Varata definitivamente la legge che prevede la
salvaguardia del sistema programmatorio e autorizzatorio.
Anche se ci sono punti che si presteranno a
essere... interpretati.
di
Maurizio Corti
Il Consiglio dei Ministri
nella seduta del 4 aprile u.s. ha provveduto a varare il testo del decreto
legislativo recante il riordino del sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica, in attuazione dell’art.3 della legge 108/99 (legge
sulla sperimentazione) ovvero l’articolo che delegava il Governo a emanare un
decreto legislativo che andasse a riordinare (anche in relazione ai risultati
conseguiti dalla sperimentazione) il sistema di diffusione e vendita della
stampa quotidiana.
Al fine di rendere il più
possibile chiaro e intelligibile a tutti, i contenuti delle nuove norme
procederò a esaminare articolo per articolo fornendo ove possibile spiegazioni
ed esempi relativi all’applicazione in concreto dei disposti normativi in
esame.
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RIORDINODEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 APRILE 1999, N. 108 |
ART. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il presente decreto
detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e
condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.
2. Ai fini del
presente decreto, si intende per:
a) - Punti vendita
esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono
tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) - Punti vendita non
esclusivi, gli esercizi previsti dal presente decreto, che in aggiunta ad altre
merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
Il decreto definisce e
individua le differenze tra punti vendita esclusivi e quelli non esclusivi. I
punti vendita esclusivi sono quelli autorizzati dai Comuni a vendere
indistintamente tutte le pubblicazioni editoriali.
I punti vendita non
esclusivi sono quelli indicati nel successivo articolo 2 (tabaccai, bar,
distributori di carburante con superficie superiore a 1.500 mq, supermercati o
ipermercati con superficie di vendita superiore a 700 mq, librerie con
superficie superiore a 120 mq, gli esercizi a prevalente specializzazione di
vendita come concessionarie di auto o moto, fioristi, boutique, sartorie,
ecc.): questi esercizi possono essere autorizzati dai Comuni alla vendita di
quotidiani oppure di periodici.
Per esempio un tabaccaio
potrà fare richiesta al Comune di essere autorizzato a vendere solo quotidiani,
oppure potrà fare richiesta di essere autorizzato alla vendita dei soli
periodici e così pure un supermercato o una libreria.
Tali esercizi non possono essere comunque autorizzati a vendere tutti i
prodotti editoriali (quotidiani e periodici), dovranno cioè scegliere la
tipologia di vendita.
È opportuno sin da ora precisare che per entrambi i punti vendita
(esclusivi e non esclusivi) occorrerà ottenere il rilascio delle prescritte
autorizzazioni da parte dei Comuni.
ART. 2
(Definizione del sistema di vendita
della stampa quotidiana e periodica)
1. Il sistema di
vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio
nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L’attività di cui
al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei Comuni, anche
a carattere stagionale, con le eccezioni cui all’articolo 3. Per i punti di
vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali
di localizzazione di cui all’art.6.
3. Possono essere
autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) - Le rivendite di generi di monopolio;
b) - Le rivendite di
carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri
quadrati 1.500;
c) - I bar, inclusi
gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di
stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di
ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) - Le strutture di
vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettera e), f), g) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di
vendita pari a metri quadrati 700;
e) - Gli esercizi
adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un
limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) - Gli esercizi a
prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita
delle riviste di identica specializzazione.
4. Per gli esercizi
che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 13
aprile 1999, n. 108, l’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di
diritto.
5. I soggetti di cui
al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati
all’esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla
presentazione al Comune territorialmente competente di una dichiarazione di
ottemperanza delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d)-bis
numeri 4), 5), 6) e 7) dalla legge 13 aprile 1999, n. 108.
6. Il rilascio dell’autorizzazione,
anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non
esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle
caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, all’entità delle vendite di
quotidiani e periodici nel ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché
dall’esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
E’ questo uno degli
articoli più importanti del decreto legislativo poiché definisce il nuovo
sistema di vendita di giornali sul territorio nazionale.
Ai punti 1 e 2 del
presente articolo viene ribadita la differenza tra punti vendita esclusivi e
non esclusivi, così come per entrambi la necessità di munirsi di specifica
autorizzazione alla vendita che per i punti vendita esclusivi è subordinata al
rispetto dei piani comunali indicati al successivo art.6.
