Cosa fare per creare un Punto Internet

La delibera n. 467/2000 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha apportato alcune modifiche alla procedura che occorre seguire al fine di offrire il servizio Internet.

Creare un punto Internet


L’esercente che intende offrire il servizio Internet alla clientela, deve presentare:

Al Ministero delle Comunicazioni

Direzione generale concessioni

ed autorizzazioni Divisione II

Viale America 201 - 00144 - Roma

e per conoscenza

all’Autorità per le Garanzie

nelle Comunicazioni,

Centro Direzionale

Isola B/5 Torre Francesco

80143 Napoli

una dichiarazione, sulla base di un modello a disposizione degli interessati presso le sedi ASCOM unitamente alla seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, comprensivo del nullaosta antimafia;

- certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell’impresa, non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

- attestazione del versamento di lire 250.000 per il pagamento della tassa di concessione governativa. Il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 8003, causale “iscrizione pubblico registro”.

Inoltre, l’esercente deve prestare attenzione a rispettare le seguenti condizioni:

- il rispetto delle esigenze fondamentali, riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell’integrità della rete, l’interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati;

- il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente;

- la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l’ottemperanza alle condizioni stabilite e ai fini statistici;

- l’utilizzo di apparati di rete e di apparecchiature terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di omologazione, di approvazione, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;

- la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità e alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse.

La nuova normativa in vigore, consente all’esercente interessato all’istituzione del servizio di Internet nei propri locali, di avviare il servizio stesso contestualmente alla presentazione della domanda.

Una volta presentata la dichiarazione, l’esercente è tenuto a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella dichiarazione e nella documentazione allegata.

Le autorizzazioni hanno una validità non superiore a nove anni e sono rinnovabili, previa una nuova dichiarazione da presentarsi almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza e che le stesse possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso della competente Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni.

Sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole: si va da 30 a 180 milioni in caso di mancanza dell’autorizzazione, mentre la difformità da quanto previsto per l’esercizio dei servizi di offerta Internet è punita con una sanzione amministrativa da 5 a 50 milioni.

Si ricorda che gli esercenti che dopo l’entrata in vigore della delibera dell’Autorità hanno presentato la dichiarazione sulla base del Decreto n. 103/95, devono presentare nuovamente la dichiarazione corredata dalla documentazione prescritta dalla delibera n. 467/00/Cons.

La delibera n. 467 indica anche le procedure da attivare per poter offrire al pubblico un servizio fax.

Le sedi ASCOM sono a disposizione per ogni chiarimento in merito e per la consulenza nella presentazione della richiesta di autorizzazione.