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L'ESPERTO RISPONDE |
| A cura di Carlo Leopardo |
| Sovrasconti: delega specifica | |
Gentile
esperto vorrei una delucidazione riguardo i sovrasconti natalizi trattenuti dal
mio sindacato, che non è il vostro, e cioè: una volta che si è iscritti si dà
anche automaticamente delega per il ritiro dei sovrasconti o bisogna firmare
un’altra delega a parte?
Vi cito un
articolo del loro statuto: “l’iscrizione è volontaria e si esprime tramite
sottoscrizione della delega periodicamente rinnovata per la trattenuta della
quota. La quota sindacale può essere comprensiva di altre forme di
finanziamento al sindacato per la quale l’iscritto si impegna fino al momento
in cui non ritira la propria adesione al sindacato”. La cosa strana è che dopo
diversi anni abbiamo ricevuto solo i sovrasconti relativi all’anno 2000. In
attesa di un vs. riscontro porgo distinti saluti.
È vero che
chi è iscritto al Sindacato automaticamente dà anche delega per il ritiro dei
sovrasconti natalizi? Non bisogna firmare una delega a parte?
I Sindacati
possono richiedere il versamento degli sconti natalizi solo dietro delega
singola, e specifica, del rivenditore.
Ho un’edicola
alla periferia di Perugia e da qualche tempo l’agenzia di distribuzione ci
respinge le riviste rese con i gadget. Quando le spediamo sono integre ma poi
tornano indietro mancanti del regalo. Ho sentito alcuni colleghi ai quali è
capitata più o meno la stessa disavventura. Che fare?
Altro
problema è quello di poter avere il registratore di cassa, ma il comune non rilascia
permessi.
Evidentemente
c’è qualche topolino che, nel tragitto tra la sua rivendita e l’agenzia, si
mangia i gadget. Le suggerisco di comunicare alle case editrici interessate al
fenomeno l’atteggiamento del suo distributore e, inoltre, per estrema
correttezza e scrupolo, le consiglio di fare le rese alla presenza di un
conoscente o altra persona che sia disposta a sottoscrivere l’integrità delle
pubblicazioni che consegna. In tal modo potrà mettere il suo distributore
davanti all’evidenza dei fatti e alla responsabilità che si deve assumere per
il suo personale.
Per quanto
riguarda il registratore di cassa non deve chiedere alcun permesso al Comune in
quanto rappresenta un misuratore fiscale obbligatorio per tutte le operazioni
commerciali che comportano l’applicazione dell’IVA.
Vorrei
esporre un problema che affligge molti edicolanti:
A – Perché i
titoli delle riviste non sono messi in alto a destra in modo chiaro e inerente
al testo?
E non come
spesso troviamo: per esempio: “Ricky Martin” e poi dietro scritto piccolo
piccolo “Gioca e Divertiti N° 21”. Oltre a rimetterci i soldi ci spianano la
strada verso il manicomio!
B – Se i
tabaccai si vendono giornali, perché non possiamo vendere le sigarette?
M. Amoruso
Torre
Annunziata (NA)
Quello che lei
dice è sacrosanto. Spesso gli editori tendono a giustificare questo modo di
agire con l’impossibilità di bloccare la creatività dei grafici (sic), altre
volte (molte, dato il tipo di pubblicazione) si tratta di pura elusione. A
pensare male si potrebbe dedurre che il tutto è fatto ad arte per non far
trovare le pubblicazioni al momento della resa, rendendole di fatto vendute per
l’editore ma, praticamente, rimaste in edicola a carico del rivenditore. Questo
è uno dei problemi a cui si cerca di dare una soluzione; al momento non resta
che prestare una maggiore attenzione a queste pubblicazioni per evitare di
“mangiarsele”.
Per quanto
riguarda l’ultima parte della sua lettera, lo SNAG si sta attivando presso gli
organismi dello Stato affinché queste opportunità siano prese in
considerazione.
