GIORNALI ALL’IPER? FORSE NO

 

Un’importante circolare del Ministero dell’industria stabilisce definitivamente

che per le edicole è possibile

commerciare qualsiasi prodotto,

esclusi gli alimentari,

e che le grandi superfici

(ipermercati, ecc.)

non possono

vendere i giornali.

Ma...

 

 

Il Ministero dell’industria, commercio e artigianato sancisce con una circolare – la n.3482/c del 21 marzo scorso – che nelle edicole si può vendere qualsiasi tipo di prodotto purché non alimentare.

Si rammenterà che il decreto Bersani all’art. 25, primo comma, sulla riforma delle attività commerciali, prevedeva che già dall’aprile 1998 i soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio di attività di vendita dei prodotti facenti parte delle passate tabelle merceologiche potessero commercializzare i prodotti relativi al corrispondente settore merceologico, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Questo implica la conseguenza, per esempio, che un commerciante autorizzato a vendere da principio articoli di abbigliamento possa vendere anche generi casalinghi.

Lo stesso decreto, all’art.26, quinto comma, sanciva però che fino al 24 aprile 1999 questa disposizione non potesse  essere applicata ai soggetti titolari di esercizi per la vendita di quotidiani e periodici di cui alla legge n. 416/81, che pertanto proseguivano a vendere soltanto giornali e riviste.

Con la legge 13 aprile 1999 n.108, sono state approvate “nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica”, con le quali è stata creata una sperimentazione di nuove forme di vendita di quotidiani e periodici, da svolgersi in determinati esercizi commerciali.

L’art.1, terzo comma della legge n.108/99 stabilisce che gli esclusivi punti di vendita di quotidiani e periodici, dal 14 aprile 1999, siano soggetti al decreto Bersani.

La circolare ministeriale a questo proposito ribadisce 

“(.) la possibilità per i titolari di rivendite esclusive di giornali e periodici di vendere prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari”.

Gli edicolanti possono allora mettere in commercio ogni genere relativo al settore non alimentare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie che in questo caso corrispondono al possesso di un attestato di conformità tecnica dei locali rilasciato dalle Asl competenti. (vedere quanto già pubblicato su Azienda Edicola n.3/99 a pag. 10).

 

In edicola è possibile vendere

(quasi) tutto

 

Questa precisazione da parte del Ministero dell’industria e del commercio è importantissima, in quanto mette fine a tutta una serie di “ma non sappiamo”, “le regole non sono chiare”, ecc. ecc. che molti Comuni accampavano di fronte a quegli edicolanti che, incerti, andavano a cercare chiarimenti sulla possibilità per loro di vendere altri prodotti.

Dal Nord al Sud, isole comprese, è ormai chiaro che il rivenditore di giornali può vendere di tutto – fatta eccezione per gli alimentari.

Non è più questione di portare in negozio i prodotti previsti dall’allargamento della tabella merceologica XIV; dai pesci rossi alle automobili (magari quelle giocattolo, ma solo per un problema di spazio!) lo ripetiamo,  oggi l’edicola può vendere tutto escluso gelati, bistecche, frutta e verdura...

Eliminato il registro degli esercenti di commercio, non serve il possesso di particolari requisiti professionali: il decreto Bersani li richiede solo per la commercializzazione dei prodotti alimentari.

 

L’ipermercato dovrà rinunciare

alla vendita dei giornali?

Riguardo la legge n.108 la circolare ministeriale prevede anche altri aspetti.

La sperimentazione non riguarda, per esempio, le grandi strutture di vendita.

Questo il testo della circolare al proposito:

“(.) si osserva che le strutture di vendita richiamate sono, ai sensi del predetto art.4, comma 1, lett.e), del predetto decreto legislativo n.114, “le medie  strutture di vendita” ossia “gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”.

Trattasi, pertanto, degli esercizi denominati medie strutture, con superficie di vendita compresa tra i 150 mq e 1.500 mq o tra i 250 mq e i 2.500 mq a seconda della classe demografica di appartenenza dei comuni nei quali sono collocati e salva la possibilità di diversa individuazione da parte regionale delle zone alla quali applicare detti limiti massimi di superficie “in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica” (cfr. art.10, comma 4, del dlgs 114).

In conseguenza di quanto sopra e, visto il tenore della disposizione della legge  n.108, ad avviso della scrivente gli esercizi ai quali poter applicare la sperimentazione non possono essere quelli individuati con la locuzione “grandi strutture di vendita dall’art.4, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n.114”.

 

È questo un chiarimento della massima  importanza perché limita in maniera precisa la dimensione della GDO.