LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti


Sanzionati gli editori

 

Un’importante sentenza riconosce, finalmente, il diritto degli edicolanti

a ricevere i giornali senza balzelli vari, in conto portatura.

È successo a Napoli.

 

L’Organo Monocratico previsto dall’art. 12 dell’Accordo Nazionale vigente ha pronunziato due interessanti decisioni, recanti i numeri 225 e 226 del 2000, in relazione ai costi aggiuntivi pretesi da un distributore locale di Napoli per la consegna e il ritiro delle pubblicazioni alle rivendite.

La vicenda ha avuto origine dalle richieste dei cosiddetti costi aggiuntivi pretesi dal distributore locale ai rivenditori della propria zona di distribuzione; tali importi, motivati a vario titolo (oneri di gestione, spese di amministrazione, ecc. ecc.), sottendevano, di fatto, un immotivato contributo alle spese di portatura che preesistevano all’Accordo Nazionale al 1994 (tuttora in vigore).

È bene ricordare che nel 1994 in sede di rinnovo dell’Accordo Nazionale i rivenditori accettarono di vedersi ridotto dell’1% il proprio utile in cambio dell’invio senza oneri aggiuntivi al punto vendita delle pubblicazioni da parte degli editori o di imprese di distribuzione che operavano e operano su mandato degli editori.

Tale principio è chiaramente sancito all’art. 6 dell’Accordo stesso ed è stato, più e più volte, ribadito dalla FIEG stessa e dalle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo nell’ambito delle periodiche riunioni della Commissione prevista dall’art. 5 dell’Accordo Nazionale.

Nonostante tali ferme prese di posizione, e sebbene la FIEG abbia direttamente invitato e diffidato il distributore a cessare le richieste di costi aggiuntivi intimando finanche la restituzione al rivenditore di quanto indebitamente percepito, il distributore ha intesto sospendere le forniture ai rivenditori che si erano rifiutati di continuare a corrispondere i costi aggiuntivi (un vero e proprio balzello!).

Con il sostegno e l’ausilio dello SNAG i due rivenditori hanno, pertanto, denunciato l’accaduto all’Organo Monocratico proponendo ricorso nei confronti di RCS Editori, Arnoldo Mondatori Editore e di Rusconi Editore per la violazione dell’art. 6 dell’Accordo Nazionale (violazione fatta valere direttamente nei confronti delle aziende editoriali, anche se posta in essere dal distributore locale).

L’Organo monocratico, con le decisioni sopra richiamate ha ritenuto che: “nel merito il ricorso è fondato poiché, come ha ritenuto anche la Commissione Nazionale ex art. 5 dell’Accordo Nazionale, nonché la stessa FIEG, non è ammessa alcuna unilaterale maggiorazione degli oneri di distribuzione. Antigiuridica è di conseguenza, a titolo derivativo, se non anche autonomo, la sospensione della fornitura delle pubblicazioni motivata dal mancato pagamento della suddetta maggiorazione. Del comportamento dei distributori locali, soggetti non aderenti all’Accordo Nazionale e agenti per conto degli editori, rispondono questi ultimi, salvo regresso nel rapporto interno. Di conseguenza va applicata, ai sensi dell’art.7 dell’accordo integrativo 30 gennaio 1996, una sanzione che, per il carattere unitario del comportamento, può essere determinata complessivamente in lire un milione a carico, solidalmente, degli editori intimati. Il comportamento come sopra rilevato viola l’art. 6, comma 2, dell’Accordo Nazionale 4 marzo 1994 sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici e incorre nella sanzione di lire un milione, accollata solidalmente agli editori indicati in epigrafe”.

 

UN CONTENZIOSO DI… 16 MILIONI DI LIRE IN 5 ANNI

Domenico Vaccaro di Bonefro (CB) ha inviato alla redazione di Azienda Edicola la copia di due lettere da lui spedite al distributore locale e alla FIEG ove si evidenziano ancora difformità contabili in essere tra il rivenditore e il distributore.

Nella questione in esame il rivenditore ritiene di essere in credito, per rese non scontate, di circa 7 milioni mentre il distributore ritiene di essere, a sua volta, in credito nei confronti del rivenditore di circa 9 milioni e minaccia la sospensione delle forniture in caso di mancato pagamento.

Le discordanze contabili, riferisce il nostro lettore, risalgono addirittura al 1995 e, anno per anno, sino al 2000, si sono accumulate pervenendo alla cifra sopra indicata.

