A PROPOSITO DI TESTATE PORNOGRAFICHE

 

Dal maggio 1996, c’è  una proposta, per la modifica all’art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di rifiuto della vendita di pubblicazioni e materiale pornografici, che aspetta di essere esaminata. Vale la pena che qualcuno se ne ricordi.

 

di Willy Romano

 

E’ stato presentato il 9 maggio 1996 su iniziativa dei deputati Jervolino Russo, Abbate, Albanese, Bianchi, Cananzi, Carotti, Ferrari, Fioroni, Lombardi, Maggi, Mattarella, Molinari, Monaco, Pasetto, Pistelli, Polenta, Repetto, Ruggeri, Volpini il Progetto di legge n. 284 che, se approvato (forse insieme con la riforma della legge sull’editoria?), consentirebbe finalmente agli edicolanti di NON ASSICURARE parità di trattamento alle pubblicazioni pornografiche.

 

Ecco come risulterebbe, infatti, l’art.1, al dodicesimo comma, dell’articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall’articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67

“I soggetti autorizzati alla vendita di giornali, quotidiani e periodici ai sensi del presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate, fatta eccezione per le pubblicazioni e il materiale pornografico di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che possono essere rifiutate dai rivenditori stessi”.

 

IL PROGETTO DI LEGGE È STATO COSÌ PRESENTATO:

“È importante intervenire sulla legislazione relativa ai diritti e ai doveri dei giornalai per affermare la loro libertà di non vendere materiale pornografico. Infatti, si verificano, a volte, situazioni nelle quali una norma giuridica produce effetti paradossali, non voluti dallo stesso legislatore. È quanto avviene per i giornalai a seguito del dodicesimo comma dell’articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante norme per la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, modificato dall’articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Tale norma, infatti, stabilisce che “i soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani o periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate”. La norma è certamente opportuna in quanto tutela la libertà di pensiero e il diritto del cittadino a essere informato, senza alcuna limitazione o discriminazione, su tutte le opzioni culturali e politiche presenti nel Paese.

Quello che è certo è che, se esiste un diritto del cittadino all’informazione, non esiste un “diritto alla pornografia”.

 

C’È UNA LEGGE MA NESSUNO NE TIENE CONTO

Anzi, il sesto comma dell’articolo 21 della Costituzione – che per il fatto di essere scarsamente applicato non ha di certo perduto la sua forza cogente – dice che “sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

Il fatto che il legislatore costituente abbia posto il divieto sopra ricordato nell’articolo 21 della Costituzione, cioè nello stesso articolo relativo alla libertà di pensiero e di stampa, sottolinea una realtà di tutta evidenza: che non esiste alcun nesso fra libertà di pensiero e pornografia.

Quest’ultima, infatti, è sostanzialmente un “non pensiero” e, nella realtà concreta, costituisce soltanto uno strumento per consentire a pochi (editori, produttori, distributori) di lucrare sostanziosi guadagni, operando senza alcun rispetto per la dignità della persona umana e i diritti dell’infanzia.

Liberare, quindi, i giornalai dall’obbligo di ricevere giornali pornografici, riconoscere il diritto a rifiutarsi di vendere materiale che urta contro le loro coscienze, significa andare nel senso di una vera libertà, quale un sistema democratico deve garantire.

Ed è significativo che questa richiesta venga dagli stessi rivenditori di giornali e dalle loro organizzazioni sindacali. Sono 37.000 i giornalai che operano in Italia e, da una decina di anni, stanno vivendo una particolare situazione di disagio proprio per l’impossibilità, di rifiutare le pubblicazioni pornografiche.

 

UNA SITUAZIONE PARADOSSALE

Oltre tutto, di questa situazione spesso approfittano i circa duecento distributori locali che, subordinano la consegna di pubblicazioni molto richieste dal pubblico all’accettazione, da parte dei rivenditori, anche di stampa o cassette pornografiche. Per questi motivi la presente proposta di legge tende a modificare la disciplina introdotta dall’articolo 7 della legge n. 67 del 1987, riconoscendo agli edicolanti la facoltà di rifiutare prodotti pornografici. I proponenti si augurano che questa semplice ma efficace proposta di legge possa essere accolta dai parlamentari di tutti i gruppi.

Essa, fra l’altro, si inserisce in quella linea di particolare attenzione a disincentivare la produzione e la circolazione di materiale pornografico, che ha già portato all’approvazione del comma 28 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tale norma ha portato all’aumento dal 4 per cento al 19 per cento dell’IVA sulle pubblicazioni pornografiche, escludendole altresì dalla resa forfettaria di cui all’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dalle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

 

UN NODO AL FAZZOLETTO

Questa importante proposta di legge riguarda un argomento di scottante attualità su cui, da troppo tempo, i rivenditori di giornali si scontrano giornalmente con la distribuzione (come peraltro ben evidenziato dal relatore).

È dunque quanto mai opportuno che le OO.SS. si facciano un nodo al fazzoletto perché con la Riforma della Legge sull’Editoria, anche questo “particolare” venga preso nella dovuta considerazione.

Perché al momento attuale ci sembra che in questa riforma si parli soltanto di allargamento della definizione di prodotto editoriale – con ulteriore aggravio, quindi, per le edicole – e di questioni economiche.

Queste sono le novità della Riforma, sintetizzate dal Sole 24 Ore del 15 marzo 2000: