Le Regioni meditano, i Comuni aspettano...
Sono passati otto mesi dal nuovo
decreto legislativo sul riordino del sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica, madalle Regioni ancora nessun indirizzo concreto.
E il 28 dicembre è uscita una circolare
esplicativa che complica tutto.
Il Consiglio dei
ministri ha varato il 4 aprile scorso il testo del decreto legislativo sul
riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in
attuazione all’articolo di legge sulla sperimentazione (art.3 della legge
108/99).
Questo
provvedimento legislativo prevede che le Regioni “debbano emanare gli indirizzi
per la predisposizione da parte dei Comuni di piani di localizzazione dei punti
di vendita”, ovviamente tenendo presente alcuni criteri principali come per
esempio la densità di popolazione del numero di famiglie, le caratteristiche
urbanistiche di ogni zona e le entità delle vendite negli ultimi due anni.
Per aprire
quindi una nuova rivendita,che possa porre in vendita quotidiani e periodici,
occorrono autorizzazioni comunali che facciano capo ai piani di localizzazione
dei punti di vendita esclusivi.
Tutto Chiaro?
No, in difficoltà si trovano soprattutto i Comuni che devono dare risposte che
diventano più complesse, ora, alla luce della circolare n°3538/C del 28
dicembre 2001, elaborata dal Ministero della Attività Produttive e sulla quale
le OO.SS dei giornalai avranno, certamente, da ribadire. Molti dei chiarimenti
appaiono infatti in antitesi con il decreto legge n°170 del 24 aprile 2001.
Dal Governo ci
si sarebbe, fra l’altro, aspettati una convocazione di tutte le parti in causa
per discutere gli indirizzi e i chiarimenti sulla base dei quali le Regioni
avrebbero potuto predisporre quanto necessario ai Comuni.
La situazione si
presenta dunque difficile anche per le Regioni che a tutt’oggi, e soltanto in
alcuni casi, hanno presentato studi preliminari (si veda più avanti – ndr) che
dovranno seguire un iter burocratico abbastanza lungo.
Una delle
regioni più importanti, la Lombardia, sta terminando la fase di
consultazione delle organizzazioni di categoria per poi predisporre gli
indirizzi per i Comuni. L’iter prevede, comunque, il successivo passaggio al
consiglio regionale per la discussione fra le varie forze politiche e tempi che
si prevedono ancora di quattro-cinque mesi, almeno, prima dell’approvazione e
della sua introduzione.
Uno studio
interregionale è stato invece effettuato nei mesi scorsi da Piemonte,
Toscana, Liguria, Campania, Valle D’Aosta e Veneto.
“È stato
elaborato uno studio interregionale - spiega il presidente provinciale dello
SNAG di Torino, Giovanni Piero Gorrea - ovvero un documento da
presentare al Ministero per il commercio. Sulle conclusioni di questo lavoro,
come SNAG di Torino, abbiamo però fatto le nostre considerazioni agli
assessorati alla Cultura e al Commercio. In questo studio, infatti, è stata
eseguita una valutazione generale che
non tiene conto
di alcune variabili presenti nelle diverse regioni interessate.
Basti pensare
alla Toscana che, rispetto al Piemonte, ha un elevato numero di edicole
stagionali. Inoltre su questo documento programmatico abbiamo rimarcato la
procedura di priorità per alcune situazioni e sollecitato anche altre
associazioni sindacali a intervenire sulla vicenda.”
La gestione del
piano rivendite rimane per ora coordinata dai Comuni che tengono in
considerazione anche il parere degli stessi edicolanti: “Come SNAG di Torino -
prosegue Gorrea - abbiamo presentato al comune un lavoro di corrispondenze
sulla nostra piazza, che negli ultimi anni è molto cambiata e questo fatto deve
essere tenuto presente per la concessione di nuove licenze. Dieci, dodici
edicole cittadine, per esempio, sono state chiuse per scarsa redditività e la
popolazione di Torino è diminuita a favore della prima cinta di periferia. Non
si può prescindere da questi dati per un efficiente piano regionale e locale di
riordino del mercato editoriale”.
