LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti

 

 

Che fare di fronte alla disdetta del contratto d’affitto

 

Una rivenditrice della provincia di Como conduce in locazione il negozio ove svolge la sua attività; avendo ricevuto disdetta del contratto alla scadenza dei primi sei anni di locazione, vuole conoscere i propri diritti in merito.

  

La legge prevede che il proprietario può procedere a tale disdetta o per meglio dire al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza quando questi intende:

– adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte dei coniugi o dei parenti entro il secondo grado in linea retta per attività industriali, commerciali o artigianali; se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

– demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti.

Resta inteso che il proprietario che abbia ottenuto la disponibilità dell’immobile per uno dei motivi sopra previsti e che, nel termine di sei mesi dall’avvenuta consegna, non abbia adibito l’immobile a esercizio in proprio di una delle attività indicate è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto oltre a una ulteriore indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.

 

 

 

Una gestione mal affidata

Una rivenditrice del Veneto in una lunga lettera evidenzia una disdicevole situazione in cui si è venuta a trovare dopo aver affidato in gestione (rectius affitto d’azienda) la propria rivendita di giornali.

In buona sostanza l’affittuario avrebbe deliberatamente mal gestito l’attività attraverso mancati pagamenti delle fatture, mancati acquisti di prodotti da commercializzare quali schede telefoniche, biglietti della lotteria, ecc.; tale iniziativa sarebbe inoltre coincisa con l’ottenimento dal Comune, operata dall’affittuario, del rilascio di un’altra autorizzazione per una rivendita di giornali verso la quale veniva indirizzata la clientela (ovviamente scontenta) che non trovava nel punto vendita della titolare le pubblicazioni e ogni altro tipo di merceologia!

Ritengo che, ove tali circostanze fossero comprovate, l’affittuario vada perseguito penalmente e civilmente, sia per quanto attiene il reato di turbata libertà del commercio con tutte le aggravanti del caso, sia per il reato di appropriazione indebita e per quello di truffa con il conseguente ristoro dei danni subiti. Consiglierei pertanto alla lettrice di mettersi immediatamente in contatto con un legale di fiducia onde procedere nei confronti dell’affittuario

 


Ulteriori commenti alla pubblicazione del Decreto Legge n.170

del 24 aprile 2001

Il decreto legge del 24 Aprile 2001 n. 170 è entrato in vigore il 29 maggio 2001 e reca norme per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Sul precedente numero di Azienda Edicola era stato pubblicato il testo di tale decreto che avevamo ricevuto in forma ufficiosa, ma praticamente definitiva; di fatto nulla è mutato tra i due testi a eccezione dell’art. 8.

Tale articolo sottotitolato “Monitoraggio del mercato editoriale” così recita: “La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l’espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate”.

A oggi non sappiamo ancora quale sarà la struttura preposta al monitoraggio del mercato editoriale ma, riteniamo, possa essere il DIE (Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria) già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; così come non è dato ancora conoscere quali prerogative e competenze avrà questa struttura anche se riteniamo, in considerazione del coinvolgimento delle Regioni di volta in volta interessate, che possa dare indicazioni o suggerimenti alle stesse nella predisposizione degli indirizzi ai Comuni per la realizzazione dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

Ci sembra inoltre opportuno ribadire, in relazione alla differenziazione, che il decreto  legislativo effettua chiarimenti tra i punti vendita esclusivi e quelli non esclusivi; questi ultimi sono:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti o di oli minerali con il limite di superficie pari a metri quadrati 1.500;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, con l’esclusione di punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con un esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Trattasi in buona sostanza degli esercizi commerciali che potevano partecipare alla sperimentazione; tuttavia con l’entrata in vigore del decreto legge n. 170/2001 possono richiedere al Comune di porre in vendita i giornali anche quelli che non avevano fatto domanda di partecipare alla sperimentazione purché rientranti nell’elenco sopra riportato.

Costoro potranno, se autorizzati, porre in vendita solamente quotidiani ovvero solamente i periodici e tale limitazione nella vendita dei prodotti editoriali caratterizza la distinzione tra punto vendita esclusivo e punto vendita non esclusivo.

Un’ultima annotazione riguarda il contenuto dell’art. 6 relativo ai piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita; questi debbano essere adottati dai Comuni entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 29 maggio 2002 e ciò indipendentemente dalla emanazione da parte delle Regioni degli indirizzi per la predisposizione dei piani. Nel caso in cui l’emanazione di tali indirizzi da parte delle Regioni dovesse avvenire successivamente all’adozione del piano da parte di un Comune, questi sarà tenuto alla riformulazione del piano stesso in relazione agli indirizzi regionali.

A tale proposito sarà opportuno che le Associazioni di categoria dei rivenditori di giornali sollecitino, comunque, le Amministrazioni Comunali all’adozione di piani o, meglio ancora, intervengano presso le Regioni per l’adozione degli indirizzi per i Comuni.