LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
Un rivenditore di Morbegno, nel ritenere che la legge sulla sperimentazione abbia causato un danno economico ai rivenditori di giornali, vuole sapere a chi rivolgersi per ottenerne il risarcimento e con quali modalità.
Il concetto di
risarcimento dei danni deve essere necessariamente collegato al concetto di
responsabilità nell’aver causato gli stessi attraverso un comportamento da
ritenersi colposo, negligente o doloso; presuppone quindi le violazioni di
norme giuridiche poste a tutela della collettività.
Nel caso in esame il
presupposto per richiedere “allo stato” il risarcimento dei danni dovrebbe
essere quello di dimostrare che la legge sulla sperimentazione abbia violato i
diritti dei cittadini (nella fattispecie dei rivenditori di giornali); ma una
legge dello stato viola i diritti dei cittadini quanto è in contrasto con la
Costituzione della Repubblica cioè quando illegittimamente comprime o sopprime
quei diritti dichiarati inviolabili della Corte Costituzionale.
Dunque il primo passo che
il rivenditore di Morbegno doveva muovere “era” (posto che la legge sulla
sperimentazione ha esaurito i suoi effetti) quello di investire la Corte
Costituzionale (attraverso l’autorità Giudiziaria) sulla legittimità o meno
della citata legge.
A mio parere ritengo che
la legge sulla sperimentazione non sia in contrasto con alcuna norma della
Costituzione poiché ha inteso unicamente “sperimentare” nuove forme di vendita
di giornali, consentendo l’allargamento dei punti vendita; a tale proposito
vorrei ricordare al lettore che in Italia la disciplina sul commercio (c.d.
legge Bersani) ha causato di fatto una liberalizzazione della vendita di tutti
gli altri prodotti, liberalizzazione della quale si sono avvalsi anche i
rivenditori di giornali che possono ora porre in vendita nel proprio esercizio
tutti i prodotti del settore merceologico non alimentare.
Angelo Della Sala di Milano vuole avere alcune delucidazioni in merito al contratto di associazione in partecipazione da applicarsi alla propria rivendita di giornali.
Il contratto di
associazione in partecipazione è disciplinato dagli artt. 2549 e seguenti del
codice civile e prevede la possibilità per il titolare di una rivendita di
giornali di, appunto, associare una o più persone nella conduzione dell’azienda
riconoscendo quale compenso una percentuale sugli utili di impresa. La
titolarità delle rivendite rimane in capo all’associante così come tutti i
rapporti di fornitura e di somministrazione.
È opportuno precisare che
nello svolgimento del rapporto il titolare della rivendita mantenga a tutti gli
effetti una situazione di controllo, responsabilità e predominio sulla
rivendita onde evitare che, diversamente, possa essere individuato nel rapporto
in essere con l’associato un “affidamento in gestione” che è vietato dalla
legge sull’Editoria.