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IL COMMERCIALISTA |
| A cura di Domenico Moschella |
La norma circa
la distribuzione volontaria di merce invendibile pone i seguenti obblighi:
a) Comunicazione da inviare agli Uffici
delle Entrate o in mancanza agli Uffici delle Imposte dirette o al Comando
della Guardia di Finanza, almeno cinque giorni prima dell’operazione di
distruzione.La comunicazione deve contenere: il luogo, la data e l’ora in cui
verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione, la natura,
qualità e quantità dei beni e l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di
acquisto dei beni da distruggere;
b) Redazione di un apposito verbale
compilato dai funzionari dell’Amministrazione o da ufficiali di Polizia
tributaria che hanno presenziato alle operazioni.
Per la
distruzione di merci il cui valore complessivo sia inferiore ai 10 milioni sono
stati posti dei quesiti, sia all’Ufficio delle Entrate di Moncalieri sia a
quello di Milano, con l’intento di richiedere una semplificazione delle
procedure anzidette.
Le risposte
avute sono le seguenti:
Secondo
l’ufficio delle Entrate di Moncalieri, la distruzione di beni il cui costo non
sia superiore ai 10 milioni (€ 5.164,57) può essere provata da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 04/01/68 n°15,
che sostituisce gli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b).
L’Ufficio delle
Entrate dirette di Milano in data 18/01/2001 confermava l’interpretazione
agevolativa dell’Ufficio di Moncalieri, mentre successivamente la Direzione
Regionale delle Entrate della Lombardia modificava quanto detto dall’Ufficio
Imposte Dirette stabilendo che:
1) La comunicazione di cui al precedente
punto a) va sempre inviata, qualunque sia l’importo dei beni da distruggere;
2) La dichiarazione di atto notorio, quale
giustificativo della merce distrutta, va bene qualora il valore complessivo sia
inferiore ai 10 milioni.
In virtù di
quanto sopra, si consiglia di inviare sempre la comunicazione e di redigere
l’atto notorio per giustificare la merce distrutta, conservando quest’ultimo
quale documento contabile giustificativo.
Qual è
la percentuale di aggio ?
Ho rilevato
nel 2000 un’edicola e vorrei sapere con esattezza qual è la mia percentuale di
aggio da dichiarare ai fini IRPEF. Il mio problema deriva dal fatto che le
altre edicole mi dicono che la
percentuale è del 22,88 % mentre il distributore dice che va dal 18,50% al 19%.
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta al mio quesito.
C.P.R. –
Randazzo (CT)
L’aggio sui
prodotti editoriali ai fini IRPEF è pari al 22.88%. L’aliquota anzidetta va
calcolata sui saldi degli E/C dei distributori. Detta percentuale si ricava
calcolando l’aggio del 19% sul 98% del prezzo di copertina defiscalizzato,
giusto quanto stabilito dall’art. 9 dell’Accordo Nazionale del 1994. La predetta
percentuale di sconto è stata confermata, come base di riferimento, nella
circolare ministeriale n. 295/E del 30/12/1998, nonostante l’esistenza di altre
percentuali di sconto per una serie di casi e prodotti specifici che non hanno
volumi consistenti.
Per chiarezza si
fa il seguente esempio:
Prezzo vendita
quotidiano £.
1.500
Prezzo di
vendita defiscalizzato
(pari al 98% del prezzo di copertina) £. 1.470
Aggio del 19% su
1.470 £. –
279,3
Costo del
distributore £. 1.220,7
Aggio del 22.88%
su £. 1.220,7 £. + 279,3
Prezzo vendita
quotidiano £. 1.500
Quale
regola per un aiuto saltuario?
Sono titolare
di una cartoleria edicola e saltuariamente vengo aiutato da mia moglie (qualche
ora al giorno). Per stare nel negozio è obbligata a pagare i contributi (INPS)
o può aiutarmi liberamente?
N. BELANO
- Latera (VT)
L’art. 1 della
legge 2 Agosto 1990 n. 233, prevede l’obbligo della contribuzione previdenziale
IVS sia per i titolari dell’impresa commerciale che per i coadiuvanti e
coadiutori dello stesso che operano abitualmente all’interno dell’azienda. A
decorrere dall’1/1/97 detto obbligo è stato esteso anche ai soci sia delle Srl
che delle Sas che esercitano attività operativa all’interno dell’azienda.