Nessuna comunicazione al Comune

 

Una circolare dell’Assessore al Commercio

di Milano chiarisce definitivamente tutti

i possibili dubbi sull’applicazione del decreto Lgs. 114/98 – seguito dalla introduzione della legge sulla sperimentazione.

 

In data 16 maggio 2000, il Comune di Milano, a mezzo dell’Assessore al Commercio Pierfrancesco Gamba (componente della Commissione preposta al controllo e vigilanza della legge sulla sperimentazione, in qualità di coordinatore tra le Regioni e le Amministrazioni Comunali) ha inviato a tutti i titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici, la seguente lettera:

 

“Oggetto: inutilità della comunicazione all’amministrazione comunale per la vendita di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare per i titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici.

– considerato che per l’esercizio di vendita di giornali e riviste, permane sia il regime di pianificazione che quello autorizzatorio;

– tenuto conto che in materia d’esercizio di detta attività sono applicabili solo alcune delle norme della disciplina generale del commercio prevista dal D. Lgs. 114/98 e che specificatamente non possono ritenersi applicabili i requisiti previsti dal comma 5 dell’art.5, fatto salvo il possesso dei requisiti generali per l’esercizio delle attività commerciali previsti al comma 2 dello stesso articolo, trattandosi di attività non alimentare.

Tutto ciò premesso si informa che i titolari di rivendite esclusive di giornali e periodici hanno la facoltà di vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare (esclusi quelli per i quali è necessario il possesso di uno specifico diploma o sottoposti ad altro regime autorizzatorio), fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, senza che sia necessario fare alcuna comunicazione all’amministrazione comunale.”

 

Tale decisione, giuridicamente ineccepibile, sgombra finalmente il campo dei possibili dubbi ed equivoci in ordine alla controversa materia relativa all’applicazione della “legge Bersani” ai rivenditori di giornali e riviste. Tale interpretazione si pone in linea con quella resa dal Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato con la circolare n. 3482/c in data 21.3.00. Anche a parere delle normative vigenti in quanto i rivenditori di giornali, ai quali va applicata la “legge Bersani” senza alcuna distinzione di sorta e, pertanto, sono legittimati, senza l’obbligo di alcuna comunicazione ai Comuni, a porre in vendita tutta la merceologia appartenente al settore non alimentare.


Maurizio Corti