Tutti contro la circolare di Marzano

 

Il 28 dicembre scorso, è stata emanata una circolare esplicativa in merito al decreto legge n.17 (relativo al riordino del sistema di diffusione stampa) che ha creato grande subbuglio.
Tuttavia, non avendo forza di legge, può non essere presa in considerazione da Regioni e Comuni.

 

Il ministro Antonio MarzanoSul numero scorso di Azienda Edicola, la pubblicazione di un commento a questa circolare aveva ritardato l’uscita della nostra rivista e avevamo promesso di riprendere, appena possibile, questo scottante argomento.

Emessa dal Ministero delle Attività Produttive e a firma del ministro Antonio Marzano, la circolare n.3538/c esplicita anzitutto che i punti tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici sono esclusivi mentre quelli di cui all’elenco del comma 3 dell’art. 2 del decreto (bar, tabacchi, libreria, esercizi della grande distribuzione) sono da ritenersi non esclusivi sia che vendano quotidiani e periodici, sia che vendano l’una o l’altra tipologia di prodotto editoriale.

Precisa inoltre che le eventuali istanze di rilascio di autorizzazione per l’attivazione di punti vendita esclusivi e non esclusivi non possono essere prese in considerazione dai Comuni prima dell’adozione da parte degli stessi del piano di localizzazione ovvero dei criteri di cui all’art.2 comma 6 del decreto legislativo n. 170.

Il Ministero delle Attività Produttive ritiene che il rilascio dell’autorizzazione alla vendita, nell’ambito delle tipologie prescelte in sede di sperimentazione, spetti di diritto a tutti gli esercizi che hanno presentato la domanda di partecipare alla sperimentazione anche se non hanno effettuato alcuna forma di vendita!

Infine, nella circolare in discussione, a parere del Ministero i soggetti destinatari delle norme contenute negli articoli 4 e 5 del D.Lgs. N. 170 sarebbero unicamente gli esercenti alla vendita.

È evidente che le Organizzazioni di categoria non hanno potuto accettare questi chiarimenti che sono stati, fra l’altro, respinti anche dalle Regioni, quali enti territoriali direttamente interessati al problema.

 

Incontro al vertice

Lo SNAG, unitamente alle altre OO.SS (con l’esclusione della CISL), ha pertanto provveduto a richiedere con urgenza un incontro, alla direzione generale del Ministero, che è avvenuto il 13 febbraio.

In questa riunione sono state esposte a Angelo Canale, Capo Gabinetto e a Pietro Antonio Cinti, Direttore Generale Commercio Assicurazioni e Servizi, con grande risolutezza, le ragioni per le quali le OO.SS dissentono nei contenuti della circolare che, ove applicati dai Comuni, determinerebbero uno stravolgimento del Decreto Legislativo n.170/01 con conseguente disastroso impatto sull’attuale rete di vendita e a totale discapito della categoria.

È stato, poi, sottolineato come questa circolare contenga elementi tali da far ritenere in pericolo la libertà della diffusione della stampa a danno della piccola e media editoria, finendo con il privilegiare i grandi gruppi editoriali.

Nel corso dell’incontro è stata richiesta l’attivazione dell’art.8 del decreto legislativo n.170, che assicura il monitoraggio dell’espansione del mercato editoriale.

I responsabili del Ministero hanno, da parte loro, convenuto di dover sollecitare la Presidenza del Consiglio dei Ministri a considerare le osservazioni presentate dalle Organizzazione Sindacali dei rivenditori di giornali, quale materia di ulteriore approfondimento, vista la delicatezza della problematica rispetto ad altre tipologie di commercio.

Al termine della riunione, le OO.SS hanno emesso un comunicato stampa (a firma di Armando Abbiati, presidente nazionale SNAG-Confcommercio, Ermanno Anselmi, segretario generale SINAGI-Cgil, Giorgio Calabrò, segretario nazionale FENAGI-Confesercenti ed Enzo Bardi, presidente nazionale UILTuCS-Giornalai) nel quale si sollecita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, demandata all’uopo dalla legge, a insediare in tempi rapidi il previsto Osservatorio, quale sede irrinunciabile di concertazione tra parti sociali e Istituzioni, nonché punto di orientamento per eventuali diversi provvedimenti regionali.

