LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
L.N. di Napoli vuole avere delucidazioni in relazione alla polizza assicurativa contro furto e incendio, che ha stipulato con la sua compagnia di assicurazione e a tal fine ha posto una serie di domande. Poiché l’argomento può senz’altro, interessare anche molti altri lettori, a ogni domanda di L.N., faremo seguire la risposta così da rendere più semplice la comprensione dei vari quesiti:
Da quanto
risulta dalla polizza, lei ha assicurato la merce, l’arredamento e le
attrezzature per un importo di 30 milioni (€15.493,71).
La
legge prevede che, nel caso in cui lei abbia assicurato la merce per un importo
di lire 30 milioni, pur avendo in edicola un valore complessivo di lire 40
milioni (€20.658,28), gli ulteriori 10 milioni (€5.164,57) di prodotto
danneggiato non essendo coperti da assicurazione, restino a suo carico.
Infatti
l’art.1907 c.c. prevede che: “Se l’assicurazione copre solo una parte del
valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore
risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che sia
diversamente convenuto”.
Nel
caso in cui venisse danneggiato un quantitativo di merce inferiore ai 30
milioni, allora sarà eventualmente l’assicurazione che si occuperà, sulla base
della sua denuncia e se lo riterrà opportuno, di accertare l’effettivo minore
danno e, in caso contrario, sarà tenuta al risarcimento dell’importo di 30
milioni.
Considerando
comunque l’entità dei premi che devono essere pagati per la copertura
assicurativa, si dovrebbe calcolare, secondo una media statistica comunque
approssimativa, il valore della merce che si trova mediamente nell’edicola.
La sua polizza
assicurativa prevede che la “merce, arredamento e attrezzature” siano
assicurate contro il furto e la rapina per un importo di lire 15 milioni
(€7.746,85), ma in tale caso essendo prevista la formula PRA, la copertura
assicurativa è prestata senza l’applicazione dell’art.1907 c.c. e quindi
all’intero valore della merce che risulta essere stata oggetto di furto o
rapina e non solo al valore di quella assicurata (l’entità del danno andrà
comunque dimostrata).
L’art.9 delle
norme comuni allegate alla polizza prevede che l’assicurazione è, salvo
disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza, prorogata per un anno.
Pertanto, assunto ciò, e dato che la durata del contratto è decennale, lei non
potrà disdire la polizza se non con lettera raccomandata spedita tre mesi
prima della scadenza del decimo
anno di durata del predetto.
Essendo la
copertura assicurativa prevista in caso di incendio, del tipo VI, allora
l’assicurazione è tenuta a coprire il solo valore della merce che è stata
assicurata e quindi: lire 30 milioni per le “merci, arredamenti e attrezzature”
e lire 50 milioni (€25.822,84) per il fabbricato.