L'ESPERTO RISPONDE
A cura di Carlo Leopardo

 


Tocca alla FIEG far rispettare i patti

 

Circa sette anni fa, con il n.1 (gennaio/febbraio) del 1995, iniziavo la mia collaborazione con Azienda Edicola, raccogliendo la sfida lanciatami dal direttore del nostro giornale che mi offriva la conduzione di questa rubrica: è stata un’esperienza stimolante.

Ho sempre cercato di rispondere alle vostre lettere in modo equilibrato, senza esagerare con forme di vetero sindacalismo fine a se stesso; penso di esserci riuscito contribuendo così a fare del nostro giornale un punto di riferimento, per tutti gli operatori del settore, sempre più autorevole e obiettivo.

Negli ultimi tempi, però, invece che richieste di consigli da “esperto”, giungono sempre più numerose lettere che esprimono profondo disagio e sofferenza per azioni che alcuni distributori locali mettono in atto contro i giornalai: azioni che contravvengono alle regole e allo spirito dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali.

I problemi che vengono evidenziati sono noti. L’unica soluzione possibile è il ripristino dell’applicazione delle norme, ma ciò deve essere imposto da chi insieme alle Organizzazioni Sindacali ha sottoscritto l’Accordo Nazionale e cioè la FIEG (Federazione Italiani Editori Giornali) che dovrebbe essere garante (notare il condizionale!) dell’applicazione e del rispetto (appunto) delle regole da parte dei suoi associati e relativi mandatari.

È per ciò che, da questo numero, provvederò a inviare alla FIEG tutte le lettere (cominciando con le prime quattro che seguono) che denunciano il mancato rispetto dell’Accordo Nazionale. Se posso comprendere la casualità, non accetto la cronicità che va invece combattuta anche per ridare dignità a tutta la filiera del settore editoriale. Ma anche per non fare di tutte le erbe un fascio: ci sono Distributori Locali che lavorano bene nel pieno rispetto di tutto quanto va decisamente rispettato.

La FIEG deve farsi veramente parte attiva: in caso contrario sarà lecito domandarsi se la si possa ancora considerare una controparte affidabile e credibile.

 

UN RICATTO IMMOTIVATO

Ho chiesto al DL se potevo ridurre sul computer la lunghezza delle testate, per esempio: Enigmist. Arredam. La risposta è stata negativa con minaccia di bloccare la fornitura. A noi sembra proprio un ricatto, non vi pare? Posso avere una lettera tipo per diffidare il DL a non mettere in pratica ciò che ho sopra esposto?

V. M. De Solda

Gagliano del Capo (LE)


Il suo distributore locale dice delle grandissime sciocchezze: NON SI POSSONO BLOCCARE LE FORNITURE per casi di questo genere. Ho provveduto a inviare la sua lettera alla FIEG perché possa valutare l’operato di un mandatario dei suoi associati.

 

ECCEDENZA DI MATERIALE

Vi invio copia della raccomandata a/r inviata al nostro distributore da cui emerge la sistematica e costante pratica di invii eccedenti la normale capacità di vendite dell’edicola che ci sta portando al collasso finanziario. Confidando in un pronto ed energico intervento porgo distinti saluti.

M. E. Salanitro

S. Agata Militello (ME)

Lei ha tutta la mia comprensione. Il problema che espone è uno di quelli che travagliano la nostra categoria. Ritengo legittimo rendere quanto risulta, effettivamente, eccedente al fabbisogno della sua rivendita Il distributore deve accreditarglielo, e correggere i piani distributivi, altrimenti posso pensare che voglia mettere in atto azioni vessatorie nei confronti dei suoi clienti giornalai che, in regime di monopolio, non sono liberi di trovarsi un altro fornitore più efficiente.

Ho provveduto a inviare alla FIEG la sua lettera per le valutazioni del caso.

 

VERGOGNA!!!

È davvero una vergogna diminuirmi le copie del CD di TV Sorrisi e Canzoni non avendo mai fatto resa.

