IL COMMERCIALISTA |
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A cura di Domenico Moschella |
Sono stati modificati dalla
Cassazione
i termini per la detrazione e il
rimborso IVA
per beni utilizzati nell’Impresa.
E’
stata pubblicata la sentenza n. 5532 del 5 Giugno 1999 emessa dalla Sezione I
della Cassazione, con la quale la Suprema Corte, cassando una sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Roma, stabilisce un principio importante
per i rivenditori di giornali e riviste.
Infatti
con la predetta sentenza la Corte stabilisce che il diritto alla detrazione e
al rimborso dell’IVA assolta per l’acquisto di beni impiegati per l’esercizio
dell’attività di impresa, decorre
dall’entrata in vigore della legge 24/4/1989 n. 154, che ha sostituito la
lettera c) del primo comma dell’art. 74 della legge IVA 633/72, e non dal DM. 9/4/1993 che ha
soltanto condizionato, a far data dal 1/1/1993, la detrazione e il rimborso per
IVA nei casi di cui sopra, alla tenuta del registro IVA sugli acquisti.
Si
ritiene cosa utile, specie per chi dovesse avere del contenzioso in essere,
riportare il testo integrale della predetta sentenza.
Cassazione,
Sez. I – Sent. 5 giugno 1999 (12 gennaio 1999), n. 5532 – Pres. Finocchiaro –
Rel. Plenteda.
Svolgimento
del processo
La
Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 2 maggio 1995, accolse il
ricorso presentato dalla società G. s.r.l. avverso il mancato rimborso di un
credito IVA per l’anno 1990 di L.390.000.000, conseguente all’acquisto di un
immobile impiegato per l’esercizio di una attività di impresa, giusta art.3,
secondo comma, DM 29 dicembre 1989. La decisione, cui seguì il formale rifiuto
del rimborso da parte della Amministrazione finanziaria, fu riformata dalla
Commissione tributaria regionale di Roma, che, con sentenza 27 febbraio 1997,
accolse l’appello dell’Ufficio IVA, rilevando che la fattispecie non può essere
regolata dal DM 9 aprile 1993, che prevede il rimborso per i rivenditori di
prodotti editoriali, solo con riferimento ai periodi di imposta successivi al
1º gennaio 1993.
Ha
proposto ricorso per Cassazione la società predetta, deducendo l’errata
interpretazione dell’art.7, comma 3. DM 9 aprile 1993, che aveva portato al
diniego del rimborso.
Ha
resistito con controricorso l’Amministrazione finanziaria dello Stato.
Con
l’unico motivo, la società ricorrente ha denunziato l’errata interpretazione
dell’art.3. DM 9 aprile 1993, da parte della Commissione tributaria regionale
di Roma, per avere ritenuto che il diritto al rimborso di cui trattasi sia
stato introdotto dal DM 9 aprile 1993, che, avendo effetto dal 1º gennaio 1993
– giusta espressa previsione dell’art.10 – non consentirebbe rimborsi per gli
anni anteriori al 1993. Assume, al contrario, la ricorrente che la disposizione
citata ha semplicemente subordinato l’esercizio del diritto alla detrazione e
al rimborso, previsti dagli artt.,19 e 30, DPR n. 633/1972, alla tenuta del
registro di cui all’art.25.
Al
riguardo si rileva che, con la legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del
DL 2 marzo 1989, n. 69 – che aveva sostituito la lett. C) del primo comma
dell’art.74, DPR n. 633/1972 – fu soppresso il riferimento alla qualificazione
soggettiva degli esercenti il commercio dei giornali quotidiani e periodici,
ancora dal citato decreto-legge limitato, alla stregua del testo originario
dell’art.74 predetto, agli editori.
La
legge di conversione, da un lato, inserì nella previsione, accanto ai giornali
quotidiani e periodici, i supporti integrativi e i libri e, dall’altro,
soppresse il riferimento agli editori, considerando, dunque, soggetto passivo
d’imposta chiunque avesse proceduto al commercio di tali giornali, supporti e
libri.
Il
successivo DM 29 dicembre 1989 – conformemente al disposto dell’art.74, terzo
comma, DPR n. 633/1972, che attribuisce al Ministero delle finanze il potere di
stabilire “le modalità e i termini per l’applicazione delle disposizioni dei
commi precedenti” stabilì, all’art.6, che “ai soggetti che effettuano la
vendita al pubblico delle pubblicazioni indicate nell’art.1, primo comma, non
si applicano relativamente a tale settore di attività le disposizioni di cui al
titolo II, DPR 26 ottobre 1972. n. 633 e successive modificazioni” e, più
precisamente, gli artt. da 21 a 40, che contemplano gli obblighi dei
contribuenti in ordine a: fatturazione delle operazioni, registrazione delle
fatture e dei corrispettivi; registrazione degli acquisti, liquidazione e
versamento mensile; dichiarazione annuale, ecc. L’art.7, comma 3, DM 9 aprile
1993, correggendo quest’ultima disposizione, nel confermare la dispensa per i
soggetti che effettuino la vendita al pubblico delle predette pubblicazioni,
condizionò alla tenuta del registro di cui all’art 25. DPR 633/1972
“L’esercizio del diritto alla detrazione e al rimborso di cui agli artt.19 e 30
del predetto decreto, concernente l’imposta relativa a prestazioni di servizio
o a beni diversi dalle pubblicazioni”.
A
fronte di tali disposizioni, non può ritenersi il diritto al rimborso
introdotto con il DM 9 aprile 1993, sia perché tanto non avrebbe potuto, attesa
la sua natura di atto non normativo, sia perché quel diritto era stato già
riconosciuto dalla legge n. 154/1989. Il decreto ministeriale in esame
condizionò soltanto la detrazione e il rimborso dell’imposta, relativa alle
prestazioni di servizio e alle cessioni di beni diversi dalle pubblicazioni
alla tenuta del registro degli acquisti di cui all’art.25, DPR n. 633/1972,
così limitando, in tali situazioni, la dispensa dalle disposizioni del titolo
II, prevista, invece, in via generale e assoluta nel caso di vendita al
pubblico dei quotidiani, periodici, supporti integrativi e libri.
Ciò
posto, alla disposizione ministeriale non può attribuirsi l’effetto concessivo
del diritto, a far tempo solo dal 1º gennaio 1993 – data considerata dal
provvedimento – ma quello, invece, di averne sottoposto l’esercizio, essendo
già esistente nel sistema tributario, alla condizione della tenuta del registro
di cui all’art.25, con decorrenza dal 1º gennaio 1993.
Il
ricorso va, dunque, accolto: per l’effetto va cassata la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Roma e ricorrendo i presupposti
dell’art.384, primo comma, c.p.c., la causa va decisa nel merito con il
riconoscimento al ricorrente del diritto al rimborso suindicato.