 

Anche le Regioni dicono no

Le Regioni, hanno assunto una posizione decisamente contraria, non solo riguardo ai contenuti della circolare, ma anche rispetto all’intervento del Ministero ritenuto “invasivo” in una materia di esclusiva competenza regionale.

In tale ambito, la commissione interregionale (vedere quanto pubblicato su Azienda Edicola n. 6/01  - ndr) composta da 16 Regioni, ha convocato, in data 23 gennaio, una riunione che aveva all’ordine del giorno, tra gli altri, il punto relativo alla riforma dell’editoria, a seguito dell’emanazione, appunto, della Circolare esplicativa n. 353/c.

Tutte le Regioni e le Province autonome presenti (n. 16 su 20 e precisamente: Liguria - Regione capofila per materia, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, e Provincia Autonoma di Trento) hanno quindi unanimemente concordato quanto qui di seguito specificato, verbalizzato in data 24 gennaio 2002:

 

“Alla luce della recente riforma costituzionale, la vendita della stampa quotidiana e periodica risulta essere materia di competenza legislativa esclusiva regionale, dovendo considerarsi ricompresa tra le attività commerciali.

Ne consegue, che il Ministero delle Attività Produttive avrebbe dovuto sospendere tutte le attività normative di propria iniziativa invasive delle competenze regionali. Invece in data 28.12.2002, successivamente all’entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001, questo Ministero ha emanato la circolare esplicativa sopracitata contenente indicazioni con le quali non sembra pienamente concordare sotto differenti profili che pone, conseguentemente, l’attenzione sulle questioni della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e, quindi, sulla propria vincolatività per gli Enti chiamati ad applicare la normativa statale.

Oltre agli aspetti di rilievo più propriamente tecnico che verranno esaminati, relativi a questioni di illegittimità individuate, si è osservato che l’eventuale emanazione di una Circolare da parte delle Regioni allo stato dei fatti, potrebbe creare una confusione normativa, soprattutto agli operatori e ai Comuni che si trovano attualmente in gravi difficoltà, anche in considerazione del fatto che alcune Regioni - grazie al gruppo ristretto interregionale - avevano formulato delle indicazioni operative sulla base del documento contenente studi sul decreto legislativo 170/2001 elaborato nell’agosto 2001, che contrastano, come verrà meglio specificato, con i contenuti della predetta Circolare.

 

Esaminando quindi la Circolare n.3538/c, si è osservato che non si concorda su almeno quattro questioni di rilevante importanza.

 

1.         In primo luogo la nota consentirebbe ai “punti non esclusivi” la vendita di quotidiani e periodici, o di soli quotidiani o di soli periodici, ponendosi in chiaro contrasto con quanto disposto dall’art.1, comma 2 lett.b) del D.Lgs.170/2001 che autorizza tali esercizi alla vendita di un solo prodotto editoriale (“vendita di quotidiani ovvero periodici”).

 

2.         La seconda questione attiene al significato da attribuirsi al concetto di “esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art.1 della L.108/1999” ai quali l’autorizzazione, così come recita il comma 4 dell’art.2 del D. Lgs.170/2001, viene rilasciata di diritto e non sulla base di valutazione discrezionale da parte del Comune.

Relativamente a tale punto si è osservato che, sia gli studi compiuti dal gruppo ristretto interregionale (composto oltre che dalla Regione Liguria anche dalla Toscana, Campania, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto - vedere Azienda Edicola n.6/01 a pag. 9 - ndr) nonché la nota del 24 gennaio 2000 del Dipartimento per l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno concordemente ritenuto rientranti tra i suddetti esercizi soltanto quelli che, oltre alla semplice presentazione della domanda di partecipazione alla sperimentazione, hanno effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti (quotidiani e/o periodici): Il Ministero delle Attività Produttive sembrerebbe, invece, ritenere sufficiente, al fine dell’effettuazione della sperimentazione e del conseguente rilascio dell’autorizzazione, la prescritta comunicazione al Comune, indipendentemente dall’effettiva vendita dei prodotti editoriali.

