LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
COME
DISDIRE L’ASSICURAZIONE
Il
signor L.N. di Marano (NA) e G.M. di Ercolano (NA) chiedono se è possibile
disdire anzi tempo una polizza assicurativa per incendio e furto della durata
rispettivamente di cinque e dieci anni.
La
disdetta di tali polizze pluriennali segue le medesime sorti di tutti i
contratti di durata per i quali le parti hanno inteso prefissare i termini e i
tempi entro i quali disdire tali accordi e a ciò debbono attenersi.
Essenziale
è che le polizze prevedano la specifica sottoscrizione da parte del contraente
delle clausole contenute nel contratto, tra le quali vi deve essere anche
quella della durata pluriennale. E nel caso della polizza di G.M. la durata di
10 anni è stata sottoscritta.
RESTITUZIONE
DI UNA PARTE DEL CANONE D’AFFITTO
F.
L. di Portici (NA) che svolge la propria attività in un negozio condotto in
locazione, chiede se può domandare al proprietario la restituzione di quella
parte di canone non registrato ancorché inserito in una scrittura privata
redatta dalle parti.
La
registrazione di un contratto di locazione, prevista per legge, consente di
dare pubblicità alle pattuizioni ivi contenute soprattutto ai fini fiscali;
eventuali pattuizioni che le parti hanno inteso tra loro adottare, purché non
contrarie alla legge, dispiegano comunque i loro effetti tra le stesse.
Una
eventuale registrazione tardiva di tali pattuizioni aggiunte è comunque
possibile ma comporterà per il “ritardatario” sanzioni da parte dell’ufficio
del Registro nonché un sicuro accertamento da parte dell’Ufficio delle Imposte
in relazione ai redditi percepiti e non oggetto di dichiarazione IRPEF.
RICORRERE
CONTRO IL TAR PER UN NUOVO PUNTO VENDITA?
Giuseppina
Bontempi di Pian Camuro (BS) mi sottopone la documentazione relativa a un
contenzioso avanti il TAR della Lombardia che ha avuto come esito una sentenza
con la quale il Tribunale Amministrativo respingeva il ricorso proposto dalla
rivenditrice, avverso l’apertura di un nuovo punto vendita di giornali nel
proprio comune; la nostra lettrice ci chiede se sia opportuno, o meno,
l’appello avanti il Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza.
Debbo
anzitutto precisare che laddove non appellata tale sentenza diverrà definitiva
senza più alcuna possibilità di riesame della vicenda; mi rendo conto altresì
che le spese per un ricorso avanti il Consiglio di Stato sono rilevanti, attesa
la particolarità della procedura e la domiciliazione presso un avvocato in Roma
(sede unica del Consiglio di Stato) della pratica.
Nel
caso in esame mi pare che le motivazioni addotte dall’Amministrazione Comunale,
siano di per sé accettabili e in linea con la normativa regionale vigente, ma
non corrispondono a un attento esame della dislocazione urbanistica del Comune
di Pian Camuro e, quindi alla situazione esistente.
Sarà
tuttavia, a mio parere, alquanto arduo rappresentare al Consiglio di Stato la
difformità della situazione da quella invece ritenuta dai giudici del TAR,
anche in considerazione del parere positivo al nuovo rilascio reso
dall’organizzazione di categoria dei rivenditori SINAGI, che, in tale veste,
assume un peso specifico inatteso ma rilevante nelle motivazioni contenute in
sentenza.