La nuova normativa sulla tutela
del diritto d’autore ha posto
limiti
per la riproduzione di volumi e
periodici.
Un accordo è stato siglato
tra CONFCOMMERCIO e SIAE che
riscuoterà
il compenso spettante a editori e
autori.
Non è più
possibile fotocopiare libri o riviste, o meglio, in base alla nuova legge
entrata in vigore, si può riprodurre solamente il 15% dei volumi, escluse le
pagine di pubblicità. Un accordo per regolare la materia è stato siglato tra
Confcommercio e SIAE: il tutto ha valenza sperimentale e alla fine di ciascun
anno è prevista la verifica tra le parti per adeguare, eventualmente, le
procedure.
Tutto prende
spunto dalla convenzione di Berna che limita, come già detto, al 15% la
fotocopia di ciascun volume o fascicolo di periodico.
In base a
quest’accordo internazionale i responsabili di centri o punti di ri-produzione,
che utilizzano in prima persona o mettano a disposizione di altri apparecchi di
fotocopia, devono corrispondere un compenso agli autori e agli editori delle
opere fotocopiate. A incaricarsi della riscossione e della ri-partizione
successiva di questi compensi è la SIAE.
Con l’accordo
tra Confcommercio e SIAE è stato stabilito che, ai fini della determinazione
del prezzo, al primo gennaio si applica il 75% del prezzo medio a pagina
rilevato dall’ISTAT.
Per consentire
una graduale fase di attuazione della legge si sono definite delle percentuali
sino al 31 dicembre 2004.
Il prezzo medio
per pagina è rapportato al prezzo medio rilevato dall’ISTAT per l’ultimo anno
disponibile (1998).
Con l’entrata in
vigore dell’Euro, per pagamenti relativi a più copie, è preferibile utilizzare
fino a quattro decimali, che permettono un arrotondamento più preciso,
consentito dalle norme sull’introduzione della moneta unica. Il valore da
applicare per pagamenti relativi a una singola fotocopia (si tratta di una
eventualità abbastanza rara) può essere calcolato con due soli decimali.
Ecco comunque,
nello specchietto che segue, le cifre da applicare nel caso di più fotocopie e
di fotocopia singola:
| VALIDITÀ | PIÙ COPIE | COPIA SINGOLA |
| Fino al 31/12/02 | 0,052 | 0,05 |
| Fino al 31/12/03 | 0,057 | 0,06 |
| Fino al 31/12/04 | 0,067 | 0,07 |
| Dall’01/01/05 | 0,077 | 0,08 |
Gli esercenti
dovranno perciò tenere un registro vidimato dalla SIAE nel quale, prima
dell’uscita del cliente dal negozio, venga indicata la data, il codice
dell’opera o in mancanza editore, autore e titolo e numero delle pagine del
testo fotocopiate.
Il registro
verrà chiuso al termine di ogni giornata lavorativa con il riepilo-go del
numero di pagine riprodotte.
Con cadenza
bimestrale i responsabili delle copisterie forniranno all’ufficio SIAE di
competenza territoriale la dichiarazione del numero di fotocopie effettuate nel
periodo.
I pagamenti dei
compensi dovranno invece essere effettuati con cadenza bi-mestrale entro il
decimo giorno successivo alla scadenza del bimestre (esempio: entro il 10 marzo
per il periodo gennaio/febbraio).
Su tutto il
territorio nazionale per il rispetto della normativa verranno effettuati dei
controlli da parte di ispettori della SIAE. Una regolamentazione che pone fine,
quindi, all’enorme giro di fotocopie di testi che andavano a penalizzare gli
autori e gli editori.
Una situazione
che non poteva più esistere e che doveva perciò essere rego-lamentata da leggi
restrittive e anche punitive per i trasgressori.