
Questa
lettera viene da noi inviata alla FIEG che, il 1° dicembre così risponde
all’agenzia:
“(...) Il vigente Accordo Nazionale è
ovunque riconosciuto e osservato dalle imprese di distribuzione, in virtù di
intese di carattere generale afferenti la distribuzione della stampa quotidiana
e periodica o di specifici contratti sottoscritti tra imprese locali ed
Editori.
Riteniamo auspicabili tutte le
convenzioni che in sede locale intendono realizzare la migliore
commercializzazione del prodotto editoriale, sempre che il contenuto delle
intese non contrasti con gli obiettivi delle parti e non comporti violazione di
norme vigenti, del disposto del citato Accordo Nazionale o delle risoluzioni
approvate in sede di Commissione istituita ai sensi dell’art.5 del medesimo
Accordo.
Con i migliori saluti”.
Da
tutto quanto sopra esposto si ricava la sensazione di essere in una vera e
propria situazione di “stallo”. Alcuni distributori continuano a imporre i loro
dettami, gli edicolanti si ribellano giustamente, le Organizzazioni Sindacali
intervengono presso la FIEG forti di un Contratto Nazionale e la FIEG tenta di
richiamare all’ordine chi di dovere ma, ci sembra di capire, senza grandissimi
risultati.
Questo
“bubbone” – perché è proprio così che va chiamato – prima o poi esploderà
grazie anche alle ripetute denunce che vengono portate di fronte all’opinione
pubblica attraverso le nostre pagine.
Gli edicolanti non devono stancarsi di segnalare i casi di anomale
richieste. Perché
è bene ricordare – come abbiamo già detto all’inizio – che l’Antitrust ha in
corso un’indagine da cui potranno scaturire novità e decisioni, forse,
rivoluzionarie.