LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti


COME DISDIRE L’ASSICURAZIONE

Il signor L.N. di Marano (NA) e G.M. di Ercolano (NA) chiedono se è possibile disdire anzi tempo una polizza assicurativa per incendio e furto della durata rispettivamente di cinque e dieci anni.

 

La disdetta di tali polizze pluriennali segue le medesime sorti di tutti i contratti di durata per i quali le parti hanno inteso prefissare i termini e i tempi entro i quali disdire tali accordi e a ciò debbono attenersi.

Essenziale è che le polizze prevedano la specifica sottoscrizione da parte del contraente delle clausole contenute nel contratto, tra le quali vi deve essere anche quella della durata pluriennale. E nel caso della polizza di G.M. la durata di 10 anni è stata sottoscritta.

 

RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEL CANONE D’AFFITTO

F. L. di Portici (NA) che svolge la propria attività in un negozio condotto in locazione, chiede se può domandare al proprietario la restituzione di quella parte di canone non registrato ancorché inserito in una scrittura privata redatta dalle parti.

 

La registrazione di un contratto di locazione, prevista per legge, consente di dare pubblicità alle pattuizioni ivi contenute soprattutto ai fini fiscali; eventuali pattuizioni che le parti hanno inteso tra loro adottare, purché non contrarie alla legge, dispiegano comunque i loro effetti tra le stesse.

Una eventuale registrazione tardiva di tali pattuizioni aggiunte è comunque possibile ma comporterà per il “ritardatario” sanzioni da parte dell’ufficio del Registro nonché un sicuro accertamento da parte dell’Ufficio delle Imposte in relazione ai redditi percepiti e non oggetto di dichiarazione IRPEF.

 

RICORRERE CONTRO IL TAR PER UN NUOVO PUNTO VENDITA?

Giuseppina Bontempi di Pian Camuro (BS) mi sottopone la documentazione relativa a un contenzioso avanti il TAR della Lombardia che ha avuto come esito una sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo respingeva il ricorso proposto dalla rivenditrice, avverso l’apertura di un nuovo punto vendita di giornali nel proprio comune; la nostra lettrice ci chiede se sia opportuno, o meno, l’appello avanti il Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza.

 

Debbo anzitutto precisare che laddove non appellata tale sentenza diverrà definitiva senza più alcuna possibilità di riesame della vicenda; mi rendo conto altresì che le spese per un ricorso avanti il Consiglio di Stato sono rilevanti, attesa la particolarità della procedura e la domiciliazione presso un avvocato in Roma (sede unica del Consiglio di Stato) della pratica.

Nel caso in esame mi pare che le motivazioni addotte dall’Amministrazione Comunale, siano di per sé accettabili e in linea con la normativa regionale vigente, ma non corrispondono a un attento esame della dislocazione urbanistica del Comune di Pian Camuro e, quindi alla situazione esistente.

Sarà tuttavia, a mio parere, alquanto arduo rappresentare al Consiglio di Stato la difformità della situazione da quella invece ritenuta dai giudici del TAR, anche in considerazione del parere positivo al nuovo rilascio reso dall’organizzazione di categoria dei rivenditori SINAGI, che, in tale veste, assume un peso specifico inatteso ma rilevante nelle motivazioni contenute in sentenza.