 

3.         Il punto 2.2, pagina 7 della Circolare afferma che: “...i piani (comunali) di localizzazione vigenti, adottati in precedenza ai sensi dell’art.14 della legge n.416/1981, rimangono operanti fino all’emanazione dei nuovi criteri stabiliti tenendo conto degli indirizzi delle Regioni... Resta ferma l’abrogazione dell’articolo 14 della legge 416 operato dall’art.9, comma 2 del Decreto n.170”.

L’ultimo capoverso del medesimo punto, stranamente però, afferma che “resta fermo, ad avviso della scrivente, che devono considerarsi superati i provvedimenti regionali adottati ai sensi della previgente disciplina, vista l’espressa abrogazione dell’art.14 della legge n. 416, operata dal Decreto n.170”.

Ora, non si comprende per quale ragione, in presenza di una espressa abrogazione dell’articolo 14, questa non opera (per i piani comunali) e dall’altro, invece, opera (per i piani regionali).

 

 

4.         Il punto 1.7, pagina 4 della Circolare fa riferimento alla tipologia di vendita di quotidiani e periodici e alla parità di trattamento. Si osserva che, quanto detto, pare illegittimo in quanto palesemente in contrasto con l’articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo n.170:

Sembrerebbe in sintesi che, in generale, le indicazioni contenute nella circolare ministeriale siano da ritenersi illegittime e in contrasto con lo spirito e il significato delle disposizioni del D.Lgs. n.170/201.

 

Si ritiene, per le motivazioni sopra indicate, che potendo, a oggi, le Regioni disciplinare interamente la materia in oggetto, non dovendosi limitare a dettare “le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica”, le stesse altrettanto possano astenersi dal condividere le indicazioni contenute nella circolare ministeriale”.

 

Le Regioni hanno pertanto convenuto che, al fine di non creare il “caos normativo” e al fine di trovare una soluzione che ragionevolmente consenta agli operatori e ai Comuni di applicare la normativa in questione, sia opportuno e necessario un confronto tra le Regioni e i rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive nonché del Dipartimento per l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E a questo scopo la Regione Liguria, in qualità di capofila per materia, è stata incaricata di prendere contatti con il Ministro competente e di concordare una data al più presto.

 

Ricorrere al TAR

È possibile che talune Amministrazioni Comunali, in attesa che la situazione venga chiarita a livello istituzionale e politico, decidano di recepire i contenuti della circolare e, di conseguenza provvedere al rilascio di autorizzazioni alla vendita anche agli esercizi commerciali che hanno solo fatto domanda di partecipare alla sperimentazione (vedere nella rubrica: La parola all’avvocato - ndr), ma non abbiano, di fatto, venduto il prodotto editoriale.

Ove ciò dovesse accadere, è possibile promuovere ricorso avanti il Tribunale Amministrativo della Regione (TAR).

Il testo della Circolare incriminata è disponibile sul sito Internet alla pagina:

www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm

 

Willy Romano

 

 

Accordo Nazionale

 

L e organizzazioni sindacali SNAG-Confcommercio, SINAGI-Cgil, UILTuCS-Giornalai e FENAGI-Confesercenti si sono incontrate lo scorso 5 febbraio a Roma, presso la sede FENAGI per discutere della necessità di ottenere il rinnovo dell’Accordo Nazionale, scaduto nel 1999.

Dopo un attento dibattito, le sigle sindacali hanno convenuto che il nuovo Accordo debba contenere elementi di garanzia per tutta la rete di vendita (sia esclusiva che non esclusiva) relativamente alle condizioni economiche di cessione del prodotto.

È stata messa in rilievo la specificità professionale dei punti di vendita esclusivi; nel contempo sono stati ribaditi tutti i punti discussi e concordati nelle precedenti riunioni: il ruolo dell’ANADIS, il sistema di pagamento uniforme su tutto il territorio nazionale, la riconferma del principio del contratto estimatorio, una più chiara identificazione del prodotto e una diversa gestione e remunerazione delle promozioni e degli abbinamenti.

Le organizzazioni sindacali hanno, quindi, chiesto alla Federazione Italiana Editori Giornali l’apertura delle trattative per il rinnovo dell’Accordo economico entro il più breve tempo possibile.