Per chi vende prodotti multimediali

 

L’entrata in vigore della legge 248/2000 pone l’obbligo di dare

preventivo avviso al questore della messa in vendita di CD,

videocassette, musicassette, ecc.

 

Lo abbiamo anticipato sul numero scorso della nostra rivista: l’art.75 bis del TULPS introdotto con legge 248/2000, obbliga ogni rivenditore di giornali che pone in vendita supporti multimediali, (figurine “playcards” comprese) – anche se allegati a prodotti editoriali – a dare “preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro”.

Come diramato dal Ministero dell’Interno in data 16 ottobre a tutte le questure, anche i rivenditori di giornali dovranno presentare in duplice copia (una delle quali in bollo da lire 20.000, una dichiarazione diretta al questore territorialmente competente.

Tale dichiarazione dovrà contenere le generalità complete del titolare della rivendita e l’ubicazione della stessa, nonché la dichiarazione che il soggetto è in possesso dei requisiti e dei presupposti di legge (buona condotta) per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

Questa dichiarazione è rilasciata nell’ambito dell’autocertificazione e deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata A.R., unitamente alla fotocopia di un documento di identità del titolare.

 

Si segnala che lo SNAG di Udine ha ottenuto di NON pagare la marca da bollo con riserva di regolarizzare la posizione in caso di eventuali future direttive ministeriali in merito.

 

Essendo la norma già entrata in vigore, per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste, suggeriamo a tutti i rivenditori di prendere contatti con la locale Questura al fine di procurarsi il modulo relativo alla domanda da presentare.

 

I moduli, purtroppo, sembrano essere diversi (sia pure di poco) da una località all’altra.