L. Pipitone – Alcamo (TP)

 

Ha ragione: VERGOGNA!!! Anche la sua lettera viene inviata alla FIEG per le valutazioni del caso.

 

MINACCE TIRANNICHE DEL DISTRIBUTORE

I settimanali che arrivano alla mia edicola sono superiori del doppio rispetto alle vendite e ho chiesto gentilmente al distributore di diminuire la quantità e di sospendere le testate pornografiche. Mi ha risposto che avrebbe interrotto l’invio delle pubblicazioni alla mia edicola. Cosa devo fare?.

F. Carta – Austis (NU)

 

Per quanto riguarda pornografia e prodotti paraeditoriali ha tutti i diritti di richiedere la sospensione delle forniture. Come ho già risposto ad altri colleghi, ritengo sia legittimo rendere quanto risulta esuberante al necessario fabbisogno dell’edicola.

Se lei effettivamente non vende neppure una copia di “pornografico” il distributore, fra l’altro, dovrebbe azzerarle la fornitura automaticamente. Ma se per motivi suoi non lo fa, insista ancora, dopo di che si metta a controllare che queste testate siano tutte regolarmente registrate e che le videocassette, o altri supporti magnetici, eventualmente allegati, siano provvisti del bollino SIAE.

Tutto quanto risulterà incompleto potrà essere rispedito al... mittente e il distributore dovrà, necessariamente accettarlo.

Se lei avesse conservato Azienda Edicola, abbiamo pubblicato due esaurienti servizi sul prodotto pornografico sul n.4/96 e 3/98. Mentre sul n.5/00 abbiamo parlato del problema relativo ai diritti d’autore (bollino SIAE). Riguardo poi alle minacce del suo fornitore ho provveduto ad inviare la sua lettera alla FIEG per la valutazione del caso.

 

DOVE SONO FINITI I GRATTA E VINCI?

Cara Azienda Edicola che tenti sempre di confortarci illustrandoci e spronandoci in vari modi a diversificare i prodotti presenti in edicola per sopperire alle eventuali perdite provocate dalla liberalizzazione. Noi dalla nostra ci adoperiamo per essere al passo con i tempi e io purtroppo da diversi anni sono uno di quelli che si è svenato per rinnovare l’attività acquistando un chiosco di 30 mq. Vengo al punto: dal 15 giugno ’00 nelle rivendite di Foggia e provincia non possono essere venduti i tagliandi delle lotterie tra cui i “Gratta e Vinci” perché il magazzino Generi di Monopolio di Foggia non è più autorizzato a rifornire le edicole di Foggia e provincia. La suddetta distribuzione è stata commissionata alla A&G Marco che a sua volta dovrebbe rifornire i distributori locali. Contattato il distributore locale per saperne di più, mi sento rispondere che per la distribuzione dei tagliandi gli viene riconosciuto un aggio talmente esiguo da non essere disponibile a ritirarli e distribuirli.

Bene: gli altri possono vendere i giornali e a noi resta la beffa di venderne sempre meno per la gioia di bar, tabacchi e altri.

W. Simone – Foggia

 

Abbiamo provveduto a inviare la sua lettera alla A&G Marco che lei potrà contattare direttamente al seguente numero telefonico: 02.25.261.