Gentile
consulente, mi rivolgo a lei perché mi piacerebbe entrare a far parte del mondo
dei rivenditori di giornali e quindi sarei intenzionato ad avviare un’attività
commerciale di questo tipo. Ignoro purtroppo l’iter necessario per poter
muovere i primi passi in questo settore né conosco operatori del settore
nell’ambito della mia città che è Taranto. Fiducioso di una sua risposta, la
saluto distintamente.
La vendita dei
giornali è legata a un regime autorizzatorio da parte del Comune e le
autorizzazioni vengono rilasciate a fronte di un piano programmatorio del
numero ottimale delle rivendite per ogni Comune che deve valutare più fattori:
• numero di
edicole già esistenti, numero di abitanti,
• vie di
comunicazione,
• statistica dei
giornali venduti negli ultimi anni, ecc..
Per poter
intraprendere la nostra attività esistono quindi due possibilità: rilevare la
licenza di un’edicola già esistente pagando il relativo corrispettivo di
avviamento oppure richiedere al Comune il rilascio di una nuova licenza
commerciale ammesso che nel suo territorio vi possa ancora essere questa
possibilità. Per saperlo deve andare all’ufficio Commercio del Comune.
Da alcuni
giorni LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO è offerta gratuitamente ai clienti dei
quattro alberghi-ristorante del mio paese. L’agenzia, per evitare ulteriori
giri, lascia i pacchi dei giornali nella mia edicola da dove poi vengono
ritirati dai proprietari dei suddetti alberghi. Vorrei sapere se tutto ciò è
lecito e se noi edicolanti possiamo opporci a queste iniziative che ci
sottraggono potenziali clienti. Grazie.
V. Fittipaldi
– Moliterno (PZ)
Tralasciando
ogni giudizio morale sull’operazione, la stessa è da ritenersi legittima in
quanto non vi è alcun divieto all’omaggio di un prodotto; non vi è però alcun
obbligo da parte sua nel tenere parcheggiati nella sua rivendita i pacchi
destinati all’operazione omaggio. Le suggerisco di richiedere all’editore un
corrispettivo per lo spazio occupato e per il lavoro svolto, in caso contrario
non ha alcun obbligo di parcheggiare tali pubblicazioni nella sua rivendita.
Nel 1994,
prima che mi rilasciassero la licenza per l’attività, occorreva il certificato
igienico sanitario della Usl che, essendo il mio un negozio, mi chiedeva anche
un’autocertificazione nella quale si dichiarava che l’attività era gestita
dalla sottoscritta senza dipendenti. Ora, dato che la legge è cambiata come
avete fatto notare nel n.2 della vostra rivista a pag. 8 art.9, ed essendo
possibile darla in gestione, posso lasciare le cose come stanno o devo
modificare l’autocertificazione? Grazie
E. G. –
Portici (NA)
Dipende dal
sistema che vorrà usare (affitto di azienda, associazione in compartecipazione,
ecc.). Le consiglio di rivolgersi a un bravo commercialista o presso la sede
locale dell’Associazione Commercianti che potranno esserle più precisi in
quanto ogni Comune, in queste cose, ha un suo modo particolare di agire.
La mia
rivendita è chiusa a domeniche alterne, chi vuole, dietro richiesta, può
rimanere aperto tutte le domeniche. Io seguo il turno. Tutti gli altri negozi
possono però stare aperti facoltativamente le domeniche che desiderano e i
giorni di festa di interesse particolare come il santo patrono o prima di
Natale mentre io per i giornali sono obbligato, se non è il mio turno, a stare
chiuso anche quando c’è la giornata buona. Il mio distributore locale mi ha
detto che danneggerei l’edicola aperta quella domenica. Allora come fanno i
negozi di abbigliamento? Inoltre il mio D.L. mi ha detto che se voglio tenere
aperto qualche domenica, perché di questo si tratta, dovrei tenere aperto tutte
le domeniche rinunciando al riposo. Ma così non danneggio l’edicola più vicina
tutto l’anno? Io credo che questo modo di agire e pensare sia ormai superato e
vada rivisto. Io chiedo di avere deroghe alla turnazione stabilita come per
tutte le altre tabelle merceologiche. Grazie e cordiali saluti.
