Dal 1° marzo nuova defiscalizzazione e…

 

Novità introdotte dalla legge n. 488Ecco le due novità introdotte dalla legge n. 488 che hanno stretta attinenza con il lavoro del rivenditore di giornali e  che, per una volta, sono tutte a suo vantaggio.

 

Con l’entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2002, n.488 del 28 dicembre 2001, dall’1 gennaio 2002 è stata modificata la percentuale di forfetizzazione della resa dal 60% all’80 % per i giornali e dal 60% al 70% per i libri.

Il 12 febbraio scorso le Organizzazione Sindacali (SNAG-Confcommercio, SINAGI-Cgil, CISL-Giornalai, UilTuCS-Giornalai e FENAGI-Confesercenti) hanno incontrato i rappresentati della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) per ridefinire i nuovi parametri in funzione delle nuove percentuali di defiscalizzazione.

Premesso che l’Accordo stipulato il 4 marzo 1994 a latere dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici stabiliva che

q       dal 1° maggio 1994 le pubblicazioni quotidiane e periodiche venivano cedute alla rete di vendita con un prezzo defiscalizzato pari al 98% del prezzo di vendita al pubblico e che in caso di mutamenti legislativi in materia di imposizione fiscale relativa alla commercializzazione dei prodotti editoriali, si applicasse l’IVA risultante per ogni modalità di cessione del prodotto editoriale;

q       che tale percentuale venisse adeguata in relazione alla legislazione fiscale vigente.Modificata la percentuale di forfetizzazione della resa dal 60% all’80 % per i giornali e dal 60% al 70% per i libri.

Tenuto conto, inoltre, che

q       a intervenute innovazioni normative in materia di IVA, il 19 febbraio 1998 le parti hanno stipulato un accordo che prevede la cessione delle pubblicazioni quotidiane e periodiche alla rete di vendita con un prezzo defiscalizzato sempre pari al 98 % del prezzo di vendita al pubblico per i prodotti editoriali non interessati da dette innovazioni normative; pari al 96 % del prezzo di vendita al pubblico per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi, o altri beni, seguendo il metodo di calcolo basato sul numero delle copie effettivamente vendute, sottoposte ad IVA del 4%; pari al 92% del prezzo di vendita al pubblico per tutte le altre tipologie di prodotto precisate dalla legge.

q       Che l’articolo 52 comma 75 della legge 448/01 della Finanziaria 2002 ha modificato l’art.74 comma 1, lett.c) del DPR 633/72 sull’IVA dei prodotti editoriali, consentendo per i quotidiani ed i periodici, l’applicazione dell’IVA in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito a titolo di forfetizzazione della resa pari all’80%.

q       È stato stabilito che, al fine di rendere più agevole l’applicazione delle recenti riforme normative, in base all’accordo sottoscritto tra FIEG e Organizzazioni Sindacali, le pubblicazioni saranno cedute alla rete di vendita esclusivamente con un prezzo defiscalizzato pari a:

q       98,8% del prezzo di vendita al pubblico per i prodotti editoriali interessati dalle innovazioni in materia fiscale previste dalla legge 448/01;

q       96% del prezzo di vendita al pubblico per le pubblicazioni e le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, seguendo il metodo di calcolo basato sul numero delle copie effettivamente vendute, sottoposte a IVA del 4%;

q       92% del prezzo di vendita al pubblico per tutte le altre tipologie di prodotto precisate dall’art.74, comma 1, lett.c) del DPR 633/72.

L’accordo entra in vigore dal 1° marzo 2002.

 

  

 

... Sparisce l’imposta sulle insegne

 

La nuova Finanziaria ha eliminato l’imposta sulle insegne quando queste segnalano l’esercizio commerciale.

L’art.10, in materia di entrate, stabilisce infatti:

 

q       Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)

q       c) all’articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

q       “1-bis. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente”.

 

La nuova Finanziaria ha eliminato l’imposta sulle insegne quando queste segnalano l’esercizio commerciale. I profili applicativi dell’esenzione dall’imposta sulle insegne sono, quindi, stati delineati con maggiore chiarezza con la circolare n.1 dell’8 febbraio in cui il Ministero delle Finanze ha fornito finalmente i chiarimenti interpretativi necessari per la corretta applicazione della norma.

Ai fini della definizione di “insegne di esercizio” la circolare del Ministero cita il regolamento di attuazione del Codice della strada che definisce insegna “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa” e richiama le tesi della dottrina e della giurisprudenza formatesi in merito alla nozione civilistica di insegna. In questo senso “sono insegne quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue un locale dove si esercita un’attività commerciale o un’attività diretta alla produzione di beni” (art. 2568 C.C).

Inoltre viene precisato che

 

 

 

Precisa infatti il Ministero che:

“Per esempio, se l’unica insegna di esercizio ovvero la totalità delle insegne, ha una superficie di 9 metri quadrati il soggetto passivo dovrà pagare il tributo commisurandolo alla superficie di 4 metri quadrati, che risulta dalla differenza tra la superficie complessiva e i 5 metri quadrati stabiliti dalla norma. Questi ultimi rappresentano una franchigia che il legislatore ha inteso riconoscere ritenendola la superficie minima necessaria all’individuazione della sede dove si svolge l’attività. In altri termini, l’intento della norma è quello di definire una misura convenzionale fino alla quale le insegne costituiscono la necessaria comunicazione al pubblico dell’esistenza dell’esercizio e dell’attività ivi svolta che, in quanto tali, risultano sostanzialmente prive di effetto pubblicitario, la cui esposizione sia comunque consentita per qualsiasi sede ove si svolge l’attività”.

Ciò significa che l’insegna EDICOLA non è più soggetta a tassazione.

 

Leggere anche quanto detto in "IL COMMERCIALISTA"

La finanziaria 2002 è disponibile anche su:

www.palazzochigi.it/sez_dossier_nuovi/finanziaria2002/senato/