A Milano, il 28 marzo,
presso la sede della FIEG, si è riunita la Commissione Nazionale istituita ai
sensi dell’art.5 del vigente Accordo Nazionale per esaminare quanto discusso
nella precedente riunione e non ancora risolto (vedere Azienda Edicola n.1 –
pag. 40/41).
Modalità di consegna degli
estratti conto alle rivendite in ossequio alle disposizioni vigenti in materia
di tutela della privacy
La Commissione invita
l’ANADIS a mantenere l’impegno, assunto in occasione della riunione tenutasi il
14 dicembre 1999, a sollecitare le Associate affinché gli estratti conto
vengano di norma consegnati spillati o, comunque, in modo da non consentire
l’immediata visibilità del contenuto.
Contemporaneamente la
Commissione ritiene non necessario interpellare in argomento l’Autorità garante
per la protezione dei dati personali.
Regolamentazione del richiamo in resa delle pubblicazioni eventualmente
dimenticate, o non restituite per errore (art.10 dell’Accordo Nazionale) in
caso di assenza del numero successivo.
La Commissione evidenzia che
in caso di assenza del numero successivo, la resa eccezionale delle
pubblicazioni eventualmente dimenticate, o non restituite per errore, non può
essere effettuata, senza il consenso del distributore.
La FIEG si riserva di
presentare alla Commissione una proposta di interpretazione dell’Accordo
Nazionale che contempli l’opportunità di consentire, in caso di assenza del
numero successivo, l’effettuazione della resa delle pubblicazioni eventualmente
dimenticate, o non restituite per errore, in un tempo successivo all’ultimo
richiamo.
Ci sembra utile sottolineare che questo punto non ha, al momento, trovato una soluzione definitiva, ma ha comunque evidenziato una lacuna normativa nell’Accordo Nazionale. Il chiarimento definitivo di questo punto tende a ottenere la garanzia che le pubblicazioni in questione non si tramutino in una perdita secca a causa della risposta del distributore che le definisce “scadute”:
Richiesta di documentazione contabile mensile per le pubblicazioni
inviate in pagamento differito.
In relazione al prodotto
editoriale per il quale l’Accordo Nazionale prevede il pagamento al ritiro
della resa, le OO.SS fanno presente che, talvolta, la relativa documentazione
contabile non consente al rivenditore una immediata individuazione delle
pubblicazioni distribuite.
Le imprese di distribuzione
locale si impegnano a fornire mensilmente, su richiesta dei singoli
rivenditori, documentazione contabile che consenta un adeguato riscontro delle
pubblicazioni in pagamento differito giacenti presso il punto vendita.
Tale servizio sarà rivolto
unicamente ai rivenditori che osservano le norme contrattuali in materia di
resa delle pubblicazioni esclusivamente a seguito di documento di richiamo.
Ricordiamo a tutti i nostri lettori che le decisioni della Commissione ex art.5 sono imperativo e vanno applicate su tutto il territorio nazionale.
L’incontro del 28 marzo è
servito anche per cominciare a discutere e approfondire il problema “cambio
moneta” in tempi utili. Anche se la data del 1° aprile 2002 sembra ancora
abbastanza lontana, di fatto ci troveremo a quel giorno in un baleno.
Occorre quindi iniziare ad
abituarsi al più presto alle nuove cifre con le virgole e, sull’argomento Euro,
ritorneremo comunque più volte, e per tempo, con un linguaggio facile ed esempi
pratici. Nel frattempo potete rileggere quanto pubblicato su Azienda Edicola
n.5/98.
Prossimi argomenti
In una riunione, che si
prevede verrà convocata in tempi brevissimi, verranno discussi i seguenti
punti: