CONTRATTI CAPESTRO
CONTRATTI CAPESTRO Non sono previsti dall’Accordo Nazionale ma proliferano sotto le false generalità di “spese di gestione, lavorazione, servizio e altro”. Come combatterli.

 

Di Elena Pizzetti

 

Sembra il virus dell’influenza. Puntuale all’arrivo dell’inverno e sempre più resistente ai vaccini.

L’ormai noto contributo richiesto dai distributori per le spese di portatura, o di più generica gestione, servizio o lavorazione, è una realtà che non si riesce a debellare. Ci hanno provato e ci provano la Commissione ex art. 5, la FIEG e le Organizzazioni Sindacali degli edicolanti, ma se ci riescono in una piazza dopo poco tempo il problema emerge in un’altra.

Così nel corso del ’99 è accaduto in Campania e in Veneto, piazze dove la FIEG ha invitato con fermezza i distributori a interrompere simili richieste e a restituire quanto indebitamente trattenuto. E situazioni simili ci vengono denunciate anche in Sardegna e in molte altre piazze.

Nell’apparente confusione generale che tutto questo ingenera ci sono però dei punti chiari e ormai del tutto assodati dai quali non si può prescindere.

Vediamoli.

 

LA COMMISSIONE EX ART. 5

Con l’ultimo Accordo Nazionale sottoscritto nel 1994 gli edicolanti hanno rinunciato all’1% dei compensi per contribuire alle spese di portatura.

Ogni spesa addebitata loro in questo senso è quindi del tutto ingiustificata e il distributore dovrebbe, semmai, rivalersi sull’editore visto che opera su suo mandato.

Vediamo come si è espressa in proposito la Commissione ex art. 5.

Nella riunione dell’ormai lontano 14 gennaio 1999, riconfermando quanto dichiarato nel verbale della Commissione precedente del 28 ottobre 1998, si legge:

“La Commissione precisa che in nessun caso, in sede locale, possono essere imposte alle rivendite corresponsioni di importi a titolo di prestazioni di servizi, di qualsiasi natura, non previsti dall’Accordo Nazionale”.

Il 30 giugno la Commissione, di nuovo convocata, ribadisce quanto stabilito sei mesi prima con maggior precisione. Nel verbale relativo si legge infatti:

“In nessun caso – in sede locale – possono essere raggiunte intese:

– che prevedono la prevalenza di pattuizioni locali sulle norme del vigente Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici;

– di carattere economico su istituti per i quali l’Accordo Nazionale non prevede onerosità”.

Ciò significa che non sono ammesse spese di gestione, servizio e altro.

In molti casi si è verificata, e si verifica tuttora, un’estorsione del consenso: l’edicolante firma il contratto sottopostogli dal distributore perché altrimenti non può essere messo nelle condizioni di esercitare la sua professione (anche se ha già tutte le licenze necessarie in mano, compreso ovviamente il parere favorevole della FIEG).

Il motivo è facilmente comprensibile: così come non può decidere quali prodotti editoriali vendere, il rivenditore non può neppure scegliere da quale distributore rifornirsi.

A questo proposito l’Antitrust sta svolgendo un’indagine conoscitiva che comprende anche la valutazione relativa alle esclusive territoriali  dei distributori locali, con particolare riguardo alle modalità di funzionamento di tale tipologia di contratti e al loro grado di diffusione sul territorio (vedi Azienda Edicola n. 6/99 pag. 24).

In una situazione di mercato libero, all’interno del quale si possono scegliere prodotti e fornitori, ognuno sarebbe invece libero di decidere cosa e a chi rivolgersi secondo valutazioni personali e scegliendo le condizioni che reputa migliori per la propria attività.

 

COSA FARE

In ogni caso se il contratto sottoscritto riporta una voce di spese gestione, servizio o portatura, l’edicolante deve darne immediata comunicazione alla FIEG e alla propria Organizzazione Sindacale mediante lettera (meglio se con ricevuta di ritorno).

L’Organizzazione Sindacale trasmette la documentazione alla FIEG che, a sua volta, interviene presso il distributore per intimargli la sospensione immediata del contratto capestro e la restituzione di quanto illecitamente incassato dalle rivendite.

Nel frattempo però all’edicola conviene continuare a pagare le “quote di servizio” perché altrimenti rischia la sospensione delle forniture da parte dell’agenzia.

 

IL DEPOSITO CAUZIONALE

Oggi sempre più riviste vengono distribuite in conto deposito e questo sembra giustificare la necessità di un versamento cauzionale che deve però essere commisurato al reale mercato della singola edicola.

