Continua l’approfondimento sul problema relativo all’esposizione del materiale pubblicitario e alle insegne esterne a chioschi e negozi.
Come ricorderete lo SNAG
di Udine aveva richiesto alla Direzione Regionale delle Entrate del
Friuli-Venezia Giulia (vedere Azienda Edicola n. 1/01) un parere determinante
su chi dovesse pagare l’imposta comunale per la pubblicità relativa
all’esposizione di materiale pubblicitario di prodotti editoriali (locandine,
cartonati fustellati) in prossimità dei punti vendita di giornali e riviste.
Il parere della Direzione
Regionale delle Entrate per la Regione Friuli-Venezia Giulia conferma la
validità dell’impostazione data dallo SNAG, affermando che “bisogna considerare esente dal
pagamento dell’imposta quella pubblicità, escluse le insegne, relative a
giornali e pubblicazioni periodiche, se sono sulle sole facciate esterne delle
edicole o nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei negozi dove si effettua la
vendita. Pertanto, questa DRE è del parere che, nel caso di specie, la relativa
imposta non può essere addebitata ai rivenditori di giornali e riviste”.
Quanto confermato da
Trieste deve essere ritenuto valido anche per le altre regioni italiane e vi
rimandiamo nuovamente a quanto già pubblicato sul numero scorso della nostra
rivista (visibile anche sul sito Internet: www.aziendaedicola.com).
Tuttavia, a ulteriore
rassicurazione, riproduciamo la Risoluzione n. 119 del Ministero delle
Finanze che precisa quanto segue:
“(...) si deve
preliminarmente far presente che la norma appena richiamata stabilisce
l’esenzione dalla imposta della pubblicità riferita a giornali e alle pubblicazioni
periodiche effettuata sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine
o sulle porte d’ingresso dei negozi dove avviene la vendita, escludendo dalla
fattispecie esonerativa le insegne.
È opportuno precisare
che dalla ratio della norma in esame finalizzata a favorire la diffusione delle
notizie a mezzo stampa, si desume che nell’ipotesi in questione le insegne, in
base al combinato disposto degli articoli 2564 [2] e 2568 del Codice Civile
[3], devono intendersi unicamente come mezzi pubblicitari che servono a
contraddistinguere il locale dove l’imprenditore esercita la propria attività.
Alla luce delle su
esposte considerazioni consegue che devono essere regolarmente assoggettate
all’imposta comunale sulla pubblicità le sole insegne che assolvono la funzione
di pubblicizzare il nome o la ragione sociale dell’esercente l’attività di rivendita
di giornali, o quelle che individuano il locale dove l’attività viene svolta
attraverso, per esempio, la scritta “edicola”, “giornalaio” o “giornali”.
Al contrario, le
insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle
porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei relativi articoli,
che contengono la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera
o periodica, godono dell’esenzioni previste dall’art. 17, lett. d) del D.Lgs.
n. 507 del 1993, siano esse luninose o non, in quanto la norma in esame non
effettua in proposito alcuna destinzione.