Il passaggio dalla lira all’Euro,
e i conseguenti problemi di
gestione contabile degli edicolanti,
sono stati al centro della
riunione dell’ultima commissione Nazionale.
Lo scorso 10
ottobre si è riunita presso la sede della Federazione Italiana Editori Giornali
(FIEG) la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo
Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici. Si è discusso e
deciso, in particolare, sull’introduzione dell’Euro e dei problemi e
cambiamenti per la gestione contabile dagli editori all’edicolante.
In relazione
all’entrata in vigore, a partire dall’1 gennaio 2002, dell’Euro si rende
necessaria una diversa gestione dei rapporti economici intercorrenti tra i
soggetti (editori, distributori ed edicolanti).
Al fine di
rendere più agevole il passaggio alla nuova moneta e incentivare gli acquirenti
a familiarizzare con essa, la Commissione ha ribadito la necessità di indicare il prezzo in copertina nella
doppia valuta estendendo tale doppia indicazione fino al 28 febbraio 2002.
In particolare
le aziende editoriali dovranno esporre come primo prezzo al pubblico quello in
lire, con a fianco l’indicazione in Euro, qualora la pubblicazione giunga in
edicola entro il 31 dicembre 2001.
Le pubblicazioni
che saranno invece commercializzate dal 2 gennaio 2002 riporteranno in
copertina come primo prezzo, quello espresso in Euro (con a fianco
l’indicazione in lire), sebbene quest’ultima potrebbe non essere la medesima
del 31 dicembre 2001 in quanto la normativa in vigore impone un’esatta
conversione dall’Euro alla lira per consentire all’acquirente, fino al 28
febbraio compreso, di poter effettuare il pagamento delle pubblicazioni anche
in lire.
Esempio:
Testata A a
lire.3.500 = € 1,81 = lire 3.505
Testata B a lire
4.000 = € 2,07 = lire 4.008
Nel caso
l’acquirente intenda non pagare in Euro, ma l’esatta conversione comporti un
prezzo in lire non esigibile in modo rigoroso, i rivenditori dovranno effettuare un’operazione di
incasso con arrotondamento alle dieci lire inferiori o superiori, a
seconda che l’importo sia rispettivamente non superiore o superiore a lire
cinque, così come dispone l’articolo 4 della legge 7 aprile 1997, n.96 sulle
“Norme in materia di circolazione monetaria”.
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Art. 4 della
legge 7 aprile 1997 - numero 96 sulle “Norme in materia di
circolazione monetaria” (Arrotondamenti
nelle riscossioni e nei pagamenti) Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l’importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque. |
| L’arrotondamento effettuato secondo questa legge non tiene però conto che, ormai da anni e certamente già da prima del 1997, non sono più in circolazione monete da 10 o 20 lire e, quindi, per i pagamenti l’edicolante sarà comunque costretto a effettuare degli arrotondamenti alle cinquanta o cento lire. Esempio: una scheda telefonica da 5 Euro (vedi a pagina 24) costerà in lire 9.681. L’edicolante dovrebbe arrotondare il prezzo, per legge, a 9.680 lire, ma sarà costretto a far pagare la scheda 9.700 non avendo la moneta necessaria da rendere. Insomma non mancheranno i problemi per i resti in lire nei due mesi di doppia circolazione. |
Le aziende
editoriali trasmetteranno fino al 31 dicembre 2001, attraverso sistemi
informatici/contabili di ciascuna amministrazione e attraverso il sistema
INFORETE, l’indicazione dell’importo nella doppia valuta.
Per quanto
riguarda le transazioni tra aziende editoriali, distributori nazionali e locali
e rivenditori, la Commissione ha stabilito alcuni criteri di riferimento.
Innanzitutto le
pubblicazioni consegnate alle rivendite, entro il 31 dicembre 2001 saranno
contabilizzate in lire. Le pubblicazioni, pur consegnate entro il 31 dicembre
2001, ma imputate negli estratti conto del successivo anno e le relative rese,
saranno contabilizzate in Euro, con sei cifre decimali negli importi
analitici o nei calcoli intermedi e con sole due cifre decimali per gli importi
sintetici, effettuando l’esatta conversione del prezzo che risulterebbe in
lire.
