Il 28 dicembre scorso, è stata emanata
una circolare esplicativa in merito al decreto legge n.17 (relativo al riordino
del sistema di diffusione stampa) che ha creato grande subbuglio.
Tuttavia, non avendo forza di legge, può non essere presa in considerazione da
Regioni e Comuni.
Sul numero
scorso di Azienda Edicola, la pubblicazione di un commento a questa circolare
aveva ritardato l’uscita della nostra rivista e avevamo promesso di riprendere,
appena possibile, questo scottante argomento.
Emessa dal
Ministero delle Attività Produttive e a firma del ministro Antonio Marzano,
la circolare n.3538/c esplicita anzitutto che i punti tenuti alla vendita
generale di quotidiani e periodici sono esclusivi mentre quelli di cui
all’elenco del comma 3 dell’art. 2 del decreto (bar, tabacchi, libreria,
esercizi della grande distribuzione) sono da ritenersi non esclusivi sia che
vendano quotidiani e periodici, sia che vendano l’una o l’altra tipologia di
prodotto editoriale.
Precisa inoltre che
le eventuali istanze di rilascio di autorizzazione per l’attivazione di punti
vendita esclusivi e non esclusivi non possono essere prese in considerazione
dai Comuni prima dell’adozione da parte degli stessi del piano di
localizzazione ovvero dei criteri di cui all’art.2 comma 6 del decreto
legislativo n. 170.
Il Ministero
delle Attività Produttive ritiene che il rilascio dell’autorizzazione alla
vendita, nell’ambito delle tipologie prescelte in sede di sperimentazione,
spetti di diritto a tutti gli esercizi che hanno presentato la domanda di
partecipare alla sperimentazione anche se non hanno effettuato alcuna forma di
vendita!
Infine, nella
circolare in discussione, a parere del Ministero i soggetti destinatari delle
norme contenute negli articoli 4 e 5 del D.Lgs. N. 170 sarebbero unicamente gli
esercenti alla vendita.
È evidente che
le Organizzazioni di categoria non hanno potuto accettare questi chiarimenti
che sono stati, fra l’altro, respinti anche dalle Regioni, quali enti
territoriali direttamente interessati al problema.
Lo SNAG,
unitamente alle altre OO.SS (con l’esclusione della CISL), ha pertanto
provveduto a richiedere con urgenza un incontro, alla direzione generale del
Ministero, che è avvenuto il 13 febbraio.
In questa
riunione sono state esposte a Angelo Canale, Capo Gabinetto e a Pietro
Antonio Cinti, Direttore Generale Commercio Assicurazioni e Servizi, con
grande risolutezza, le ragioni per le quali le OO.SS dissentono nei contenuti
della circolare che, ove applicati dai Comuni, determinerebbero uno
stravolgimento del Decreto Legislativo n.170/01 con conseguente disastroso
impatto sull’attuale rete di vendita e a totale discapito della categoria.
È stato, poi,
sottolineato come questa circolare contenga elementi tali da far ritenere in
pericolo la libertà della diffusione della stampa a danno della piccola e media
editoria, finendo con il privilegiare i grandi gruppi editoriali.
Nel corso
dell’incontro è stata richiesta l’attivazione dell’art.8 del decreto legislativo
n.170, che assicura il monitoraggio dell’espansione del mercato editoriale.
I responsabili
del Ministero hanno, da parte loro, convenuto di dover sollecitare la
Presidenza del Consiglio dei Ministri a considerare le osservazioni presentate
dalle Organizzazione Sindacali dei rivenditori di giornali, quale materia di
ulteriore approfondimento, vista la delicatezza della problematica rispetto ad
altre tipologie di commercio.
Al termine della
riunione, le OO.SS hanno emesso un comunicato stampa (a firma di Armando
Abbiati, presidente nazionale SNAG-Confcommercio, Ermanno Anselmi,
segretario generale SINAGI-Cgil, Giorgio Calabrò, segretario nazionale
FENAGI-Confesercenti ed Enzo Bardi, presidente nazionale
UILTuCS-Giornalai) nel quale si sollecita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, demandata all’uopo dalla legge, a insediare in tempi rapidi il
previsto Osservatorio, quale sede irrinunciabile di concertazione tra parti
sociali e Istituzioni, nonché punto di orientamento per eventuali diversi provvedimenti
regionali.
