Le Regioni meditano, i Comuni aspettano...

 

Sono passati otto mesi dal nuovo decreto legislativo sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, madalle Regioni ancora nessun indirizzo concreto.

E il 28 dicembre è uscita una circolare esplicativa che complica tutto.

 

 

Le regioni meditano, i Comuni aspettano...Il Consiglio dei ministri ha varato il 4 aprile scorso il testo del decreto legislativo sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in attuazione all’articolo di legge sulla sperimentazione (art.3 della legge 108/99).

Questo provvedimento legislativo prevede che le Regioni “debbano emanare gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni di piani di localizzazione dei punti di vendita”, ovviamente tenendo presente alcuni criteri principali come per esempio la densità di popolazione del numero di famiglie, le caratteristiche urbanistiche di ogni zona e le entità delle vendite negli ultimi due anni.

Per aprire quindi una nuova rivendita,che possa porre in vendita quotidiani e periodici, occorrono autorizzazioni comunali che facciano capo ai piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi.

Tutto Chiaro? No, in difficoltà si trovano soprattutto i Comuni che devono dare risposte che diventano più complesse, ora, alla luce della circolare n°3538/C del 28 dicembre 2001, elaborata dal Ministero della Attività Produttive e sulla quale le OO.SS dei giornalai avranno, certamente, da ribadire. Molti dei chiarimenti appaiono infatti in antitesi con il decreto legge n°170 del 24 aprile 2001.

Dal Governo ci si sarebbe, fra l’altro, aspettati una convocazione di tutte le parti in causa per discutere gli indirizzi e i chiarimenti sulla base dei quali le Regioni avrebbero potuto predisporre quanto necessario ai Comuni.

La situazione si presenta dunque difficile anche per le Regioni che a tutt’oggi, e soltanto in alcuni casi, hanno presentato studi preliminari (si veda più avanti – ndr) che dovranno seguire un iter burocratico abbastanza lungo.

 

Studio interregionale

Una delle regioni più importanti, la Lombardia, sta terminando la fase di consultazione delle organizzazioni di categoria per poi predisporre gli indirizzi per i Comuni. L’iter prevede, comunque, il successivo passaggio al consiglio regionale per la discussione fra le varie forze politiche e tempi che si prevedono ancora di quattro-cinque mesi, almeno, prima dell’approvazione e della sua introduzione.

Uno studio interregionale è stato invece effettuato nei mesi scorsi da Piemonte, Toscana, Liguria, Campania, Valle D’Aosta e Veneto.

“È stato elaborato uno studio interregionale - spiega il presidente provinciale dello SNAG di Torino, Giovanni Piero Gorrea - ovvero un documento da presentare al Ministero per il commercio. Sulle conclusioni di questo lavoro, come SNAG di Torino, abbiamo però fatto le nostre considerazioni agli assessorati alla Cultura e al Commercio. In questo studio, infatti, è stata eseguita una valutazione generale che

non tiene conto di alcune variabili presenti nelle diverse regioni interessate.

Basti pensare alla Toscana che, rispetto al Piemonte, ha un elevato numero di edicole stagionali. Inoltre su questo documento programmatico abbiamo rimarcato la procedura di priorità per alcune situazioni e sollecitato anche altre associazioni sindacali a intervenire sulla vicenda.”

La gestione del piano rivendite rimane per ora coordinata dai Comuni che tengono in considerazione anche il parere degli stessi edicolanti: “Come SNAG di Torino - prosegue Gorrea - abbiamo presentato al comune un lavoro di corrispondenze sulla nostra piazza, che negli ultimi anni è molto cambiata e questo fatto deve essere tenuto presente per la concessione di nuove licenze. Dieci, dodici edicole cittadine, per esempio, sono state chiuse per scarsa redditività e la popolazione di Torino è diminuita a favore della prima cinta di periferia. Non si può prescindere da questi dati per un efficiente piano regionale e locale di riordino del mercato editoriale”.