Se in Piemonte
si parla del piano interregionale che ha coinvolto a livello di studio altre
regioni, dalla Liguria il presidente dello SNAG di Genova, Renato
Turci, è invece piuttosto sconfortato per l’assenza di tappe successive al
documento iniziale: “Siamo fermi allo studio presentato dalle cinque regioni
interessate. Da quel momento non ci sono state novità o segnali di prosecuzione
sulla linea intrapresa. Di piano regionale per la Liguria non c’è traccia,
siamo in alto mare”.
E allora quali
sono le prospettive all’orizzonte?
“Il comune di
Genova ha proposto un suo modello di metodologie per le rivendite di giornali e
riviste in città: questo rimane l’unico segnale in tal senso - conclude il
presidente dello SNAG di Genova -. Si parte con gli orientamenti comunali in
attesa che le regioni dicano la loro con indirizzi programmatici”.
In Friuli Venezia-Giulia alcuni comuni come Udine e Latisana, in attesa di indicazioni regionali, si sono già mossi contattando direttamente gli edicolanti e predisponendo una scheda conoscitiva per acquisire, in tempi stretti, il dato relativo all'andamento delle vendite di giornali e riviste nell'ultimo biennio.
Un sistema per adottare successivamente i nuovi piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 170/2001.
"Un'iniziativa
positiva - ci spiega Daniele Zulian, presidente provinciale dello SNAG
di Udine - che assume particolare rilevanza per la valutazione dell'efficacia
della rete di vendita e le conseguenti determinazioni sull'eventuale espansione
della stessa. Dati che sono disponibili e che possono essere rilasciati dalla
locale impresa di distribuzione, ma che per essere attendibili dovrebbero
includere anche le pubblicazioni abbinate obbligatoriamente e onerosamente ai
quotidiani. E' necessario fare presente alle amministrazioni comunali le
modifiche che subiscono i dati delle vendite in abbinamento obbligatorio con
sovrapprezzo, ma che non vengono conteggiate come vendita in più di un
periodico. Mi riferisco alle pubblicazioni Donna e Il Venerdì del
quotidiano La Repubblica, a Sette e Io Donna del Corriere della
Sera, a Sport Week della Gazzetta dello Sport.
Nella nostra regione, inoltre - continua Zulian - si deve considerare anche la
vendita, sempre in abbinamento obbligatorio e sovrapprezzo, di Oggi e Gente
con il Gazzettino.
Solo tenendo conto di questi dati sarà attendibile il risultato effettivo delle
vendite dei periodici nell'ultimo biennio, elemento determinante, a nostro
avviso, per l' eleborazione da parte dei comuni di piani e criteri di
insediamento per nuovi punti vendita di giornali e riviste".
Nel gruppo di
Regioni interessate dallo studio sui nuovi piani rivendite c’è anche la
Toscana, ma anche qui tutto è fermo in attesa di comunicazioni ufficiali. “Ci
stiamo rimettendo in contatto con la Regione per capire a che punto sia il
piano previsto dallo studio interregionale - spiega il responsabile regionale
dello SNAG Toscana, Andrea Innocenti -. Da quel famoso studio tra le
varie regioni avrebbe dovuto arrivare in tempi brevi una legge regionale, ma
finora siamo fermi e anche il comune di Firenze è a un punto morto. Si attende
infatti il pronunciamento regionale prima di prendere iniziative comunali. È
capitato, ma si tratta di iniziative locali e univoche, che alcuni comuni, come
Capannori, stiano rilasciando nuove licenze, ma non si sa quanto in regola con
le disposizione promulgate dal decreto legge dello scorso aprile. Si resta
insomma sospesi tra il vecchio e il nuovo; molte sono le indiscrezioni sembra
addirittura che l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sia meno
possibilista a rilasciare nuove licenze rispetto agli indirizzi prospettati
dallo studio interregionale che ha coinvolto la nostra regione insieme a
Campania, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto. Di ufficiale però per il
momento non c’è nulla.”
I piani
regionali non decollano, ma le licenze intanto si moltiplicano e gli edicolanti
del Sud, già penalizzati dalle vendite in calo, lanciano l’allarme.