Le Regioni,
hanno assunto una posizione decisamente contraria, non solo riguardo ai
contenuti della circolare, ma anche rispetto all’intervento del Ministero
ritenuto “invasivo” in una materia di esclusiva competenza regionale.
In tale ambito,
la commissione interregionale (vedere quanto pubblicato su Azienda Edicola n.
6/01 - ndr) composta da 16
Regioni, ha convocato, in data 23 gennaio, una riunione che aveva all’ordine
del giorno, tra gli altri, il punto relativo alla riforma dell’editoria, a
seguito dell’emanazione, appunto, della Circolare esplicativa n. 353/c.
Tutte le Regioni
e le Province autonome presenti (n. 16 su 20 e precisamente: Liguria -
Regione capofila per materia, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, e Provincia Autonoma di Trento) hanno quindi
unanimemente concordato quanto qui di seguito specificato, verbalizzato in data
24 gennaio 2002:
“Alla luce
della recente riforma costituzionale, la vendita della stampa quotidiana e
periodica risulta essere materia di competenza legislativa esclusiva regionale,
dovendo considerarsi ricompresa tra le attività commerciali.
Ne consegue,
che il Ministero delle Attività Produttive avrebbe dovuto sospendere tutte le
attività normative di propria iniziativa invasive delle competenze regionali.
Invece in data 28.12.2002, successivamente all’entrata in vigore della legge
costituzionale 3/2001, questo Ministero ha emanato la circolare esplicativa
sopracitata contenente indicazioni con le quali non sembra pienamente
concordare sotto differenti profili che pone, conseguentemente, l’attenzione
sulle questioni della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e,
quindi, sulla propria vincolatività per gli Enti chiamati ad applicare la
normativa statale.
Oltre agli
aspetti di rilievo più propriamente tecnico che verranno esaminati, relativi a
questioni di illegittimità individuate, si è osservato che l’eventuale
emanazione di una Circolare da parte delle Regioni allo stato dei fatti,
potrebbe creare una confusione normativa, soprattutto agli operatori e ai
Comuni che si trovano attualmente in gravi difficoltà, anche in considerazione
del fatto che alcune Regioni - grazie al gruppo ristretto interregionale -
avevano formulato delle indicazioni operative sulla base del documento
contenente studi sul decreto legislativo 170/2001 elaborato nell’agosto 2001,
che contrastano, come verrà meglio specificato, con i contenuti della predetta
Circolare.
Esaminando
quindi la Circolare n.3538/c, si è osservato che non si concorda su almeno
quattro questioni di rilevante importanza.
1. In primo luogo la nota consentirebbe ai “punti non esclusivi” la vendita di quotidiani e periodici, o di soli quotidiani o di soli periodici, ponendosi in chiaro contrasto con quanto disposto dall’art.1, comma 2 lett.b) del D.Lgs.170/2001 che autorizza tali esercizi alla vendita di un solo prodotto editoriale (“vendita di quotidiani ovvero periodici”).
2. La
seconda questione attiene al significato da attribuirsi al concetto di
“esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art.1 della
L.108/1999” ai quali l’autorizzazione, così come recita il comma 4 dell’art.2
del D. Lgs.170/2001, viene rilasciata di diritto e non sulla base di
valutazione discrezionale da parte del Comune.
Relativamente
a tale punto si è osservato che, sia gli studi compiuti dal gruppo ristretto
interregionale (composto oltre che dalla Regione Liguria anche dalla Toscana,
Campania, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto - vedere Azienda Edicola n.6/01 a
pag. 9 - ndr) nonché la nota del 24 gennaio 2000 del Dipartimento per
l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno concordemente
ritenuto rientranti tra i suddetti esercizi soltanto quelli che, oltre alla
semplice presentazione della domanda di partecipazione alla sperimentazione,
hanno effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti (quotidiani e/o
periodici): Il Ministero delle Attività Produttive sembrerebbe, invece,
ritenere sufficiente, al fine dell’effettuazione della sperimentazione e del
conseguente rilascio dell’autorizzazione, la prescritta comunicazione al
Comune, indipendentemente dall’effettiva vendita dei prodotti editoriali.
