LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti

 

Come regolarsi con la Polizza Assicurativa

 

L.N. di Napoli vuole avere delucidazioni in relazione alla polizza assicurativa contro furto e incendio, che ha stipulato con la sua compagnia di assicurazione e a tal fine ha posto una serie di domande. Poiché l’argomento può senz’altro, interessare anche molti altri lettori, a ogni domanda di L.N., faremo seguire la risposta così da rendere più semplice  la comprensione dei vari quesiti:

 

  1. La regola proporzionale vale solo se la somma assicurata risulta inferiore all’effettiva giacenza della merce in caso di sinistro? Nel mio caso, per esempio, la merce è assicurata in caso di incendio per 30 milioni – valore intero: Cosa succede se ho meno di 30 milioni di merce?

Da quanto risulta dalla polizza, lei ha assicurato la merce, l’arredamento e le attrezzature per un importo di 30 milioni (€15.493,71).

            La legge prevede che, nel caso in cui lei abbia assicurato la merce per un importo di lire 30 milioni, pur avendo in edicola un valore complessivo di lire 40 milioni (€20.658,28), gli ulteriori 10 milioni (€5.164,57) di prodotto danneggiato non essendo coperti da assicurazione, restino a suo carico.

            Infatti l’art.1907 c.c. prevede che: “Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che sia diversamente convenuto”.

            Nel caso in cui venisse danneggiato un quantitativo di merce inferiore ai 30 milioni, allora sarà eventualmente l’assicurazione che si occuperà, sulla base della sua denuncia e se lo riterrà opportuno, di accertare l’effettivo minore danno e, in caso contrario, sarà tenuta al risarcimento dell’importo di 30 milioni.

 

  1. Come faccio a tenere sotto controllo il valore assicurato e ad aggiornarlo, considerato il funzionamento della nostra attività?

Considerando comunque l’entità dei premi che devono essere pagati per la copertura assicurativa, si dovrebbe calcolare, secondo una media statistica comunque approssimativa, il valore della merce che si trova mediamente nell’edicola.

 

  1. Il mio contratto vale per rapina?

La sua polizza assicurativa prevede che la “merce, arredamento e attrezzature” siano assicurate contro il furto e la rapina per un importo di lire 15 milioni (€7.746,85), ma in tale caso essendo prevista la formula PRA, la copertura assicurativa è prestata senza l’applicazione dell’art.1907 c.c. e quindi all’intero valore della merce che risulta essere stata oggetto di furto o rapina e non solo al valore di quella assicurata (l’entità del danno andrà comunque dimostrata).

 

  1. Posso disdire l’assicurazione in un qualsiasi momento anche se nel contratto è scritto che vale dieci anni?

L’art.9 delle norme comuni allegate alla polizza prevede che l’assicurazione è, salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza, prorogata per un anno. Pertanto, assunto ciò, e dato che la durata del contratto è decennale, lei non potrà disdire la polizza se non con lettera raccomandata spedita tre mesi prima  della scadenza del decimo anno di durata del predetto.

 

  1. In caso di incendio, come faccio a dimostrare quanto si è bruciato?

Essendo la copertura assicurativa prevista in caso di incendio, del tipo VI, allora l’assicurazione è tenuta a coprire il solo valore della merce che è stata assicurata e quindi: lire 30 milioni per le “merci, arredamenti e attrezzature” e lire 50 milioni (€25.822,84) per il fabbricato.