“I comuni danno
licenze a tabaccai e supermercati che le richiedono, è la legge che lo permette
- spiega Carmine De Ninno (presidente provinciale dello SNAG di Foggia)
-. La situazione va peggiorando nella nostra zona, dove molte sono le richieste
di nuovi punti vendita. Altre categorie di commercianti vogliono avere,
infatti, la possibilità di vendere giornali e questo ci penalizza. A noi
edicolanti è stata offerto di vendere altri generi oltre ai giornali, per
esempio le schede telefoniche, e a questo punto i tabaccai si sentono in diritto
di pretendere quotidiani e riviste. Il proliferare di richieste e concessioni
comunali va talmente a nostro discapito che alcuni edicolanti di Foggia pensano
di riconsegnare le licenze al Comune. Qui al Sud già si legge meno e con questo
continuo aumento della concorrenza le perdite diventano ancora più pesanti. Per
ora i comuni rilasciano le richieste previste dalla legge, non possono far
altro, mentre dalla Regione Puglia non ci sono segnali. Nessun piano regionale
è ancora pronto e siamo senza aiuti. Chi ha la possibilità cerca di difendersi
inserendo altre merceologie e attività, ma tutto dipende dalle dimensioni delle
edicole e dai costi che si sostengono per mantenerle. Ci sono poi alcuni
coraggiosi che pensano, addirittura, di ampliarle”.
Grande
confusione troviamo anche a Napoli e nella Regione Campania,
malgrado uno studio dal titolo eloquente «Immagini e luoghi del commercio»
finanziato dalla Regione Campania, sia stato presentato per mettere un po’
d’ordine nella difficile situazione partenopea.
Ma poi tutto si
è fermato - spiega Vincenzo Frontoso presidente provinciale dello SNAG
di Napoli -. Un piano di concessione licenze per Napoli e per tutta la Regione è, per noi edicolanti, necessario
da tempo: sono molti infatti i fenomeni di abusivismo o di chioschi non in
regola alle normative del codice della strada. Il risultato attuale è un
continuo gioco a scaricabarile tra Comune e Regione. Alla fine, come sempre,
siamo noi edicolanti a essere penalizzati perché il comune rilascia
autorizzazioni in modo arbitrario sulla falsa riga di quelle già esistenti.
Il fatto è che
non siamo assolutamente tutelati e si verificano situazioni anomale e
paradossali.
Per esempio,
succede che le domande rimangano depositate in comune per mesi e mesi e, in
mancanza di risposta per il silenzio assenso dovuto a inadempienze
amministrative, le licenze vengano poi rilasciate.
Per Napoli e
l’intera nostra regione, queste situazioni sono pesanti e di forte allarme per
l’intera categoria.”
Situazione
ancora più particolare è quella che riguarda la Sicilia dove il decreto
legislativo del 4 aprile scorso non è ancora stato afferrato.
“Siamo ancora
fermi alla legge 108/99, quella sulla sperimentazione - spiega Antonio
Alicata, segretario dello SNAG di Catania.
Come ci si muove
allora? Vengono gestite di volta in volta le richieste di tabaccai o
distributori di benzina che hanno partecipato alla sperimentazione.
Anche questo è
un problema: i numeri parlano chiaro, basti pensare che nella città di Catania
abbiamo 140 edicole e sono state richieste 200 licenze di sperimentazione.
Il comune ha
provveduto a rilasciarne solo una trentina che hanno poi avuto risultati quasi
nulli. Soprattutto perché queste nuove rivendite si occupavano di far trovare
nelle loro tabaccherie, o distributori, quotidiani locali e poco più”. Se la
Regione Sicilia è ancora ferma, qualche comune intanto si è mosso.
“Il comune di
Catania, infatti, in base alla disponibilità dei punti vendita presenti e alla
possibilità di crearne nuovi ha proposto un suo piano e questo è un primo
segnale - conclude il segretario catanese dello SNAG -. Il tutto è stato
possibile grazie all’intervento di un commissario ad acta. Dopo Catania anche Acireale
e Paternò hanno fatto lo stesso”.
Studio elaborato dal gruppo di lavoro interregionale composto dalle seguenti regioni: Liguria, Campania, Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta, Veneto
Riportiamo i
punti salienti che potranno fornire utili indicazioni, per riflettere, anche ad
altri Comuni e Regioni.
Come previsto
dall’articolo 1, comma 2, del decreto in esame, il nuovo sistema di vendita si
articola, in tutto il territorio nazionale in:
• punti vendita
esclusivi
• punti vendita
non esclusivi.