 

Liguria in alto mare

Se in Piemonte si parla del piano interregionale che ha coinvolto a livello di studio altre regioni, dalla Liguria il presidente dello SNAG di Genova, Renato Turci, è invece piuttosto sconfortato per l’assenza di tappe successive al documento iniziale: “Siamo fermi allo studio presentato dalle cinque regioni interessate. Da quel momento non ci sono state novità o segnali di prosecuzione sulla linea intrapresa. Di piano regionale per la Liguria non c’è traccia, siamo in alto mare”.

E allora quali sono le prospettive all’orizzonte?

“Il comune di Genova ha proposto un suo modello di metodologie per le rivendite di giornali e riviste in città: questo rimane l’unico segnale in tal senso - conclude il presidente dello SNAG di Genova -. Si parte con gli orientamenti comunali in attesa che le regioni dicano la loro con indirizzi programmatici”.

 

Friuli Venezia-GiuliaLiguria 

In Friuli Venezia-Giulia alcuni comuni come Udine e Latisana, in attesa di indicazioni regionali, si sono già mossi contattando direttamente gli edicolanti e predisponendo una scheda conoscitiva per acquisire, in tempi stretti, il dato relativo all'andamento delle vendite di giornali e riviste nell'ultimo biennio.

Un sistema per adottare successivamente i nuovi piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 170/2001.

"Un'iniziativa positiva - ci spiega Daniele Zulian, presidente provinciale dello SNAG  di Udine - che assume particolare rilevanza per la valutazione dell'efficacia della rete di vendita e le conseguenti determinazioni sull'eventuale espansione della stessa. Dati che sono disponibili e che possono essere rilasciati dalla locale impresa di distribuzione, ma che per essere attendibili dovrebbero includere anche le pubblicazioni abbinate obbligatoriamente e onerosamente ai quotidiani. E' necessario fare presente alle amministrazioni comunali le modifiche che subiscono i dati delle vendite in abbinamento obbligatorio con sovrapprezzo, ma che non vengono conteggiate come vendita in più di un periodico. Mi riferisco alle pubblicazioni Donna e Il Venerdì del quotidiano La Repubblica, a Sette e Io Donna del Corriere della Sera, a Sport Week della Gazzetta dello Sport.
Nella nostra regione, inoltre - continua Zulian - si deve considerare anche la vendita, sempre in abbinamento obbligatorio e sovrapprezzo, di Oggi e Gente con il Gazzettino.
Solo tenendo conto di questi dati sarà attendibile il risultato effettivo delle vendite dei periodici nell'ultimo biennio, elemento determinante, a nostro avviso, per l' eleborazione da parte dei comuni di piani e criteri di insediamento per nuovi punti vendita di giornali e riviste".

 

 

Anche in Toscana si attendono sviluppi

Nel gruppo di Regioni interessate dallo studio sui nuovi piani rivendite c’è anche la Toscana, ma anche qui tutto è fermo in attesa di comunicazioni ufficiali. “Ci stiamo rimettendo in contatto con la Regione per capire a che punto sia il piano previsto dallo studio interregionale - spiega il responsabile regionale dello SNAG Toscana, Andrea Innocenti -. Da quel famoso studio tra le varie regioni avrebbe dovuto arrivare in tempi brevi una legge regionale, ma finora siamo fermi e anche il comune di Firenze è a un punto morto. Si attende infatti il pronunciamento regionale prima di prendere iniziative comunali. È capitato, ma si tratta di iniziative locali e univoche, che alcuni comuni, come Capannori, stiano rilasciando nuove licenze, ma non si sa quanto in regola con le disposizione promulgate dal decreto legge dello scorso aprile. Si resta insomma sospesi tra il vecchio e il nuovo; molte sono le indiscrezioni sembra addirittura che l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sia meno possibilista a rilasciare nuove licenze rispetto agli indirizzi prospettati dallo studio interregionale che ha coinvolto la nostra regione insieme a Campania, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto. Di ufficiale però per il momento non c’è nulla.”

 

Lamentele dal Sud

I piani regionali non decollano, ma le licenze intanto si moltiplicano e gli edicolanti del Sud, già penalizzati dalle vendite in calo, lanciano l’allarme.

