Edicola e pubblicità

 

Continua l’approfondimento sul problema relativo all’esposizione del materiale pubblicitario e alle insegne esterne a chioschi e negozi.

 

Come ricorderete lo SNAG di Udine aveva richiesto alla Direzione Regionale delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia (vedere Azienda Edicola n. 1/01) un parere determinante su chi dovesse pagare l’imposta comunale per la pubblicità relativa all’esposizione di materiale pubblicitario di prodotti editoriali (locandine, cartonati fustellati) in prossimità dei punti vendita di giornali e riviste.

Il parere della Direzione Regionale delle Entrate per la Regione Friuli-Venezia Giulia conferma la validità dell’impostazione data dallo SNAG, affermando che “bisogna considerare esente dal pagamento dell’imposta quella pubblicità, escluse le insegne, relative a giornali e pubblicazioni periodiche, se sono sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei negozi dove si effettua la vendita. Pertanto, questa DRE è del parere che, nel caso di specie, la relativa imposta non può essere addebitata ai rivenditori di giornali e riviste”.

Quanto confermato da Trieste deve essere ritenuto valido anche per le altre regioni italiane e vi rimandiamo nuovamente a quanto già pubblicato sul numero scorso della nostra rivista (visibile anche sul sito Internet: www.aziendaedicola.com).

Tuttavia, a ulteriore rassicurazione, riproduciamo la Risoluzione n. 119 del Ministero delle Finanze che precisa quanto segue:

“(...) si deve preliminarmente far presente che la norma appena richiamata stabilisce l’esenzione dalla imposta della pubblicità riferita a giornali e alle pubblicazioni periodiche effettuata sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei negozi dove avviene la vendita, escludendo dalla fattispecie esonerativa le insegne.

È opportuno precisare che dalla ratio della norma in esame finalizzata a favorire la diffusione delle notizie a mezzo stampa, si desume che nell’ipotesi in questione le insegne, in base al combinato disposto degli articoli 2564 [2] e 2568 del Codice Civile [3], devono intendersi unicamente come mezzi pubblicitari che servono a contraddistinguere il locale dove l’imprenditore esercita la propria attività.

Alla luce delle su esposte considerazioni consegue che devono essere regolarmente assoggettate all’imposta comunale sulla pubblicità le sole insegne che assolvono la funzione di pubblicizzare il nome o la ragione sociale dell’esercente l’attività di rivendita di giornali, o quelle che individuano il locale dove l’attività viene svolta attraverso, per esempio, la scritta “edicola”, “giornalaio” o “giornali”.

Al contrario, le insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei relativi articoli, che contengono la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera o periodica, godono dell’esenzioni previste dall’art. 17, lett. d) del D.Lgs. n. 507 del 1993, siano esse luninose o non, in quanto la norma in esame non effettua in proposito alcuna destinzione.