Nel verbale del 30 giugno 1999 si legge:

“La Commissione ex art. 5 ritiene che eventuali garanzie, che sono rivolte principalmente alle nuove rivendite, non possono comunque superare l’equivalente di 21 giorni di forniture. Queste devono essere tuttavia revocate dopo un massimo di otto mesi di adempimento corretto del rapporto economico”.

Nella riunione del 14 dicembre scorso si è affrontata la questione della richiesta di un elenco settimanale per le pubblicazioni inviate in pagamento differito. Le OO.SS hanno infatti fatto presente che, talvolta, la relativa documentazione contabile non consente al rivenditore una immediata individuazione delle pubblicazioni distribuite.

L’ANADIS ha confermato la disponibilità delle imprese associate a fornire mensilmente, su richiesta dei singoli rivenditori, documentazione contabile che consenta un adeguato riscontro delle pubblicazioni in pagamento differito giacenti presso il punto vendita, con riserva di applicare tale risoluzione unicamente nei confronti dei rivenditori che osservano scrupolosamente le norme contrattuali in materia di resa delle pubblicazioni a seguito di documento di richiamo.

Lo SNAG, a differenza delle altre OO.SS, non ha ritenuto di accogliere tale impostazione poiché la considera atto dovuto da parte del distributore da estendersi a tutta la rete di vendita e non un “premio” per i rivenditori più meritevoli.

 

LA MAPPA DEL CAPESTRO

 

NAPOLI

“Le agenzie di distribuzione napoletane impongono ai nuovi rivenditori una sorta di “contratto” che prevede la corresponsione da parte dell’edicolante di un importo in percentuale (stabilita da loro) nel caso non riuscisse a raggiungere una certo fatturato mensile (sempre stabilito da loro) a parziale copertura dei costi di gestione (inventati da loro).

In particolare un’agenzia di distribuzione applica tale forma di contratto non solo ai nuovi edicolanti, ma anche ai subentri tra vecchi e nuovi titolari di rivendite nonostante si tratti di rapporti esistenti da moltissimi anni, compresi quelli tra padre e figlio” così Aldo Esposito, edicolante napoletano e segretario USIAGI racconta, in una lunga lettera inviata alla nostra redazione, la vicenda napoletana.

Lo scorso marzo 1999 è stato indetto uno sciopero al quale hanno aderito circa 100 edicolanti che, per tre giorni, hanno tenuto le rivendite aperte ma hanno rifiutato di vendere le testate distribuite da una determinata agenzia. In seguito Esposito ha sollevato la questione anche presso la Prefettura.

Dopo varie vicissitudini, grazie all’impegno delle Organizzazioni Sindacali e dello SNAG in particolare, alla fine del ’99 la situazione è arrivata a una svolta.

Il 10 dicembre ’99 lo SNAG di Napoli invia alla sede Nazionale una lettera nella quale denuncia la situazione e vi allega la documentazione relativa che viene girata alla FIEG. In data 28 dicembre la Federazione degli editori manda alle agenzie di distribuzione della piazza di Napoli questa lettera:

“È stato segnalato e documentato alla nostra Federazione che le vostre imprese di distribuzione tuttora richiedono alla rete di vendita operanti nell’area di Napoli l’applicazione di normative non previste dal vigente Accordo Nazionale.

Ci riferiamo, in particolare, alla richiesta di sottoscrizione di accordi di natura economica che contemplano altresì il pagamento di un contributo qualora il rivenditore non raggiunga un liquidato mensile minimo stabilito unilateralmente dal distributore.

Osserviamo inoltre che l’addebito di importi non dovuti, richiesti a vario titolo, avviene senza la sottoscrizione di alcun accordo da parte delle rivendite esistenti o di nuova attivazione.

Tanto premesso, vi invitiamo a interrompere con effetto immediato ogni ingiustificata richiesta e a restituire alle rivendite quanto sino a oggi a qualsiasi titolo indebitamente trattenuto, comunicando conferma alla nostra Federazione e agli operatori interessati”.

 

Il 3 gennaio 2000 l’ANADIS risponde alla FIEG:

“Abbiamo appreso purtroppo solo ora, perché informati da alcuni nostri Associati, che in epoca recente avete duramente criticato l’iniziativa della definizione a livello locale di “compensi di lavorazione”, pattuiti tra Distributore Locale e Rivenditore, qualificando addirittura “indebite” le somme percepite dal distributore locale, cui avete anche intimato l’immediata cessazione dell’accordo e la restituzione delle somme.

