A proposito di vendita ambulante

 

Memoria relativa all’atto di indirizzo elaborato dalla Direzione Regionale del Commercio del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 6,  comma 1 del decreto legge 170/2001

 

Nel corso delle consultazioni che sono state effettuate per esaminare la proposta di indirizzo della Direzione regionale del commercio, è emerso che la rapida approvazione del provvedimento in parola è necessaria per sopperire a una carenza normativa del decreto legge 170/2001 in relazione alle autorizzazioni per la vendita ambulante di prodotti editoriali.

Infatti, tale tipo di vendita viene citata all’articolo 3, comma 1, lettera e) in cui vengono precisate le tre categorie per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione: editori, distributori ed edicolanti. Nulla si prevede per le altre, per le quali vige, ai sensi dell’art.9, comma 1 del decreto legge 170/2001, la disciplina di cui al decreto legge  31.03.1998, n.114, il cosiddetto “Bersani”, che in Regione è stato recepito con legge regionale 8/1999 per il commercio in sede fissa e la legge regionale 14/1999 per quello ambulante.

In altre parole, se non intervengono adeguati atti di indirizzo, vige una effettiva liberalizzazione della vendita ambulante di prodotti editoriali da parte di tutti i soggetti titolari di autorizzazione per la vendita ambulante – sia in posto fisso che itinerante – di prodotti non alimentari.

Si deve ulteriormente osservare che la mancanza di un atto di indirizzo esporrebbe la categoria degli edicolanti anche a seri rischi sotto il profilo delle autorizzazioni per la vendita di pubblicazioni in sede fissa.

Infatti, il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge 170/2001 reca la seguente disposizione: “In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione  alla  vendita  può  essere  rilasciata  anche a esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto”.

Questa norma è stata interpretata come impedimento al rilascio di autorizzazioni nei Comuni in cui non sia stato predisposto il piano di localizzazione.

Al riguardo, invece, vi è una ampia giurisprudenza in cui si afferma che la mancanza di piano particolareggiato non può costituire condizione ostativa per il rilascio di autorizzazioni per il commercio.

Inoltre, nell’articolo 6, comma 3 del decreto legge 170/2001, nulla si prevede a proposito di Comuni in cui vi siano già punti di vendita. Si ritiene, quindi, che in questi contesti, sempre ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto legge 170/2001, per il rilascio di autorizzazioni per la vendita in sede fissa, sia vigente la disciplina di cui al decreto legge 114/98, ovvero legge regionale 8/1999 per la nostra Regione.

 

A questo riguardo, citiamo la risposta ufficiale che la Direzione regionale del Commercio fornisce attualmente ai quesiti dei Comuni, nella quale:

  1. si conferma l’applicazione del decreto legislativo 170/2001 nel territorio regionale;
  2. si afferma che “per quanto riguarda la problematica del rilascio di autorizzazioni in assenza di piani e criteri, la dottrina e la giurisprudenza formatasi in passato sotto la previgente L.426/71 hanno affermato che la carenza di tali determinazioni non possono impedire l’esercizio di una libertà garantita a livello costituzionale (art.41) e pertanto il rilascio sarà la regola, il diniego l’eccezione, ma andranno caso per caso opportunamente motivate”;
  3. si anticipa che è in fase di predisposizione l’atto di indirizzo e di coordinamento normativo.

 

Quindi, l’assenza di un atto di indirizzo da parte delle Regioni e, conseguentemente, la mancanza di programmazione non preclude il rilascio di autorizzazioni da parte delle Amministrazioni comunali e, per quanto detto in precedenza, esporrebbe la categoria a seri rischi sotto il duplice profilo delle autorizzazioni per la vendita ambulante e in sede fissa.

Per quanto precede, si ritiene di poter conclusivamente affermare che la rapida approvazione dell’atto di indirizzo da parte delle Regioni per la determinazione dei criteri ai quali i Comuni devono uniformarsi per la predisposizione dei piani particolareggiati sia assolutamente necessaria, pur considerando le limitazioni che il provvedimento comporta.

Infatti, l’articolo 6, comma 1 del decreto legge 170/2001, demanda alle Regioni il compito di fissare indirizzi per la predisposizione dei Piani Comunali di localizzazione dei punti vendita esclusivi, il quale in combinato disposto col precedente articolo 2, comma 6, consente anche la determinazione di criteri generali valevoli sia per i punti vendita esclusivi e non esclusivi.

In forza di tale delega, la Direzione regionale del Commercio ha sottoposto agli Organismi interessati una proposta di atto di indirizzo e determinazione dei criteri che, a seguito delle consultazioni previste dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del “decreto legislativo”, è ora giunto alla stesura definitiva e sarà sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti, prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per l’entrata in vigore.

 

L’articolo 1 comprende le definizioni e il coordinamento normativo, in particolare, vengono definiti i tipi di autorizzazione possibili, non ricompresi nel “decreto legislativo”.

L’articolo 2 definisce le caratteristiche dei piani comunali di localizzazione dei punti vendita esclusivi. Al comma 2, 3, 4 e 5 sono definiti i criteri di localizzazione sul territorio; il comma 6 regola la vendita a mezzo distributori automatici; il comma 7 prevede le forme di consultazione.

L’articolo 3 determina i criteri di insediamento dei punti vendita non esclusivi. Il comma 1 prevede che i criteri di insediamento e le forme di consultazione per i punti vendita non esclusivi siano i medesimi previsti per i punti vendita esclusivi.

Il comma 2 prevede la possibilità di derogare, esclusivamente tra i punti vendita non esclusivi, ai criteri di localizzazione stabiliti per i punti vendita.

L’articolo 4, regola il commercio su aree pubbliche. Il comma 1 limita il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l’attività di vendita in forma ambulante, il comma 2 vincola l’effettuazione della vendita ambulante al rispetto delle distanze dalle rivendite in sede fissa previste dai piani particolareggiati.

L’articolo 5 regola gli orari di apertura degli esercizi. Il comma 1 demanda ai Comuni il compito di emanare un regolamento per gli orari di apertura e le giornate di chiusura dei punti vendita, d’intesa con gli operatori del settore. Il comma 2 stabilisce le relative deroghe.

L’articolo 6 contiene una disposizione per la distribuzione dei prodotti editoriali. L’obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate è escluso per le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, il cui divieto di esposizione al pubblico, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo, va riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore ovvero del buon costume.

 

Daniele Zulian

Presidente Prov. - SNAG. Udine

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