Anche se la legge è chiara (D. lgs.
n.507 del 15.11.1993)
sembra che non tutti siano d’accordo
sul come applicarla.
Ciò che succede a Udine può servire d’esempio anche nel resto d’Italia.
Approfittiamo di
un incontro che lo SNAG di Udine ha avuto con i responsabili della INCO,
concessionaria per la riscossione dell’imposta comunale pubblicità, presente un
rappresentante della FIEG, in data 16 novembre scorso (vedere Azienda Edicola
n.5/00 pag.46) per segnalare alcuni accorgimenti che sarà bene che gli
edicolanti tengano presenti onde evitare di incorrere in eventuali esborsi non
dovuti.
Dall’incontro è,
infatti, emersa una sostanziale divergenza di vedute in ordine alla
soggettività passiva principale dell’imposta sulla pubblicità.
In particolare,
INCO ritiene che i soggetti passivi (coloro cioè tenuti in via principale al
pagamento) siano gli edicolanti mentre, come noto, noi sosteniamo che l’onere
del pagamento spetti all’editore del prodotto pubblicizzato.
Nell’attesa di
un necessario parere che lo SNAG di Udine ha, da tempo, richiesto alla
Direzione Regionale delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia, è tuttavia
doveroso tenere conto (la cosa vale un po’ per gli edicolanti di tutta Italia)
di quanto segue:
Da questo quadro
emerge con tutta evidenza che il rivenditore, se non vuole assumersi l’onere
delle imposte sulla esposizione di pubblicità editoriale, deve osservare
criteri di esposizione che non comportino tassazione, che sono così descritti
dalla legge:
Si
raccomanda, pertanto, ai rivenditori che provvedono personalmente
all’esposizione sul punto vendita delle locandine, di attenersi ai criteri di
cui sopra.
Precisiamo
che, nei casi in cui l’esposizione di locandine sia effettuata dalle case
editrici delle testate giornalistiche locali su propri supporti porta-locandine
o, per altre case editrici, da personale incaricato dall’agenzia di
distribuzione, questi soggetti si assumeranno ogni eventuale onere derivante
dall’esposizione.
Da quanto
esposto, emerge con chiarezza che il quadro normativo è superato, anche perché
appare iniquo porre in carico al rivenditore l’onere dell’esposizione e il
contemporaneo pagamento di un’imposta, prevedendo casi di esenzione
assolutamente insufficienti in considerazione dell’attuale panorama editoriale.
Eventuali e
auspicabili modifiche non possono quindi che avvenire in sede legislativa ed è
in questo senso che le strutture nazionali delle OO.SS dei rivenditori
dovrebbero attivarsi appena possibile.
| Art.17. Esenzioni dall’imposta. 1. Sono esenti dall’imposta: |
|
a) la pubblicità
realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla
prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi
esercitata, (...) b) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita. |