LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
A cura di Maurizio Corti

 

 

 

Chi risponde dei debiti precedenti

 

F.R. di Milano chiede se come nuovo proprietario di un’edicola appena acquistata, debba o meno rispondere dei debiti contratti dal vecchio proprietario nei confronti delle Agenzie di Distribuzione anche quando nell’atto di compravendita vi è la clausola che prevede la non assunzione da parte dell’acquirente dei debiti dell’azienda ceduta.

 

L’art.2560 del codice civile, prevede che il venditore non sia liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda cedente, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito e, aggiungerei nel caso in esame, nei confronti dell’acquirente se l’atto prevede la clausola di cui sopra.

Il secondo comma del citato articolo di legge, prevede tuttavia che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

Nel caso in esame dovrà dunque porsi attenzione al fatto se siano stati, o meno, annotati gli estremi degli estratti conto rimasti impagati sui libri contabili dell’azienda ceduta; nel primo caso risponderà degli stessi anche l’acquirente, nel secondo caso dovrà rispondere solo il debitore.

Resta inteso che, nell’ipotesi in cui l’acquirente debba provvedere all’estinzione dei debiti, potrà rivalersi sul precedente proprietario dell’azienda, in virtù della specifica clausola contenuta nel contratto di compravendita.