Pubblicità in edicola

 

 

Anche se la legge è chiara (D. lgs. n.507 del 15.11.1993)

sembra che non tutti siano d’accordo sul come applicarla.
Ciò che succede a Udine può servire d’esempio anche nel resto d’Italia.

 

Di Daniele Zulian

 Presidente provinciale SNAG – Udine

 

Approfittiamo di un incontro che lo SNAG di Udine ha avuto con i responsabili della INCO, concessionaria per la riscossione dell’imposta comunale pubblicità, presente un rappresentante della FIEG, in data 16 novembre scorso (vedere Azienda Edicola n.5/00 pag.46) per segnalare alcuni accorgimenti che sarà bene che gli edicolanti tengano presenti onde evitare di incorrere in eventuali esborsi non dovuti.

Dall’incontro è, infatti, emersa una sostanziale divergenza di vedute in ordine alla soggettività passiva principale dell’imposta sulla pubblicità.

In particolare, INCO ritiene che i soggetti passivi (coloro cioè tenuti in via principale al pagamento) siano gli edicolanti mentre, come noto, noi sosteniamo che l’onere del pagamento spetti all’editore del prodotto pubblicizzato.

Nell’attesa di un necessario parere che lo SNAG di Udine ha, da tempo, richiesto alla Direzione Regionale delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia, è tuttavia doveroso tenere conto (la cosa vale un po’ per gli edicolanti di tutta Italia) di quanto segue:

Da questo quadro emerge con tutta evidenza che il rivenditore, se non vuole assumersi l’onere delle imposte sulla esposizione di pubblicità editoriale, deve osservare criteri di esposizione che non comportino tassazione, che sono così descritti dalla legge:

Si raccomanda, pertanto, ai rivenditori che provvedono personalmente all’esposizione sul punto vendita delle locandine, di attenersi ai criteri di cui sopra.

Precisiamo che, nei casi in cui l’esposizione di locandine sia effettuata dalle case editrici delle testate giornalistiche locali su propri supporti porta-locandine o, per altre case editrici, da personale incaricato dall’agenzia di distribuzione, questi soggetti si assumeranno ogni eventuale onere derivante dall’esposizione.

Da quanto esposto, emerge con chiarezza che il quadro normativo è superato, anche perché appare iniquo porre in carico al rivenditore l’onere dell’esposizione e il contemporaneo pagamento di un’imposta, prevedendo casi di esenzione assolutamente insufficienti in considerazione dell’attuale panorama editoriale.

Eventuali e auspicabili modifiche non possono quindi che avvenire in sede legislativa ed è in questo senso che le strutture nazionali delle OO.SS dei rivenditori dovrebbero attivarsi appena possibile.

 

 

 

Art.17. Esenzioni dall’imposta.      1. Sono esenti dall’imposta:

a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, (...)

b) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.