3. Il
punto 2.2, pagina 7 della Circolare afferma che: “...i piani (comunali) di
localizzazione vigenti, adottati in precedenza ai sensi dell’art.14 della legge
n.416/1981, rimangono operanti fino all’emanazione dei nuovi criteri stabiliti
tenendo conto degli indirizzi delle Regioni... Resta ferma l’abrogazione
dell’articolo 14 della legge 416 operato dall’art.9, comma 2 del Decreto
n.170”.
L’ultimo
capoverso del medesimo punto, stranamente però, afferma che “resta fermo, ad
avviso della scrivente, che devono considerarsi superati i provvedimenti
regionali adottati ai sensi della previgente disciplina, vista l’espressa
abrogazione dell’art.14 della legge n. 416, operata dal Decreto n.170”.
Ora, non si
comprende per quale ragione, in presenza di una espressa abrogazione
dell’articolo 14, questa non opera (per i piani comunali) e dall’altro, invece,
opera (per i piani regionali).
4. Il
punto 1.7, pagina 4 della Circolare fa riferimento alla tipologia di vendita di
quotidiani e periodici e alla parità di trattamento. Si osserva che, quanto
detto, pare illegittimo in quanto palesemente in contrasto con l’articolo 4,
comma 2, del Decreto legislativo n.170:
Sembrerebbe
in sintesi che, in generale, le indicazioni contenute nella circolare
ministeriale siano da ritenersi illegittime e in contrasto con lo spirito e il
significato delle disposizioni del D.Lgs. n.170/201.
Si ritiene,
per le motivazioni sopra indicate, che potendo, a oggi, le Regioni
disciplinare interamente la materia in oggetto, non dovendosi limitare a
dettare “le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e
periodica”, le stesse altrettanto possano astenersi dal condividere le
indicazioni contenute nella circolare ministeriale”.
Le Regioni hanno pertanto convenuto che, al fine di
non creare il “caos normativo” e al fine di trovare una soluzione che
ragionevolmente consenta agli operatori e ai Comuni di applicare la normativa
in questione, sia opportuno e necessario un confronto tra le Regioni e i
rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive nonché del Dipartimento
per l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E a questo
scopo la Regione Liguria, in qualità di capofila per materia, è stata
incaricata di prendere contatti con il Ministro competente e di concordare una
data al più presto.
È possibile che
talune Amministrazioni Comunali, in attesa che la situazione venga chiarita a
livello istituzionale e politico, decidano di recepire i contenuti della
circolare e, di conseguenza provvedere al rilascio di autorizzazioni alla
vendita anche agli esercizi commerciali che hanno solo fatto domanda di
partecipare alla sperimentazione (vedere nella rubrica: La parola all’avvocato
- ndr), ma non abbiano, di fatto, venduto il prodotto editoriale.
Ove ciò dovesse
accadere, è possibile promuovere ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
della Regione (TAR).
Il testo della
Circolare incriminata è disponibile sul sito Internet alla pagina:
www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm
L e
organizzazioni sindacali SNAG-Confcommercio, SINAGI-Cgil, UILTuCS-Giornalai e
FENAGI-Confesercenti si sono incontrate lo scorso 5 febbraio a Roma,
presso la sede FENAGI per discutere della necessità di ottenere il rinnovo
dell’Accordo Nazionale, scaduto nel 1999.
Dopo un attento
dibattito, le sigle sindacali hanno convenuto che il nuovo Accordo debba
contenere elementi di garanzia per tutta la rete di vendita (sia esclusiva che
non esclusiva) relativamente alle condizioni economiche di cessione del
prodotto.
È stata messa in
rilievo la specificità professionale dei punti di vendita esclusivi; nel
contempo sono stati ribaditi tutti i punti discussi e concordati nelle precedenti
riunioni: il ruolo dell’ANADIS, il sistema di pagamento uniforme su tutto il
territorio nazionale, la riconferma del principio del contratto estimatorio,
una più chiara identificazione del prodotto e una diversa gestione e
remunerazione delle promozioni e degli abbinamenti.
Le
organizzazioni sindacali hanno, quindi, chiesto alla Federazione Italiana
Editori Giornali l’apertura delle trattative per il rinnovo dell’Accordo
economico entro il più breve tempo possibile.