LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
Un’importante sentenza riconosce,
finalmente, il diritto degli edicolanti
a ricevere i giornali senza balzelli
vari, in conto portatura.
È successo a Napoli.
L’Organo Monocratico
previsto dall’art. 12 dell’Accordo Nazionale vigente ha pronunziato due interessanti decisioni, recanti
i numeri 225 e 226 del 2000,
in relazione ai costi aggiuntivi pretesi da un distributore locale di Napoli
per la consegna e il ritiro delle pubblicazioni alle rivendite.
La vicenda ha
avuto origine dalle richieste dei cosiddetti costi aggiuntivi pretesi dal
distributore locale ai rivenditori della propria zona di distribuzione; tali
importi, motivati a vario titolo (oneri di gestione, spese di amministrazione,
ecc. ecc.), sottendevano, di fatto, un immotivato contributo alle spese di
portatura che preesistevano all’Accordo Nazionale al 1994 (tuttora in vigore).
È bene ricordare
che nel 1994 in sede di rinnovo dell’Accordo Nazionale i rivenditori
accettarono di vedersi ridotto dell’1% il proprio utile in cambio dell’invio
senza oneri aggiuntivi al punto vendita delle pubblicazioni da parte degli
editori o di imprese di distribuzione che operavano e operano su mandato degli
editori.
Tale principio è
chiaramente sancito all’art. 6 dell’Accordo stesso ed è stato, più e più volte,
ribadito dalla FIEG stessa e dalle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo
nell’ambito delle periodiche riunioni della Commissione prevista dall’art. 5
dell’Accordo Nazionale.
Nonostante tali
ferme prese di posizione, e sebbene la FIEG abbia direttamente invitato e
diffidato il distributore a cessare le richieste di costi aggiuntivi intimando
finanche la restituzione al rivenditore di quanto indebitamente percepito, il
distributore ha intesto sospendere le forniture ai rivenditori che si erano
rifiutati di continuare a corrispondere i costi aggiuntivi (un vero e proprio
balzello!).
Con il sostegno e l’ausilio dello SNAG i due rivenditori
hanno, pertanto, denunciato l’accaduto all’Organo
Monocratico proponendo ricorso nei confronti di RCS Editori, Arnoldo
Mondatori Editore e di Rusconi Editore per la violazione dell’art. 6 dell’Accordo
Nazionale (violazione fatta valere direttamente nei confronti delle aziende
editoriali, anche se posta in essere dal distributore locale).
L’Organo
monocratico, con le decisioni sopra richiamate ha ritenuto che: “nel merito
il ricorso è fondato poiché, come ha ritenuto anche la Commissione Nazionale ex
art. 5 dell’Accordo Nazionale, nonché la stessa FIEG, non è ammessa alcuna unilaterale maggiorazione degli
oneri di distribuzione. Antigiuridica è di conseguenza, a titolo
derivativo, se non anche autonomo, la sospensione della fornitura delle pubblicazioni motivata dal mancato
pagamento della suddetta maggiorazione. Del comportamento dei distributori
locali, soggetti non aderenti all’Accordo Nazionale e agenti per conto degli editori,
rispondono questi ultimi, salvo regresso nel rapporto interno. Di conseguenza va applicata,
ai sensi dell’art.7 dell’accordo integrativo 30 gennaio 1996, una sanzione che, per il carattere
unitario del comportamento,
può essere determinata complessivamente in lire un milione a carico,
solidalmente, degli editori intimati. Il comportamento come sopra
rilevato viola l’art. 6, comma 2, dell’Accordo Nazionale 4 marzo 1994 sulla
vendita dei giornali quotidiani e periodici e incorre nella sanzione di lire un
milione, accollata solidalmente agli editori indicati in epigrafe”.
Domenico
Vaccaro di Bonefro (CB) ha inviato alla redazione di Azienda Edicola la copia
di due lettere da lui spedite al distributore locale e alla FIEG ove si
evidenziano ancora difformità contabili in essere tra il rivenditore e il
distributore.
Nella questione in esame il rivenditore ritiene di essere in credito, per rese non scontate, di circa 7 milioni mentre il distributore ritiene di essere, a sua volta, in credito nei confronti del rivenditore di circa 9 milioni e minaccia la sospensione delle forniture in caso di mancato pagamento.
