Commento alla circolare esplicativa del 28 dicembre 2001

 

Al momento di andare in stampa, il Ministero delle Attività produttive - Direzione generale per il Commercio, le assicurazioni e i servizi - con circolare n. 3538/c del 28 dicembre 2001 ha emanato alcuni chiarimenti al d.lgs. 24 aprile 2001 n. 17 relativo al riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Nell’impossibilità di pubblicarla su questo numero per intero, è stato chiesto un primo parere al nostro legale Maurizio Corti che così si è espresso:

La circolare esplicita anzitutto che i punti tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici sono esclusivi mentre quelli di cui all’elenco del comma 3 dell’art.2 del decreto (bar, tabacchi, libreria, esercizi della grande distribuzione) sono da ritenersi non esclusivi sia che vendano quotidiani e periodici, sia che vendano l’una o l’altra tipologia di prodotto editoriale.

Detta interpretazione, a mio parere, non tiene in alcun modo conto che l’esclusività o la non esclusività di un punto vendita non è data dalla tipologia dell’esercizio commerciale in questione ma proprio dalla possibilità di porre in vendita o meno tutte le tipologie di prodotto editoriale. Ciò è desumibile dalla definizione data dall’art.1 comma 2 lettera b) dei punti non esclusivi che sono quelli tenuti alla vendita di soli quotidiani ovvero di soli periodici a differenza dei punti esclusivi che sono tenuti alla vendita generale  di quotidiani e di periodici.

La circolare ribadisce inoltre la possibilità per i punti vendita esclusivi di porre anche in vendita tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare.

Precisa altresì la circolare che le eventuali istanze di rilascio di autorizzazione per l’attivazione di punti vendita esclusivi e non esclusivi non possono essere prese in considerazione dai Comuni prima dell’adozione da parte degli stessi del piano di localizzazione ovvero dei criteri di cui all’art. 2 comma 6 del decreto legislativo n. 170.

Il Ministero delle Attività Produttive ritiene che il rilascio dell’autorizzazione alla vendita, nell’ambito delle tipologie prescelte in sede di sperimentazione, spetti di diritto a tutti gli esercizi che hanno presentato la domanda di partecipare alla sperimentazione anche se non hanno effettuato alcuna forma di vendita! Detta interpretazione contrasta, a mio avviso, sia con quanto previsto dall’art.4 della legge 108/99 (legge sulla sperimentazione) che prevedeva il rilascio dell’autorizzazione, di diritto, agli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione tramite la vendita di prodotti editoriali prescelti, ribadendosi con ciò quanto “letteralmente” sancito dall’art.2 comma 4 del d.lgs. 170/01 ossia che l’autorizzazione alla vendita è rilasciata di diritto agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione (e non a quelli che hanno chiesto di parteciparvi!).

Ove tale singolare interpretazione dovesse essere recepita, vi sarebbero circa 20mila esercizi commerciali (su una attuale rete di vendita di circa 40 mila punti) che avrebbero diritto alla autorizzazione quali punti non esclusivi, determinando così uno stravolgimento della rete contrario a qualsiasi “organico” riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Un’ultima annotazione alla circolare in esame è quella relativa alla indicazione che viene data ai soggetti destinatari delle norme contenute negli articoli 4 e 5 del d.lgs. N. 170 che, a parere del Ministero sarebbero unicamente gli esercenti alla vendita; anche in questo caso l’interpretazione data è assolutamente “parziale” posto che il comma 1 lettera b) dell’art. 5 prevede uno specifico obbligo a carico degli editori e/o distributori laddove impone che ogni forma di compenso ai rivenditori deve essere identica per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.

 

Su questo importantissimo argomento, ritorneremo sul prossimo numero.