GLI EDICOLANTI IN CORO INVOCANO L’INTERVENTO DELLA FIEG

Leggo sull’ultimo numero di Azienda Edicola n. 4/2000: “Commissione ex art. 5, Accordo violato” e sono stimolato a suggerire una soluzione circa i tanti abusi e vessazioni dei distributori locali nei confronti degli edicolanti. Propongo che sia la FIEG a intervenire in modo drastico e risoluto nei confronti di questi signori dal momento che è l’unica che può farlo, se lo vuole. Lo fece con successo nel 1994 (Accordo Nazionale) sui costi di portatura, eliminando anche allora un’infinità di abusi da parte dei distributori locali e fissando i costi nell’equa misura dell’1% sul venduto per tutti. I distributori non poterono fare altro che accettare. Essi sono i mandatari della distribuzione dei prodotti editoriali ma si comportano come se fossero i proprietari sentendosi autorizzati a imporre agli edicolanti ogni sorta di ricatto imponendo regole e leggi fatte da loro. Devono quindi rispettare quanto è stabilito nell’articolo n.6 dell’Accordo Nazionale; tutto il resto: fideiussioni, spese extra, costi di gestione, costi di lavorazione, contratti di fornitura, ecc. ecc. sono solo abusi, cose illegittime che l’edicolante non deve più subire. Perciò tutte le organizzazioni sindacali chiedono in coro alla FIEG di intervenire affinché siano rispettate le regole dell’accordo, PENA PER CHI LE VIOLA L’IMMEDIATA REVOCA DEL MANDATO A DISTRIBUIRE.

Gli edicolanti saranno grati alla FIEG se li metterà in condizione di continuare a fare il loro lavoro con più serenità.

S. Ventre

S. Andrea del Pizzone (CE)

 

Ha ragione. Il problema da lei evidenziato è stato discusso per diversi mesi dallo SNAG nelle periodiche riunioni con la Federazione Editori che, pur riconoscendo le ragioni esposte, pare non sia in grado di farlo rispettare ai mandatari dei suoi associati (distributori locali). Emerge quindi in tutta la sua grandezza la crisi di rappresentatività della Federazione Editori e, se le cose stanno in questi termini, sorge spontanea una domanda: è ancora ragionevole considerarla come controparte di riferimento?

 

UNA SITUAZIONE DISPERATA

La mia edicola è andata in passivo e il mio distributore, per garantirsi, ha preteso delle cambiali che stiamo onorando. Dopo qualche mese sono tornata in passivo e il distributore ha sospeso le forniture pretendendo il pagamento di tutta la somma. Dopo due mesi di chiusura ha voluto un cambialone a garanzia di tutta la somma dovuta più una fideiussione bancaria per poter riaprire l’attività mettendomi così nell’impossibilità di far fronte agli impegni presi e danneggiando considerevolmente l’edicola.

Vorrei sapere (visto che non ho mai avuto il contratto nazionale della nostra categoria) se il distributore può comportarsi così. Ho dei diritti di cui posso avvalermi? Le cambiali non sono una sufficiente garanzia? Ho gli estremi per bloccarle? Posso chiedere un risarcimento danni per mancati incassi e perdita di clientela? È vero che basta il parere negativo del commissario del quotidiano LA STAMPA per bloccare gli invii di tutte le testate?

F. M. – Nizza Monferrato (AT)

Mi interesserò personalmente del suo caso in quanto ricade nella mia area di competenza come coordinatore dello SNAG per il Nord-Ovest. La prego gentilmente di comunicare alla nostra redazione il suo numero di telefono affinché possa contattarla personalmente.

 

A PROPOSITO DI CODICE A BARRE

Sono un edicolante che vorrebbe usare a pieno i codici a barre riportati ormai sul 90% delle riviste. Ho inviato centinaia di e-mail a vari editori, alcuni mi hanno risposto positivamente introducendo l’EAN 13 o adottando un codice diverso in base al prezzo della pubblicazione (cioè il caso di Panorama ed Espresso che riportavano lo stesso codice a barre in tutte le versioni). È stato grazie alle mie e-mail che hanno cambiato il codice e hanno inoltre inserito sulle fascette un codice a barre quando le riviste sono abbinate, per esempio Confidenze+Sorrisi e così via.

