PUBBLICITÀ IN EDICOLA

 

Le regole sono chiare,  ma molti sembrano non conoscerle. ecco qual è la situazione per quanto riguarda insegne e giornali.


Di Daniele Zulian

Presidente provinciale SNAG – Udine

 


Sul n.4 della nostra rivista (a pag. 61), abbiamo riportato la notizia che “le Finanze hanno precisato che non sono previste le imposte per le insegne luminose che reclamizzano un giornale o un periodico nelle edicole”.

Di questo argomento avevamo, peraltro, già parlato nella rubrica dell’avvocato.

Ma alcune lettere di rivenditori di giornali e, in particolare, una richiesta di pagamento da parte di una concessionaria di pubblicità, giunta da Codroipo (UD), ci consiglia di tornare sull’argomento in maniera più approfondita.

 

Le edicole che espongono scritte luminose,

e non, che riportano i nomi

di giornali o periodici

non devono pagare

alcuna imposta comunale

sulla pubblicità (ICP)

 

e nemmeno i diritti sulle pubbliche affissioni. Lo stesso vale per i locali, tabaccherie incluse, che espongono, sulle porte, l’affissione per sollecitare la vendita. Lo stabilisce una risoluzione del Ministero delle Finanze che chiarisce, in risposta a una domanda precisa, come siano da assoggettare a prelievo le sole “insegne”, quelle cioè che promuovono l’edicola come attività commerciale. La norma di esenzione finalizzata a favorire la diffusione delle notizie a mezzo stampa viene poi estesa alle varie modalità attraverso le quali i nomi dei giornali vengono utilizzati per attirare l’attenzione dei potenziali lettori verso i punti vendita.

 

Risoluzione n. 119 Ministero delle Finanze

Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Articolo 17, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 [1]. Insegne apposte sulle edicole. Quesito.

Codesta Azienda chiede se rientrino nelle ipotesi di esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità previste dall’art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le insegne luminose e non, che riportano le denominazioni dei giornali o dei periodici, apposte sulle edicole o sulle porte di ingresso dei negozi dove ne viene effettuata la vendita.

Al riguardo, si deve preliminarmente far presente che la norma appena richiamata stabilisce l’esenzione dall’imposta della pubblicità riferita a giornali e alle pubblicazioni periodiche effettuata sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove avviene la vendita, escludendo espressamente dalla fattispecie esonerativa le insegne.

È opportuno precisare che dalla ratio della norma in esame, finalizzata a favorire la diffusione delle notizie a mezzo stampa, si desume che nell’ipotesi in questione le insegne, in base al combinato disposto degli articoli 2564 [2] e 2568 del Codice Civile [3], devono intendersi unicamente come mezzi pubblicitari che servono a contraddistinguere il locale dove l’imprenditore esercita la propria attività.

Alla luce delle su esposte considerazioni consegue che devono essere regolarmente assoggettate all’imposta comunale sulla pubblicità le sole insegne che assolvono la funzione di pubblicizzare il nome o la ragione sociale dell’esercente l’attività di rivendita di giornali, o quelle che individuano il locale dove l’attività viene svolta attraverso, per esempio, la scritta “edicola”, “giornalaio” o “giornali”.

Al contrario, le insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei relativi articoli, che contengano la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera o periodica, godono dell’esenzione prevista dal citato art. 17, lett. d) del D.Lgs. n. 507 del 1993, siano esse luminose o non, in quanto la norma in esame non effettua in proposito alcuna distinzione.

 

Appare dunque evidente quanto detto, inizialmente.

Tuttavia è dei primi di settembre la richiesta della IN.CO Pubblicità di Codroipo (UD) del pagamento e irrogazione di sanzioni pecuniarie, sulla base della presunta violazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n. 507.

Alla stessa è stata quindi inviata una lettera che contesta gli avvisi di accertamento con invito al pagamento e irrogazione di sanzioni pecuniarie, sulla base della presunta violazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n. 507.

Al riguardo, lo Snag di Udine ha, così, chiarito il rapporto di distribuzione intercorrente tra editore e rivenditore.

“Si tratta di un rapporto atipico che partecipa in parte degli elementi del contratto estimatorio (art. 1556 C.C.) ed in parte degli elementi del contratto di deposito (art. 1766 C.C.).

In mancanza di un atto di acquisto delle pubblicazioni stesse, esse rimangono nella piena disponibilità dell’editore che, di conseguenza, cura tutte le forme promozionali.

Pertanto, l’eventuale pagamento delle imposte, relative a forme di pubblicità assoggettabili ai sensi del Decreto in oggetto poste in essere ai fini della vendita di pubblicazioni, compete esclusivamente all’editore delle pubblicazioni stesse.

Per quanto precede, riteniamo che l’atto con il quale si è avvisato il rivenditore dell’accertamento, notificando l’invito al pagamento ed irrogando sanzioni amministrative incorra in un difetto di legittimazione passiva, in quanto, per la pubblicità delle pubblicazioni poste in vendita, i soggetti rivenditori non possono essere ritenuti destinatari della norma che stabilisce l’imposta comunale sulla pubblicità e, conseguentemente, non possono essere legittimamente destinatari dell’irrogazione della sanzione pecuniaria che presidia il rispetto del Decreto in oggetto”.

Poiché quanto accaduto potrebbe tranquillamente ripetersi anche in altre località, ci sembra interessante riportare lo schema di un ricorso contro l’eventuale sanzione comminata, da presentare alla Concessionaria, in cui si comunicano i motivi per i quali si fa opposizione (vedere qui a lato).

È evidente che per ulteriori informazioni potrete rivolgervi alle vostre OO.SS. per tutti gli ulteriori chiarimenti e adempimenti necessari.§

Raccomandata con avviso di ricevimento
OGGETTO: D. Lgs. del 15.11.1993, n.507 – pubblicità per pubblicazioni