“I comuni danno licenze a tabaccai e supermercati che le richiedono, è la legge che lo permette - spiega Carmine De Ninno (presidente provinciale dello SNAG di Foggia) -. La situazione va peggiorando nella nostra zona, dove molte sono le richieste di nuovi punti vendita. Altre categorie di commercianti vogliono avere, infatti, la possibilità di vendere giornali e questo ci penalizza. A noi edicolanti è stata offerto di vendere altri generi oltre ai giornali, per esempio le schede telefoniche, e a questo punto i tabaccai si sentono in diritto di pretendere quotidiani e riviste. Il proliferare di richieste e concessioni comunali va talmente a nostro discapito che alcuni edicolanti di Foggia pensano di riconsegnare le licenze al Comune. Qui al Sud già si legge meno e con questo continuo aumento della concorrenza le perdite diventano ancora più pesanti. Per ora i comuni rilasciano le richieste previste dalla legge, non possono far altro, mentre dalla Regione Puglia non ci sono segnali. Nessun piano regionale è ancora pronto e siamo senza aiuti. Chi ha la possibilità cerca di difendersi inserendo altre merceologie e attività, ma tutto dipende dalle dimensioni delle edicole e dai costi che si sostengono per mantenerle. Ci sono poi alcuni coraggiosi che pensano, addirittura, di ampliarle”.

 

A Napoli vige l’improvvisazione

Grande confusione troviamo anche a Napoli e nella Regione Campania, malgrado uno studio dal titolo eloquente «Immagini e luoghi del commercio» finanziato dalla Regione Campania, sia stato presentato per mettere un po’ d’ordine nella difficile situazione partenopea.

Ma poi tutto si è fermato - spiega Vincenzo Frontoso presidente provinciale dello SNAG di Napoli -. Un piano di concessione licenze per  Napoli e per tutta la Regione è, per noi edicolanti, necessario da tempo: sono molti infatti i fenomeni di abusivismo o di chioschi non in regola alle normative del codice della strada. Il risultato attuale è un continuo gioco a scaricabarile tra Comune e Regione. Alla fine, come sempre, siamo noi edicolanti a essere penalizzati perché il comune rilascia autorizzazioni in modo arbitrario sulla falsa riga di quelle già esistenti.

Il fatto è che non siamo assolutamente tutelati e si verificano situazioni anomale e paradossali.

Per esempio, succede che le domande rimangano depositate in comune per mesi e mesi e, in mancanza di risposta per il silenzio assenso dovuto a inadempienze amministrative, le licenze vengano poi rilasciate.

Per Napoli e l’intera nostra regione, queste situazioni sono pesanti e di forte allarme per l’intera categoria.”

 

 

La Sicilia ferma alla sperimentazione

Situazione ancora più particolare è quella che riguarda la Sicilia dove il decreto legislativo del 4 aprile scorso non è ancora stato afferrato.

“Siamo ancora fermi alla legge 108/99, quella sulla sperimentazione - spiega Antonio Alicata, segretario dello SNAG di Catania.

Come ci si muove allora? Vengono gestite di volta in volta le richieste di tabaccai o distributori di benzina che hanno partecipato alla sperimentazione.

Anche questo è un problema: i numeri parlano chiaro, basti pensare che nella città di Catania abbiamo 140 edicole e sono state richieste 200 licenze di sperimentazione.

Il comune ha provveduto a rilasciarne solo una trentina che hanno poi avuto risultati quasi nulli. Soprattutto perché queste nuove rivendite si occupavano di far trovare nelle loro tabaccherie, o distributori, quotidiani locali e poco più”. Se la Regione Sicilia è ancora ferma, qualche comune intanto si è mosso.

“Il comune di Catania, infatti, in base alla disponibilità dei punti vendita presenti e alla possibilità di crearne nuovi ha proposto un suo piano e questo è un primo segnale - conclude il segretario catanese dello SNAG -. Il tutto è stato possibile grazie all’intervento di un commissario ad acta. Dopo Catania anche Acireale e Paternò hanno fatto lo stesso”.

 

Enrico Venni

 

 

Studio elaborato dal gruppo di lavoro interregionale composto dalle seguenti regioni: Liguria, Campania, Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta, Veneto

 

Riportiamo i punti salienti che potranno fornire utili indicazioni, per riflettere, anche ad altri Comuni e Regioni.

Punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi

Come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto in esame, il nuovo sistema di vendita si articola, in tutto il territorio nazionale in:

• punti vendita esclusivi

• punti vendita non esclusivi.

Il legislatore ha operato una netta distinzione tra le due tipologie di esercizi previsti nel piano di localizzazione, identificando nei primi i punti vendita  autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici e, nei secondi, gli esercizi esplicitamente elencati nel decreto che, autorizzati a vendere altri prodotti, sono altresì autorizzati alla vendita dei soli quotidiani ovvero dei soli periodici.

Stante la predetta distinzione si ritiene debbano essere inclusi nei punti vendita esclusivi oltreché le rivendite fisse, anche quelli (grande distribuzione, librerie e rivendite di tabacchi) che, attivati ai sensi dell’art. 14 della legge 416/81, erano denominati “promiscui”, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci.

Si ritiene sempre che, per la stessa motivazione, rientrino, altresì, nei punti vendita esclusivi anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione di vendita sia di quotidiani che di periodici ai quali l’autorizzazione è rilasciata di diritto per il disposto del comma 4 dell’art. 2 del decreto n. 170/2001. (…)

I punti vendita non esclusivi, sono rappresentati dagli esercizi elencati al comma 3 dell’art. 2 del sopracitato decreto, oltre che, ovviamente, da quelli che hanno effettuato la sperimentazione, vendendo o soli quotidiani o soli periodici, e ai quali l’autorizzazione compete di diritto.

L’elencazione di tali esercizi è tassativa, in quanto il legislatore, nei casi in cui ha ritenuto di ampliare la sfera dei casi sottoposti a disciplina, lo ha fatto esplicitamente.

Infatti, il comma 3, dell’art. 6 del decreto 170/2001, dispone che, in assenza di piano, l’autorizzazione può essere rilasciata anche a “esercizi diversi” da quelli elencati dal comma 3, art. 2 del citato decreto. (…)

Un punto vendita non esclusivo, può essere attivato solamente in presenza di altra specifica attività espressamente prevista. (…)

 

Le autorizzazioni alla vendita e i casi di esclusione

Ogni attività di vendita della stampa quotidiana e periodica (sia esclusiva che non esclusiva) è soggetta al regime autorizzatorio da parte del comune competente per territorio, anche a carattere stagionale (articolo 2, comma 2).

Solo la vendita di quotidiani e periodici, effettuata in condizioni o in luoghi particolari (articolo 3), viene esclusa dal regime autorizzatorio.

Su questo punto è opportuno specificare il significato della lettera g), comma 1, articolo 3, ove si prevede che non è necessaria alcuna autorizzazione “per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture”.

In questo caso il legislatore ha voluto escludere dall’autorizzazione quelle vendite di giornali effettuate in aree particolari, dove l’accesso è regolamentato e la vendita è rivolta in modo esclusivo al solo pubblico che vi abbia accesso.

L’esempio è quello delle fiere, dei congressi, le manifestazioni sportive o di altro genere, dove è necessario il pagamento di un biglietto per l’ingresso o, comunque, dove l’accesso è regolamentato (ospedali, caserme). (…)

Il Comune, nell’effettuare la pianificazione dei punti di vendita esclusivi, deve tener conto della consistenza nel territorio dei punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Infatti, l’autorizzazione ai punti esclusivi è subordinata al rispetto dei piani di localizzazione, mentre per i punti vendita non esclusivi il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica dei parametri, demografici, economici e sociali di cui all’art. 2, comma 6.

Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo, ai sensi dell’art. 2, comma 5, è subordinato alla presentazione, da parte dell’interessato, al comune competente per territorio di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108. (…)

L’autorizzazione è comunque rilasciata di diritto a quegli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione (articolo 2, comma 4), prescindendo quindi dalla verifica con il piano di localizzazione o con i parametri di cui sopra.

Il riconoscimento del diritto all’autorizzazione non esime comunque l’esercente a formulare nuovamente la richiesta in analogia a quanto previsto dalla legge n. 108/99.