Molti editori mi hanno risposto che non avevano nessun interesse a inserirlo dati i costi annuali per avere tutta una serie di codici a barre. Vi scrivo, quindi, per sapere se è vero che da gennaio 2001 l’introduzione di tale codice sarà obbligatorio. L’ho letto sul n. 4 di Azienda Edicola. Speriamo. Secondo me dovrebbe esserci una disposizione secondo la quale non dovrebbe essere permesso di pubblicare a quell’editore che non utilizza il codice a barre, come del resto avviene in Francia dove le multe relative sono salatissime. Inoltre avevo letto sulla vostra rivista, o da qualche altra parte, che esiste una banca dati delle pubblicazioni in Italia. A chi mi devo rivolgere? Grazie per l’attenzione e resto in attesa di una vostra risposta.

m.argiolas@tiscalinet.it

 

Le case editrici stanno provvedendo ad attivare il codice a barre su tutte le pubblicazioni perché diventerà obbligatorio dal 2001. Dal prossimo anno dovrebbe partire, operativamente in area test, il sistema di comunicazione tra rivenditori e distributori denominato INFORIV. Se il test darà esito positivo, il sistema opererà su tutto il territorio nazionale. Gli editori che non si adegueranno al sistema, quello cioè di non inserire il codice a barre, saranno in qualche modo penalizzati.

Cerchi su Internet nei vari siti degli editori. Abbiamo pubblicato moltissimi indirizzi web sul n.3/’00 a pag.26.

 

DISTANZA EDICOLE

Nel mio paese di circa 1400 abitanti esistono due edicole a 500 m. di distanza l’una dall’altra. Ora una delle due è intenzionata a richiedere il trasferimento avvicinandosi a circa 200 m. dal mio esercizio commerciale. Vi sarei molto grata se vorreste indicarmi, con cortese urgenza, i riferimenti legislativi che determinano le distanze tra rivendite di giornali. Vi ringrazio sentitamente e porgo distinti saluti.

B. Duci – Schilpario (BG)

 

Il suo comune (al quale può rivolgersi per controllare la situazione) in base alla legge 416 del 5/8/1981, art. 14, dovrebbe essere dotato del piano comunale di locazione dei punti fissi di vendita. In questo piano sono contenuti i parametri che si sono decisi di applicare sul territorio e quindi anche eventuali distanze tra un punto vendita e un altro. Tenga comunque presente che vi sono piani comunali e realtà esistenti su tutto il territorio nazionale in cui tra due punti di vendita vi sono non più di 20 metri.

 

IL DIRITTO DI PRETENDERE FORNITURE ADEGUATE

La mia è stata la prima edicola della città che, col passare degli anni, si è ingrandita cambiando tre volte ubicazione sempre nella stessa zona. Il mio attuale punto vendita si trova in un locale di 50 mq. con un buon assortimento di giornali e riviste. Non potendo più trasferirmi altrove, ho chiesto al distributore di eliminare le testate inutili e diminuire la fornitura dei giornali invenduti. Nonostante la dimensione del mio locale le attuali 1500 testate non trovano sufficiente spazio per essere esposte. Il distributore fa orecchie da mercante ma mi domando: ho il diritto sacrosanto di pretendere le testate che il mio negozio è in grado di contenere o devo ammassare i giornali oltre che nelle scaffalature anche per terra?

F. Galise – Corato (BA)

 

Lei ha il diritto sacrosanto di pretendere forniture adeguate alle possibilità di vendita della sua edicola. Lo spazio, grande o piccolo che sia, è ininfluente agli effetti delle richieste di forniture. Veda anche quanto risposto a F.Carta di Austis (NU).

 

A... “TENDE SPIEGATE”

Sono un giovane edicolante con un chiosco che, sulla tassa per il suolo pubblico di oltre un milione, paga ben L. 700.000 per le tende. Ma ditemi: a cosa servono se poi tutti possono parcheggiare le macchine davanti all’edicola creando problemi al mio lavoro? Forse per la pioggia? Ho un altro quesito da porvi: nella mia città è stato varato un piano regolatore con muove destinazioni per le edicole. Io posso spostarmi subito o devo aspettare ancora il risveglio di qualche politico? Complimenti per la rivista.

