LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti

 

DEPOSITO CAUZIONALE IN PERICOLO

La sig.ra C.M. di Roma espone la propria situazione che la vede gerente di una rivendita di giornali con contratto di gestione, regolarmente registrato e autorizzato, avendo la titolare superato l’età pensionabile. In esecuzione a tale contratto la sig.ra C.M. aveva corrisposto alla titolare un rilevante importo cauzionale. Venuta ora a conoscenza delle precarie condizioni economiche della titolare, teme di non poterne più rientrare in possesso al termine del contratto di gestione.

 

L’art. 1461 del codice civile prevede la possibilità per ciascun contraente di sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione.

Nel caso in esame il contratto di gestione prevede che le prestazioni della sig.ra C.M. sono essenzialmente quelle di avere costituito a mani della titolare un deposito nominale e di pagare con regolarità gli importi previsti per la gestione dell’attività.

Le controprestazioni della titolare sono quelle di mettere a disposizione della sig.ra C.M. l’azienda per la gestione e di restituire alla stessa, al termine del rapporto, l’importo cauzionale.

Non vi è dubbio che ove fosse provata la disastrosa situazione economica della titolare, ben si possa ritenere in pericolo, da parte di questa, la possibilità di eseguire la controprestazione, seppure futura, della restituzione dell’importo cauzionale.

In quest’ambito sarà pertanto possibile per la sig.ra C.M. chiedere al Giudice, con un ricorso ex art. 700 c.p.c. (unica procedura applicabile), di poter essere autorizzati a versare su un libretto vincolato gli importi relativi ai canoni di gestione sino alla concorrenza delle somme di cui al deposito cauzionale.

Al Giudice dovrà essere ovviamente documentata la situazione patrimoniale ed economica in cui versa la titolare, indispensabile per poter dimostrare la situazione di pericolo che rende improbabile o difficilmente attuabile la restituzione dell’importo cauzionale.

 

 

 

RISARCIMENTO DAL COMUNE?

Tommaso Carta di Marrubiu (OR) vuole sapere se può richiedere il risarcimento dei danni al proprio Comune che in un primo tempo aveva autorizzato il trasferimento del proprio punto vendita e, successivamente, aveva revocato tale provvedimento.

Il nostro lettore fa altresì presente che pendono due giudizi avanti il TAR: il primo avente a oggetto l’annullamento dell’autorizzazione al trasferimento promosso dall’altro rivenditore di Marrubiu che si riteneva danneggiato dal trasferimento stesso e il secondo giudizio promosso dal Carta avverso la revoca al trasferimento, revoca che è stata sospesa provvisoriamente dal TAR.

 

In tale situazione è evidente che solo la definizione dei giudizi pendenti potrà contribuire a evidenziare se nel comportamento e nell’operato dell’Amministrazione Comunale possano rinvenirsi motivi o ragioni di colpa grave, quindi di responsabilità e correlativamente di obbligo a un risarcimento del danno patito dal rivenditore Carta.

Allo stato attuale è quanto mai improbabile poter con certezza rassicurare il rivenditore sulla futura esperibilità dell’azione per danni nei confronti dell’Amministrazione Comunale.