LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti

 

A proposito di smoker

Le Prefetture di Cremona, Como e Milano

hanno già provveduto  ad archiviare i procedimenti

a carico dei rivenditori.

 

Ma la situazione non è ancora stata definita dappertutto e qualcuno

ha dovuto ricorrere al Tribunale competente

 

 

Negli scorsi mesi di maggio-giugno di quest’anno Agenti della Guardia di Finanza procedevano, su tutto il territorio italiano a effettuare dei sequestri a carico della rivista SMOKER presso le agenzie di distribuzione e le rivendite di giornali, procedendo a irrogare agli interessati elevate sanzioni pecuniarie.

Motivo di tali provvedimenti era la circostanza che su SMOKER venivano pubblicizzati prodotti per il fumo in violazione dell’art. unico della Legge 10 aprile 1962 n. 165 così modificato dalla Legge 22 febbraio 1983 n. 52 che recita “La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto di fumo nazionale ed estero, è vietata”.

La Corte di Cassazione aveva infatti stabilito con sentenza del 18.11.94 che:

“...per propaganda pubblicitaria vietata deve intendersi ogni comportamento da chiunque posto in essere, rivolto al pubblico e idoneo a sollecitarlo all’acquisto e al consumo dei prodotti da fumo, (...) il divieto coinvolge sia forme direttamente evocative dei prodotti da fumo con effetto propagandistico sia forme in cui l’effetto sia conseguito con modalità indirette e occulte (come nel fenomeno delle sponsorizzazioni) senza che sia consentito, ai fini dell’esistenza o inesistenza dell’illecito, graduale la maggiore o minore intensità dell’effetto (...) incorre nel divieto chi nella identificazione dei prodotti da fumo, anche al di fuori di possibilità confusorie tra prodotti se e in quanto detta utilizzazione, ancorché realizzata con l’offerta in vendita, conservi un effetto evocativo del prodotto da fumo e una funzione di richiamo pubblicitario sullo stesso, e ciò in quanto la stessa possibilità di utilizzazione di quel marchio, pur se legittima ex art. 11 L. marchi, diviene illegittima in virtù della L. 165/62 (...). Quindi, se il marchio di un prodotto da fumo venga utilizzato come segno distintivo di un diverso prodotto, non può escludersi l’illegittimità dell’utilizzazione anche come semplice distintivo (...)”.

Poiché la rivista, edita in Svizzera, era stata distribuita in Italia a mezzo della InterOrbis, quest’ultima si è resa immediatamente disponibile ad assicurare a tutti i rivenditori e distributori locali coinvolti, adeguata assistenza legale al fine di promuovere ogni più opportuna azione a tutela dei soggetti interessati.

In particolare risultano essere coinvolti alcuni rivenditori di 14 province: Chieti, Cuneo, Cremona, Catanzaro, Enna, Firenze, Livorno, Milano, Como, Pescara, Teramo, Terni, Trapani, Udine.

L’organismo competente, in prima istanza, a decidere sui ricorsi presentati avverso le sanzioni, sono le Prefetture delle Province sopra indicate: a tutt’oggi, le Prefetture di Cremona, Como e Milano hanno già provveduto ad archiviare tutti i procedimenti a carico dei rivenditori, mentre la Prefettura di Catanzaro ha confermato le sanzioni a carico di un rivenditore e tale provvedimento è ora al vaglio del Tribunale di Catanzaro avanti cui è stata promossa l’azione in opposizione al provvedimento prefettizio.

Per tutte le altre situazioni, non sono ancora stati emanati provvedimenti anche per l’assoluta novità della materia, pur auspicando che le decisioni positive assunte da altre Prefetture, di archiviare i procedimenti, possano indurre, chi deve ancora decidere, ad allinearsi a tali favorevoli decisioni.

È appena il caso di ricordare che le motivazioni addotte per contrastare le sanzioni irrogate nei confronti dei rivenditori sono, di fatto, quelle già adottate per quanto concerneva le pubblicazioni pornografiche, ovvero la non punibilità dei rivenditori di giornali per essere questi impossibilitati, data l’enorme mole di pubblicazioni che ricevono, a controllare e verificare il contenuto.

A ciò si deve aggiungere che manca in concreto nel rivenditore la specifica e consapevole volontà di pubblicizzare un prodotto da fumo.

Sarà comunque premura della redazione di Azienda Edicola pubblicare nuovamente gli sviluppi di questo caso che ha incolpevolmente coinvolto alcuni rivenditori, che a buon diritto devono essere assolti da ogni sanzione.

 

 

Il comune non risponde a chi vuole cambiare il chiosco

Al rivenditore di Bologna che ha da tempo inoltrato richiesta alla Amministrazione Comunale per la sostituzione del proprio chiosco con altro di maggiori dimensioni senza avere avuto alcuna risposta in merito suggerirei di presentare al Comune una diffida a voler adottare una decisione in merito alla propria richiesta che dovrà pervenire entro 30 giorni ai sensi dell’art.3l. 241/90 chiedendo, altresì, di conoscere il nominativo dell’incaricato responsabile del procedimento anche al fine di individuare specifiche omissioni nella emanazione di atti dovuti nell’interesse del cittadino.