Aliquote IRPEF, detrazioni fiscali per carichi di famiglia e spese mediche. E se vogliamo ristrutturare? Come sfruttare le riviste dimenticate per ridurre a quota tasse e, infine, cosa sono, e a cosa servono, gli studi di settore.
Di Sandro Cipriani
È la parte più
significativa della manovra a regime: è stato ampliato il primo scaglione di
reddito elevandolo da 15 a 20 milioni che sconterà fino al 2003
un’aliquota del 18%; il secondo scaglione (da 20 a 30 milioni di reddito)
avrà un’aliquota alleggerita di un punto l’anno: 24% nel 2001, 23% nel 2002 e
22% nel 2003. Il terzo scaglione (da 30 a 60 milioni di reddito), quello
in cui si affolla la maggior parte di contribuenti, per il prossimo triennio
sconta un’aliquota unica del 32% contro l’attuale 33,5%.
Anche gli ultimi due
scaglioni subiranno, nel triennio, un abbattimento di un punto percentuale.
Detrazioni per carichi di famiglia – Art. 2

Se il reddito complessivo
non supera i 100 milioni, la detrazione per i figli a carico viene fissata
rispettivamente in L. 552.000 per il 2001 e L.588.000 per il 2002 per il primo,
e L. 616.000 e L. 652.000 per i successivi.
Spese mediche – Art. 2
Viene riconosciuta la
possibilità di ripartire in quattro quote annuali costanti la detrazione delle
spese mediche di importo superiore a lire 30.000.000.
Ristrutturazione edilizia – Art. 2
Anche per l’anno 2001
viene riconosciuta la detrazione del 36% delle spese sostenute per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
È stata prevista una
sanatoria per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 anche quando la
comunicazione al centro servizi risulta tardiva, purché la stessa sia pervenuta
entro 90 giorni dell’inizio dei lavori.
Mutui prima casa – Art. 2
Notevoli le innovazioni
in materia di interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto della prima
casa da destinare ad abitazione principale; in modo particolare, vogliamo
sottolineare il riconoscimento della detrazione anche nell’ipotesi di acquisto
di immobile locato od oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e la
possibilità di detrarre la quota di interessi sostenuti dal coniuge fiscalmente
a carico.
A partire dal 2001 è
prevista la progressiva diminuzione dell’aliquota IRPEG nella misura del 35%
per gli anni successivi. Modifiche sono anche intervenute in materia di
acconti.
ICI – Art. 18
L’ICI dovrà essere
versata in due rate: la prima entro il 30 giugno e dovrà essere pari al 50%
dell’imposta dovuta sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno
precedente; la seconda entro il 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno, con eventuale conguaglio.
Interessi legali
Il tasso legale per
interessi, dal 1° gennaio 2001, viene elevato dal 2,5 al 3,5%.
Lavoratori pensionati – Art. 72
Il cumulo tra pensione e
redditi da impresa o lavoratore autonomo, coinvolge un numero sempre maggiore
di pensionati che intendono continuare un’attività lavorativa.
Dal 1994 a oggi la
normativa ha subìto numerose modifiche passando da norme estremamente rigide
che hanno spinto verso il lavoro nero, alla Finanziaria 2001 che tende a
rendere più compatibili i due regimi. Dal gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia
e di anzianità con almeno 40 anni di contributi sono completamente cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Le pensioni di anzianità,
fermo restando la non cumulabilità con il lavoro dipendente, sono invece
parzialmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%;
la trattenuta sulla pensione non può, in ogni caso, superare il 30% del reddito
di lavoro autonomo prodotto.
L’attuale normativa si
applica anche ai trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 2001, solo se più
favorevole.
Portiamo le riviste al macero per scaricarle
dalla dichiarazione dei redditi
Entro un mese dovremo
pagare le tasse. Approfittiamone per portare subito al macero tutte le riviste
dimenticate.
Anche, soltanto una
ventina di testate per un valore di centomila lire può aiutarci a recuperare
qualche preziosa lira per le nostre tasche.
Sul n.5/00 di Azienda
Edicola, avevamo illustrato la procedura da seguire per le riviste da portare
al macero. Ciò nonostante, da più parti ci sono giunte ulteriori richieste di
informazioni al riguardo, ma soprattutto ci è stata chiesta la conferma che la
prassi fosse assolutamente corretta.
Domenico Moschella, il commercialista consulente dello SNAG che
risponde alle vostre domande ha, dunque, presentato il 15 gennaio scorso
all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano e per conoscenza alla
Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, il seguente quesito:
“…chiede l’iter da seguire, da parte dei rivenditori, nella distruzione delle copie di pubblicazioni scadute e che non sono più oggetto di “reso” all’editore.
Si precisa che lo
scrivente, in ottemperanza alle norme di cui ai commi 2 e 4 dell’art.4 DPR
10.11.97 n.441 nonché delle istruzioni impartite da codesto Ministero con
circolare del 23.07.98 n.193/E, ha orientato il comportamento dei rivenditori
nel modo seguente:
Comunicazione da far
pervenire agli uffici finanziari e ai comandi della Guardia di Finanza
territorialmente competenti, almeno cinque giorni prima delle operazioni di
distruzione delle pubblicazioni, contenente l’indicazione del luogo, ora, data
e modalità delle operazioni, nonché la qualità, la quantità e l’ammontare
complessivo dei beni da distruggere.
