Commento alla circolare esplicativa
del 28 dicembre 2001
Al momento di
andare in stampa, il Ministero delle Attività produttive - Direzione generale
per il Commercio, le assicurazioni e i servizi - con circolare n. 3538/c del 28
dicembre 2001 ha emanato alcuni chiarimenti al d.lgs. 24 aprile 2001 n. 17
relativo al riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica. Nell’impossibilità di pubblicarla su questo numero per intero, è
stato chiesto un primo parere al nostro legale Maurizio Corti che così
si è espresso:
La circolare esplicita anzitutto che i punti tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici sono esclusivi mentre quelli di cui all’elenco del comma 3 dell’art.2 del decreto (bar, tabacchi, libreria, esercizi della grande distribuzione) sono da ritenersi non esclusivi sia che vendano quotidiani e periodici, sia che vendano l’una o l’altra tipologia di prodotto editoriale.
Detta interpretazione, a mio parere, non tiene in alcun modo conto
che l’esclusività o la non esclusività di un punto vendita non è data dalla
tipologia dell’esercizio commerciale in questione ma proprio dalla possibilità
di porre in vendita o meno tutte le tipologie di prodotto editoriale. Ciò è desumibile dalla definizione data
dall’art.1 comma 2 lettera b) dei punti non esclusivi che sono quelli tenuti
alla vendita di soli quotidiani ovvero di soli periodici a differenza dei punti
esclusivi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici.
La
circolare ribadisce inoltre la possibilità per i punti vendita esclusivi di
porre anche in vendita tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico
non alimentare.
Precisa
altresì la circolare che le eventuali istanze di rilascio di autorizzazione per
l’attivazione di punti vendita esclusivi e non esclusivi non possono essere
prese in considerazione dai Comuni prima dell’adozione da parte degli stessi
del piano di localizzazione ovvero dei criteri di cui all’art. 2 comma 6 del
decreto legislativo n. 170.
Il Ministero delle Attività Produttive ritiene
che il rilascio dell’autorizzazione alla vendita, nell’ambito delle tipologie
prescelte in sede di sperimentazione, spetti di diritto a tutti gli esercizi
che hanno presentato la domanda di partecipare alla sperimentazione anche se
non hanno effettuato alcuna forma di vendita! Detta interpretazione contrasta, a mio avviso, sia con
quanto previsto dall’art.4 della legge 108/99 (legge sulla sperimentazione) che
prevedeva il rilascio dell’autorizzazione, di diritto, agli esercizi
commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione tramite la vendita di
prodotti editoriali prescelti, ribadendosi con ciò quanto “letteralmente”
sancito dall’art.2 comma 4 del d.lgs. 170/01 ossia che l’autorizzazione alla
vendita è rilasciata di diritto agli esercizi che hanno effettuato la
sperimentazione (e non a quelli che hanno chiesto di parteciparvi!).
Ove tale singolare interpretazione dovesse essere
recepita, vi sarebbero circa 20mila esercizi commerciali (su una attuale rete
di vendita di circa 40 mila punti) che avrebbero diritto alla autorizzazione
quali punti non esclusivi, determinando così uno stravolgimento della rete
contrario a qualsiasi “organico” riordino del sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica.
Un’ultima
annotazione alla circolare in esame è quella relativa alla indicazione che
viene data ai soggetti destinatari delle norme contenute negli articoli 4 e 5
del d.lgs. N. 170 che, a parere del Ministero sarebbero unicamente gli
esercenti alla vendita; anche in questo caso l’interpretazione data è
assolutamente “parziale” posto che il comma 1 lettera b) dell’art. 5 prevede
uno specifico obbligo a carico degli editori e/o distributori laddove impone
che ogni forma di compenso ai rivenditori deve essere identica per le diverse
tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.
Su questo
importantissimo argomento, ritorneremo sul prossimo numero.