Il legislatore
ha operato una netta distinzione tra le due tipologie di esercizi previsti nel
piano di localizzazione, identificando nei primi i punti vendita autorizzati alla vendita generale di
quotidiani e periodici e, nei secondi, gli esercizi esplicitamente elencati nel
decreto che, autorizzati a vendere altri prodotti, sono altresì autorizzati
alla vendita dei soli quotidiani ovvero dei soli periodici.
Stante la
predetta distinzione si ritiene debbano essere inclusi nei punti vendita
esclusivi oltreché le rivendite fisse, anche quelli (grande distribuzione,
librerie e rivendite di tabacchi) che, attivati ai sensi dell’art. 14 della
legge 416/81, erano denominati “promiscui”, essendo caratterizzati dalla vendita
di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci.
Si ritiene
sempre che, per la stessa motivazione, rientrino, altresì, nei punti vendita
esclusivi anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione di vendita
sia di quotidiani che di periodici ai quali l’autorizzazione è rilasciata di
diritto per il disposto del comma 4 dell’art. 2 del decreto n. 170/2001. (…)
I punti vendita
non esclusivi, sono rappresentati dagli esercizi elencati al comma 3 dell’art.
2 del sopracitato decreto, oltre che, ovviamente, da quelli che hanno
effettuato la sperimentazione, vendendo o soli quotidiani o soli periodici, e
ai quali l’autorizzazione compete di diritto.
L’elencazione di
tali esercizi è tassativa, in quanto il legislatore, nei casi in cui ha ritenuto
di ampliare la sfera dei casi sottoposti a disciplina, lo ha fatto
esplicitamente.
Infatti, il
comma 3, dell’art. 6 del decreto 170/2001, dispone che, in assenza di piano,
l’autorizzazione può essere rilasciata anche a “esercizi diversi” da quelli elencati
dal comma 3, art. 2 del citato decreto. (…)
Un punto vendita
non esclusivo, può essere attivato solamente in presenza di altra specifica
attività espressamente prevista. (…)
Ogni attività di
vendita della stampa quotidiana e periodica (sia esclusiva che non esclusiva) è
soggetta al regime autorizzatorio da parte del comune competente per
territorio, anche a carattere stagionale (articolo 2, comma 2).
Solo la vendita
di quotidiani e periodici, effettuata in condizioni o in luoghi particolari
(articolo 3), viene esclusa dal regime autorizzatorio.
Su questo punto
è opportuno specificare il significato della lettera g), comma 1, articolo 3,
ove si prevede che non è necessaria alcuna autorizzazione “per la vendita
effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al
pubblico che ha accesso a tali strutture”.
In questo caso
il legislatore ha voluto escludere dall’autorizzazione quelle vendite di
giornali effettuate in aree particolari, dove l’accesso è regolamentato e la
vendita è rivolta in modo esclusivo al solo pubblico che vi abbia accesso.
L’esempio è
quello delle fiere, dei congressi, le manifestazioni sportive o di altro
genere, dove è necessario il pagamento di un biglietto per l’ingresso o,
comunque, dove l’accesso è regolamentato (ospedali, caserme). (…)
Il Comune,
nell’effettuare la pianificazione dei punti di vendita esclusivi, deve tener
conto della consistenza nel territorio dei punti vendita esclusivi e non
esclusivi.
Infatti,
l’autorizzazione ai punti esclusivi è subordinata al rispetto dei piani di
localizzazione, mentre per i punti vendita non esclusivi il rilascio
dell’autorizzazione è subordinato alla verifica dei parametri, demografici,
economici e sociali di cui all’art. 2, comma 6.
Il rilascio
dell’autorizzazione per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo, ai sensi
dell’art. 2, comma 5, è subordinato alla presentazione, da parte
dell’interessato, al comune competente per territorio di una dichiarazione di
ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis),
numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108. (…)
L’autorizzazione
è comunque rilasciata di diritto a quegli esercizi che hanno effettuato la
sperimentazione (articolo 2, comma 4), prescindendo quindi dalla verifica con
il piano di localizzazione o con i parametri di cui sopra.
Il
riconoscimento del diritto all’autorizzazione non esime comunque l’esercente a
formulare nuovamente la richiesta in analogia a quanto previsto dalla legge n.
108/99.
Il Comune a
questo proposito non ha margini discrezionali di decisione, effettuate le
verifiche in ordine all’effettiva vendita di quotidiani e/o periodici avvenuta
nel periodo della sperimentazione, oppure attraverso il rapporto di fornitura
che dimostra l’emissione di fatture o di altra documentazione idonea ad
attestare il concreto svolgimento del rapporto contrattuale.
