LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti


ENCICLOPEDIE E COLLEZIONABILI 
IN QUANTITATIVI INSUFFICIENTI

 

Romano Petralongo, rivenditore di Francavilla al Mare (CH) segnala un problema che ritengo essere comune ad altre rivendite: quello della fornitura in misura inadeguata per difetto alle esigenze del punto vendita e, in particolare, relativamente alle raccolte enciclopediche e alle collane in videocassetta.

 

Tali anomalie distributive possono avere varie origini e motivazioni.

Possono dipendere da quantitativi inadeguati che riceve il distributore rispetto all’assorbimento del mercato delle rivendite da questi servite; possono dipendere da una sperequata distribuzione dei quantitativi nella zona di competenza ancorché ricevuti dal distributore nazionale in misura adeguata; ovvero ancora da altri imponderabili fattori.

In tutti questi casi è comunque evidente come il rivenditore debba soggiacere a scelte e decisioni operate da terzi, non potendo egli stesso predeterminarsi i quantitativi che ritiene adeguati al proprio punto vendita.

Proprio per tale ragione l’Accordo Nazionale stipulato tra le Organizzazioni di categoria e la Federazione degli Editori ha previsto, e contemplato tra gli impegni delle aziende editoriali (art.6), quello di armonizzare e adeguare costantemente il flusso delle forniture alle reali esigenze del mercato predisponendo piani distributivi nonché quello di fornire ai rivenditori il numero di copie necessario a soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti vendita.

Occorre inoltre precisare che tali impegni debbono essere compatibili con le scelte compiute dalle singole aziende editoriali che, ritengo comunque, abbiano tutto l’interesse a promuovere i propri prodotti specialmente se trattasi di pubblicazioni a durata predeterminata (enciclopedie o collezionabili), anche per assicurare il compimento della raccolta da parte dei propri lettori. Nel caso in cui le forniture dovessero, con “cronicità”, risultare inadeguate alle reali esigenze del punto vendita, il rivenditore ha la facoltà di denunziare, con l’ausilio della propria organizzazione di categoria, la violazione di tali impegni delle aziende editoriali all’Organo Monocratico (Authority) affinché provveda a sanzionare, se acclarata la violazione, l’azienda editoriale inadempiente.

Sarà onere del rivenditore documentare con le bolle di consegna e le distinte delle rese, l’inadeguatezza della fornitura consentendo, così, anche alla stessa Azienda Editoriale coinvolta di appurare eventuali responsabilità a carico del Distributore Nazionale ovvero di quello Locale.