Dobbiamo in primo luogo dolerci della mancata informazione dell’ANADIS, che avrebbe dovuto essere opportunamente preventiva, su tali questioni, giacché esse sono state oggetto di studio e valutazione in senso alla Commissione congiunta.

In secondo luogo non possiamo non rilevare, certamente senza nessun spirito di polemica, la singolarità del vostro intervento che intanto entra in questioni economiche specifiche che dovrebbero costituire, almeno secondo le vostre costanti affermazioni, profili estranei all’attività della FIEG; e, inoltre, che con le comunicazioni in argomento avete curiosamente assunto una sorta di tutela sindacale delle rivendite.

Nel merito del problema, osserviamo come non sussista alcun profilo di “ingiustificatezza” o “illeicità” delle convenzioni in argomento, come peraltro emerso, con vostro palese riconoscimento, in occasione degli approfondimenti effettuati congiuntamente nella Commissione ex art.5 del 14.01.1999.

Come ben noto a voi e allo spettabile SNAG-Confcommercio, che ci legge per conoscenza, tali convenzioni traggono origine dall’incomprimibile diritto del Distributore Locale di non essere costretto a operare in remissione economica.

Confidando di aver ripristinato la corretta memoria su questioni ben ampiamente trattate, inviamo migliori saluti”.

 

Il 19 gennaio 2000 la FIEG risponde all’ANADIS:

“Desideriamo svolgere alcune precisazioni in relazione al contenuto della nota formulata in tema di definizione, a livello locale, di compensi non previsti dall’Accordo Nazionale – da voi trasmessa il 3 gennaio scorso alla nostra Federazione e, per conoscenza, allo SNAG-Confcommercio.

Facciamo in primo luogo osservare che numerosi casi di violazione della risoluzione 30.06.99 della Commissione ex art. 5 dell’Accordo Nazionale – recentemente segnalati dalle organizzazioni di categoria dei rivenditori – inducono a ritenere che alle imprese di distribuzione locale non è stata fornita, a cura della vostra associazione, una preventiva, adeguata informativa sulle regole sottoscritte.

Ci sorprende l’affermazione, non condivisibile, secondo la quale la nostra Federazione avrebbe assunto “una sorta di tutela sindacale delle rivendite” entrando “in questioni economiche specifiche”: la Federazione degli Editori tutela la regolare diffusione della stampa considerando a tale scopo imprescindibile l’osservanza sul territorio delle intese che le strutture che rappresentano gli operatori del settore sottoscrivono – e si impegnano a fare rispettare – in sede nazionale.

Occorre evidentemente precisare che in sede di Commissione ex art. 5 riunitasi il 14.01.99 la vostra Associazione – non anche le altre componenti – ha affermato “la sicura legittimità delle convenzioni stipulate localmente con i rivenditori, con riferimento ad ambedue i profili esaminati dalla Commissione”.

Al riguardo, ricordiamo che nella stessa sede la Commissione, anticipando il contenuto della risoluzione adottata il successivo 30 giugno – alla quale occorre fare riferimento – ha stabilito che “in nessun caso, in sede locale, possono essere imposte alle rivendite corresponsioni di importi a titolo di prestazione di servizi, di qualsiasi natura, non previsti dall’Accordo Nazionale”. Con i migliori saluti”.

Mentre si svolge il carteggio tra FIEG e ANADIS, lo SNAG locale in data 12 gennaio dirama ai rivenditori della piazza di Napoli la seguente circolare:

“Cari Colleghi,

la nostra categoria è costretta a confrontarsi quotidianamente con una serie infinita di problematiche che richiedono quanto mai necessarie forti e decise iniziative sindacali.

Su questo piano lo SNAG-Confcommercio della provincia di Napoli non si è mai tirato indietro anzi, nella massima trasparenza, ha sempre sostenuto le legittime istanze non solo dei propri associati ma dell’intera categoria.

A tal proposito sono significativi i nostri interventi, volti all’eliminazione di addebiti impropri sugli E/C a seguito dei quali lo SNAG ha assunto una precisa posizione sollecitando le agenzie di distribuzione al rispetto dell’Accordo Nazionale. Richiamiamo, pertanto, l’attenzione di tutti i colleghi invitandoli a vigilare qualora dovessero notare il persistere di addebiti non dovuti, a darne notizie e documentazione precise affinché lo SNAG possa intervenire.

Naturalmente le forti iniziative sindacali che la nuova dirigenza dello SNAG della provincia di Napoli ha deciso di porre in essere hanno richiesto un notevole sforzo organizzativo e di sacrificio anche personale in termini di tempo, pertanto, saremo a disposizione di tutti, presso gli uffici dell’ASCOM in Piazza Salvo d’Acquisto, 32 Napoli

tel. 081/7979111 – 081/5538845, il lunedì dalle 9,30 alle 13,00 e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.

