IL COMMERCIALISTA
A cura di Domenico Moschella

 

 

Riviste al macero – pareri contrastanti

 

 

La norma circa la distribuzione volontaria di merce invendibile pone i seguenti obblighi:

 

a)      Comunicazione da inviare agli Uffici delle Entrate o in mancanza agli Uffici delle Imposte dirette o al Comando della Guardia di Finanza, almeno cinque giorni prima dell’operazione di distruzione.La comunicazione deve contenere: il luogo, la data e l’ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione, la natura, qualità e quantità dei beni e l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto dei beni da distruggere;

b)      Redazione di un apposito verbale compilato dai funzionari dell’Amministrazione o da ufficiali di Polizia tributaria che hanno presenziato alle operazioni.

Per la distruzione di merci il cui valore complessivo sia inferiore ai 10 milioni sono stati posti dei quesiti, sia all’Ufficio delle Entrate di Moncalieri sia a quello di Milano, con l’intento di richiedere una semplificazione delle procedure anzidette.

Le risposte avute sono le seguenti:

Secondo l’ufficio delle Entrate di Moncalieri, la distruzione di beni il cui costo non sia superiore ai 10 milioni (€ 5.164,57) può essere provata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 04/01/68 n°15, che sostituisce gli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b).

L’Ufficio delle Entrate dirette di Milano in data 18/01/2001 confermava l’interpretazione agevolativa dell’Ufficio di Moncalieri, mentre successivamente la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia modificava quanto detto dall’Ufficio Imposte Dirette stabilendo che:

1)      La comunicazione di cui al precedente punto a) va sempre inviata, qualunque sia l’importo dei beni da distruggere;

2)      La dichiarazione di atto notorio, quale giustificativo della merce distrutta, va bene qualora il valore complessivo sia inferiore ai 10 milioni.

In virtù di quanto sopra, si consiglia di inviare sempre la comunicazione e di redigere l’atto notorio per giustificare la merce distrutta, conservando quest’ultimo quale documento contabile giustificativo.

 

Qual è la percentuale di aggio ?

 

Ho rilevato nel 2000 un’edicola e vorrei sapere con esattezza qual è la mia percentuale di aggio da dichiarare ai fini IRPEF. Il mio problema deriva dal fatto che le altre edicole  mi dicono che la percentuale è del 22,88 % mentre il distributore dice che va dal 18,50% al 19%. Vi ringrazio anticipatamente per la risposta al mio quesito.

C.P.R. – Randazzo (CT)

 

L’aggio sui prodotti editoriali ai fini IRPEF è pari al 22.88%. L’aliquota anzidetta va calcolata sui saldi degli E/C dei distributori. Detta percentuale si ricava calcolando l’aggio del 19% sul 98% del prezzo di copertina defiscalizzato, giusto quanto stabilito dall’art. 9 dell’Accordo Nazionale del 1994. La predetta percentuale di sconto è stata confermata, come base di riferimento, nella circolare ministeriale n. 295/E del 30/12/1998, nonostante l’esistenza di altre percentuali di sconto per una serie di casi e prodotti specifici che non hanno volumi consistenti.

Per chiarezza si fa il seguente esempio:

 

Prezzo vendita quotidiano                                                       £.         1.500

 

Prezzo di vendita defiscalizzato
(pari al 98% del prezzo di copertina)                                       £.         1.470

Aggio del 19% su 1.470                                                         £.       279,3

Costo del distributore                                                             £.         1.220,7

Aggio del 22.88% su £. 1.220,7                                             £.  +     279,3

Prezzo vendita quotidiano                                                       £.         1.500

 

Quale regola per un aiuto saltuario?

 

Sono titolare di una cartoleria edicola e saltuariamente vengo aiutato da mia moglie (qualche ora al giorno). Per stare nel negozio è obbligata a pagare i contributi (INPS) o può aiutarmi liberamente?

N. BELANO - Latera (VT)

 

L’art. 1 della legge 2 Agosto 1990 n. 233, prevede l’obbligo della contribuzione previdenziale IVS sia per i titolari dell’impresa commerciale che per i coadiuvanti e coadiutori dello stesso che operano abitualmente all’interno dell’azienda. A decorrere dall’1/1/97 detto obbligo è stato esteso anche ai soci sia delle Srl che delle Sas che esercitano attività operativa all’interno dell’azienda.