Certificati addio: le
amministrazioni
e i servizi pubblici non possono
più
chiedere i certificati ai
cittadini in tutti
i casi in cui basta
l’autocertificazione
Ecco come regolarsi.
Questa è una
delle novità più importanti del testo unico sulla documentazione
amministrativa. Si completa così il cammino avviato nel 1997 dalle leggi
Bassanini per semplificare la vita ai cittadini e non costringerli più a fare i
fattorini tra un’amministrazione e l’altra per dimostrare di essere nati,
residenti o addirittura di essere in vita.
Solo nell’ultimo
anno gli italiani hanno risparmiato circa 2.185 miliardi per certificati e
autentiche. Questi risultati positivi hanno consentito di introdurre le nuove
semplificazioni, che permetteranno di raggiungere l’obiettivo della completa
eliminazione dei certificati attraverso lo scambio diretto di informazioni tra
amministrazioni pubbliche.
Al posto dei
certificati, amministrazioni e servizi pubblici devono accettare le
autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare
dall’interessato gli elementi necessari per trovarli (per esempio: per il
diploma di scuola secondaria il cittadino deve indicare l’istituto e l’anno in
cui si è diplomato).
• I certificati
medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.
È sempre
possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati, sono le
amministrazioni che non possono pretenderli.
CHI DEVE ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE• Le
amministrazioni pubbliche.
• I servizi
pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti,
l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ecc. Per
esempio le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (a eccezione del servizio
Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.
sono tenute ad accettare l’autocertificazione dai loro utenti.
• I Tribunali
non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione.
Si può
presentare l’autocertificazione anche ai privati (banche e assicurazioni) se
questi decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle
amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma
una facoltà.
Possono fare
l’autocertificazione:
• i cittadini
italiani;
• i cittadini
dell’Unione Europea;
• i cittadini
dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno,
limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Niente più
autentiche di firma su domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni. Con le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le
condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già
compresi nell’elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più
chiedere. Per esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario o
affittuario di un appartamento, ecc.
Per presentare
le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle
amministrazioni e ai servizi pubblici è sufficiente firmarle davanti al
dipendente addetto a riceverle oppure presentarle, o inviarle, allegando la
fotocopia di un documento di identità.
L’autentica
della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni, e per le
domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte
di altre persone.
LE RESPONSABILITÀ DI CHI AUTOCERTIFICAIl cittadino è
responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le
amministrazioni gli danno fiducia e al tempo stesso effettuano controlli sulla
corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione
falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria, può subire una
condanna penale e decade dai benefici ottenuti con l’autocertificazione.
Le
amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali devono
legalizzare direttamente le fotografie. L’interessato può anche rivolgersi
presso qualsiasi Comune.
Quando una
persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo
impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o, in sua
assenza, i figli o un altro parente fino al terzo grado) può fare una
dichiarazione nel suo interesse.
In questo caso
la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo
per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità
della persona che ha fatto la dichiarazione.
L’esibizione di
un documento d’identità o di riconoscimento (carta d’identità, passaporto,
patente di guida, libretto di pensione, ecc.), a seconda dei dati che contiene,
sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli (vedere il box) delle dichiarazioni.
TUTTI I CERTIFICATI CHE LE
AMMINISTRAZIONI
E I SERVIZI PUBBLICI NON POSSONO
PIÙ CHIEDERE
Le
amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini, dopo le leggi Bassanini,
i certificati relativi a:
• luogo e data
di nascita;
• residenza;
• cittadinanza;
• godimento dei
diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, morte del coniuge,
del genitore, del figlio, ecc.;
• tutti i dati a
conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (per esempio
la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
• iscrizione in
albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (per esempio l’iscrizione
alla Camera di Commercio); appartenenza a ordini professionali; titolo di
studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione,
qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
• situazione
reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi;
• possesso e
numero del codice fiscale; della partita IVA e qualsiasi dato contenuto
nell’anagrafe tributaria;
• stato di
disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di
studente;
• qualità di
legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le
situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• non aver riportato
condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale; non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
• non trovarsi
in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di
concordato;
• vivere a
carico.
DOVE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONITutte le notizie più dettagliate sulla semplificazione, sull’autocertificazione, sui nuovi diritti dei cittadini e sulla riforma dell’amministrazione nei siti Internet: