ECCO COME FARE

Iures Formenti, consigliere nazionale e responsabile SNAG area sud di Torino, dopo un delicato lavoro effettuato negli uffici fiscali competenti, è riuscito a ottenere chiarimenti esaurienti sull’iter fiscale che il rivenditore dovrà seguire per poter distruggere le pubblicazioni editoriali scadute, senza possibilità di resa all’editore, portando la cifra relativa in detrazione dalla sua dichiarazione annuale dei redditi.

Ecco, dunque, quanto ha comunicato il Ministero delle Finanze (Ufficio delle Entrate) di Moncalieri (TO) a seguito della precisa richiesta effettuata su come procedere alla distruzione delle pubblicazioni:

 

“Ai sensi dell’articolo 2 commi 2 e 4 del DPR 10/11/97 n.441:”La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata da comunicazione scritta da inviare agli Uffici Finanziari e ai Comandi della Guardia di Finanza di competenza indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni e le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, la qualità e quantità, nonché l’ammontare complessivo, sulla base di acquisto dei beni da distruggere”.

La comunicazione deve pervenire ai suddetti Uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni. Nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti non sia superiore a lire dieci milioni, la distruzione dei beni può essere provata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4/1/68 n.15. In tale dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura e ammontare del costo dei beni distrutti”.

 

Finalmente tutto è chiaro e senza possibilità di interpretazioni. Per rendere ancora più semplice la procedura, riproduciamo un fac-simile delle due diverse possibilità previste:

Comunicazione scritta nel caso di importo superiore ai dieci milioni


Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4/1/68 nel caso la cifra sia inferiore ai dieci milioni

 

Scarica i due file in formato word:


Nel caso di comunicazione agli Uffici Finanziari, vi consigliamo di inviare la lettera (dopo averne fatta regolare copia per voi) come RACCOMANDATA CON R.R./ESPRESSO (deve infatti arrivare almeno 5 giorni prima che portiate i giornali al macero).

Provvederete quindi a consegnare la copia di quanto spedito, o dell’autocertificazione, al vostro commercialista per la detrazione dell’importo al momento opportuno. Se è vero che il rivenditore non recupera il costo pagato, almeno evita la beffa di pagare tasse su beni che non ha mai venduto.