Lettera Firmata – Latina

Per quanto riguarda le tende, quella che lei paga è una tassa comunale e nulla può fare se non chiamare i vigili urbani nel caso esista qualche dispositivo che vieti la sosta davanti alla sua edicola (divieto di sosta, fermata, ecc.) per far emettere regolare contravvenzione o per la rimozione forzata del veicolo.

In merito alla seconda parte della sua lettera non è molto chiaro il quesito perché non capisco se si riferisce a un piano regolatore vero e proprio oppure al piano di locazione dei punti fissi di vendita che è ben altra cosa. In ogni caso può trovare la risposta solo all’interno del piano stesso e per questo può rivolgersi, se si tratta di piano regolatore, all’ufficio urbanistico del suo comune, se si tratta di piano di localizzazione dei punti fissi di vendita all’ufficio commercio del suo comune.

 

A PROPOSITO DI INFORIV

Vorrei sapere a che punto è il progetto INFORIV e quali sono le modalità per aderire.

A. M. Gallucci – Lauria (PZ)

 

Potrà leggere su Azienda Edicola l’evoluzione del progetto INFORIV e le sue applicazioni man mano che ci saranno notizie certe. In caso non lo avesse ancora fatto le consiglio di leggere a pag. 34 del n.3 (maggio-giugno) del nostro giornale l’intervista ai responsabili di INFOSISTEMI, l’azienda che sta realizzando il software applicativo del progetto INFORIV.

 

COME CHIEDERE LE FERIE

Vorrei sapere cosa devo fare per richiedere le ferie e come mi devo comportare se per caso un giorno mi ammalo, visto che sono sola in edicola.

Ho aperto da poco e non so a chi rivolgermi. Grazie.

M.V. (BG)
marys@inwind.it

 

L’articolo 3, 4°comma, dell’Accordo Nazionale sulla vendita di quotidiani e periodici dice: “Le chiusure estive potranno essere esercitate sino a un massimo di 18 giorni consecutivi a cavallo del 1e di agosto, sempre sino al limite del 50% delle rivendite esistenti nei vari comuni; nel caso di fruizione delle chiusure estive in un altro periodo, le stesse potranno essere esercitate fino a un massimo di 17 giorni consecutivi. In entrambi i casi dovranno essere salvaguardate le esigenze di vendita nelle singole zone e non sarà consentita la chiusura nelle località in cui vi è un solo punto di vendita, ove non avvenga l’affidamento integrale di tutte le pubblicazioni ad altro esercizio”.

L’art.14 della legge 5 agosto 1981, n.416 dice: “(…) in caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti, la vendita anche porta a porta di quotidiani e periodici. Se non si è adempiuto a tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente”.

Questo per quanto riguarda gli accordi e le leggi in merito al suo quesito; ne consegue che, se nel suo Comune vi sono più edicole, previa calendarizzazione delle ferie (veda quanto pubblicato a pag. 00), basta osservare le disposizioni sopra esposte (50% di rivendite aperte).

Se la sua fosse, invece, l’unica edicola del comune, se non ha alcun parente o amico di fiducia che possa sostituirla durante le sue ferie, dovrebbe affidare le pubblicazioni a un altro esercizio commerciale che se ne faccia carico, con tutti i problemi fiscali e pratici che lei può ben immaginare. Nell’impossibilità di fare ciò, comunichi l’impedimento al suo distributore locale (mandatario degli editori) perché, a termini di legge, possa provvedere direttamente alla diffusione delle pubblicazioni nel suo comune, per il tempo di chiusura per ferie.

In caso di malattia (visto che i malanni non si possono programmare è lampante che manchi la possibilità di cercare altre persone cui affidare la vendita) ritengo legittima la sola comunicazione – sempre al suo distributore – (telefonica, meglio ancora a mezzo fax) della malattia che impedisce l’apertura del punto vendita; suggerirei, quindi per correttezza, di inoltrare al distributore locale un certificato medico redatto dal medico di famiglia che attesti la malattia e il numero di giorni riposo necessari per il suo decorso.