Saremo inoltre reperibili ai nostri recapiti telefonici: 081/5208243 - 081/5538845. (...)”

 

ISCHIA

In questa piazza nel corso di tutto il 1999 si sono succeduti lettere e fax: un’edicola segnala allo SNAG che un distributore le addebita lire 40.000 per spese di gestione; lo SNAG passa la documentazione alla FIEG che interviene presso il distributore e questi continua imperterrito a chiedere la somma.

L’edicola allora comunica allo SNAG che nulla è cambiato e la catena continua in un’altalena che si protrae fino al 19 gennaio u.s. quando l’edicolante comunica allo SNAG che, dopo aver trattenuto i cosiddetti costi di gestione sull’estratto conto, l’agenzia gli ha sospeso le forniture.

 

VENETO

Dopo aver letto sul numero 4 – di luglio/agosto di Azienda Edicola a pagina 58 l’articolo sulla riunione della Commissione ex art. 5 presso la FIEG di Milano in data 30 giugno ’99, nel novembre ’99 un edicolante segnala allo SNAG di aver invitato il distributore a revocare la polizza fideiussoria accesa nel lontano 1997, avendo il rivenditore sempre effettuato con estrema diligenza i pagamenti delle forniture. Lo SNAG comunica la questione alla FIEG che in data 19 novembre scrive all’agenzia:

“Ci è stata segnalata la richiesta di revoca di una polizza fideiussoria accesa nel marzo 1997 in relazione al rapporto di fornitura di pubblicazioni intercorrente con la rivendita...

Al riguardo, vi invitiamo a dare attuazione alla risoluzione 30 giugno 1999 della Commissione istituita ai sensi dell’art.5 dell’Accordo Nazionale verificando il corretto adempimento del rapporto economico intercorso”.

Ma non basta. L’agenzia non cambia condotta e la FIEG deve inviare un altro fax il 9 dicembre in cui ribadisce quanto detto precedentemente.

 

AVELLINO

Due anni fa un’agenzia di distribuzione locale addebita a un nuovo edicolante un importo mensile di 300.000 lire come “recupero costi di gestione”.

Dopo un po’ di tempo il rivenditore si accorge di non essere in grado di sostenere tale onere e decide di non corrispondere più la cifra con il risultato di essere immediatamente sospeso dalle forniture.

Interviene anche il Sindaco del paese e, alla fine, per “gentile concessione” dell’agenzia la quota incriminata viene ridotta a 150.000 lire mensili.

Dato che il rivenditore ha trattenuto quanto indebitamente addebitatogli il 20 gennaio u.s gli vengono nuovamente sospese le forniture.

Lo SNAG si rivolge alla FIEG che in data 21 gennaio così scrive all’agenzia:

“Ci è stato segnalato e ampiamente documentato che la vostra impresa di distribuzione locale – per effettuare le forniture di prodotto editoriale – richiede alla rivendita... la corresponsione di un importo a titolo di “recupero costi gestione”. Vi invitiamo a interrompere con effetto immediato tale ingiustificata richiesta e a restituire alla rivendita in questione quanto sino ad oggi a tale titolo trattenuto, comunicando tempestiva conferma alla nostra Federazione e agli operatori interessati.

Al riguardo, facciamo inoltre presente che qualora un rivenditore decida di non corrispondere importi che non trovano riscontro nella normativa nazionale, eventuali sospensioni delle forniture del prodotto editoriale non trovano alcuna giustificazione”.

 

CASERTA

Il 20 settembre scorso la SNAG invia alla FIEG la documentazione relativa a un contratto sottoscritto nel 1995 tra un rivenditore e l’agenzia locale nel quale è previsto un “acconto” sulle forniture pari a 1.000.000 di lire oltre all’imposizione mensile di una quota percentuale quale “compenso di lavorazione”.

Il 23 settembre 1999 la FIEG scrive all’agenzia invitandola a:

“(...) interrompere con effetto immediato ogni ingiustificata richiesta e a restituire alla rivendita in questione quanto sino a oggi indebitamente trattenuto, comunicando tempestiva conferma alla nostra Federazione e agli operatori interessati”.

Niente da fare. Il 20 dicembre la FIEG scrive di nuovo all’agenzia:

“Ci è stato recentemente segnalato e documentato che la vostra impresa di distribuzione locale richiede tuttora alla rivendita... la corresponsione di un importo a titolo di “compenso di lavorazione”. E la invita a interrompere immediatamente la richiesta ingiustificata e a restituire quanto trattenuto”.