L.’art. 3
dell’Accordo Nazionale al terzo comma dice: le chiusure domenicali possono
essere esercitate con cadenza quattordicinale e fino a un massimo del 50% delle
rivendite, perciò la chiusura è facoltativa e non obbligatoria. Lei può
benissimo aprire la rivendita tutte le domeniche dopo averlo comunicato al suo
distributore locale per le necessarie forniture di quotidiani. In linea di massima
potrebbe anche aprire episodicamente nelle domeniche di suo interesse sempre
preavvisando il suo distributore. Certo che così facendo rompe un equilibrio
ottimale tra le rivendite e va a danneggiare il rivenditore a lei più vicino e
percentualmente tutti gli altri rivenditori della piazza. Ricordi che gli altri
esercizi commerciali non possono aprire quando vogliono perché la Legge Bersani
pone dei limiti alle aperture domenicali che sono libere nelle zone di
interesse turistico, ma che sono invece limitate a 8 domeniche all’anno
(normalmente concordate tra le organizzazioni di categoria e le amministrazioni
comunali) più le domeniche del mese di Dicembre.
Come vede gli
altri esercizi commerciali possono godere facoltativamente di 12 domeniche
all’anno più eventuali giorni di riposo infrasettimanali. Lei, rispettando i
turni di chiusura domenicale, lavora già almeno 20 domeniche all’anno e, con i
limiti che il nostro lavoro impone, direi che i nostri periodi di riposo sono
anche pochi. Ricordi che è importante il nostro tornaconto economico, ma sono
ancora più importanti salute e dignità personale.
A seguito
della pubblicazione dell’articolo su Azienda Edicola n.1/2001 pag. 51,
Commissione ex art.5, desidero segnalarvi che le agenzie che mi consegnano i
giornali (una di Avellino e due di Napoli) non rispettano le norme economiche
contenute nell’Accordo Nazionale. La prima pretende il 6% del non venduto su 6
milioni non venduto mensile.
La seconda 40.000 lire settimanali. La terza 10.000 lire settimanali. Queste ultime due mi forniscono i quotidiani alla condizione che li vada a prendere ogni mattina alle ore 6.00 (quando sono puntuali) in Pomigliano D’Arco, con una percorrenza mattutina di ben 25 km. Ho iniziato l’attività il 31/12/99 con le riviste, mentre per i quotidiani il 06/03/2000 dopo intesa personalizzata. Le somme erogate vanno sotto la voce costi di gestione. La mia edicola è un chiosco. La sottoscritta vi fa presente che è un’invalida all’80%. Vi prego di intervenire: gli oneri dei costi di gestione non sono sopportabili.
M. C.
Bernardo – Nola (NA)
Ho rilevato
l’attività di edicolante dal giugno dello scorso anno e il distributore locale
ha preteso una cauzione per apertura nuova edicola di L. 1.000.000. Trascorsi i
regolamentari 8 mesi, ovviamente, non mi ha restituito la cauzione. Nell’agosto
2001, quindi dopo oltre 13 mesi, con una raccomandata con ricevuta di ritorno,
ho chiesto la restituzione della cauzione. Non ho ricevuto alcuna risposta
scritta e il titolare mi ha risposto, telefonicamente, che la legge se la fa da
solo.
B. Valente
– Venafro (IS)
Tutto quanto ci
avete denunciato è stato portato in discussione nelle sedi opportune
(Commissione ex art.5 dell’Accordo Nazionale) al fine di ottenerne una
soluzione definitiva soddisfacente.
Vi è stato anche
un incontro a Napoli tra i rappresentanti nazionali delle OO.SS. e i
distributori locali per risolvere localmente il problema.
Sarà nostra cura
contattarvi direttamente appena avremo soluzioni certe.
Ho intenzione
di alienare l’edicola di cui sono titolare. Come mi devo regolare per stabilire
il prezzo? Secondo la nuova normativa esiste qualche ostacolo? E se il probabile
acquirente è il titolare di un’attività di bar che vuole mettere l’edicola
nello stesso locale, c’è qualche ostacolo? E se sì, come lo si può eliminare?
