LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
A proposito di smoker
Le Prefetture di Cremona, Como e
Milano
hanno già provveduto ad archiviare i procedimenti
a carico dei rivenditori.
Ma la situazione non è ancora
stata definita dappertutto e qualcuno
ha dovuto ricorrere al Tribunale
competente
Negli scorsi
mesi di maggio-giugno di quest’anno Agenti della Guardia di Finanza
procedevano, su tutto il territorio italiano a effettuare dei sequestri a
carico della rivista SMOKER presso le agenzie di distribuzione e le rivendite
di giornali, procedendo a irrogare agli interessati elevate sanzioni
pecuniarie.
Motivo di tali
provvedimenti era la circostanza che su SMOKER venivano pubblicizzati prodotti
per il fumo in violazione dell’art. unico della Legge 10 aprile 1962 n. 165
così modificato dalla Legge 22 febbraio 1983 n. 52 che recita “La propaganda
pubblicitaria di qualsiasi prodotto di fumo nazionale ed estero, è vietata”.
La Corte di
Cassazione aveva infatti stabilito con sentenza del 18.11.94 che:
“...per
propaganda pubblicitaria vietata deve intendersi ogni comportamento da chiunque
posto in essere, rivolto al pubblico e idoneo a sollecitarlo all’acquisto e al
consumo dei prodotti da fumo, (...) il divieto coinvolge sia forme direttamente
evocative dei prodotti da fumo con effetto propagandistico sia forme in cui
l’effetto sia conseguito con modalità indirette e occulte (come nel fenomeno
delle sponsorizzazioni) senza che sia consentito, ai fini dell’esistenza o
inesistenza dell’illecito, graduale la maggiore o minore intensità dell’effetto
(...) incorre nel divieto chi nella identificazione dei prodotti da fumo, anche
al di fuori di possibilità confusorie tra prodotti se e in quanto detta
utilizzazione, ancorché realizzata con l’offerta in vendita, conservi un
effetto evocativo del prodotto da fumo e una funzione di richiamo pubblicitario
sullo stesso, e ciò in quanto la stessa possibilità di utilizzazione di quel
marchio, pur se legittima ex art. 11 L. marchi, diviene illegittima in virtù
della L. 165/62 (...). Quindi, se il marchio di un prodotto da fumo venga
utilizzato come segno distintivo di un diverso prodotto, non può escludersi
l’illegittimità dell’utilizzazione anche come semplice distintivo (...)”.
Poiché la
rivista, edita in Svizzera, era stata distribuita in Italia a mezzo della
InterOrbis, quest’ultima si è resa immediatamente disponibile ad assicurare a
tutti i rivenditori e distributori locali coinvolti, adeguata assistenza legale
al fine di promuovere ogni più opportuna azione a tutela dei soggetti
interessati.
In particolare risultano essere coinvolti alcuni rivenditori di 14 province: Chieti, Cuneo, Cremona, Catanzaro, Enna, Firenze, Livorno, Milano, Como, Pescara, Teramo, Terni, Trapani, Udine.
L’organismo
competente, in prima istanza, a decidere sui ricorsi presentati avverso le
sanzioni, sono le Prefetture delle Province sopra indicate: a tutt’oggi, le
Prefetture di Cremona, Como e Milano hanno già provveduto ad archiviare tutti i
procedimenti a carico dei rivenditori, mentre la Prefettura di Catanzaro ha
confermato le sanzioni a carico di un rivenditore e tale provvedimento è ora al
vaglio del Tribunale di Catanzaro avanti cui è stata promossa l’azione in
opposizione al provvedimento prefettizio.
Per tutte le
altre situazioni, non sono ancora stati emanati provvedimenti anche per l’assoluta
novità della materia, pur auspicando che le decisioni positive assunte da altre
Prefetture, di archiviare i procedimenti, possano indurre, chi deve ancora
decidere, ad allinearsi a tali favorevoli decisioni.
È appena il caso
di ricordare che le motivazioni addotte per contrastare le sanzioni irrogate
nei confronti dei rivenditori sono, di fatto, quelle già adottate per quanto
concerneva le pubblicazioni pornografiche, ovvero la non punibilità dei
rivenditori di giornali per essere questi impossibilitati, data l’enorme mole
di pubblicazioni che ricevono, a controllare e verificare il contenuto.
A ciò si deve
aggiungere che manca in concreto nel rivenditore la specifica e consapevole
volontà di pubblicizzare un prodotto da fumo.
Sarà comunque
premura della redazione di Azienda Edicola pubblicare nuovamente gli sviluppi
di questo caso che ha incolpevolmente coinvolto alcuni rivenditori, che a buon
diritto devono essere assolti da ogni sanzione.
Al rivenditore di Bologna che ha da tempo inoltrato richiesta alla Amministrazione Comunale per la sostituzione del proprio chiosco con altro di maggiori dimensioni senza avere avuto alcuna risposta in merito suggerirei di presentare al Comune una diffida a voler adottare una decisione in merito alla propria richiesta che dovrà pervenire entro 30 giorni ai sensi dell’art.3l. 241/90 chiedendo, altresì, di conoscere il nominativo dell’incaricato responsabile del procedimento anche al fine di individuare specifiche omissioni nella emanazione di atti dovuti nell’interesse del cittadino.