Tutte le pubblicazioni che saranno consegnate alle
rivendite dal 2 gennaio 2002 avranno come prezzo di riferimento l’Euro e
saranno contabilizzate in Euro.
Un suggerimento è quello della chiusura degli estratti conto delle imprese
locali di distribuzione alla data del 31 dicembre 2001.
La Commissione
ha stabilito che le
percentuali di sconto del 19%, 20% e 5%, previste dall’articolo 9
dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, siano praticate con riferimento al
prezzo della pubblicazione in lire o in Euro a seconda che la consegna alla
rivendita avvenga entro il 31 dicembre 2001 o successivamente.
Le percentuali di sconto dell’8%, 6% e 3% previste per le occasioni indicate
nell’articolo 9 terzo capoverso dell’Accordo Nazionale, saranno calcolate con riferimento al prezzo in
lire e se liquidate dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 verrà effettuata la
loro corresponsione in Euro attraverso l’esatta conversione con sei
cifre decimali negli importi analitici o nei calcoli intermedi e con sole due
cifre decimali per gli importi sintetici, ovvero a saldo del prezzo che
risulterebbe in lire.
Nel caso di
compiegamento, come disposto dall’articolo 9 sesto e ottavo capoverso
dell’Accordo Nazionale, la Commissione ha stabilito la corresponsione alla rete di vendita di lire 30
o lire 6 per ogni compiegamento, qualora lo stesso venga effettuato entro il 31
dicembre 2001, mentre a partire dal 2 gennaio 2002 gli stessi valori saranno
corrisposti in Euro sino a loro diversa definizione.
Il passaggio dalla lira all’Euro è stato giudicato comunque
delicato dalle organizzazioni sindacali che hanno evidenziato la necessità di
ricevere bolle chiare e di facile spunta.
Un modulistica leggibile e uniformata faciliterebbe, in modo concreto, il
lavoro dei giornalai.
A tale proposito
i responsabili delle OO.SS si attiveranno per incontrare i propri distributori
locali al fine di programmare la conversione da lire in Euro sui documenti
contabili, informando anticipatamente i propri associati.
L a Commissione
ha confermato quanto deliberato il 28 ottobre ’98 sull’utilizzo di
documentazione contabile separata per la fornitura di prodotto non editoriale e
cioè che
“l’eventuale fornitura da parte del distributore locale di prodotti o servizi accessori non editoriali può avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo di documenti contabili separati e distinti da quelli utilizzati per il prodotto editoriale e in modo tale da non ingenerare nel rivenditore il convincimento che si tratti di prodotto sottoposto alle stesse normative del prodotto editoriale”.
Si è ribadito cioè che il distributore locale non può
inserire nell’estratto conto di fornitura giornali e periodici alcun tipo di
prodotto non editoriale come schede telefoniche, biglietti lotteria, biglietti di concerti, gratta e vinci,
ecc.
L’estratto conto
emesso dall’agenzia di distribuzione deve contenere solo la fornitura e la resa
di prodotti editoriali; ogni altro tipo di prodotto deve essere contabilizzato
con documento a parte. Nel
caso si ravvisi la necessità di contabilizzare prodotti extra editoriali
sull’estratto conto settimanale, questo potrà avvenire solo con il consenso del
rivenditore.
La decisione non
è condivisa dall’ANADIS che ritiene sufficiente indicare la fornitura di
prodotti non editoriali su apposite e distinte bolle di consegna, consentendo
comunque in sede locale la determinazione di diverse modalità.
Ma essendo la
Commissione 5 un organo decisionale, questa dichiarazione assume solo veste di
pura opinione e pertanto i distributori locali dovranno attenersi a quanto
deliberato.
Sul caso di
ritardi nella fornitura di quotidiani e mancanza di pubblicazioni nei pacchi di
resa a Roma nella distribuzione operata dall’impresa D.P di Emanuela
Zamparelli si è deciso che ogni organizzazione conduca una propria disamina
su un campione di una ventina di rivenditori per verificare l’esistenza di
disfunzioni e anomalie.
È stata rinviata
alla prossima riunione, invece, la trattazione del caso di anomalie sui tempi
di distribuzione e trasporto di quotidiani e periodici a Torino.