Il punto 3 elenca gli
esercizi commerciali che possono essere autorizzati dai Comuni all’esercizio di
un punto vendita non esclusivo.
Il punto 4 stabilisce che a tutti gli esercizi
commerciali che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art.1 della
legge 108/99 l’autorizzazione di cui al punto 2 del presente art.2 è rilasciata
di diritto.
Questo passaggio darà
luogo, a mio giudizio, a discordanti interpretazioni da parte dei Comuni.
In primo luogo è
opportuno chiarire che per esercizi che hanno partecipato alla sperimentazione
si intendono quelli che (anche per un solo giorno come per tutti i 18 mesi)
hanno effettivamente posto in vendita i prodotti editoriali nell’ambito della
tipologia prescelta (solo quotidiani, solo periodici, quotidiani e periodici,
riviste specializzate). A costoro, dice il decreto, l’autorizzazione (quale?) è
rilasciata di diritto; a mio parere poiché il decreto al comma 2 dell’art.2
utilizza indifferentemente il termine autorizzazione per i punti vendita
esclusivi e per quelli non esclusivi, ritengo che l’autorizzazione che i Comuni
dovranno rilasciare di diritto (ossia obbligatoriamente) altro non può essere
che quella relativa alla tipologia prescelta da tali esercizi durante la
sperimentazione.
Il punto 5 dell’art.2
prevede che gli esercizi di cui al punto 3, che non hanno effettuato la
sperimentazione sono autorizzati all’esercizio di un punto vendita non
esclusivo successivamente alla presentazione di una dichiarazione di
ottemperanza alle disposizioni indicate dalla legge 108/99 che sono poi quelle
indicate agli artt.4 e 5 del presente decreto (tale disposizione a me pare
sinceramente superflua posto che viene richiesto all’interessato il rilascio di
una dichiarazione nella quale si intende ottemperare (ovvero rispettare e
applicare) delle norme imperative di legge che, in quanto tali, non hanno
necessità di alcuna adesione specifica da parte del cittadino!
Il successivo punto 6, che rappresenta un passaggio importantissimo del
decreto legislativo prevede, che anche per i punti vendita non esclusivi il
rilascio dell’autorizzazione deve avvenire in ragione della densità di
popolazione caratteristiche urbanistiche, ecc.
Tali criteri tuttavia non dovranno essere contenuti in un piano specifico
poiché questo è previsto (al successivo art.6) solo per i punti vendita
esclusivi.
Ciò significa che i Comuni, allorquando riceveranno da uno dei soggetti di
cui sopra la richiesta di rilascio di una autorizzazione alla vendita di soli
quotidiani oppure di soli periodici dovranno procedere a una specifica analisi della situazione della
zona ove si vorrebbe attivare il nuovo punto vendita non esclusivo attraverso
l’utilizzo dei criteri sopra indicati ovvero:
- densità di popolazione rispetto ai punti vendita esclusivi e non esclusivi già esistenti;
- caratteristiche urbanistiche e sociali della zona, ovvero l’esistenza di particolari situazioni
quali l’esistenza di insediamenti residenziali, commerciali, scuole, uffici,
ecc.;
- entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, verificare cioè, e
valutare in concreto, lo sviluppo delle vendite al fine di stabilire se in una
particolare zona vi è necessitò di attivare un punto vendita non esclusivo e di
quale tipologia (soli quotidiani o solo periodici o specializzato).
- condizioni di accesso, da
intendersi quelle riferite alla concreta possibilità dell’utenza di una
particolare zona a raggiungere il nuovo punto vendita;
- esistenza di altri punti vendita non esclusivi cioè evitare inutili sovrapposizioni.
A mio sommesso parere
sarebbe stato preferibile che anche i punti vendita non esclusivi trovassero
“idonea collocazione” all’interno dei piani di localizzazione dei punti vendita
esclusivi proprio al fine di creare una effettiva armonicità all’interno del
territorio di ciascun Comune anche se il successivo art.6 prevede che i Comuni
debbano tener conto, in sede di predisposizione dei piani, dell’esistenza di
altri punti vendita non esclusivi.
