LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
L’effetto “circolare” si è già fatto sentire
A. F. di Modugno (BA) lamenta che nel proprio Comune è stata rilasciata un’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici a una cartoleria che non aveva partecipato alla sperimentazione e che il rilascio sarebbe avvenuto in forza della circolare esplicativa n. 3538/c del 28.12.2001 del Ministero per le Attività Produttive.
Il fatto
denunziato dal rivenditore è, purtroppo, il frutto di una scellerata
interpretazione data dal Ministero al decreto legislativo 170/01 recante le
norme per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica. Ho volutamente riportato per esteso l’intitolazione del decreto
legislativo per evidenziare che, ove venissero applicati i criteri esplicativi
della circolare, non vi sarebbe in Italia alcun “riordino” della diffusione dei
giornali, ma si creerebbe invece un “disordine” difficilmente controllabile e
gestibile, dal momento che ben 24.000 nuovi punti vendita (tanti sono gli esercizi
che hanno chiesto di partecipare alla sperimentazione) verrebbero autorizzati
alla vendita di giornali.
Non vi è dubbio
che il ministro per le Attività Produttive, Antonio Marzano, sia andato
ben oltre le proprie specifiche competenze, attesa la modifica della
Costituzione che demanda alle Regioni ogni potestà normativa in materia di
commercio e, quel che è peggio, abbia in ogni caso travisato l’intendimento del
legislatore stesso che, per l’appunto, era diretto a incrementare la vendita
della stampa quotidiana e periodica in Italia, attraverso una ponderata e
graduale sperimentazione di nuove forme di vendita e non certamente attraverso
uno sperequato, e non programmato, allargamento (a dismisura) della rete di
vendita.
Debbo comunque
evidenziare che le reazioni negative al testo della circolare si sono
immediatamente sollevate dalle forze politiche, attraverso una precisa e
incisiva interrogazione parlamentare da parte del diessino Giuseppe
Giulietti che ha denunziato le “storture” della circolare.
A livello
istituzionale vi è stata una dura presa di posizione del gruppo di lavoro
interregionale (vedere pagine precedenti) che stava studiando la possibilità di
dare dei criteri omogenei all’applicazione sul territorio nazionale del decreto
legislativo n. 170/01 e che ha inoltrato al Ministero per le attività
produttive e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un documento congiunto
in cui viene duramente contestata la “famigerata” circolare tanto nella forma,
poiché ritenuta invasiva delle specifiche competenze regionali, quanto nella
sostanza, posto che viene ritenuta stravolgente rispetto ai principi enunciati
dal decreto legislativo.
Ovviamente anche
le Organizzazioni di Categoria, con l’esclusione della CISL, hanno fatto
sentire la loro voce e, il giorno 13 febbraio, nell’incontro con il
Direttore Generale del Ministero per l’Attività Produttiva hanno, fra l’altro,
proprio evidenziato l’impatto che la circolare sta avendo sulle Amministrazioni
Comunali che, ancora in attesa dell’emanazione degli indirizzi da parte delle
Regioni potrebbero, proprio come nel caso del Comune di Modugno, procedere al
rilascio dell’autorizzazione anche agli esercizi che non hanno effettuato la
sperimentazione rendendo così vana e inutile la ponderata applicazione dei
criteri previsti dallo stesso decreto legislativo per la predisposizione dei
piani e per il rilascio di nuove autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi.
Mi preme comunque ricordare che la circolare esplicativa non ha forza di legge e che quindi ben può essere disapplicata dai destinatari (Regioni e Comuni) delle norme contenute nel decreto legislativo.
Ritengo infine
certamente ipotizzabile che, come peraltro comunicatoci direttamente dalla
Direzione Generale del Ministero per le Attività Produttive, a seguito del
clamore negativo sollevato dalla circolare, si possa prevedere a breve un
incontro tra i rappresentanti del coordinamento interregionale e le istituzioni
al fine di chiarire la situazione e, come auspicabile, sospendere e/o revocare
la circolare in esame, se non altro, limitatamente al rilascio automatico delle
autorizzazioni alla vendita agli esercizi commerciali che hanno inteso
partecipare alla sperimentazione senza effettuarla.
In conclusione,
ritornando al caso specifico sollevato dal rivenditore pugliese, debbo da un
lato evidenziare che le cartolerie (a meno che non fossero anche librerie e
rispondessero ai requisiti richiesti in fatto di metratura) non erano
annoverate tra gli esercizi commerciali che avevano titolo a partecipare alla
sperimentazione (si veda in proposito l’art.1 comma 1 n. 3 della legge 108/99)
e, dall’altro, invitare il rivenditore a promuovere un immediato ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per impugnare l’autorizzazione, a mio
parere, illegittimamente rilasciata.
A tale
proposito vorrei evidenziare che lo SNAG, per i propri associati e per i casi
ritenuti di interesse generale, ha stanziato un fondo al fine di concorrere al
pagamento delle spese legali occorrenti per la proposizione di azioni
giudiziarie relative alle illegittime applicazioni da parte delle
Amministrazioni Comunali del decreto legislativo n. 170/01.