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Un’importante circolare del Ministero dell’industria stabilisce
definitivamente che per le edicole è possibile commerciare qualsiasi prodotto, esclusi gli alimentari, e che le grandi superfici (ipermercati, ecc.) non possono vendere i giornali. Ma...
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Il Ministero dell’industria,
commercio e artigianato sancisce con una circolare – la n.3482/c del 21 marzo
scorso – che nelle edicole si può vendere qualsiasi tipo di prodotto purché non
alimentare.
Si rammenterà che il decreto
Bersani all’art. 25, primo comma, sulla riforma delle attività commerciali,
prevedeva che già dall’aprile 1998 i soggetti titolari di autorizzazione per
l’esercizio di attività di vendita dei prodotti facenti parte delle passate
tabelle merceologiche potessero commercializzare i prodotti relativi al
corrispondente settore merceologico, nel rispetto dei requisiti
igienico-sanitari. Questo implica la conseguenza, per esempio, che un
commerciante autorizzato a vendere da principio articoli di abbigliamento possa
vendere anche generi casalinghi.
Lo stesso decreto,
all’art.26, quinto comma, sanciva però che fino al 24 aprile 1999 questa
disposizione non potesse essere
applicata ai soggetti titolari di esercizi per la vendita di quotidiani e
periodici di cui alla legge n. 416/81, che pertanto proseguivano a vendere
soltanto giornali e riviste.
Con la legge 13 aprile 1999
n.108, sono state approvate “nuove norme in materia di punti vendita per la
stampa quotidiana e periodica”, con le quali è stata creata una sperimentazione
di nuove forme di vendita di quotidiani e periodici, da svolgersi in
determinati esercizi commerciali.
L’art.1, terzo comma della
legge n.108/99 stabilisce che gli esclusivi punti di vendita di quotidiani e
periodici, dal 14 aprile 1999, siano soggetti al decreto Bersani.
La circolare ministeriale a
questo proposito ribadisce
“(.) la possibilità per i titolari di rivendite esclusive di giornali e periodici di vendere prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari”.
Gli edicolanti possono allora
mettere in commercio ogni genere relativo al settore non alimentare, nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie che in questo caso corrispondono al
possesso di un attestato di conformità tecnica dei locali rilasciato dalle Asl
competenti. (vedere quanto già pubblicato su Azienda Edicola n.3/99 a pag. 10).
In edicola è possibile vendere
(quasi) tutto
Questa precisazione da parte
del Ministero dell’industria e del commercio è importantissima, in quanto mette fine a tutta una serie di “ma
non sappiamo”, “le regole non sono chiare”, ecc. ecc. che molti Comuni
accampavano di fronte a quegli edicolanti che, incerti, andavano a cercare
chiarimenti sulla possibilità per loro di vendere altri prodotti.
Dal Nord al Sud, isole
comprese, è ormai chiaro che il rivenditore di giornali può vendere di tutto –
fatta eccezione per gli alimentari.
Non è più questione di
portare in negozio i prodotti previsti dall’allargamento della tabella
merceologica XIV; dai pesci rossi alle automobili (magari quelle giocattolo, ma
solo per un problema di spazio!) lo ripetiamo,
oggi l’edicola può vendere tutto escluso gelati, bistecche, frutta e
verdura...
Eliminato il registro degli
esercenti di commercio, non serve il possesso di particolari requisiti
professionali: il decreto Bersani li richiede solo per la commercializzazione
dei prodotti alimentari.
L’ipermercato dovrà rinunciare
alla vendita dei giornali?
Riguardo la legge n.108 la
circolare ministeriale prevede anche altri aspetti.
La sperimentazione non
riguarda, per esempio, le grandi strutture di vendita.
Questo il testo della
circolare al proposito:
“(.) si osserva che le
strutture di vendita richiamate sono, ai sensi del predetto art.4, comma 1,
lett.e), del predetto decreto legislativo n.114, “le medie strutture di vendita” ossia “gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei
comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei
comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”.
Trattasi, pertanto, degli
esercizi denominati medie strutture, con superficie di vendita compresa tra i
150 mq e 1.500 mq o tra i 250 mq e i 2.500 mq a seconda della classe
demografica di appartenenza dei comuni nei quali sono collocati e salva la
possibilità di diversa individuazione da parte regionale delle zone alla quali
applicare detti limiti massimi di superficie “in base alle caratteristiche
socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica”
(cfr. art.10, comma 4, del dlgs 114).
In conseguenza di quanto
sopra e, visto il tenore della disposizione della legge n.108, ad avviso della scrivente gli
esercizi ai quali poter applicare la sperimentazione non possono essere quelli
individuati con la locuzione “grandi strutture di vendita dall’art.4, comma 1,
lett. f) del decreto legislativo n.114”.
È questo un chiarimento della
massima importanza perché limita in
maniera precisa la dimensione della GDO.