Le
discordanze contabili, riferisce il nostro lettore, risalgono addirittura al
1995 e, anno per anno, sino al 2000, si sono accumulate pervenendo alla cifra
sopra indicata.
In presenza di
situazioni come quelle sopra evidenziate, è mia opinione che risulterà
improbabile per le parti risalire alla individuazione di errori in relazione
alla contabilizzazione dei rapporti economici intercorsi, a meno che il
rivenditore possa provare e documentare di avere tempestivamente reclamato e
contestato per iscritto gli estratti conto ove non vennero accreditate
integralmente le rese effettuate.
In caso
contrario è auspicabile che le parti possano trovare la soluzione migliore per
transigere la controversia, ricordando che transigere significa rinunziare
reciprocamente a far valere le proprie ragioni.
Tre rivenditori di Genova scrivono lamentando che l’attivazione di un punto vendita in fase di sperimentazione, nella fattispecie una tabaccheria, ha ridotto in misura consistente le vendite, in particolare quelle dei quotidiani, in un caso del 50% e negli altri due ridotte del 20/25% e chiedono un parere su cosa possono fare per rimediare o risolvere la situazione.
È ormai a tutti
noto che la cosiddetta sperimentazione è terminata in data 24 novembre 2000 e
il Governo, all’uopo delegato dal Parlamento, ha sei mesi di tempo, da tale
data, per emanare un decreto legislativo volto a riordinare e regolamentare in
modo organico il settore della vendita dei giornali.
L’art. 4 della
Legge sulla sperimentazione, consente agli esercizi commerciali in cui si è
“sperimentato” di continuare a vendere i giornali purché ne facciano richiesta
entro il 24 Aprile 2001 ai Comuni, i quali devono rilasciare in loro favore una
autorizzazione alla vendita.
Tali
autorizzazioni, che vanno comunque espressamente richieste dagli interessati,
vanno rilasciate dai Comuni in forma provvisoria ossia valide sino al 24 Aprile
2001 data questa entro la quale, come anzidetto, il Governo provvederà a
emanare il decreto legislativo che dovrà tenere in debita considerazione anche
gli esercizi commerciali nei quali si è effettuata la sperimentazione.
Non è allo stato
ipotizzabile quale sarà il testo e l’effettiva portata del decreto legislativo,
anche se, è mia opinione che, nella stesura del provvedimento, peserà non poco
il contenuto del documento che la Federazione Editori e le Organizzazioni di
categoria dei rivenditori (a eccezione dello SNAG) hanno siglato (vedere a pag.
6 e seguenti) ove si chiede al Governo l’abbandono del sistema programmatorio e
pianificatorio per l’apertura di nuovi punti vendita che potranno così
attivarsi dietro semplice comunicazione dell’interessato all’Amministrazione
Comunale competente.
Ai tre
rivenditori genovesi posso solo suggerire di inviare la documentazione
comprovante i cali delle vendite alla Federazione Editori al solo fine di
rappresentare ed evidenziare la realtà, ma senza farsi troppe illusioni, poiché
nei diciotto mesi di sperimentazione, e nonostante lo SNAG si sia adoperato per
segnalare diversi casi di consistenti cali nelle vendite per le edicole
tradizionali a causa di “punti sperimentali”, non vi è stata da parte della
FIEG la volontà di intervenire per risolvere tali situazioni.
Nella fase
attuale, ovvero quella che va dalla fine del periodo di sperimentazione e sino
all’emanazione del decreto legislativo di riordino del settore, non vi è alcuno
strumento giuridico per poter intervenire a risolvere le situazioni come quelle
prospettate dai rivenditori di Genova.
Un
rivenditore di Firenze aveva inoltrato, nel giugno 2000, domanda di
trasferimento del proprio punto vendita in altra zona della città e, nonostante
abbia avuto il parere favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale, per
quanto riguarda la concessione del suolo pubblico e la concessione edilizia, e
il parere favorevole delle organizzazioni di categoria interessate, a oggi non
è stato ancora emesso il provvedimento che autorizza il trasferimento.
In tale caso
suggerirei al rivenditore di notificare un atto di diffida extragiudiziale
all’Amministrazione Comunale affinché provveda, senza indugio, alla emanazione
del provvedimento di trasferimento da intendersi, a questo punto, atto dovuto,
significando altresì che, in difetto, si possa configurare nei confronti del
funzionario preposto una vera e propria omissione di atti d’ufficio.