| Cosa fare per creare un Punto Internet
La delibera n. 467/2000 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha apportato alcune modifiche alla procedura che occorre seguire al fine di offrire il servizio Internet. |
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L’esercente che intende
offrire il servizio Internet alla clientela, deve presentare:
Al Ministero delle
Comunicazioni
Direzione generale
concessioni
ed autorizzazioni
Divisione II
Viale America 201 - 00144
- Roma
e per conoscenza
all’Autorità per le
Garanzie
nelle Comunicazioni,
Isola B/5 Torre Francesco
80143 Napoli
una dichiarazione, sulla
base di un modello a disposizione degli interessati presso le sedi ASCOM
unitamente alla seguente documentazione:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, comprensivo del nullaosta
antimafia;
- certificato da cui risulti che gli
amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare
dell’impresa, non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non
colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di
prevenzione;
- attestazione del versamento di lire
250.000 per il pagamento della tassa di concessione governativa. Il versamento
deve essere effettuato sul c/c n. 8003, causale “iscrizione pubblico registro”.
Inoltre, l’esercente deve
prestare attenzione a rispettare le seguenti condizioni:
- il rispetto delle esigenze fondamentali,
riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento
dell’integrità della rete, l’interoperabilità dei servizi nonché la protezione
dei dati;
- il rispetto
della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente;
- la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l’ottemperanza alle
condizioni stabilite e ai fini statistici;
- l’utilizzo di apparati di rete e di
apparecchiature terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni
vigenti in materia di omologazione, di approvazione, di compatibilità
elettromagnetica e di sicurezza elettrica;
- la pubblicizzazione delle condizioni di
offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla
qualità e alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle
condizioni stesse.
La nuova normativa in
vigore, consente all’esercente interessato all’istituzione del servizio di Internet nei propri locali, di
avviare il servizio stesso contestualmente alla presentazione della domanda.
Una volta presentata la
dichiarazione, l’esercente è tenuto a comunicare entro 30 giorni qualsiasi
variazione delle informazioni contenute nella dichiarazione e nella
documentazione allegata.
Le autorizzazioni hanno una
validità non superiore a nove anni e sono rinnovabili, previa una nuova
dichiarazione da presentarsi almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza
e che le stesse possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso della
competente Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni.
Sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole: si va da 30 a 180
milioni in caso di mancanza dell’autorizzazione, mentre la difformità da
quanto previsto per l’esercizio dei servizi di offerta Internet è punita con una
sanzione amministrativa da 5 a 50 milioni.
Si ricorda che gli esercenti
che dopo l’entrata in vigore della delibera dell’Autorità hanno presentato la
dichiarazione sulla base del Decreto n. 103/95, devono presentare nuovamente la
dichiarazione corredata dalla documentazione prescritta dalla delibera n.
467/00/Cons.
La delibera n. 467 indica
anche le procedure da attivare per poter offrire al pubblico un servizio fax.
Le sedi ASCOM sono a disposizione
per ogni chiarimento in merito e per la consulenza nella presentazione della
richiesta di autorizzazione.