MULTE SALATISSIME

 

Dai libri di testo alle videocassette, dai CD musicali ai prodotti informatici, tutto oggi è tutelato da una legge che prevede multe anche per chi acquista.

 

Il 25 Luglio 2000 si sono cancellati anni di arretratezza normativa e culturale del nostro Paese, che ora si pone all’avanguardia sotto il profilo dell’assetto normativo a tutela del diritto d’autore.

Il provvedimento è stato suddiviso in due Capi, il primo recante le Disposizioni Generali (Art. 1-12), il secondo (Art. 13-19) relativo alle Disposizioni Penali.

Nell’ambito delle norme contenute nel Capo I, oltre alla disposizione volta ad adeguare l’art. 16 della legge 633/1941 alla mutata realtà tecnologica (Art. 1), si sono introdotte alcune importanti norme relative alle fotocopie delle opere letterarie.

Più specificamente si è posto un limite alla riproduzione per uso personale delle opere letterarie, nel limite del 15% dell’intero volume o fascicolo da cui esse sono tratte (Art. 2).

All’Art. 3 si sono meglio precisati i contorni della libera utilizzazione delle opere fonografiche e audiovisive da parte delle biblioteche (e videoteche dello Stato).

Le disposizioni contenute negli Artt. 4-6, essi stessi compresi, adeguano la normativa italiana ai TRIPs per la parte che concerne i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto attiene la descrizione, l’accertamento e la perizia.

Le norme in questione sono già presenti nella Legge Marchi, in quanto in essa sono stati introdotti con il Decreto Legislativo n. 198 del 19 Marzo 1996 della lotta alla pirateria, la disposizione di cui all’Art. 5 paragrafo 6 del DDL, ove si consente che descrizione e sequestro possano riguardare “oggetti appartenenti a soggetti che non sono identificati nel ricorso purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti.

L’Art. 7 conferisce natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., anche ai sensi della Legge 93/92, alle attestazioni rese dai delegati della SIAE all’uopo prescelti.

Con l’Art. 8 vengono introdotte le sanzioni, amministrative pecuniarie, applicabili per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto, in misura pari a due volte il prezzo di mercato dell’opera o del supporto e, comunque, in una somma non inferiore a lire 200.000.

Il PM, nell’esercizio dell’azione penale per i reati non colposi previsti nell’esercizio di una attività commerciale o di una attività soggetta ad autorizzazione, ne dia comunicazione al Questore affinché egli adotti, con provvedimento motivato, le misure della sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio per il sequestro penale eventualmente applicato.

L’Art. 8 del DDL introduce anche la discussa “comunicazione al Questore” cui sono tenuti una volta all’anno gli esercenti dei punti di vendita e noleggio dei supporti, modificando nel senso poc’anzi descritto il TULPS.

Su questo argomento ritorneremo sul prossimo numero. Nel frattempo vi consigliamo di prendere contatto con la questura locale al fine di verificare le modalità di adempimento dell’obbligo di iscrizione.

L’Art. 9 sostituisce, in seno alla Legge Autore, l’espressione “Ente italiano per il diritto d’autore” con “Società italiana Autori ed Editori”.

Il successivo Art. 10 introduce una serie di disposizioni che riguardano l’apposizione sui supporti contenenti opere dell’ingegno tutelate (sono incluse nell’obbligo anche le banche di dati) di un contrassegno della SIAE: dette previsioni normative sono collocate nel nuovo Art. 181-bis della Legge Autore.

L’obbligo di bollinatura, a mezzo di appositi contrassegni aventi precise caratteristiche, riguarda ora sia i supporti audiovisivi e fonografici che i programmi per elaboratore o multimediali.

Limitatamente ai supporti contenenti programmi per elaboratore, è previsto che la SIAE possa stipulare accordi con le categorie interessate, al fine di esentare dall’obbligo del contrassegno i programmi che contengano meno del 50% delle opere audiovisive o fonografiche intere ivi prodotte.