Nel caso in cui il
valore complessivo dei beni da distruggere, risulti inferiore a 10 milioni di
lire, una dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi della L. 4.01.68
n.15, contenente tutte le notizie di cui sopra può tener luogo della
comunicazione precitata. In attesa di positivo riscontro…”.
In data 18 gennaio
l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano, a firma di Salvatore
Metrangolo, Capo Area dei servizi Generali e Direttore tributario ha dato
“positivo riscontro al comportamento descritto”.
Pertanto rimandiamo tutti
gli interessati a seguire la procedura suddetta, prendendo esempio dai facsimili
di “comunicazione” pubblicati sul n.5/00 della nostra rivista a pag.44.
Gli stessi documenti sono
anche presenti sul nostro sito www.aziendaedicola.com.
E gli studi di settore che cosa sono?
Come abbiamo anticipato
sul numero scorso, il settore “Commercio e dettaglio di giornali, riviste e
periodici” è stato inserito fra gli Studi di Settore.
Gli studi di settore
costituiscono un sistema utile per valutare le capacità di produrre ricavi, o
conseguire compensi, delle singole attività economiche, realizzato tramite la
raccolta sistematica non solo di dati di carattere fiscale, ma anche di
numerosi altri elementi che caratterizzano l’attività e il suo contesto
economico.
Con questo sistema,
accolto con il pieno consenso delle associazioni di categoria,
l’Amministrazione finanziaria si è avviata su una nuova strada basata sulla
trasparenza e sul confronto.
Come è noto, per
l’accertamento dei redditi delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi,
erano stati adottati diversi metodi: prima allargando il numero dei soggetti
obbligati alla contabilità, poi imponendo sempre nuovi obblighi “strumentali”
(come la bolla di accompagnamento, gli scontrini, la ricevuta fiscale) infine
ricorrendo a strumenti di tipo presuntivo come i coefficienti di congruità, la
minimum tax, i coefficienti presuntivi di reddito.
Nel corso degli anni ci
si è resi conto, però, che soltanto utilizzando ciò che realmente serve
all’imprenditore o al professionista per gestire la propria attività, il fisco
può ottenere risultati efficaci e che è improduttivo imporre adempimenti
contabili con finalità esclusivamente fiscali.
Da qui la logica che ha
indirizzato l’Amministrazione verso la strada degli “studi di settore”: studi
cioè che, attraverso la rilevazione delle caratteristiche “strutturali” delle
imprese consentono di individuare le condizioni effettive di redditività.
Come compilare il Vostro questionario
Il questionario dovrebbe essere stato inviato a ogni contribuente direttamente dal Ministero delle Finanze. Tuttavia qualora non fosse pervenuto i rivenditori possono procurarselo o fotocopiandolo dalla Gazzetta Ufficiale o prelevandolo dal sito Internet
alla voce modulistica.
Il modello identificato
SM 13 va compilato con riferimento ai dati contabili relativi al 1999 per i
titolari di reddito d’impresa classificati col codice attività 52.47.2.
Il modello si compone di
più pagine codificando i vari righi con lettera e numero:
• La prima pagina
contiene i dati anagrafici dell’impresa unitamente ai dati relativi al
personale addetto all’attività come richiesto dal rigo A1 al rigo A13;
• dal rigo B1 al rigo B25
viene richiesta una serie di informazioni inerenti il punto vendita e la sua
localizzazione;
• dal rigo D1 al rigo D5
vengono richieste informazioni circa i mezzi di trasporto usati per l’attività;
• dal rigo G1 al rigo G12
vengono richiesti i dati contabili circa le vendite di prodotti editoriali e di
altri prodotti soggetti ad aggi;
• dal rigo G13 al rigo
G33 la suddivisione in percentuale delle altre merceologie vendute;
• dal rigo G34 al rigo
G46 deve essere indicata una serie di informazioni specifiche all’attività
svolta: fra queste è da sottolineare la percentuale del 19% che va indicata al
rigo G35 in quanto detta cifra corrisponde allo sconto sul prezzo
defiscalizzato;
• dal rigo H1 al rigo H10
viene richiesta la suddivisione circa le modalità di acquisto della merce;
• dal rigo M1 al rigo
M25, esposti nell’ultima pagina, vengono richieste le voci contabili rilevabili
nella dichiarazione dei redditi 1999.
Modalità di invio
Il questionario,
opportunamente compilato deve essere inviato per posta ordinaria entro il 18
aprile 2001 (utilizzando, laddove possibile, la busta pervenuta insieme al
modulo stesso) al Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette indicato
nella tabella 3 riportata in Appendice.
Per i residenti nella
provincia di Bolzano, il termine della trasmissione del questionario in
forma cartacea, è fissato al 31 maggio 2001.
I dati richiesti possono
essere trasmessi telematicamente all’Amministrazione finanziaria. In questo
caso il termine per la trasmissione è successivo a quello previsto per la
spedizione del modello cartaceo e scade il 15 maggio 2001.
Per i contribuenti
residenti nella provincia di Bolzano, il termine per la trasmissione
telematica è fissato al 15 giugno 2001.