di Milano chiarisce
definitivamente tutti
i possibili dubbi
sull’applicazione del decreto Lgs. 114/98 – seguito dalla introduzione della
legge sulla sperimentazione.
In
data 16 maggio 2000, il Comune di Milano, a mezzo dell’Assessore al
Commercio Pierfrancesco Gamba (componente della Commissione preposta al
controllo e vigilanza della legge sulla sperimentazione, in qualità di
coordinatore tra le Regioni e le Amministrazioni Comunali) ha inviato a tutti i
titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici, la seguente lettera:
“Oggetto: inutilità della comunicazione all’amministrazione comunale per la vendita di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare per i titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici.
–
considerato che per l’esercizio di vendita di giornali e riviste, permane sia
il regime di pianificazione che quello autorizzatorio;
–
tenuto conto che in materia d’esercizio di detta attività sono applicabili solo
alcune delle norme della disciplina generale del commercio prevista dal D. Lgs.
114/98 e che specificatamente non possono ritenersi applicabili i requisiti previsti
dal comma 5 dell’art.5, fatto salvo il possesso dei requisiti generali per
l’esercizio delle attività commerciali previsti al comma 2 dello stesso
articolo, trattandosi di attività non alimentare.
Tutto
ciò premesso si informa che i titolari di rivendite esclusive di giornali e
periodici hanno la facoltà di vendere i prodotti appartenenti al settore
merceologico non alimentare (esclusi quelli per i quali è necessario il
possesso di uno specifico diploma o sottoposti ad altro regime autorizzatorio),
fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, senza che sia
necessario fare alcuna comunicazione all’amministrazione comunale.”
Tale
decisione, giuridicamente ineccepibile, sgombra finalmente il campo dei
possibili dubbi ed equivoci in ordine alla controversa materia relativa
all’applicazione della “legge Bersani” ai rivenditori di giornali e riviste.
Tale interpretazione si pone in linea con quella resa dal Ministero
dell’Industria Commercio e Artigianato con la circolare n. 3482/c in data 21.3.00.
Anche a parere delle normative vigenti in quanto i rivenditori di giornali, ai
quali va applicata la “legge Bersani” senza alcuna distinzione di sorta e,
pertanto, sono legittimati, senza l’obbligo di alcuna comunicazione ai Comuni,
a porre in vendita tutta la merceologia appartenente al settore non alimentare.
Maurizio
Corti