Iures
Formenti, consigliere nazionale e responsabile SNAG area sud di Torino, dopo un
delicato lavoro effettuato negli uffici fiscali competenti, è riuscito a
ottenere chiarimenti esaurienti sull’iter fiscale che il rivenditore dovrà
seguire per poter distruggere le pubblicazioni editoriali scadute, senza
possibilità di resa all’editore, portando la cifra relativa in detrazione dalla
sua dichiarazione annuale dei redditi.
Ecco,
dunque, quanto ha comunicato il Ministero delle Finanze (Ufficio delle Entrate)
di Moncalieri (TO) a seguito della precisa richiesta effettuata su come
procedere alla distruzione delle pubblicazioni:
“Ai sensi dell’articolo 2 commi 2 e 4 del DPR 10/11/97 n.441:”La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata da comunicazione scritta da inviare agli Uffici Finanziari e ai Comandi della Guardia di Finanza di competenza indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni e le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, la qualità e quantità, nonché l’ammontare complessivo, sulla base di acquisto dei beni da distruggere”.
La
comunicazione deve pervenire ai suddetti Uffici almeno cinque giorni prima
della consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni
stessi non sia superiore a lire dieci milioni. Nel caso in cui l’ammontare del
costo dei beni distrutti non sia superiore a lire dieci milioni, la distruzione
dei beni può essere provata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi della legge 4/1/68 n.15. In tale dichiarazione devono risultare data, ora
e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura e ammontare del costo dei
beni distrutti”.
Finalmente
tutto è chiaro e senza possibilità di interpretazioni. Per rendere ancora più
semplice la procedura, riproduciamo un fac-simile delle due diverse possibilità
previste:
Comunicazione scritta nel caso di importo superiore ai dieci milioni
Scarica i due file in formato word:
Nel
caso di comunicazione agli Uffici Finanziari, vi consigliamo di inviare la
lettera (dopo averne fatta regolare copia per voi) come RACCOMANDATA CON
R.R./ESPRESSO (deve infatti arrivare almeno 5 giorni prima che portiate i
giornali al macero).
Provvederete
quindi a consegnare la copia di quanto spedito, o dell’autocertificazione, al
vostro commercialista per la detrazione dell’importo al momento opportuno. Se è
vero che il rivenditore non recupera il costo pagato, almeno evita la beffa di
pagare tasse su beni che non ha mai venduto.