Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto, e la conseguente abrogazione dell’art.14 della legge 416/81 e dell’art. 7 legge 67/87, sono state introdotte nuove regole che vanno a disciplinare e regolamentare l’aspetto delle autorizzazioni alla vendita dei giornali.
Proprio così: a
tutti e, in particolare, alle strutture sindacali presenti sul territorio,
spetta l’arduo compito di controllare, intervenire e verificare presso le
Amministrazioni Comunali affinché vengano rispettati i nuovi dettami normativi
che daranno senz’altro vita a difformi applicazioni e interpretazioni da parte
dei Comuni, ciò a causa della non chiara enunciazione del provvedimento in
oggetto.
Grazie al
contributo del nostro consulente legale, avvocato Maurizio Corti,
cercheremo di darvi le maggiori indicazioni utili per un proficuo intervento,
anche a carattere collaborativo, presso le Amministrazioni Comunali, ben
sapendo che non tutte le specifiche situazioni potranno trovare esauriente
risposta in questo “vademecum” ma che verranno comunque affrontate quando si
dovessero presentare.
Per una migliore
comprensione di quanto qui innanzi riportato, vi suggeriamo di tenere a portata
di mano e “di occhi” il testo del decreto (vedere Azienda Edicola n. 2 – pag. 5
e seguenti) e ciò al fine di confrontare con immediatezza le indicazioni dei
numeri degli articoli e dei commi in esame.
1) La legge individua anzitutto una nuova
tipologia di punti vendita: gli esclusivi e i non esclusivi.
Il punto vendita
esclusivo è quello che può porre in vendita quotidiani e periodici.
Il punto vendita
non esclusivo è quello, e solo quello che rientra negli esercizi di
vendita di cui all’art. 2 comma 3 ovvero:
a) Le rivendite di generi di monopolio;
b) Le rivendite di carburanti e di oli
minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
c) I bar, inclusi gli esercizi posti nelle
aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti,
rosticcerie e trattorie;
d) Le strutture di vendita come definite
dall’articolo 4, comma 1, lettera e), f), g) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri
quadrati 700;
e) Gli esercizi adibiti prevalentemente alla
vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di
metri quadrati 120;
f)
Gli
esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento
alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
A tali esercizi
il Comune deve rilasciare esclusivamente l’autorizzazione per la vendita di
soli quotidiani oppure di soli periodici.
Pertanto le
domande degli interessati devono contenere l’indicazione della tipologia
prescelta e non essere generiche.
2) Il rilascio delle autorizzazioni per i
punti vendita non esclusivi, recita l’art. 2 comma 6, deve avvenire in ragione
della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali
della zona, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi
due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti
vendita non esclusivi.
Questo
importante e delicato passaggio della nuova normativa sta a significare che i
Comuni, prima di procedere al rilascio di una autorizzazione per un punto
vendita non esclusivo debbono utilizzare questi criteri e/o parametri; tale
incombenza può essere adottata con una delibera di Giunta con efficacia valida
per tutti i rilasci ovvero in occasione di ogni singolo rilascio.
Per tale
procedura, la nuova normativa non prevede che il Comune richieda alcun parere
alle organizzazioni di categoria più rappresentative.
Quanto sopra
indicato è un aspetto molto importante da tenere in considerazione poiché le
Amministrazioni Comunali non hanno l’obbligo di informare le strutture
sindacali della presentazione di richieste per l’apertura di punti vendita non
esclusivi e, pertanto, occorrerà che periodicamente siano le stesse strutture a
informarsi delle richieste eventualmente presentate.
Qualora le Amministrazioni Comunali provvedessero a rilasciare autorizzazioni per punti vendita non esclusivi, contravvenendo o disinteressandosi dei criteri di cui alle normative, occorrerà, purtroppo, promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente.