Sono tuttavia convinto
che in sede di concreta applicazione il punto 6 dell’art.2 determinerà
sicuramente il sorgere di problematiche e contenziosi amministrativi non
prevedendosi per le Regioni la possibilità di emanare indirizzi per i Comuni in
sede di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti vendita non
esclusivi.
Ritengo auspicabile che
l’organismo di nuova costituzione previsto dall’art.8 del decreto
l’Osservatorio abbia o possa dotarsi di specifica competenza proprio in
relazione ai criteri da applicarsi per il rilascio da parte dei Comuni delle
autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi.
ART. 3
(Esenzione dell’autorizzazione)
1. Non è necessaria
alcuna autorizzazione:
a) - per la vendita
nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati
associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) - per la vendita
ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano
all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) - per la vendita
nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei
giornali da esse editi;
d) - per la vendita di
pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) - per la consegna
porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori
ed edicolanti;
f) - per la vendita in
alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) - per la vendita
effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al
pubblico che ha accesso a tali strutture.
Questo articolo riporta
integralmente quanto era già previsto dalla legge 416/88 con l’aggiunta della
lettera g) che a me pare eccessivamente “generosa” poiché consente la vendita
di tutti i prodotti editoriali (dunque quotidiani e periodici senza alcuna
autorizzazione) quando la stessa venga effettuata all’interno di strutture
pubbliche o private e venga rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a
tali strutture.
In sede di Commissione
paritetica Governo-Editori avevo (ora prendo atto invano) personalmente
evidenziato che quanto indicato nella lettera g) dell’art.3 del decreto avrebbe
esteso e dilatato senza alcuna limitazione la possibilità della vendita di
prodotti editoriali, (senza alcuna autorizzazione), in migliaia di “strutture
pubbliche o private” laddove il legislatore non avesse cercato di meglio
circoscrivere l’ambito di applicazione di tale norma attraverso una più precisa
e magari schematica indicazione di tali “strutture”.
Sul vocabolario della
lingua italiana Devoto-Oli per la parola “struttura” si legge: “In senso
figurativo: La configurazione di un insieme in rapporto ai concetti di
“distribuzione” o “organizzazione”.
Orbene la inadeguatezza e indefinibilità delle norme in
esame correlata al concetto di “struttura” consente di poter annoverare sotto
la definizione di strutture pubbliche o private una serie infinita di
“strutture” nel senso inteso dal legislatore quali, a mero titolo di esempio:
ospedali, case di cura, cliniche, cinematografi, teatri, chiese, palestre,
clubs, circoli privati, stazioni, Tribunali, stadi, (forse anche ipermercati e
centri commerciali ?) e via di questo passo. Risulta poi incomprensibile o, se si vuole banale, che la vendita di
giornali debba effettuarsi solo nei confronti del pubblico che ha accesso a
tali strutture.
È evidente che
trattandosi di “strutture” la vendita di giornali può effettuarsi solo a coloro
che accedono a tali strutture (che siano pubbliche o private); non riesco a
immaginare, con tutta la buona volontà mia e della mia fantasia, come sia
possibile ipotizzare che, per esempio, un ospedale possa vendere i giornali a
coloro che non accedono all’ospedale stesso!
È mia opinione che questo
passaggio del decreto legislativo abbisognerà di specifiche interpretazioni
ministeriali che vadano a meglio delimitarne l’ambito di applicazione,
definendo con precisione cosa debba intendersi per struttura pubblica e privata
e se l’accesso del pubblico a tali strutture debba ritenersi tale poiché libero
ovvero a titolo oneroso, previo il pagamento di un prezzo per l’accesso.
ART. 4
(Parità di trattamento)
1. Nella vendita di
quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di
trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non
esclusivi assicurano parità di trattamento nell’ambito della tipologia di
quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
Questo articolo
riconferma il principio già espresso nella legge 416/88 di assicurare la parità
di trattamento alle diverse testate e per quanto riguarda i punti di vendita
non esclusivi; la parità di trattamento deve intendersi nell’ambito della
tipologia prescelto.