Anche questo secondo fax non ottiene l’effetto desiderato.

Dopo che lo SNAG le comunica che nulla è cambiato, la FIEG manda una terza comunicazione il 19 gennaio u.s. nella quale rinnova

“(...) il nostro risoluto invito a interrompere con effetto immediato ogni ingiustificata richiesta e a restituire alla rivendita in questione quanto sino a oggi a detto titolo indebitamente trattenuto, comunicando tempestiva conferma alla nostra Federazione e agli operatori interessati”.

 

SALERNO

Il 31 dicembre ’99 lo SNAG comunica alla FIEG che l’agenzia locale impone a una rivendita il pagamento a titolo “servizi accessori” di lire 51.000 settimanali.

“Al di là del fatto che, osservando l’esiguo fatturato, a nostro parere è addirittura immorale pretendere una simile cifra” scrive lo SNAG alla FIEG “vi preghiamo di intervenire affinché tale indebita trattenuta abbia a cessare e venga restituito al rivenditore quanto sino a ora da lui pagato a tale titolo”.

Il 12 gennaio la FIEG, ancora una volta, invita l’agenzia a interrompere e restituire quanto indebitamente trattenuto.

 

SARDEGNA

In seguito alla lettera pubblicata su Azienda Edicola n. 5/99 nella rubrica La Parola all’avvocato in cui si rispondeva a una edicolante sarda costretta a contribuire alle spese di portatura, è giunta in redazione la lettera del distributore che sottolinea quanto segue:

“(...) L’attività del distributore locale è attività d’impresa, svolta legittimamente a fini di lucro e secondo criteri economici che, come più volte chiarito, secondo la nozione legale codificata, comporta che l’attività svolta debba produrre ricavi che coprano i costi e assicurino un medio utile d’impresa.

Pur essendo chiarito che l’Accordo Nazionale è sottoscritto tra Editori e Rivenditori di giornali, non si precisa che l’Accordo non è sottoscritto anche dai Distributori Locali, sicché le pattuizioni concernenti il trasporto a domicilio delle pubblicazioni non incidono, né possono incidere, nei confronti di un soggetto estraneo all’Accordo che legittimamente organizza la propria attività imprenditoriale secondo criteri economici. Ne consegue la giuridica impossibilità, salvo diverso e volontario avviso dello stesso imprenditore (che dovrebbe offrirne motivata giustificazione), di pretendere che qualunque attività possa essere effettuata in perdita.

Nel ribadire i punti assai sinteticamente esposti, rammentiamo che i medesimi sono stati rappresentati dalla nostra Associazione in Commissione ex art.5 dove, più volte, è stato espresso favorevolmente il concetto di intese locali tra distributori e rivenditori aventi oggetto l’attività di distribuzione.

Con i migliori saluti”.

 

Questa lettera viene da noi inviata alla FIEG che, il 1° dicembre così risponde all’agenzia:

“(...) Il vigente Accordo Nazionale è ovunque riconosciuto e osservato dalle imprese di distribuzione, in virtù di intese di carattere generale afferenti la distribuzione della stampa quotidiana e periodica o di specifici contratti sottoscritti tra imprese locali ed Editori.

Riteniamo auspicabili tutte le convenzioni che in sede locale intendono realizzare la migliore commercializzazione del prodotto editoriale, sempre che il contenuto delle intese non contrasti con gli obiettivi delle parti e non comporti violazione di norme vigenti, del disposto del citato Accordo Nazionale o delle risoluzioni approvate in sede di Commissione istituita ai sensi dell’art.5 del medesimo Accordo.

Con i migliori saluti”.

 

Da tutto quanto sopra esposto si ricava la sensazione di essere in una vera e propria situazione di “stallo”. Alcuni distributori continuano a imporre i loro dettami, gli edicolanti si ribellano giustamente, le Organizzazioni Sindacali intervengono presso la FIEG forti di un Contratto Nazionale e la FIEG tenta di richiamare all’ordine chi di dovere ma, ci sembra di capire, senza grandissimi risultati.

Questo “bubbone” – perché è proprio così che va chiamato – prima o poi esploderà grazie anche alle ripetute denunce che vengono portate di fronte all’opinione pubblica attraverso le nostre pagine.

Gli edicolanti non devono stancarsi di segnalare i casi di anomale richieste. Perché è bene ricordare – come abbiamo già detto all’inizio – che l’Antitrust ha in corso un’indagine da cui potranno scaturire novità e decisioni, forse, rivoluzionarie.