Ecco le due novità introdotte dalla legge n. 488 che hanno
stretta attinenza con il lavoro del rivenditore di giornali e che, per una volta, sono tutte a suo
vantaggio.
Con l’entrata in
vigore della Legge Finanziaria per il 2002, n.488 del 28 dicembre 2001, dall’1
gennaio 2002 è stata modificata la percentuale di forfetizzazione della resa
dal 60% all’80 % per i giornali e dal 60% al 70% per i libri.
Il 12
febbraio scorso le Organizzazione Sindacali (SNAG-Confcommercio,
SINAGI-Cgil, CISL-Giornalai, UilTuCS-Giornalai e FENAGI-Confesercenti) hanno
incontrato i rappresentati della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali)
per ridefinire i nuovi parametri in funzione delle nuove percentuali di
defiscalizzazione.
Premesso che
l’Accordo stipulato il 4 marzo 1994 a latere dell’Accordo Nazionale sulla
vendita dei giornali quotidiani e periodici stabiliva che
q
dal 1°
maggio 1994 le pubblicazioni quotidiane e periodiche venivano cedute alla rete
di vendita con un prezzo defiscalizzato pari al 98% del prezzo di vendita al
pubblico e che in caso di mutamenti legislativi in materia di imposizione
fiscale relativa alla commercializzazione dei prodotti editoriali, si
applicasse l’IVA risultante per ogni modalità di cessione del prodotto
editoriale;
q
che tale
percentuale venisse adeguata in relazione alla legislazione fiscale vigente.
Tenuto conto, inoltre, che
q
a
intervenute innovazioni normative in materia di IVA, il 19 febbraio 1998 le
parti hanno stipulato un accordo che prevede la cessione delle pubblicazioni
quotidiane e periodiche alla rete di vendita con un prezzo defiscalizzato
sempre pari al 98 % del prezzo di vendita al pubblico per i prodotti editoriali
non interessati da dette innovazioni normative; pari al 96 % del prezzo di
vendita al pubblico per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con
supporti integrativi, o altri beni, seguendo il metodo di calcolo basato sul
numero delle copie effettivamente vendute, sottoposte ad IVA del 4%; pari al
92% del prezzo di vendita al pubblico per tutte le altre tipologie di prodotto
precisate dalla legge.
q
Che
l’articolo 52 comma 75 della legge 448/01 della Finanziaria 2002 ha modificato
l’art.74 comma 1, lett.c) del DPR 633/72 sull’IVA dei prodotti editoriali,
consentendo per i quotidiani ed i periodici, l’applicazione dell’IVA in
relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa pari all’80%.
q
È stato
stabilito che, al fine di rendere più agevole l’applicazione delle recenti riforme
normative, in base all’accordo sottoscritto tra FIEG e Organizzazioni
Sindacali, le pubblicazioni saranno cedute alla rete di vendita esclusivamente
con un prezzo defiscalizzato pari a:
q
98,8% del
prezzo di vendita al pubblico per i prodotti editoriali interessati dalle
innovazioni in materia fiscale previste dalla legge 448/01;
q
96% del
prezzo di vendita al pubblico per le pubblicazioni e le cessioni congiunte di
prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, seguendo il metodo
di calcolo basato sul numero delle copie effettivamente vendute, sottoposte a
IVA del 4%;
q
92% del
prezzo di vendita al pubblico per tutte le altre tipologie di prodotto
precisate dall’art.74, comma 1, lett.c) del DPR 633/72.
L’accordo
entra in vigore dal 1° marzo 2002.
... Sparisce l’imposta sulle insegne
La nuova
Finanziaria ha eliminato l’imposta sulle insegne quando queste segnalano
l’esercizio commerciale.
L’art.10, in
materia di entrate, stabilisce infatti:
q Al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale
sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: (...)
q c) all’articolo 17, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:
q “1-bis. L’imposta non è dovuta per le
insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi
che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di
esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo
precedente”.
I profili applicativi
dell’esenzione dall’imposta sulle insegne sono, quindi, stati delineati con
maggiore chiarezza con la circolare n.1 dell’8 febbraio in cui il Ministero
delle Finanze ha fornito finalmente i chiarimenti interpretativi necessari per
la corretta applicazione della norma.
Ai fini della
definizione di “insegne di esercizio” la circolare del Ministero cita il
regolamento di attuazione del Codice della strada che definisce insegna “la
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da
marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata
nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla
stessa” e richiama le tesi della dottrina e della giurisprudenza formatesi in
merito alla nozione civilistica di insegna. In questo senso “sono insegne quei
mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che
contraddistingue un locale dove si esercita un’attività commerciale o
un’attività diretta alla produzione di beni” (art. 2568 C.C).
Inoltre viene
precisato che
Precisa infatti
il Ministero che:
“Per esempio, se
l’unica insegna di esercizio ovvero la totalità delle insegne, ha una superficie
di 9 metri quadrati il soggetto passivo dovrà pagare il tributo commisurandolo
alla superficie di 4 metri quadrati, che risulta dalla differenza tra la
superficie complessiva e i 5 metri quadrati stabiliti dalla norma. Questi
ultimi rappresentano una franchigia che il legislatore ha inteso riconoscere
ritenendola la superficie minima necessaria all’individuazione della sede dove
si svolge l’attività. In altri termini, l’intento della norma è quello di
definire una misura convenzionale fino alla quale le insegne costituiscono la
necessaria comunicazione al pubblico dell’esistenza dell’esercizio e
dell’attività ivi svolta che, in quanto tali, risultano sostanzialmente prive
di effetto pubblicitario, la cui esposizione sia comunque consentita per qualsiasi
sede ove si svolge l’attività”.
Ciò significa
che l’insegna EDICOLA non è più soggetta a tassazione.
Leggere anche quanto detto in "IL
COMMERCIALISTA"
La finanziaria 2002 è disponibile anche su:
www.palazzochigi.it/sez_dossier_nuovi/finanziaria2002/senato/