ART. 5
(Modalità di vendita)
1. La vendita della
stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti
modalità:
a) - Il prezzo di
vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può
subire variazioni in relazione ai punti di vendita esclusivi e non esclusivi
che effettuano la vendita;
b) - Le condizioni
economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni
comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori devono essere
identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che
effettuano la vendita;
c) - I punti di
vendita esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio
espositivo per le testate poste in vendita;
d) - È comunque
vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale
pornografico.
Vengono qui riassunti i
principi già contenuti dalla legge sulla sperimentazione ossia:
a) - il prezzo di vendita
dei giornali non può subire variazioni ma deve essere uguale per tutti i punti
vendita;
b) - tale punto sta a
significare che, per esempio, le
percentuali di sconto applicate dagli editori devono essere uguali per tutti i
soggetti che effettuano la vendita così come le modalità di pagamento dei
prodotti editoriali;
c) - obbligo per tutti i
soggetti autorizzati alla vendita a provvedere un adeguato spazio espositivo
dove il termine adeguato deve rappresentarsi al numero di testate poste in
vendita.
d) - Il decreto legislativo prevede il divieto di
esposizione al pubblico di pubblicazioni pornografiche; tale norma è addirittura più restrittiva di
quella penale che di fatto consente ai rivenditori di esporre pubblicazioni
pornografiche purché non vengano esposte in modo da rendere immediatamente
visibili parti palesemente oscene di tali pubblicazioni come le foto riportate
sulle copertine.
Tuttavia in applicazione a quanto previsto
dal decreto legislativo la sola esposizione al pubblico di pubblicazioni
pornografiche, a prescindere dall’oscenità o meno di quanto riportato sulle
copertine, sarà suscettibile di sanzione amministrativa.
Ritengo, ancorché non
esplicitamente previsto dal decreto, che la parità di trattamento non debba
applicarsi ai prodotti editoriali pornografici, potendo quindi il rivenditore
rifiutare di ricevere dal distributore, per la messa in vendita, tali
pubblicazioni.
Nel decreto non viene più
riportato il divieto di porre in vendita le pubblicazioni inserite in altri
tipi di vendita che non siano quelli offerti dall’editore e alle stesse
condizioni.
In regime di
sperimentazione non era possibile effettuare, da parte degli esercizi della
grande distribuzione, iniziative promozionali che prevedessero l’abbinamento di
un prodotto editoriale con altri prodotti commerciali di diversa natura quali,
per esempio: acquisto di 10.000 lire di prodotti editoriali per avere in
omaggio una confezione di biscotti.
ART. 6
(Piani comunali di localizzazione dei
punti esclusivi di vendita)
1. Le Regioni emanano
gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni di piani di
localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
a) - Consultazione
delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei
distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale dei rivenditori;
b) - Valutazione della
densità di popolazione del numero di famiglie, delle caratteristiche
urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell’entità delle vendite
rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle
condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o
montane, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
2. I Comuni sono
tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita
entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli
stessi Comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito
dell’emanazione, da parte delle Regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.
3. In assenza del
piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione
di comune non esistano punti di vendita, l’autorizzazione alla vendita può
essere rilasciata anche a esercizi diversi da quelli menzionati nel presente
decreto.
Il punto 1 lettera a) e
b) del presente articolo, ripercorre quanto già contenuto nella precedente
legge 416/88 cioè a dire che le Regioni dovranno emanare degli indirizzi per i
Comuni che a loro volta dovranno (entro
un anno dell’entrata in vigore del decreto) predisporre o riformulare i
piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.
I criteri cui i Comuni
dovranno ottenersi sono quelli indicati dalle lettere a) e b).
A differenza dell’art.14
della legge 416/88 in
assenza dei piani comunali non sarà possibile il rilascio di nuove
autorizzazioni per punti vendita esclusivi, a meno che le Regioni non
emanino delle norme transitorie che consentano (come purtroppo è accaduto nel
passato) la possibilità di rilasciare autorizzazioni alla vendita anche in
assenza di piani e anche successivamente allo spirare del termine di un anno
previsto per la loro emanazione o riformulazione.
ART. 7
(Stampa estera)
1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita di Italia.