Circa il
contenuto dell’autorizzazione rilasciata di diritto, si sostiene che la stessa
debba necessariamente riferirsi alla tipologia prescelta (soli quotidiani, soli
periodici ovvero quotidiani e periodici) nella fase sperimentale.
L’espressione “Per
gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art. 1 della
legge 108/99...” deve intendersi, come chiarito dal Dipartimento per
l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 24
novembre 2000, non la semplice presentazione della domanda di partecipazione
alla stessa, bensì l’effettiva vendita dei prodotti editoriali prescelti,
quotidiani e/o periodici.
Sono esclusi
quegli esercizi che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno effettuato la
sola comunicazione nei termini previsti dalla legge n. 108/99 e non hanno
effettuato l’avvio della vendita dei prodotti editoriali per mancanza di
fornitura degli stessi da parte dei distributori (vedi nota del Dipartimento
per l’informazione e l’editoria n. DIE/ EST/2/419/S1 del 31 Luglio 2000).
D’altronde
l’art. 4, comma 1, della legge 108/1999 prevede che fino all’entrata in vigore
del d.lgs. gli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la
sperimentazione possano continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti.
Per i punti
vendita non esclusivi che non hanno effettuato la sperimentazione,
l’autorizzazione viene rilasciata in funzione dalle seguenti condizioni:
1. presentazione
della dichiarazione di ottemperanza contenuta nell’istanza di autorizzazione;
2. valutazione
discrezionale del Comune sulla base dei criteri previsti dal comma 6 dell’art.
2.
Si richiama
l’attenzione, infine, sulla disposizione di cui all’art. 26, comma 6, del D.Lgs
114/98, il quale ha soppresso, tra l’altro, la voce n. 50 della tabella c)
allegata al Dpr. 300/92 come modificata ed integrata dal Dpr. 407/94.
Conseguentemente, non è applicabile al rilascio dell’autorizzazione per
l’esercizio delle attività di vendita di giornali e riviste, l’istituto del
silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge 241/90. In caso di inerzia
dell’amministrazione, gli interessati non potranno che rivolgersi al TAR. (…)
L’individuazione dei criteri per le autorizzazioni dei punti vendita non autorizzati
Il decreto in
esame ha previsto che i comuni rilascino le autorizzazioni ai punti vendita non
esclusivi in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche
urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e
periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché
dell’esistenza di altri punti di vendita non esclusivi (articolo 2, comma 6).
Non essendovi
nel decreto specificazioni ulteriori a questo riguardo, sarà compito dei Comuni
operare una esplicitazione mediante la individuazione dei criteri i quali,
tenendo conto di quanto sopra, permettano l’elaborazione delle richieste di
autorizzazione che saranno avanzate dagli interessati.
Tali criteri
potrebbero essere compresi in un atto formale del comune e costituiranno punto
di riferimento per l’attività di gestione delle richieste.
Dopo queste ultime indicazioni si riassume, nella tabella che segue, l’intero regime autorizzatorio previsto dal decreto n. 170.
| Necessita di autorizzazione | Devono rispettare i piani comunali di localizzazione | |
| Punti vendita eslusivi | Sì | Sì |
| Nuovi punti vendita non esclusivi | Sì | No; è necessria la conformità ai criteri da individuare in sede comunale |
| Punti vendita esclusivi, e non, che hanno effettuato la sperimentazione | Sì (di diritto) | No |
L’articolo 6
tratta dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi.
In questo senso
il compito della Regione, previsto dal comma 1 dell’art. 6, è quello di emanare
gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di
localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai criteri previsti
alle lettere a) e b) del citato articolo.
Si noti che per
tale adempimento, le regioni non hanno alcun limite temporale.
Di contro i
comuni, per il disposto del comma 2 dell’art. 6, sono tenuti ad adottare i
piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno
dall’entrata in vigore del decreto n. 170/2001, vale a dire entro il
29/05/2002.
Il tenore di
tale disposizione è tale da indurre i comuni ad attivarsi da subito per
l’adozione di un nuovo piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi,
senza attendere l’emanazione degli indirizzi regionali, e di ridurre al minimo
l’attesa dei richiedenti.
