LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
DEPOSITO CAUZIONALE IN PERICOLO
La sig.ra C.M. di Roma espone
la propria situazione che la vede gerente di una rivendita di giornali con
contratto di gestione, regolarmente registrato e autorizzato, avendo la
titolare superato l’età pensionabile. In esecuzione a tale contratto la sig.ra
C.M. aveva corrisposto alla titolare un rilevante importo cauzionale. Venuta
ora a conoscenza delle precarie condizioni economiche della titolare, teme di
non poterne più rientrare in possesso al termine del contratto di gestione.
L’art. 1461 del codice civile
prevede la possibilità per ciascun contraente di sospendere l’esecuzione della
prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono
divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione.
Nel caso in esame il
contratto di gestione prevede che le prestazioni della sig.ra C.M. sono
essenzialmente quelle di avere costituito a mani della titolare un deposito
nominale e di pagare con regolarità gli importi previsti per la gestione dell’attività.
Le controprestazioni della
titolare sono quelle di mettere a disposizione della sig.ra C.M. l’azienda per
la gestione e di restituire alla stessa, al termine del rapporto, l’importo
cauzionale.
Non vi è dubbio che ove fosse
provata la disastrosa situazione economica della titolare, ben si possa
ritenere in pericolo, da parte di questa, la possibilità di eseguire la
controprestazione, seppure futura, della restituzione dell’importo cauzionale.
In quest’ambito sarà pertanto
possibile per la sig.ra C.M. chiedere al Giudice, con un ricorso ex art. 700
c.p.c. (unica procedura applicabile), di poter essere autorizzati a versare su
un libretto vincolato gli importi relativi ai canoni di gestione sino alla
concorrenza delle somme di cui al deposito cauzionale.
Al Giudice dovrà essere
ovviamente documentata la situazione patrimoniale ed economica in cui versa la
titolare, indispensabile per poter dimostrare la situazione di pericolo che
rende improbabile o difficilmente attuabile la restituzione dell’importo
cauzionale.
RISARCIMENTO DAL COMUNE?
Tommaso Carta di Marrubiu
(OR) vuole sapere se può richiedere il risarcimento dei danni al proprio Comune
che in un primo tempo aveva autorizzato il trasferimento del proprio punto
vendita e, successivamente, aveva revocato tale provvedimento.
Il nostro lettore fa
altresì presente che pendono due giudizi avanti il TAR: il primo avente a
oggetto l’annullamento dell’autorizzazione al trasferimento promosso dall’altro
rivenditore di Marrubiu che si riteneva danneggiato dal trasferimento stesso e
il secondo giudizio promosso dal Carta avverso la revoca al trasferimento,
revoca che è stata sospesa provvisoriamente dal TAR.
In tale situazione è evidente
che solo la definizione dei giudizi pendenti potrà contribuire a evidenziare se
nel comportamento e nell’operato dell’Amministrazione Comunale possano
rinvenirsi motivi o ragioni di colpa grave, quindi di responsabilità e
correlativamente di obbligo a un risarcimento del danno patito dal rivenditore
Carta.
Allo stato attuale è quanto
mai improbabile poter con certezza rassicurare il rivenditore sulla futura
esperibilità dell’azione per danni nei confronti dell’Amministrazione Comunale.