Il Comune a questo proposito non ha margini discrezionali di decisione, effettuate le verifiche in ordine all’effettiva vendita di quotidiani e/o periodici avvenuta nel periodo della sperimentazione, oppure attraverso il rapporto di fornitura che dimostra l’emissione di fatture o di altra documentazione idonea ad attestare il concreto svolgimento del rapporto contrattuale.

Circa il contenuto dell’autorizzazione rilasciata di diritto, si sostiene che la stessa debba necessariamente riferirsi alla tipologia prescelta (soli quotidiani, soli periodici ovvero quotidiani e periodici) nella fase sperimentale.

L’espressione “Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art. 1 della legge 108/99...” deve intendersi, come chiarito dal Dipartimento per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 24 novembre 2000, non la semplice presentazione della domanda di partecipazione alla stessa, bensì l’effettiva vendita dei prodotti editoriali prescelti, quotidiani e/o periodici.

Sono esclusi quegli esercizi che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno effettuato la sola comunicazione nei termini previsti dalla legge n. 108/99 e non hanno effettuato l’avvio della vendita dei prodotti editoriali per mancanza di fornitura degli stessi da parte dei distributori (vedi nota del Dipartimento per l’informazione e l’editoria n. DIE/ EST/2/419/S1 del 31 Luglio 2000).

D’altronde l’art. 4, comma 1, della legge 108/1999 prevede che fino all’entrata in vigore del d.lgs. gli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione possano continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti.

Per i punti vendita non esclusivi che non hanno effettuato la sperimentazione, l’autorizzazione viene rilasciata in funzione dalle seguenti condizioni:

1. presentazione della dichiarazione di ottemperanza contenuta nell’istanza di autorizzazione;

2. valutazione discrezionale del Comune sulla base dei criteri previsti dal comma 6 dell’art. 2.

Si richiama l’attenzione, infine, sulla disposizione di cui all’art. 26, comma 6, del D.Lgs 114/98, il quale ha soppresso, tra l’altro, la voce n. 50 della tabella c) allegata al Dpr. 300/92 come modificata ed integrata dal Dpr. 407/94. Conseguentemente, non è applicabile al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di vendita di giornali e riviste, l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge 241/90. In caso di inerzia dell’amministrazione, gli interessati non potranno che rivolgersi al TAR. (…)

 

L’individuazione dei criteri per le autorizzazioni dei punti vendita non autorizzati

Il decreto in esame ha previsto che i comuni rilascino le autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti di vendita non esclusivi (articolo 2, comma 6).

Non essendovi nel decreto specificazioni ulteriori a questo riguardo, sarà compito dei Comuni operare una esplicitazione mediante la individuazione dei criteri i quali, tenendo conto di quanto sopra, permettano l’elaborazione delle richieste di autorizzazione che saranno avanzate dagli interessati.

Tali criteri potrebbero essere compresi in un atto formale del comune e costituiranno punto di riferimento per l’attività di gestione delle richieste.

Dopo queste ultime indicazioni si riassume, nella tabella che segue, l’intero regime autorizzatorio previsto dal decreto n. 170.

 

  Necessita di autorizzazione Devono rispettare i piani comunali di localizzazione
Punti vendita eslusivi
Nuovi punti vendita non esclusivi No; è necessria la conformità ai criteri da individuare in sede comunale
Punti vendita esclusivi, e non, che hanno effettuato la sperimentazione Sì (di diritto) No

 

Il piano di localizzazione

L’articolo 6 tratta dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

In questo senso il compito della Regione, previsto dal comma 1 dell’art. 6, è quello di emanare gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai criteri previsti alle lettere a) e b) del citato articolo.

Si noti che per tale adempimento, le regioni non hanno alcun limite temporale.

Di contro i comuni, per il disposto del comma 2 dell’art. 6, sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall’entrata in vigore del decreto n. 170/2001, vale a dire entro il 29/05/2002.

Il tenore di tale disposizione è tale da indurre i comuni ad attivarsi da subito per l’adozione di un nuovo piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, senza attendere l’emanazione degli indirizzi regionali, e di ridurre al minimo l’attesa dei richiedenti.

