Teniamo gli occhi ben aperti

 

 

Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto, e la conseguente abrogazione dell’art.14 della legge 416/81 e dell’art. 7 legge 67/87, sono state introdotte nuove regole che vanno a disciplinare e regolamentare l’aspetto delle autorizzazioni alla vendita dei giornali.

 

 

Proprio così: a tutti e, in particolare, alle strutture sindacali presenti sul territorio, spetta l’arduo compito di controllare, intervenire e verificare presso le Amministrazioni Comunali affinché vengano rispettati i nuovi dettami normativi che daranno senz’altro vita a difformi applicazioni e interpretazioni da parte dei Comuni, ciò a causa della non chiara enunciazione del provvedimento in oggetto.

 

Grazie al contributo del nostro consulente legale, avvocato Maurizio Corti, cercheremo di darvi le maggiori indicazioni utili per un proficuo intervento, anche a carattere collaborativo, presso le Amministrazioni Comunali, ben sapendo che non tutte le specifiche situazioni potranno trovare esauriente risposta in questo “vademecum” ma che verranno comunque affrontate quando si dovessero presentare.

 

Per una migliore comprensione di quanto qui innanzi riportato, vi suggeriamo di tenere a portata di mano e “di occhi” il testo del decreto (vedere Azienda Edicola n. 2 – pag. 5 e seguenti) e ciò al fine di confrontare con immediatezza le indicazioni dei numeri degli articoli e dei commi in esame.

 

1)      La legge individua anzitutto una nuova tipologia di punti vendita: gli esclusivi e i non esclusivi.

 

Il punto vendita esclusivo è quello che può porre in vendita quotidiani e periodici.

Il punto vendita non esclusivo è quello, e solo quello che rientra negli esercizi di vendita di cui all’art. 2 comma 3 ovvero:

 

a)      Le rivendite di generi di monopolio;

b)      Le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;

c)      I bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d)      Le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettera e), f), g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e)      Gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f)        Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

 

A tali esercizi il Comune deve rilasciare esclusivamente l’autorizzazione per la vendita di soli quotidiani oppure di soli periodici.

Pertanto le domande degli interessati devono contenere l’indicazione della tipologia prescelta e non essere generiche.

 

2)      Il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi, recita l’art. 2 comma 6, deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali della zona, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

 

Questo importante e delicato passaggio della nuova normativa sta a significare che i Comuni, prima di procedere al rilascio di una autorizzazione per un punto vendita non esclusivo debbono utilizzare questi criteri e/o parametri; tale incombenza può essere adottata con una delibera di Giunta con efficacia valida per tutti i rilasci ovvero in occasione di ogni singolo rilascio.

Per tale procedura, la nuova normativa non prevede che il Comune richieda alcun parere alle organizzazioni di categoria più rappresentative.

 

Quanto sopra indicato è un aspetto molto importante da tenere in considerazione poiché le Amministrazioni Comunali non hanno l’obbligo di informare le strutture sindacali della presentazione di richieste per l’apertura di punti vendita non esclusivi e, pertanto, occorrerà che periodicamente siano le stesse strutture a informarsi delle richieste eventualmente presentate.

Qualora le Amministrazioni Comunali provvedessero a rilasciare autorizzazioni per punti vendita non esclusivi, contravvenendo o disinteressandosi dei criteri di cui alle normative, occorrerà, purtroppo, promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente.

3)      Altro punto che darà senz’altro adito a interpretazioni difformi tra Comune e Comune, in conseguenza della non chiarezza del decreto legge n.170, è quello relativo a quanto previsto dell’art. 2 comma 4 che così recita:

 

“Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art.1 della legge 13 aprile 1999, n.108, l’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto”.

Anzitutto va precisato che gli esercizi in questione sono solo quelli che hanno effettivamente partecipato alla sperimentazione e non quelli che hanno presentato domanda per parteciparvi.

Ciò posto, il decreto non precisa per quanto tempo l’esercizio commerciale debba aver partecipato alla sperimentazione, potendosi dunque pervenire al rilascio dell’autorizzazione anche nel caso in cui la partecipazione si sia protratta per breve tempo.

Tuttavia in tale ambito riteniamo che non abbiano diritto alla autorizzazione gli esercizi che non hanno portato a termine la sperimentazione e, anche coloro che non possono dimostrare di avere posto in vendita le pubblicazioni ricevute dai canali distributivi attivati dalle imprese editoriali (tanto quelli abituali, quanto quelli costituiti ad hoc per rifornire i punti vendita della sperimentazione).

Nel contesto di tali rilasci, non essendo il decreto chiaro e preciso, riteniamo che le Amministrazioni Comunali debbano rilasciare l’autorizzazione in relazione alla tipologia di vendita che tali esercizi hanno di fatto “sperimentato”; in buona sostanza al bar ovvero al tabaccaio, che hanno sperimentato la sola vendita di quotidiani, i Comuni dovranno rilasciare l’autorizzazione per la sola vendita dei quotidiani.

 

4)      Per quanto concerne invece i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi si deve puntualizzare quanto sopra:

 

a) Le Regioni emaneranno gli indirizzi utili ai Comuni per la sola predisposizione dei piani comunali per i punti vendita esclusivi;

b) È opportuno che in tale contesto le strutture sindacali sollecitino i Governi delle Regioni alla emanazione di tali indirizzi;

c) Anche nel caso in cui le Regioni non dovessero provvedere a emanare gli indirizzi, i Comuni sono comunque tenuti ad adottare i piani comunali entro il 29 maggio 2002;

d) I suddetti piani dovranno essere riformulati ossia riesaminati solo a seguito della emanazione da parte delle Regioni degli indirizzi;

e) In assenza di piano non potrà più essere rilasciato dai Comuni un punto vendita esclusivo, non essendo più operative, valide ed efficaci le disposizioni delle Leggi Regionali relative ai periodi transitori (ovvero quelli in attesa che il Comune si doti di un piano); conseguentemente tutti i piani in vigore debbono intendersi inefficaci a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 170/01.

f) I piani precedentemente in vigore non tengono in considerazione i punti della sperimentazione che hanno ottenuto l’autorizzazione alla vendita di diritto, né tantomeno i punti non esclusivi che il Comune può successivamente rilasciare e che invece devono essere previsti (come dato di fatto) nei piani di nuova predisposizione (art.6 comma 1 lettera b);

g) I Comuni in sede di predisposizione dei piani debbono procedere a consultare le organizzazioni di categoria di rivenditori, distributori e rivenditori di giornali;

 

5)      Per quanto riguarda l’art.3 lettera g), ossia

 

l’esenzione dall’autorizzazione per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture,

lo SNAG ha sollecitato il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (vedere qui copia della lettera) affinché provveda a chiarire i concetti di struttura pubblica e privata al fine di scongiurare il proliferare di punti vendita aggiuntivi.

Con queste informazioni sarà possibile prestare la massima attenzione e vigilanza sull’operato delle Amministrazioni Comunali. Per qualsiasi anomalia, in contrasto con la nuova normativa che dovesse venire riscontrata, sarà necessario informare tempestivamente la direzione nazionale della propria organizzazione sindacale che dovrà intervenire con il proprio ufficio legale.

 

Sandro Cipriani