300.000 lire di multa.
Tanto è costato a 393 edicolanti una
lunghissima (si fa per dire) vacanza di tre settimane.
Di Agostino De
Lucchi
Ti sei goduto tre settimane consecutive, dico consecutive, di ferie? Ebbene ora
paghi una bella multa.
Nel corso del 2000
numerosi rivenditori delle province di Ferrara, Reggio Emilia e Modena
hanno effettuato turni di chiusura estiva di 21 giorni consecutivi, nonostante
il parere contrario espresso, in diverse occasioni, dalle rispettive
Commissioni provinciali e della stessa Commissione ex art. 3 che hanno inviato
ai singoli rivenditori ripetute comunicazioni scritte. Insomma, sembra che
questi giornalai abbiano fatto “orecchie da mercante” provocando la reazione
delle aziende editoriali che si sono rivolte all’Organo Monocratico per
sanzionare tale violazione dell’Accordo. Con successo: l’Organo Monocratico ha
deciso infatti una sanzione di 300.000 lire per ognuno dei 393 rivenditori
delle tre province di Ferrara, Reggio Emilia e Modena, rei di aver ceduto alla
tentazione di effettuare turnazioni estive di 21 giorni consecutivi.
Ventun giorni
rappresentano tre giorni in più del dovuto. Ciò significa che quei giorni sono
costati centomila lire ognuno. Tanto? Poco? Soltanto i diretti interessati
possono giudicare.
In compenso, nelle casse
dei Sanzionatori entreranno, quando tutti avranno pagato, ben 117.900.000 di
lire. Una cifra non indifferente. Cosa ne sarà di questo denaro? Sul n. 6/00
ipotizzavamo la creazione di una “cassa di solidarietà” e auspicavamo una
risposta. Che naturalmente, non è arrivata.
Ma la questione continua.
Lo scorso 19 febbraio la
Commissione nazionale ex art. 3 ha esaminato l’ordinanza del Comune di Ferrara
che disponeva turnazioni di 21 giorni consecutivi per le chiusure estive
dell’anno 2001.
Il 27 novembre 2000 il
Comune di Ferrara ha infatti emanato un documento nel quale si dice che “fatta
salva comunque l’osservanza dell’Accordo Nazionale di categoria” vengono
determinate turnazioni di chiusura estiva relative all’anno 2001 di 21 giorni consecutivi.
Nel documento compaiono
anche i pareri espressi dalle varie organizzazioni che vedono SINAGI e SNAG
favorevoli mentre la FIEG ha evidenziato che l’apposita Commissione di cui
all’Accordo Nazionale di categoria, in data 24 ottobre, aveva concordato i
turni di chiusura per ferie relativi al 2001 della durata massima di 17/18
giorni.
Lungimirante la posizione
del FENAGI che ha ribadito il parere favorevole in linea di principio, ma si è
dichiarato contrario alla predisposizione di turni di ferie di 21 giorni per
tutelare, da eventuali sanzioni, i gestori delle rivendite di giornali e
riviste non osservanti l’Accordo Nazionale, al quale si richiama anche
l’ANADIS.
Dopo approfondita
discussione della questione, la Commissione nazionale ex art.3 ha ritenuto
opportuno inviare al Comune di Ferrara la seguente lettera, sottoscritta da
tutte le componenti della Commissione:
“Ci riferiamo alla
Determina Dirigenziale prot.10821 n. 45182 del 27/11/2000 del Comune di Ferrara
(…).
Con specifico
riferimento al punto C) della stessa Determina riguardante i periodi di
chiusura per ferie estive, desideriamo confermare che, trattandosi di
indicazioni comunque facoltative e dovendosi fare salva l’osservanza
dell’Accordo Nazionale di categoria – come è correttamente detto in via
espressa nella citata Determina – il massimo di giorni fruibili per le chiusure
estive delle rivendite, previsto dal precitato Accordo Nazionale di categoria,
resta fissato a 18 giorni consecutivi se il periodo è fruito a cavallo del 16
di agosto e a 17 giorni consecutivi se il periodo non è fruito a cavallo del 16
di agosto.
Resta altresì
confermato che la chiusura estiva per la durata relativa ai sopracitati periodi
può essere fruita nell’ambito dei turni A) e B) previsti e indicati nella
citata determina originale. Quanto sopra corrisponde all’applicazione puntuale
della Determina in coerenza con il vigente Accordo Nazionale sulla vendita dei
giornali quotidiani e periodici”.
Insomma dimenticatevi le
tre settimane. Le richieste di turnazioni estive di 21 giorni consecutivi non
possono trovare accoglienza né presso le rispettive Commissioni provinciali né
in sede di Commissione Nazionale ex art.3, in quanto in contrasto con il
vigente Accordo Nazionale.
La Commissione ha
constatato l’aumento di chiusure estive per periodi superiori e diversi da,
quelli fissati dalla Commissione nazionale ex art.3, dietro presentazione di
certificato medico.
Ritiene, pertanto,
opportuno adottare provvedimenti per disciplinare questo fenomeno.
Per essere ritenuti validi, i
certificati medici devono:
1. essere accompagnati dalla fotocopia della tessera sanitaria del
richiedente;
2. essere corredati dai seguenti elementi, nessuno escluso:
•
data di rilascio del certificato medico
•
indicazione della durata del periodo di riposo o di cure
•
indicazione del soggetto a cui viene rilasciato
•
firma e timbro del medico
Se mancano i requisiti
sopra elencati, le Commissioni provinciali devono restituire subito
all’interessato il certificato unitamente all’invito a ripresentarlo nel più
breve tempo possibile corredato di tutti gli elementi indispensabili.