La stampa estera soggiace dunque a quanto previsto dal
presente decreto, il che significa, anzitutto, che per poter vendere la stampa estera occorrerà
essere muniti di autorizzazione alla vendita; inoltre, che le modalità di
vendita previste dall’art.5 del presente decreto si intendono applicabili anche
alla stampa estera.
ART. 8
(Osservatorio del mercato editoriale)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è istituito un Osservatorio al quale partecipano i soggetti del comparto distributivo editoriale con il fine di monitorare la rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici nell’ottica dell’espansione del mercato editoriale. Ai lavori dell’Osservatorio prendono parte le Regioni di volta in volta interessate.
E’ questo un ulteriore
elemento di novità del presente decreto: l’istituzione di un Osservatorio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Allo stato attuale non è
possibile conoscere quali saranno le specifiche competenze e prerogative
affidate a tale organismo se non quelle di monitorare, dunque “osservare”
l’impatto e l’incidenza che avrà il presente decreto legislativo sulla rete di
vendita.
Ritengo con tutta
franchezza che tale organismo, voluto e richiesto dalla FIEG e dalle altre
Organizzazioni Sindacali dei rivenditori (escluso lo SNAG) avrebbe potuto avere
efficacia e valenza solo nell’ipotesi in cui la nuova normativa sulla vendita
dei giornali non avesse più previsto il regime autorizzatorio ma solo quello
della “comunicazione” ai Comuni.
In quel contesto
l’Osservatorio avrebbe costituito l’unico momento di confronto tra Editori
distributori e rivenditori per il monitoraggio dell’espansione della rete di
vendita in assenza delle autorizzazioni alla vendita.
Mi sembra ora che
l’Osservatorio sia di fatto svuotato di quei significati che le parti
richiedenti volevano attribuirgli.
ART. 9
(Norme finali)
1. Per quanto non
previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 114.
2. Sono abrogati
l’articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n 416 e l’articolo 7 della legge 25
febbraio 1987, n. 67.
1) - Il decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 114 è la cosiddetta “legge Bersani” ovvero il
provvedimento che ha modificato tutto il comparto del commercio; ciò significa
che per quanto attiene i requisiti soggettivi, per essere intestatari di una
autorizzazione alla vendita di giornali occorre avere riguardo all’art.5 della
“legge Bersani”
2) - È abrogato l’art.14
della legge 416/81 così come modificato dall’art.7 della legge 67/87 anch’esso
abrogato, poiché sostituiti dal presente decreto. In ragione di tale
abrogazione:
a) - Alle persone fisiche potrà essere
rilasciata anche più di una autorizzazione alla vendita
b) - Sarà consentito l’affidamento in
gestione delle rivendite.
c) - In assenza del piano di
localizzazione il Sindaco non è più obbligato al rilascio di un’autorizzazione
alla vendita di giornali quando non esistono altri punti vendita a una distanza
stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.
d) - In base alla legge, non vi è più
l’obbligo per i titolari delle autorizzazioni in caso di chiusura temporanea o
ricorrente dei punti fissi di vendita, di affidare ad altri soggetti la vendita
delle pubblicazioni.
@@@
Dopo aver esaminato e
commentato il testo del decreto posso esprimere una moderata soddisfazione
riguardo i contenuti del nuovo strumento normativo che interessa il settore
della vendita dei giornali. Come anzi esposto, alcuni aspetti della norma
daranno sicuramente luogo a difformi interpretazioni e applicazioni, ma questa
è una costante direi “fisiologica” di tutti i provvedimenti di legge di nuova
emanazione.
Nel complesso, tuttavia,
vengono riconfermati i ruoli istituzionali delle Regioni e dei Comuni e
mantenuto il sistema programmatorio e autorizzatorio in questo particolare
settore del Commercio; è opportuno ricordare, a chi possa mai ritenere tale
norma anacronistica ovvero legata a vetusti e “ottocenteschi” schemi del
passato, che tutte le forze politiche, all’interno delle commissioni
parlamentari, hanno espresso il loro favorevole parere all’emanazione del
provvedimento e ciò è di conforto e di buon auspicio per chi, come lo SNAG, ha
difeso in tutte le sedi politiche, istituzionali e sociali la salvaguardia di
quei principi che vengono riaffermati nel decreto legislativo.