Tenga presente che il bar non ha effettuato la sperimentazione, che si trova in
una zona di grande traffico e che è molto distante (oltre 1 km.) dall’altra
edicola presente nel mio comune di oltre 5.000 abitanti.
A. M. –
Muroleccese – (LE)
La valutazione
dell’avviamento può essere calcolata considerando come parametro di riferimento
il reddito medio degli ultimi 3 esercizi per il coefficiente 3 (es. reddito
medio L. 50.000.000 x 3 = 150.000.000 valore di avviamento). Al valore
dell’avviamento bisogna aggiungere quello del chiosco o dell’arredamento se si
tratta di un negozio valutando le condizioni generali e poi il valore della
merce. Secondo la nuova normativa non esiste alcun ostacolo a quanto vuole
fare. Per il trasferimento della licenza commerciale (vendita dell’attività) è
ininfluente il fatto che il nuovo acquirente possegga già altre attività
commerciali, l’unico impedimento potrebbe essere rappresentato dalla locazione
ottimale dei punti vendita da parte del piano comunale per il cui accertamento
deve rivolgersi all’Ufficio commercio del suo Comune.
La presente
per richiedervi da quale legge o norma è disciplinato l’invio di pubblicazioni
in conto deposito. Grazie e distinti saluti.
R.
Petrongolo
Francavilla
al Mare (CH)
L’invio delle
pubblicazioni in conto deposito è regolato dall’Accordo integrativo del 30
ottobre 1997 entrato in vigore l’1/12/1997. Con questa integrazione viene
abrogato il secondo comma dell’Art. 10 dell’Accordo Nazionale del 4-3-1994 (le
pubblicazioni con periodicità superiore al bimestre saranno pagate per il 50%
alla consegna con il saldo al ritiro resa) e sostituito con il seguente: le
pubblicazioni con periodicità uguale o superiore al bimestre, nonché i
supplementi con prezzo di vendita autonomo e i numeri unici, saranno pagati al
ritiro della resa.
Allo stesso modo
viene abrogata la parte finale dell’Art.7 sempre dell’Accordo Nazionale (le
pubblicazioni con periodicità superiore al bimestre saranno richiamate in resa
dopo 45 giorni dalla loro distribuzione) e sostituita con la seguente: le
pubblicazioni con periodicità bimestrale o superiore nonché i supplementi con
prezzo di vendita autonomo e i numeri unici saranno richiamati in resa dopo 60
giorni dalla loro distribuzione, le pubblicazioni che fanno riferimento a
servizi pubblici (esempio orari ferroviari) saranno richiamate in resa
all’uscita del numero successivo.
A questo
proposito, in seguito a continue segnalazioni relative a interpretazioni di
normative del tutto personali o di parte, riguardanti l’Accordo Nazionale,
riproduciamo qui, le puntualizzazioni agli
Artt. 7 e 10 che avevamo già
pubblicato su Azienda Edicola n.6 - Nov./Dic. 1998 a pag. 32.
L’edicola,
chiosco o negozio che sia, può essere data in gestione in base al DLgs
24/04/2001 n. 170?
Sì, in quanto
con questa legge è stato abrogato l’Art. 14 della legge 5/8/1981 n. 416 e
l’Art. 7 della legge 25/2/1987 n. 67 che vietavano l’affidamento a terzi nella
rivendita.
Devo
registrare o meno al catasto il chiosco posto su suolo comunale datomi in
concessione e per il quale ho stipulato regolare contratto di concessione tra
me e il comune stesso? Mi si dice che è il requisito essenziale per un
eventuale passaggio di proprietà. Vorrei che mi rispondeste facendo riferimento,
se possibile, a eventuali normative che prevedono – o meno – tale
registrazione. Vi ringrazio anticipatamente.
G. S. –
Paternò (CT)
La normativa
catastale vigente prevede l’obbligo dell’accatastamento dei chioschi adibiti
alla vendita dei giornali. Il regolamento recante norme in tema di istituzione
del catasto dei fabbricati, emanato con Decreto del Ministero delle finanze il
2 gennaio 1998 n.28 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
1998 all’Art. 2 comma 3, ultimo periodo, definisce esplicitamente come unità
immobiliari soggette a denuncia in catasto “i manufatti prefabbricati ancorché
semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino
autonomia funzionale e reddituale”.
