LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti

 

 

 

DANNI DALLA SPERIMENTAZIONE

 

Un rivenditore di Morbegno, nel ritenere che la legge sulla sperimentazione abbia causato un danno economico ai rivenditori di giornali, vuole sapere a chi rivolgersi per ottenerne il risarcimento e con quali modalità.

 

Il concetto di risarcimento dei danni deve essere necessariamente collegato al concetto di responsabilità nell’aver causato gli stessi attraverso un comportamento da ritenersi colposo, negligente o doloso; presuppone quindi le violazioni di norme giuridiche poste a tutela della collettività.

Nel caso in esame il presupposto per richiedere “allo stato” il risarcimento dei danni dovrebbe essere quello di dimostrare che la legge sulla sperimentazione abbia violato i diritti dei cittadini (nella fattispecie dei rivenditori di giornali); ma una legge dello stato viola i diritti dei cittadini quanto è in contrasto con la Costituzione della Repubblica cioè quando illegittimamente comprime o sopprime quei diritti dichiarati inviolabili della Corte Costituzionale.

Dunque il primo passo che il rivenditore di Morbegno doveva muovere “era” (posto che la legge sulla sperimentazione ha esaurito i suoi effetti) quello di investire la Corte Costituzionale (attraverso l’autorità Giudiziaria) sulla legittimità o meno della citata legge.

A mio parere ritengo che la legge sulla sperimentazione non sia in contrasto con alcuna norma della Costituzione poiché ha inteso unicamente “sperimentare” nuove forme di vendita di giornali, consentendo l’allargamento dei punti vendita; a tale proposito vorrei ricordare al lettore che in Italia la disciplina sul commercio (c.d. legge Bersani) ha causato di fatto una liberalizzazione della vendita di tutti gli altri prodotti, liberalizzazione della quale si sono avvalsi anche i rivenditori di giornali che possono ora porre in vendita nel proprio esercizio tutti i prodotti del settore merceologico non alimentare.

 

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Angelo Della Sala di Milano vuole avere alcune delucidazioni in merito al contratto di associazione in partecipazione da applicarsi alla propria rivendita di giornali.

 

Il contratto di associazione in partecipazione è disciplinato dagli artt. 2549 e seguenti del codice civile e prevede la possibilità per il titolare di una rivendita di giornali di, appunto, associare una o più persone nella conduzione dell’azienda riconoscendo quale compenso una percentuale sugli utili di impresa. La titolarità delle rivendite rimane in capo all’associante così come tutti i rapporti di fornitura e di somministrazione.

È opportuno precisare che nello svolgimento del rapporto il titolare della rivendita mantenga a tutti gli effetti una situazione di controllo, responsabilità e predominio sulla rivendita onde evitare che, diversamente, possa essere individuato nel rapporto in essere con l’associato un “affidamento in gestione” che è vietato dalla legge sull’Editoria.