3) Altro punto che darà senz’altro adito a
interpretazioni difformi tra Comune e Comune, in conseguenza della non
chiarezza del decreto legge n.170, è quello relativo a quanto previsto
dell’art. 2 comma 4 che così recita:
“Per gli esercizi
che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art.1 della legge 13
aprile 1999, n.108, l’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di
diritto”.
Anzitutto va
precisato che gli esercizi in questione sono solo quelli che hanno
effettivamente partecipato alla sperimentazione e non quelli che hanno
presentato domanda per parteciparvi.
Ciò posto, il
decreto non precisa per quanto tempo l’esercizio commerciale debba aver
partecipato alla sperimentazione, potendosi dunque pervenire al rilascio dell’autorizzazione
anche nel caso in cui la partecipazione si sia protratta per breve tempo.
Tuttavia in tale
ambito riteniamo che non abbiano diritto alla autorizzazione gli esercizi che
non hanno portato a termine la sperimentazione e, anche coloro che non possono
dimostrare di avere posto in vendita le pubblicazioni ricevute dai canali
distributivi attivati dalle imprese editoriali (tanto quelli abituali, quanto
quelli costituiti ad hoc per rifornire i punti vendita della sperimentazione).
Nel contesto di
tali rilasci, non essendo il decreto chiaro e preciso, riteniamo che le
Amministrazioni Comunali debbano rilasciare l’autorizzazione in relazione alla
tipologia di vendita che tali esercizi hanno di fatto “sperimentato”; in buona
sostanza al bar ovvero al tabaccaio, che hanno sperimentato la sola vendita di
quotidiani, i Comuni dovranno rilasciare l’autorizzazione per la sola vendita
dei quotidiani.
4) Per quanto concerne invece i piani
comunali di localizzazione dei punti esclusivi si deve puntualizzare quanto
sopra:
a) Le Regioni
emaneranno gli indirizzi utili ai Comuni per la sola predisposizione dei piani
comunali per i punti vendita esclusivi;
b) È opportuno
che in tale contesto le strutture sindacali sollecitino i Governi delle Regioni
alla emanazione di tali indirizzi;
c) Anche nel
caso in cui le Regioni non dovessero provvedere a emanare gli indirizzi, i
Comuni sono comunque tenuti ad adottare i piani comunali entro il 29 maggio
2002;
d) I suddetti
piani dovranno essere riformulati ossia riesaminati solo a seguito della
emanazione da parte delle Regioni degli indirizzi;
e) In assenza di
piano non potrà più essere rilasciato dai Comuni un punto vendita esclusivo,
non essendo più operative, valide ed efficaci le disposizioni delle Leggi
Regionali relative ai periodi transitori (ovvero quelli in attesa che il Comune
si doti di un piano); conseguentemente tutti i piani in vigore debbono
intendersi inefficaci a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge
170/01.
f) I piani
precedentemente in vigore non tengono in considerazione i punti della
sperimentazione che hanno ottenuto l’autorizzazione alla vendita di diritto, né
tantomeno i punti non esclusivi che il Comune può successivamente rilasciare e
che invece devono essere previsti (come dato di fatto) nei piani di nuova
predisposizione (art.6 comma 1 lettera b);
g) I Comuni in
sede di predisposizione dei piani debbono procedere a consultare le
organizzazioni di categoria di rivenditori, distributori e rivenditori di
giornali;
5) Per quanto riguarda l’art.3 lettera g),
ossia
l’esenzione
dall’autorizzazione per la vendita effettuata all’interno di strutture
pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali
strutture,
lo SNAG ha
sollecitato il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (vedere
qui copia della lettera)
affinché provveda a chiarire i concetti di struttura pubblica e privata al fine
di scongiurare il proliferare di punti vendita aggiuntivi.
Con queste
informazioni sarà possibile prestare la massima attenzione e vigilanza
sull’operato delle Amministrazioni Comunali. Per qualsiasi anomalia, in
contrasto con la nuova normativa che dovesse venire riscontrata, sarà
necessario informare tempestivamente la direzione nazionale della propria
organizzazione sindacale che dovrà intervenire con il proprio ufficio legale.