 

In presenza di situazioni come quelle sopra evidenziate, è mia opinione che risulterà improbabile per le parti risalire alla individuazione di errori in relazione alla contabilizzazione dei rapporti economici intercorsi, a meno che il rivenditore possa provare e documentare di avere tempestivamente reclamato e contestato per iscritto gli estratti conto ove non vennero accreditate integralmente le rese effettuate.

In caso contrario è auspicabile che le parti possano trovare la soluzione migliore per transigere la controversia, ricordando che transigere significa rinunziare reciprocamente a far valere le proprie ragioni.

 

LA TABACCHERIA HA SOTTRATTO LE VENDITE DEI QUOTIDIANI

Tre rivenditori di Genova scrivono lamentando che l’attivazione di un punto vendita in fase di sperimentazione, nella fattispecie una tabaccheria, ha ridotto in misura consistente le vendite, in particolare quelle dei quotidiani, in un caso del 50% e negli altri due ridotte del 20/25% e chiedono un parere su cosa possono fare per rimediare o risolvere la situazione.

 

È ormai a tutti noto che la cosiddetta sperimentazione è terminata in data 24 novembre 2000 e il Governo, all’uopo delegato dal Parlamento, ha sei mesi di tempo, da tale data, per emanare un decreto legislativo volto a riordinare e regolamentare in modo organico il settore della vendita dei giornali.

L’art. 4 della Legge sulla sperimentazione, consente agli esercizi commerciali in cui si è “sperimentato” di continuare a vendere i giornali purché ne facciano richiesta entro il 24 Aprile 2001 ai Comuni, i quali devono rilasciare in loro favore una autorizzazione alla vendita.

Tali autorizzazioni, che vanno comunque espressamente richieste dagli interessati, vanno rilasciate dai Comuni in forma provvisoria ossia valide sino al 24 Aprile 2001 data questa entro la quale, come anzidetto, il Governo provvederà a emanare il decreto legislativo che dovrà tenere in debita considerazione anche gli esercizi commerciali nei quali si è effettuata la sperimentazione.

Non è allo stato ipotizzabile quale sarà il testo e l’effettiva portata del decreto legislativo, anche se, è mia opinione che, nella stesura del provvedimento, peserà non poco il contenuto del documento che la Federazione Editori e le Organizzazioni di categoria dei rivenditori (a eccezione dello SNAG) hanno siglato (vedere a pag. 6 e seguenti) ove si chiede al Governo l’abbandono del sistema programmatorio e pianificatorio per l’apertura di nuovi punti vendita che potranno così attivarsi dietro semplice comunicazione dell’interessato all’Amministrazione Comunale competente.

Ai tre rivenditori genovesi posso solo suggerire di inviare la documentazione comprovante i cali delle vendite alla Federazione Editori al solo fine di rappresentare ed evidenziare la realtà, ma senza farsi troppe illusioni, poiché nei diciotto mesi di sperimentazione, e nonostante lo SNAG si sia adoperato per segnalare diversi casi di consistenti cali nelle vendite per le edicole tradizionali a causa di “punti sperimentali”, non vi è stata da parte della FIEG la volontà di intervenire per risolvere tali situazioni.

Nella fase attuale, ovvero quella che va dalla fine del periodo di sperimentazione e sino all’emanazione del decreto legislativo di riordino del settore, non vi è alcuno strumento giuridico per poter intervenire a risolvere le situazioni come quelle prospettate dai rivenditori di Genova.

 

UN TRASFERIMENTO CHE NON RIESCE A.. TRASFERIRSI

Un rivenditore di Firenze aveva inoltrato, nel giugno 2000, domanda di trasferimento del proprio punto vendita in altra zona della città e, nonostante abbia avuto il parere favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale, per quanto riguarda la concessione del suolo pubblico e la concessione edilizia, e il parere favorevole delle organizzazioni di categoria interessate, a oggi non è stato ancora emesso il provvedimento che autorizza il trasferimento.

 

In tale caso suggerirei al rivenditore di notificare un atto di diffida extragiudiziale all’Amministrazione Comunale affinché provveda, senza indugio, alla emanazione del provvedimento di trasferimento da intendersi, a questo punto, atto dovuto, significando altresì che, in difetto, si possa configurare nei confronti del funzionario preposto una vera e propria omissione di atti d’ufficio.