Per quanto
riguarda la durata dei piani di localizzazione, in assenza di una specifica
indicazione al riguardo da parte del decreto, si propone una validità limitata
nel tempo al fine di permettere i necessari interventi correttivi al variare
delle condizioni sociali, demografiche ed economiche del territorio di
riferimento.
È infine
previsto che in assenza del piano di localizzazione, qualora nel territorio del
comune o di una parte dello stesso non esistano punti di vendita,
l’autorizzazione alla vendita può essere rilasciata nella tipologia “esclusivi”
anche a esercizi diversi da quelli menzionati nel decreto, cioè quelli elencati
nell’art. 2.
La nuova
formulazione di “esercizi diversi” da quelli menzionati dal decreto
170/2001 lascia quindi maggiore libertà ai Comuni nella individuazione
dell’esercizio cui affidare la vendita di quotidiani e periodici. (…)
Il decreto in
esame prevede, agli articoli 4 e 5, alcuni obblighi in capo ai rivenditori che
vanno dalla necessità della parità di trattamento tra le diverse testate, fino
alla fissazione univoca del prezzo di vendita, indipendentemente dalla
tipologia del punto vendita.
Si richiama
l’attenzione sull’articolo 5, comma 1, lett. d), del decreto che prevede
esplicitamente il divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e
materiale pornografico.
In riferimento
al contenuto del citato comma, si deve osservare che il decreto, vietando
l’esposizione al pubblico di tale tipologia editoriale presso i punti di
vendita esclusivi e non esclusivi, sembra non consentire nemmeno la visione al
pubblico del titolo della testata pornografica, a prescindere dall’eventuale
contenuto osceno della copertina.
A questo
proposito si nota come tale divieto discenda direttamente dalla tipologia della
rivista indipendentemente dal contenuto osceno o meno della copertina. (…)
Rientrano
pertanto tra gli obblighi dei rivenditori anche:
a) il possesso
dei requisiti di accesso all’attività (art. 5);
b) la comunicazione al comune competente per territorio in caso di trasferimento della gestione a terzi della rivendita, nonché in caso di cessazione o di subingresso nell’attività.
Orari di vendita
Il decreto
170/2001 nulla dispone in merito alla disciplina degli orari di esercizio
dell’attività dei punti vendita esclusivi, né l’abrogato art. 14 della legge
416/81 faceva riferimento a tale disciplina. (…)
Per cui si
desume quanto segue:
a) ai punti
vendita di soli quotidiani e periodici nonché di libri non si applica, in base
all’art. 13 del decreto 114/98, il regime degli orari sancito dal titolo IV
dello stesso decreto 114;
b) ai punti
vendita esclusivi e non con attività promiscua (con vendita anche di merce
diversa dalla editoria) va applicata la disciplina degli orari previsti per
l’attività prevalente.
Il decreto non
contiene specifiche sanzioni per coloro che violano le norme sopra riportate.
Nulla è previsto
dal decreto relativamente alla fase transitoria, e cioè prima dell’emanazione
degli indirizzi regionali, del piano di localizzazione, nonché di altre norme
generali riguardanti i criteri per la valutazione delle domande di
autorizzazione alla vendita non esclusiva.
Al riguardo si
osserva quanto segue:
• il tenore
delle disposizioni non consente, pertanto, il rilascio dell’autorizzazione per
un punto esclusivo di vendita in assenza del piano di localizzazione in quanto
l’eventuale valenza di un piano adottato in vigenza della precedente
disciplina, non può essere applicato neanche con riferimento alle parti non in
contrasto con le disposizioni del decreto n. 170/2001.
Si ritiene,
infatti, che i piani di localizzazione vigenti, adottati, prima dell’entrata in
vigore del decreto n. 170/2001 abbiano perso efficacia con l’abrogazione
dell’art. 14 della legge 416/81;
• richiesta di
autorizzazione per un esercizio non esclusivo: la domanda deve essere accolta o
respinta con motivazioni formulate in ragione dei parametri di cui al comma 6
dell’art. 2 del decreto n. 170/2001 respinta con motivazioni formulate in
ragione dei parametri di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto n.
170/2001.
In questo caso
la decisione sull’istanza di autorizzazione deve avvenire entro i termini
previsti dalla legge 241/1990 ovvero nei termini previsti dal comune in
applicazione della stessa legge 241.