Sono
rivenditore di giornali in un paesino con meno di 3.000 abitanti dove fino a
qualche anno fa non c’era un giornale tanta è la scarsa presenza di lettori.
Opero in un negozio promiscuo (con i soli giornali non si potrebbe vivere) e nel
mese di settembre a un tabaccaio distante poco più di 50 mt da noi è stata
affidata la vendita di giornali da parte della nostra agenzia di zona. Non so
se le carte sono in regola ma mi chiedo in base a quale criterio il comune e la
FIEG abbiano potuto concedere tale autorizzazione. In due non vi è ragione di
esistere perciò vi chiedo cosa posso fare per risolvere questo dannoso
problema. Gradirei avere una vostra risposta. Grazie.
L. G. –
Belvedere Spinello (KR)
Se la fornitura
dei giornali al tabaccaio a lei vicino è una libera iniziativa del distributore
locale sappia che ciò non è consentito in quanto per vendere giornali
quotidiani e periodici è necessario possedere un’autorizzazione amministrativa
rilasciata dal Comune. Le consiglio di rivolgersi all’ufficio Commercio del suo
Comune per verificare se tale autorizzazione sia stata rilasciata. Nella nuova
legge di riordino del sistema di diffusione della stampa (D.L. 24 aprile 2001
n. 170), non è più citato il parametro distanziometrico, ma si vincola il
rilascio delle autorizzazioni per i punti esclusivi, e per quelli non
esclusivi, alla densità della popolazione, alle caratteristiche urbanistiche e
sociali delle zone, all’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli
ultimi 2 anni, alle condizioni di accesso, nonché all’esistenza di altri punti
vendita non esclusivi. Inoltre per le vendite esclusive, l’autorizzazione deve
essere rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione che i
comuni sono tenuti ad adottare. A mio modesto parere, se la rivendita è stata
attivata rispettando le norme enunciate, rappresenta, in ogni caso, un
altissimo esempio di stupidità.
Sono titolare
di Edicola 2000 e in possesso di licenza per somministrazione alimenti e
bevande. Vorrei sapere se posso aprire un ristorante da asporto in società con
mio cognato privo di licenza per ristorazione. Qual è la soluzione migliore per
far combaciare le due attività? La seconda attività rientra nell’Artigianato? È
possibile usufruire di finanziamenti? In attesa di una vostra risposta vi
ringrazio e vi saluto cordialmente.
V. C. –
Policoro (MT)
Lei propone
quesiti che nulla hanno a che fare direttamente con l’attività di rivendita di
giornali. Comunque per quanto ne sappia, mi risulta che basta che uno dei soci
(preposto) di una società sia in possesso dei particolari requisiti di legge
per svolgere una determinata attività. Le consiglio di rivolgersi alla locale
Associazione Commercianti (Ascom) per più complete delucidazioni.
Gestisco una rivendita di giornali insieme a tabacchi dal 1959. Dopo 42 anni di gestione accade che la distribuzione dei quotidiani mi impone di aprire alle 6 del mattino per la consegna. Io apro da sempre tutte le mattine alle 7 meno venti e poiché non intendo sottostare a questa imposizione vorrei sapere l’orario in vigore per la consegna dei quotidiani. Sicura di una vostra risposta vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
G. N. –
Penta (SA)
È la prima volta
che mi giunge una protesta riguardante la consegna dei giornali che avviene
troppo presto; in genere le lamentele si verificano per il problema opposto.
Non esiste un orario di massima per la fornitura dei quotidiani, esiste un
teorico orario ottimale. Ritengo che la consegna dei quotidiani alle ore 6
possa considerarsi ottimale. Qualora non voglia trovarsi sul posto all’arrivo
dei giornali può sempre organizzarsi con un cassonetto da porre all’esterno
della sua rivendita in cui mettere le rese e far depositare i giornali al
mattino. È evidente che, in questo caso, il suo trasportatore deve essere in
possesso delle chiavi del contenitore.