Le regole sono chiare, ma molti sembrano non conoscerle. ecco qual è la situazione per quanto riguarda insegne e giornali.
Di Daniele Zulian
Presidente
provinciale SNAG – Udine

Sul
n.4 della nostra rivista (a pag. 61), abbiamo riportato la notizia che “le
Finanze hanno precisato che non sono previste le imposte per le insegne
luminose che reclamizzano un giornale o un periodico nelle edicole”.
Di
questo argomento avevamo, peraltro, già parlato nella rubrica dell’avvocato.
Ma
alcune lettere di rivenditori di giornali e, in particolare, una richiesta di
pagamento da parte di una concessionaria di pubblicità, giunta da Codroipo
(UD), ci consiglia di tornare sull’argomento in maniera più approfondita.
Le edicole che espongono
scritte luminose,
e non, che riportano i nomi
di giornali o periodici
non devono pagare
alcuna imposta comunale
sulla pubblicità (ICP)
e
nemmeno i diritti sulle pubbliche affissioni. Lo stesso vale per i locali,
tabaccherie incluse, che espongono, sulle porte, l’affissione per sollecitare
la vendita. Lo stabilisce una risoluzione del Ministero delle Finanze che
chiarisce, in risposta a una domanda precisa, come siano da assoggettare a
prelievo le sole “insegne”, quelle cioè che promuovono l’edicola come attività
commerciale. La norma di esenzione finalizzata a favorire la diffusione delle
notizie a mezzo stampa viene poi estesa alle varie modalità attraverso le quali
i nomi dei giornali vengono utilizzati per attirare l’attenzione dei potenziali
lettori verso i punti vendita.
Risoluzione
n. 119 Ministero delle Finanze
Oggetto:
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
Articolo 17, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993,
n. 507 [1]. Insegne apposte sulle edicole. Quesito.
Codesta
Azienda chiede se rientrino nelle ipotesi di esenzione dall’imposta comunale
sulla pubblicità previste dall’art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, le insegne luminose e non, che riportano le
denominazioni dei giornali o dei periodici, apposte sulle edicole o sulle porte
di ingresso dei negozi dove ne viene effettuata la vendita.
Al
riguardo, si deve preliminarmente far presente che la norma appena richiamata
stabilisce l’esenzione dall’imposta della pubblicità riferita a giornali e alle
pubblicazioni periodiche effettuata sulle sole facciate esterne delle edicole o
nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove avviene la vendita,
escludendo espressamente dalla fattispecie esonerativa le insegne.
È
opportuno precisare che dalla ratio della norma in esame, finalizzata a
favorire la diffusione delle notizie a mezzo stampa, si desume che nell’ipotesi
in questione le insegne, in base al combinato disposto degli articoli 2564 [2]
e 2568 del Codice Civile [3], devono intendersi unicamente come mezzi
pubblicitari che servono a contraddistinguere il locale dove l’imprenditore
esercita la propria attività.
Alla
luce delle su esposte considerazioni consegue che devono essere regolarmente
assoggettate all’imposta comunale sulla pubblicità le sole insegne che
assolvono la funzione di pubblicizzare il nome o la ragione sociale
dell’esercente l’attività di rivendita di giornali, o quelle che individuano il
locale dove l’attività viene svolta attraverso, per esempio, la scritta
“edicola”, “giornalaio” o “giornali”.
Al
contrario, le insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle
vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei
relativi articoli, che contengano la semplice indicazione del nome della
testata della stampa giornaliera o periodica, godono dell’esenzione prevista
dal citato art. 17, lett. d) del D.Lgs. n. 507 del 1993, siano esse luminose o
non, in quanto la norma in esame non effettua in proposito alcuna distinzione.
Appare
dunque evidente quanto detto, inizialmente.
Tuttavia
è dei primi di settembre la richiesta della IN.CO Pubblicità di Codroipo (UD)
del pagamento e irrogazione di sanzioni pecuniarie, sulla base della presunta
violazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n.
507.
Alla
stessa è stata quindi inviata una lettera che contesta gli avvisi di
accertamento con invito al pagamento e irrogazione di sanzioni pecuniarie,
sulla base della presunta violazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo
del 15 novembre 1993, n. 507.
Al
riguardo, lo Snag di Udine ha, così, chiarito il rapporto di distribuzione
intercorrente tra editore e rivenditore.
“Si
tratta di un rapporto atipico che partecipa in parte degli elementi del
contratto estimatorio (art. 1556 C.C.) ed in parte degli elementi del contratto
di deposito (art. 1766 C.C.).
In
mancanza di un atto di acquisto delle pubblicazioni stesse, esse rimangono
nella piena disponibilità dell’editore che, di conseguenza, cura tutte le forme
promozionali.
Pertanto,
l’eventuale pagamento delle imposte, relative a forme di pubblicità
assoggettabili ai sensi del Decreto in oggetto poste in essere ai fini della
vendita di pubblicazioni, compete esclusivamente all’editore delle
pubblicazioni stesse.
Per
quanto precede, riteniamo che l’atto con il quale si è avvisato il rivenditore
dell’accertamento, notificando l’invito al pagamento ed irrogando sanzioni
amministrative incorra in un difetto di legittimazione passiva, in quanto, per
la pubblicità delle pubblicazioni poste in vendita, i soggetti rivenditori non
possono essere ritenuti destinatari della norma che stabilisce l’imposta
comunale sulla pubblicità e, conseguentemente, non possono essere
legittimamente destinatari dell’irrogazione della sanzione pecuniaria che
presidia il rispetto del Decreto in oggetto”.
Poiché
quanto accaduto potrebbe tranquillamente ripetersi anche in altre località, ci
sembra interessante riportare lo schema di un ricorso contro l’eventuale
sanzione comminata, da presentare alla Concessionaria, in cui si comunicano i
motivi per i quali si fa opposizione (vedere qui a lato).
È
evidente che per ulteriori informazioni potrete rivolgervi alle vostre OO.SS.
per tutti gli ulteriori chiarimenti e adempimenti necessari.§