Per il rinnovo della comunicazione
alla Questura per la produzione,
messa in vendita, noleggio a
qualsiasi titolo, di supporti contenenti suoni
e immagini in movimento: nastri,
videocassette, musicassette, ecc.
Come noto, il
nuovo regime, introdotto lo scorso anno dalla legge 248/2000 (sui diritti
d’autore), subordina l’esercizio dell’attività in oggetto all’iscrizione in un
registro della Questura.
Per opportuna
conoscenza, riportiamo di seguito l’articolo che è stato pubblicato, al
riguardo, sull’ultimo numero de Il Commercio Friulano. Si ringrazia per
la consulenza Massimo Movio dell’As. Com di Udine.
L scorso anno, per la prima volta, le imprese commerciali [anche le
edicole] che esercitavano (o intendessero esercitare) la produzione,
duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio di ogni tipo di supporto
contenente suoni o immagini in
movimento hanno dovuto iscriversi nel nuovo registro tenuto dalla Questura ai
sensi dell’art.75 bis del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza).
Tale articolo,
introdotto dalla legge 248/2000 sul diritto d’autore, stabiliva poi l’obbligo
del rinnovo annuale della relativa iscrizione.
Con la recente emanazione del DPR
311/2000, che ha introdotto alcune modifiche e semplificazioni al TULPS, si
è in primo luogo chiarito definitivamente che per il suddetto adempimento non
è prevista la marca da bollo.
Tra le
semplificazioni di carattere generale, infatti, il DPR 311/2000 ha stabilito
che il pagamento del bollo è dovuto solo se è espressamente previsto dalla
legge (e tale previsione non è contenuta nell’art.75 bis).
Il chiarimento è
quanto mai opportuno, considerato che lo scorso anno non poche imprese hanno
apposto la marca da bollo sull’istanza.
Sempre il DPR 311/2000 ha introdotto una
ulteriore e gradita semplificazione all’art.11 del TULPS stabilendo che le
autorizzazioni di cui al Titolo III del TULPS medesimo (che ricomprende,
per l’appunto, anche il 75 bis che qui ci interessa), la cui durata non sia già
stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente.
Con tale previsione risulterebbe quindi superato ogni adempimento relativo al rinnovo che di fatto diventa automatico.
Purtroppo c’è
però un aspetto che interessa proprio la fattispecie in questione.
Ci riferiamo
alla circolare 559c del Ministero dell’Interno dello scorso anno che,
sostanzialmente, subordinava l’esercizio dell’attività in oggetto a una vera e
propria autorizzazione di polizia in quanto il “preventivo avviso” di cui alla
L. 248/2000 non rappresentava una semplice comunicazione, ma una richiesta di
iscrizione al registro tenuto dalla Questura.
Orbene, nel
febbraio scorso, il TAR Lazio – accogliendo una istanza cautelare proposta dai
ricorrenti – ha sostanzialmente affermato
che l’obbligo di preventivo avviso e la contestuale iscrizione in
apposito registro non sono inquadrabili nell’ambito delle autorizzazioni di
polizia.
Non essendo
quindi queste attività – al momento – sottoposte al regime delle autorizzazioni
di polizia potrebbe per assurdo non applicarsi la semplificazione citata in
premessa (rinnovo automatico), ma
invece essere dovuta la dichiarazione di prosecuzione di attività.