Dal maggio 1996, c’è una
proposta, per la modifica all’art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in
materia di rifiuto della vendita di pubblicazioni e materiale pornografici, che
aspetta di essere esaminata. Vale la pena che qualcuno se ne ricordi.
di
Willy Romano
E’ stato presentato
il 9 maggio 1996 su iniziativa dei deputati Jervolino Russo, Abbate,
Albanese, Bianchi, Cananzi, Carotti, Ferrari, Fioroni, Lombardi, Maggi,
Mattarella, Molinari, Monaco, Pasetto, Pistelli, Polenta, Repetto, Ruggeri,
Volpini il Progetto di legge n. 284 che, se approvato (forse insieme con la
riforma della legge sull’editoria?), consentirebbe finalmente agli edicolanti
di NON ASSICURARE parità di trattamento alle pubblicazioni pornografiche.
Ecco come risulterebbe,
infatti, l’art.1, al dodicesimo comma, dell’articolo 14 della legge 5 agosto
1981, n. 416, come modificato dall’articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n.
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“I soggetti autorizzati alla vendita di giornali, quotidiani e periodici ai sensi del presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate, fatta eccezione per le pubblicazioni e il materiale pornografico di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che possono essere rifiutate dai rivenditori stessi”.
IL PROGETTO DI LEGGE È STATO COSÌ PRESENTATO:
“È importante
intervenire sulla legislazione relativa ai diritti e ai doveri dei giornalai
per affermare la loro libertà di non vendere materiale pornografico. Infatti,
si verificano, a volte, situazioni nelle quali una norma giuridica produce
effetti paradossali, non voluti dallo stesso legislatore. È quanto avviene per
i giornalai a seguito del dodicesimo comma dell’articolo 14 della legge 5
agosto 1981, n. 416, recante norme per la disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l’editoria, modificato dall’articolo 7 della legge 25 febbraio
1987, n. 67. Tale norma, infatti, stabilisce che “i soggetti autorizzati alla
vendita di giornali quotidiani o periodici sono tenuti ad assicurare parità di
trattamento alle diverse testate”. La norma è certamente opportuna in quanto
tutela la libertà di pensiero e il diritto del cittadino a essere informato,
senza alcuna limitazione o discriminazione, su tutte le opzioni culturali e
politiche presenti nel Paese.
Quello che è certo è
che, se esiste un diritto del cittadino all’informazione, non esiste un
“diritto alla pornografia”.
Anzi, il sesto comma
dell’articolo 21 della Costituzione – che per il fatto di essere scarsamente
applicato non ha di certo perduto la sua forza cogente – dice che “sono vietate
le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire
e a reprimere le violazioni”.
Il fatto che il
legislatore costituente abbia posto il divieto sopra ricordato nell’articolo 21
della Costituzione, cioè nello stesso articolo relativo alla libertà di
pensiero e di stampa, sottolinea una realtà di tutta evidenza: che non esiste
alcun nesso fra libertà di pensiero e pornografia.
Quest’ultima,
infatti, è sostanzialmente un “non pensiero” e, nella realtà concreta,
costituisce soltanto uno strumento per consentire a pochi (editori, produttori,
distributori) di lucrare sostanziosi guadagni, operando senza alcun rispetto
per la dignità della persona umana e i diritti dell’infanzia.
Liberare, quindi, i
giornalai dall’obbligo di ricevere giornali pornografici, riconoscere il
diritto a rifiutarsi di vendere materiale che urta contro le loro coscienze,
significa andare nel senso di una vera libertà, quale un sistema democratico
deve garantire.
Ed è significativo
che questa richiesta venga dagli stessi rivenditori di giornali e dalle loro
organizzazioni sindacali. Sono 37.000 i giornalai che operano in Italia e, da
una decina di anni, stanno vivendo una particolare situazione di disagio
proprio per l’impossibilità, di rifiutare le pubblicazioni pornografiche.
Oltre tutto, di
questa situazione spesso approfittano i circa duecento distributori locali che,
subordinano la consegna di pubblicazioni molto richieste dal pubblico
all’accettazione, da parte dei rivenditori, anche di stampa o cassette
pornografiche. Per questi motivi la presente proposta di legge tende a
modificare la disciplina introdotta dall’articolo 7 della legge n. 67 del 1987,
riconoscendo agli edicolanti la facoltà di rifiutare prodotti pornografici. I
proponenti si augurano che questa semplice ma efficace proposta di legge possa
essere accolta dai parlamentari di tutti i gruppi.
Essa, fra l’altro,
si inserisce in quella linea di particolare attenzione a disincentivare la
produzione e la circolazione di materiale pornografico, che ha già portato
all’approvazione del comma 28 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549. Tale norma ha portato all’aumento dal 4 per cento al 19 per cento dell’IVA
sulle pubblicazioni pornografiche, escludendole altresì dalla resa forfettaria
di cui all’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dalle riduzioni tariffarie di
cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Questa importante
proposta di legge riguarda un argomento di scottante attualità su cui, da
troppo tempo, i rivenditori di giornali si scontrano giornalmente con la
distribuzione (come peraltro ben evidenziato dal relatore).
È dunque quanto mai opportuno che le OO.SS. si facciano un
nodo al fazzoletto perché con la Riforma della Legge sull’Editoria, anche
questo “particolare” venga preso nella dovuta considerazione.
Perché al momento
attuale ci sembra che in questa riforma si parli soltanto di allargamento della
definizione di prodotto editoriale – con ulteriore aggravio, quindi, per le
edicole – e di questioni economiche.
Queste sono le
novità della Riforma, sintetizzate dal Sole 24 Ore del 15 marzo 2000: