Memoria relativa all’atto di indirizzo elaborato dalla Direzione Regionale del Commercio del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto legge 170/2001
Nel corso delle consultazioni che sono state effettuate per esaminare la proposta di indirizzo della Direzione regionale del commercio, è emerso che la rapida approvazione del provvedimento in parola è necessaria per sopperire a una carenza normativa del decreto legge 170/2001 in relazione alle autorizzazioni per la vendita ambulante di prodotti editoriali.
Infatti, tale
tipo di vendita viene citata all’articolo 3, comma 1, lettera e) in cui vengono
precisate le tre categorie per le quali non è necessaria alcuna
autorizzazione: editori, distributori ed edicolanti. Nulla si prevede
per le altre, per le quali vige, ai sensi dell’art.9, comma 1 del decreto legge
170/2001, la disciplina di cui al decreto legge 31.03.1998, n.114, il cosiddetto “Bersani”, che in Regione è
stato recepito con legge regionale 8/1999 per il commercio in sede fissa e la
legge regionale 14/1999 per quello ambulante.
In altre parole,
se non intervengono adeguati atti di indirizzo, vige una effettiva
liberalizzazione della vendita ambulante di prodotti editoriali da parte di
tutti i soggetti titolari di autorizzazione per la vendita ambulante – sia in
posto fisso che itinerante – di prodotti non alimentari.
Si deve
ulteriormente osservare che la mancanza di un atto di indirizzo esporrebbe la
categoria degli edicolanti anche a seri rischi sotto il profilo delle
autorizzazioni per la vendita di pubblicazioni in sede fissa.
Infatti, il
comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge 170/2001 reca la seguente
disposizione: “In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio
del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita,
l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche a esercizi diversi da quelli menzionati nel presente
decreto”.
Questa norma è
stata interpretata come impedimento al rilascio di autorizzazioni nei Comuni in
cui non sia stato predisposto il piano di localizzazione.
Al riguardo,
invece, vi è una ampia giurisprudenza in cui si afferma che la mancanza di
piano particolareggiato non può costituire condizione ostativa per il rilascio di
autorizzazioni per il commercio.
Inoltre,
nell’articolo 6, comma 3 del decreto legge 170/2001, nulla si prevede a
proposito di Comuni in cui vi siano già punti di vendita. Si ritiene,
quindi, che in questi contesti, sempre ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del
decreto legge 170/2001, per il rilascio di autorizzazioni per la vendita in
sede fissa, sia vigente la disciplina di cui al decreto legge 114/98, ovvero
legge regionale 8/1999 per la nostra Regione.
A questo riguardo, citiamo la risposta ufficiale che la Direzione regionale del Commercio fornisce attualmente ai quesiti dei Comuni, nella quale:
Quindi,
l’assenza di un atto di indirizzo da parte delle Regioni e, conseguentemente,
la mancanza di programmazione non preclude il rilascio di autorizzazioni da
parte delle Amministrazioni comunali e, per quanto detto in precedenza,
esporrebbe la categoria a seri rischi sotto il duplice profilo delle
autorizzazioni per la vendita ambulante e in sede fissa.
Per quanto
precede, si ritiene di poter conclusivamente affermare che la rapida
approvazione dell’atto di indirizzo da parte delle Regioni per la
determinazione dei criteri ai quali i Comuni devono uniformarsi per la
predisposizione dei piani particolareggiati sia assolutamente necessaria,
pur considerando le limitazioni che il provvedimento comporta.
Infatti,
l’articolo 6, comma 1 del decreto legge 170/2001, demanda alle Regioni il compito
di fissare indirizzi per la predisposizione dei Piani Comunali di
localizzazione dei punti vendita esclusivi, il quale in combinato disposto col
precedente articolo 2, comma 6, consente anche la determinazione di criteri
generali valevoli sia per i punti vendita esclusivi e non esclusivi.
In forza di tale
delega, la Direzione regionale del Commercio ha sottoposto agli Organismi
interessati una proposta di atto di indirizzo e determinazione dei criteri che,
a seguito delle consultazioni previste dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del
“decreto legislativo”, è ora giunto alla stesura definitiva e sarà sottoposto
al controllo preventivo della Corte dei Conti, prima della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione, per l’entrata in vigore.
L’articolo 1 comprende le definizioni e il
coordinamento normativo, in particolare, vengono definiti i tipi di
autorizzazione possibili, non ricompresi nel “decreto legislativo”.
L’articolo 2 definisce le caratteristiche dei piani
comunali di localizzazione dei punti vendita esclusivi. Al comma 2, 3, 4 e 5
sono definiti i criteri di localizzazione sul territorio; il comma 6 regola la
vendita a mezzo distributori automatici; il comma 7 prevede le forme di
consultazione.
L’articolo 3 determina i criteri di insediamento dei
punti vendita non esclusivi. Il comma 1 prevede che i criteri di insediamento e
le forme di consultazione per i punti vendita non esclusivi siano i medesimi
previsti per i punti vendita esclusivi.
Il comma 2
prevede la possibilità di derogare, esclusivamente tra i punti vendita non
esclusivi, ai criteri di localizzazione stabiliti per i punti vendita.
L’articolo 4, regola il commercio su aree pubbliche.
Il comma 1 limita il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l’attività di
vendita in forma ambulante, il comma 2 vincola l’effettuazione della vendita
ambulante al rispetto delle distanze dalle rivendite in sede fissa previste dai
piani particolareggiati.
L’articolo 5 regola gli orari di apertura degli
esercizi. Il comma 1 demanda ai Comuni il compito di emanare un regolamento per
gli orari di apertura e le giornate di chiusura dei punti vendita, d’intesa con
gli operatori del settore. Il comma 2 stabilisce le relative deroghe.
L’articolo 6 contiene una disposizione per la
distribuzione dei prodotti editoriali. L’obbligo di assicurare la parità di
trattamento tra le diverse testate è escluso per le pubblicazioni a contenuto
anche solo parzialmente pornografico, il cui divieto di esposizione al
pubblico, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo, va
riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore
ovvero del buon costume.
Daniele
Zulian
Presidente
Prov. - SNAG. Udine