L’Art. 11, nell’introdurre le disposizioni riguardanti le attività di intelligence volte a prevenire e ad accertare le violazioni di legge, affida tale compito all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla SIAE che dovrà all’uopo coordinarsi con il primo ente.

L’attività investigativa in questione può riguardare (...) le attività di produzione e di duplicazione, la proiezione cinematografica, la distribuzione, la vendita e il noleggio dei supporti audio e video, come pure l’attività dei centri di riproduzione che pongano a disposizione del pubblico per fotocopia, xerocopia o altri analoghi sistemi di riproduzione.

Il successivo Art. 12 del DDL disciplina invece la realizzazione di campagne informative riguardanti la sensibilizzazione del pubblico avverso il fenomeno della contraffazione.

L’Art. 13 riguarda in particolare le violazioni concernenti i programmi per elaboratore non contrassegnati dalla SIAE, per i quali la pena ai contraffattori viene elevata nel minimo, dai precedenti tre mesi, a sei mesi, incrementando nel contempo la multa dal minimo di 600.000 lire a lire 5.000.000 e, nel massimo da lire 3.000.000 a lire 30.000.000. Inoltre, se il fatto viene giudicato di rilevante gravità, la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire 30.000.000.

Con l’introduzione dell’Art. 14, il DDL antipirateria ha modificato l’art. 171-ter, introdotto con il D. Legisl. 685/1996, ampliandone il dettato ai casi non rientranti nell’ambito dell’uso personale ed estendendone l’applicabilità anche alle opere letterarie, scientifiche o didattiche, nonché ai casi di pirateria televisiva. Il divieto di riproduzione delle opere tutelate senza il consenso dell’avente diritto sembra rendere applicabile la fattispecie anche alle violazioni commesse via Internet.

Le lett. e) e f) della nuova formazione dell’Art. 171-ter prevedono, inoltre, che la ritrasmissione o la diffusione di servizi criptati, come pure la vendita, il noleggio ovvero ancora la promozione di dispositivi di decodificazione illeciti, diano luogo alle sanzioni previste dalla norma stessa: essa infligge al contraffattore pene variabili fra i 6 mesi e i 3 anni di reclusione oltre a una multa compresa fra un minimo di cinque e un massimo di trenta milioni di lire.

Ma la stessa norma prevede anche una fattispecie aggravata del reato che eleva la sanzione penale da 1 a 4 anni di reclusione, per il caso in cui la attività di riproduzione di duplicazione di trasmissione o di diffusione concernano:

a) oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate; b) l’esercizio in forma imprenditoriale della contraffazione; c) la promozione o l’organizzazione di dette iniziative.

L’Art. 15 del DDL inserisce nel corpo normativo una disposizione che equipara al noleggio la vendita con patto di riscatto e gli altri negozi giuridici a essa assimilabili.

L’Art. 16 introduce la sanzione all’acquirente/utilizzatore di prodotti contraffatti, che viene punito con la sanzione amministrativa di lire 300.000, la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale, a sue spese.

La recidiva o il quantitativo rilevante delle copie portano la sanzione fino a lire 2.000.000.

Il successivo Art. 17 risolve uno dei problemi più ricorrenti nell’attuale situazione di esubero del materiale contraffatto oggetto di sequestro, con l’introduzione dell’Art. 171-sexies della L.A. che autorizza l’A.G. a fare distruggere il materiale sequestrato che, per entità, risulti di difficile custodia.

La medesima disposizione prevede che sia sempre ordinata la confisca degli strumenti e del materiale che siano serviti o siano destinati a commettere i reati di pirateria dei supporti software, audiovisivi e fonografici.

L’Art. 18 concerne l’obbligo che fa carico ai soggetti produttori di supporti assoggettati alle disposizioni sulla copia privata di consegnare una dichiarazione che attesti le vendite effettute e i compensi dovuti agli aventi diritto.

L’ultima norma del DDL 1496 B (l’Art. 19) rappresenta uno dei punti più qualificanti della nuova disciplina, con la creazione dell’organo di coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della pirateria, il “Comitato per la tutela della proprietà intellettuale”.