preventivo avviso al questore della
messa in vendita di CD,
videocassette, musicassette, ecc.
Lo abbiamo
anticipato sul numero scorso della nostra rivista: l’art.75 bis del TULPS
introdotto con legge 248/2000, obbliga ogni rivenditore di giornali che pone in
vendita supporti multimediali, (figurine “playcards” comprese) – anche se
allegati a prodotti editoriali – a dare “preventivo avviso al questore che
ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro”.
Come diramato
dal Ministero dell’Interno in data 16 ottobre a tutte le questure, anche i
rivenditori di giornali dovranno presentare in duplice copia (una delle
quali in bollo da lire 20.000, una dichiarazione diretta al questore
territorialmente competente.
Tale
dichiarazione dovrà contenere le generalità complete del titolare della
rivendita e l’ubicazione della stessa, nonché la dichiarazione che il soggetto
è in possesso dei requisiti e dei presupposti di legge (buona condotta) per il
rilascio delle autorizzazioni di polizia.
Questa
dichiarazione è rilasciata nell’ambito dell’autocertificazione e deve essere
presentata o spedita a mezzo raccomandata A.R., unitamente alla fotocopia di un
documento di identità del titolare.
Si segnala che
lo SNAG di Udine ha ottenuto di NON pagare la marca da bollo con riserva
di regolarizzare la posizione in caso di eventuali future direttive
ministeriali in merito.
Essendo la norma
già entrata in vigore, per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative
previste, suggeriamo a tutti i rivenditori di prendere contatti con la locale
Questura al fine di procurarsi il modulo relativo alla domanda da presentare.
I moduli,
purtroppo, sembrano essere diversi (sia pure di poco) da una località
all’altra.