LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
|
![]() |
A cura di Maurizio Corti |
ENCICLOPEDIE E COLLEZIONABILI
IN
QUANTITATIVI INSUFFICIENTI
Romano
Petralongo, rivenditore di Francavilla al Mare (CH) segnala un problema che
ritengo essere comune ad altre rivendite: quello della fornitura in misura
inadeguata per difetto alle esigenze del punto vendita e, in particolare,
relativamente alle raccolte enciclopediche e alle collane in videocassetta.
Tali
anomalie distributive possono avere varie origini e motivazioni.
Possono
dipendere da quantitativi inadeguati che riceve il distributore rispetto
all’assorbimento del mercato delle rivendite da questi servite; possono
dipendere da una sperequata distribuzione dei quantitativi nella zona di
competenza ancorché ricevuti dal distributore nazionale in misura adeguata;
ovvero ancora da altri imponderabili fattori.
In
tutti questi casi è comunque evidente come il rivenditore debba soggiacere a
scelte e decisioni operate da terzi, non potendo egli stesso predeterminarsi i
quantitativi che ritiene adeguati al proprio punto vendita.
Proprio
per tale ragione l’Accordo Nazionale stipulato tra le Organizzazioni di
categoria e la Federazione degli Editori ha previsto, e contemplato tra gli
impegni delle aziende editoriali (art.6), quello di armonizzare e adeguare
costantemente il flusso delle forniture alle reali esigenze del mercato
predisponendo piani distributivi nonché quello di fornire ai rivenditori il numero
di copie necessario a soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti
vendita.
Occorre
inoltre precisare che tali impegni debbono essere compatibili con le scelte
compiute dalle singole aziende editoriali che, ritengo comunque, abbiano tutto
l’interesse a promuovere i propri prodotti specialmente se trattasi di
pubblicazioni a durata predeterminata (enciclopedie o collezionabili), anche
per assicurare il compimento della raccolta da parte dei propri lettori. Nel
caso in cui le forniture dovessero, con “cronicità”, risultare inadeguate alle
reali esigenze del punto vendita, il rivenditore ha la facoltà di denunziare,
con l’ausilio della propria organizzazione di categoria, la violazione di tali
impegni delle aziende editoriali all’Organo Monocratico (Authority) affinché
provveda a sanzionare, se acclarata la violazione, l’azienda editoriale
inadempiente.
Sarà
onere del rivenditore documentare con le bolle di consegna e le distinte delle
rese, l’inadeguatezza della fornitura consentendo, così, anche alla stessa
Azienda Editoriale coinvolta di appurare eventuali responsabilità a carico del
Distributore Nazionale ovvero di quello Locale.