Tre giorni da centomila lire

 

300.000 lire di multa.

Tanto è costato a 393 edicolanti una lunghissima (si fa per dire) vacanza di tre settimane.

Di Agostino De Lucchi


Ti sei goduto tre settimane consecutive, dico consecutive, di ferie? Ebbene ora paghi una bella multa.

Nel corso del 2000 numerosi rivenditori delle province di Ferrara, Reggio Emilia e Modena hanno effettuato turni di chiusura estiva di 21 giorni consecutivi, nonostante il parere contrario espresso, in diverse occasioni, dalle rispettive Commissioni provinciali e della stessa Commissione ex art. 3 che hanno inviato ai singoli rivenditori ripetute comunicazioni scritte. Insomma, sembra che questi giornalai abbiano fatto “orecchie da mercante” provocando la reazione delle aziende editoriali che si sono rivolte all’Organo Monocratico per sanzionare tale violazione dell’Accordo. Con successo: l’Organo Monocratico ha deciso infatti una sanzione di 300.000 lire per ognuno dei 393 rivenditori delle tre province di Ferrara, Reggio Emilia e Modena, rei di aver ceduto alla tentazione di effettuare turnazioni estive di 21 giorni consecutivi.

Ventun giorni rappresentano tre giorni in più del dovuto. Ciò significa che quei giorni sono costati centomila lire ognuno. Tanto? Poco? Soltanto i diretti interessati possono giudicare.

In compenso, nelle casse dei Sanzionatori entreranno, quando tutti avranno pagato, ben 117.900.000 di lire. Una cifra non indifferente. Cosa ne sarà di questo denaro? Sul n. 6/00 ipotizzavamo la creazione di una “cassa di solidarietà” e auspicavamo una risposta. Che naturalmente, non è arrivata.

Ma la questione continua.

 

La Commissione nazionale ex art.3

Lo scorso 19 febbraio la Commissione nazionale ex art. 3 ha esaminato l’ordinanza del Comune di Ferrara che disponeva turnazioni di 21 giorni consecutivi per le chiusure estive dell’anno 2001.

Il 27 novembre 2000 il Comune di Ferrara ha infatti emanato un documento nel quale si dice che “fatta salva comunque l’osservanza dell’Accordo Nazionale di categoria” vengono determinate turnazioni di chiusura estiva relative all’anno 2001 di 21 giorni consecutivi.

Nel documento compaiono anche i pareri espressi dalle varie organizzazioni che vedono SINAGI e SNAG favorevoli mentre la FIEG ha evidenziato che l’apposita Commissione di cui all’Accordo Nazionale di categoria, in data 24 ottobre, aveva concordato i turni di chiusura per ferie relativi al 2001 della durata massima di 17/18 giorni.

Lungimirante la posizione del FENAGI che ha ribadito il parere favorevole in linea di principio, ma si è dichiarato contrario alla predisposizione di turni di ferie di 21 giorni per tutelare, da eventuali sanzioni, i gestori delle rivendite di giornali e riviste non osservanti l’Accordo Nazionale, al quale si richiama anche l’ANADIS.

Dopo approfondita discussione della questione, la Commissione nazionale ex art.3 ha ritenuto opportuno inviare al Comune di Ferrara la seguente lettera, sottoscritta da tutte le componenti della Commissione:

“Ci riferiamo alla Determina Dirigenziale prot.10821 n. 45182 del 27/11/2000 del Comune di Ferrara (…).

Con specifico riferimento al punto C) della stessa Determina riguardante i periodi di chiusura per ferie estive, desideriamo confermare che, trattandosi di indicazioni comunque facoltative e dovendosi fare salva l’osservanza dell’Accordo Nazionale di categoria – come è correttamente detto in via espressa nella citata Determina – il massimo di giorni fruibili per le chiusure estive delle rivendite, previsto dal precitato Accordo Nazionale di categoria, resta fissato a 18 giorni consecutivi se il periodo è fruito a cavallo del 16 di agosto e a 17 giorni consecutivi se il periodo non è fruito a cavallo del 16 di agosto.

Resta altresì confermato che la chiusura estiva per la durata relativa ai sopracitati periodi può essere fruita nell’ambito dei turni A) e B) previsti e indicati nella citata determina originale. Quanto sopra corrisponde all’applicazione puntuale della Determina in coerenza con il vigente Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici”.

Insomma dimenticatevi le tre settimane. Le richieste di turnazioni estive di 21 giorni consecutivi non possono trovare accoglienza né presso le rispettive Commissioni provinciali né in sede di Commissione Nazionale ex art.3, in quanto in contrasto con il vigente Accordo Nazionale.

 

E se c’è il certificato medico?

La Commissione ha constatato l’aumento di chiusure estive per periodi superiori e diversi da, quelli fissati dalla Commissione nazionale ex art.3, dietro presentazione di certificato medico.

Ritiene, pertanto, opportuno adottare provvedimenti per disciplinare questo fenomeno.
Per essere ritenuti validi, i certificati medici devono:

1. essere accompagnati dalla fotocopia della tessera sanitaria del richiedente;

2. essere corredati dai seguenti elementi, nessuno escluso:

            • data di rilascio del certificato medico

            • indicazione della durata del periodo di riposo o di cure

            • indicazione del soggetto a cui viene rilasciato

            • firma e timbro del medico

 

Se mancano i requisiti sopra elencati, le Commissioni provinciali devono restituire subito all’interessato il certificato unitamente all’invito a ripresentarlo nel più breve tempo possibile corredato di tutti gli elementi indispensabili.