LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
F.R. di Milano chiede se come nuovo proprietario di un’edicola appena acquistata, debba o meno rispondere dei debiti contratti dal vecchio proprietario nei confronti delle Agenzie di Distribuzione anche quando nell’atto di compravendita vi è la clausola che prevede la non assunzione da parte dell’acquirente dei debiti dell’azienda ceduta.
L’art.2560 del
codice civile, prevede che il venditore non sia liberato dai debiti, inerenti
all’esercizio dell’azienda cedente, anteriori al trasferimento, se non risulta
che i creditori vi hanno consentito e, aggiungerei nel caso in esame, nei
confronti dell’acquirente se l’atto prevede la clausola di cui sopra.
Il secondo comma
del citato articolo di legge, prevede tuttavia che “nel trasferimento di
un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente
dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Nel caso in
esame dovrà dunque porsi attenzione al fatto se siano stati, o meno, annotati
gli estremi degli estratti conto rimasti impagati sui libri contabili
dell’azienda ceduta; nel primo caso risponderà degli stessi anche l’acquirente,
nel secondo caso dovrà rispondere solo il debitore.
Resta inteso
che, nell’ipotesi in cui l’acquirente debba provvedere all’estinzione dei
debiti, potrà rivalersi sul precedente proprietario dell’azienda, in virtù
della specifica clausola contenuta nel contratto di compravendita.