Per quanto riguarda la durata dei piani di localizzazione, in assenza di una specifica indicazione al riguardo da parte del decreto, si propone una validità limitata nel tempo al fine di permettere i necessari interventi correttivi al variare delle condizioni sociali, demografiche ed economiche del territorio di riferimento.

È infine previsto che in assenza del piano di localizzazione, qualora nel territorio del comune o di una parte dello stesso non esistano punti di vendita, l’autorizzazione alla vendita può essere rilasciata nella tipologia “esclusivi” anche a esercizi diversi da quelli menzionati nel decreto, cioè quelli elencati nell’art. 2.

La nuova formulazione di “esercizi diversi” da quelli menzionati dal decreto 170/2001 lascia quindi maggiore libertà ai Comuni nella individuazione dell’esercizio cui affidare la vendita di quotidiani e periodici. (…)

 

Obblighi dei rivenditori

Il decreto in esame prevede, agli articoli 4 e 5, alcuni obblighi in capo ai rivenditori che vanno dalla necessità della parità di trattamento tra le diverse testate, fino alla fissazione univoca del prezzo di vendita, indipendentemente dalla tipologia del punto vendita.

Si richiama l’attenzione sull’articolo 5, comma 1, lett. d), del decreto che prevede esplicitamente il divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

In riferimento al contenuto del citato comma, si deve osservare che il decreto, vietando l’esposizione al pubblico di tale tipologia editoriale presso i punti di vendita esclusivi e non esclusivi, sembra non consentire nemmeno la visione al pubblico del titolo della testata pornografica, a prescindere dall’eventuale contenuto osceno della copertina.

A questo proposito si nota come tale divieto discenda direttamente dalla tipologia della rivista indipendentemente dal contenuto osceno o meno della copertina. (…)

Rientrano pertanto tra gli obblighi dei rivenditori anche:

a) il possesso dei requisiti di accesso all’attività (art. 5);

b) la comunicazione al comune competente per territorio in caso di trasferimento della gestione a terzi della rivendita, nonché in caso di cessazione o di subingresso nell’attività.

Orari di vendita

Il decreto 170/2001 nulla dispone in merito alla disciplina degli orari di esercizio dell’attività dei punti vendita esclusivi, né l’abrogato art. 14 della legge 416/81 faceva riferimento a tale disciplina. (…)

Per cui si desume quanto segue:

a) ai punti vendita di soli quotidiani e periodici nonché di libri non si applica, in base all’art. 13 del decreto 114/98, il regime degli orari sancito dal titolo IV dello stesso decreto 114;

b) ai punti vendita esclusivi e non con attività promiscua (con vendita anche di merce diversa dalla editoria) va applicata la disciplina degli orari previsti per l’attività prevalente.

 

Sanzioni

Il decreto non contiene specifiche sanzioni per coloro che violano le norme sopra riportate.

 

La fase transitoria

Nulla è previsto dal decreto relativamente alla fase transitoria, e cioè prima dell’emanazione degli indirizzi regionali, del piano di localizzazione, nonché di altre norme generali riguardanti i criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione alla vendita non esclusiva.

Al riguardo si osserva quanto segue:

• il tenore delle disposizioni non consente, pertanto, il rilascio dell’autorizzazione per un punto esclusivo di vendita in assenza del piano di localizzazione in quanto l’eventuale valenza di un piano adottato in vigenza della precedente disciplina, non può essere applicato neanche con riferimento alle parti non in contrasto con le disposizioni del decreto n. 170/2001.

Si ritiene, infatti, che i piani di localizzazione vigenti, adottati, prima dell’entrata in vigore del decreto n. 170/2001 abbiano perso efficacia con l’abrogazione dell’art. 14 della legge 416/81;

• richiesta di autorizzazione per un esercizio non esclusivo: la domanda deve essere accolta o respinta con motivazioni formulate in ragione dei parametri di cui al comma 6 dell’art. 2 del decreto n. 170/2001 respinta con motivazioni formulate in ragione dei parametri di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto n. 170/2001.

In questo caso la decisione sull’istanza di autorizzazione deve avvenire entro i termini previsti dalla legge 241/1990 ovvero nei termini previsti dal comune in applicazione della stessa legge 241.