Le OO.SS hanno presentato il loro
documento programmatico
cui ha fatto seguito quello della
FIEG.
Ora è necessario trovare il punto
d’incontro.
In data 26
marzo ha avuto luogo a Milano, presso la sede della FIEG, la prima riunione
tra le rappresentanze delle parti sociali interessate alla filiera della carta
stampata, finalizzata al rinnovo dell’Accordo Nazionale scaduto ormai da anni.
In questa prima
fase di trattativa sono stati illustrati i documenti, (che per esigenze di
spazio non possiamo riprodurre, ma che sono riportati interamente sul sito
Internet: www.snagnazionale.org)
che rappresentano le piattaforme contrattuali delle rispettive controparti.
Nei prossimi
giorni le OO.SS dei giornalai riuniranno i rispettivi organi dirigenti al fine
di visionare, illustrare e discutere in merito a tali progetti.
Nelle settimane
che verranno, quindi, avremo modo di valutare un testo di Accordo più
articolato e “concreto” di quelli, riguardanti più che altro “linee
programmatiche”, presentati fino a oggi.
Nel frattempo
vorrei esprimere alcune prime considerazioni al riguardo che vogliono essere di
stimolo per ulteriori approfondimenti e discussioni: sono ovviamente
valutazioni espresse a titolo puramente personale.
Per quanto
riguarda la linea di condotta politica seguita dallo SNAG, rimando i lettori
all’editoriale del presidente Armando Abbiati .
La “stampa” è, o non è, un prodotto commerciale?
Partiamo quindi
dall’inizio del documento FIEG: dopo alcune considerazioni generali
sull’andamento
del settore editoriale, che peraltro coincidono con il
pensiero
espresso dal presidente della FIEG, Luca Cordero di Montezemolo, in
occasione dell’Assemblea generale della FIEG tenutasi a Roma il 27 febbraio, la
Federazione Editori sottolinea insistentemente, richiamando perfino l’art.21
della Costituzione che garantisce il diritto del cittadino all’informazione, la
particolarità del prodotto editoriale, ritenendo “difficile, nonché
riduttivo, considerare il prodotto editoriale come mero bene di consumo”.
Arriva poi a
paragonare il “servizio” di diffusione della carta stampata al “servizio”
sanitario e al “servizio” di diffusione radiotelevisiva, non accorgendosi (o
facendo finta di non accorgersi) di cadere in una palese contraddizione con
quanto affermato poco prima in merito alla nuova normativa di settore.
Sminuisce
infatti la portata del d.lgs. 170
per il fatto che è stata mantenuta la necessità di ottenere una autorizzazione
amministrativa per la vendita della stampa, “disattendendo l’aspettativa di
una diversa soluzione” che sia “in conformità con le linee ispiratrici della
riforma sul commercio introdotta con il decreto Bersani (e quindi in regime
di assoluta liberalizzazione – ndr) e delimitando entro gli angusti spazi
propri di qualunque strumento autorizzatorio le possibilità di fruizione
dell’informazione a mezzo stampa”.
Appare chiaro a
chiunque come non si possa auspicarne la completa liberalizzazione e al
contempo paragonare il servizio di vendita della carta stampata al servizio
sanitario o al servizio radiotelevisivo che sono invece (e giustamente)
regolamentati con precisione e puntualità.
Nessuno può
aprire una clinica o attivare una emittente radiotelevisiva senza sottostare a
legittime, severe e precise normative settoriali; chiunque, invece (secondo le
aspettative FIEG), potrebbe fornire un così importante servizio al cittadino
(tutelato nientepopodimenoché dall’art.21 della Costituzione) a dispetto di
ogni criterio programmatorio e professionale.
Ma da dove
deriva questa “idea”, così ferma e tenace, di ritenere così particolare il
prodotto editoriale?
Non certo dai
“fatti” consistenti in una politica commerciale super aggressiva di
abbinamento-prodotti, sconti, gadget, cut-price, ecc. che non ha riscontro in
altri Paesi europei e che ha invece trasformato il “nobile” prodotto editoriale
in prodotto da supermercato.
Forse deriva
invece dal voler sottrarre alle “grinfie” delle Regioni la famigerata circolare
3538/c del Ministero delle Attività Produttive, con la quale il Ministero
stesso tenta illegittimamente (illegittimità non certo contestata dal
sottoscritto ma, molto più autorevolmente, dalle Regioni stesse, vedere
circolare della Regione Piemonte) di stravolgere il disposto del d.lgs.170 e di
fatto annullare la potestà programmatoria e regolamentatrice delle Regioni in
materia di “commercio”.
Da notare
inoltre, cosa a mio avviso fondamentale, che l’art.21 della Costituzione viene
di fatto salvaguardato dalla parità di trattamento delle pubblicazioni, norma
chiaramente contemplata dal d.lgs.170 e a cui devono sottostare sia i
rivenditori esclusivi che quelli non esclusivi, mentre le Regioni intervengono
“solamente” (ma a pieno titolo) per la parte concernente la commercializzazione
(con le dovute norme programmatorie) del prodotto editoriale.
Per chi deve valere il nuovo Accordo?
E veniamo ora a
un altro tema scottante: a chi deve essere rivolto l’Accordo Nazionale?
La FIEG afferma
innanzitutto che “l’ambito del rinnovo dell’Accordo non potrà che essere
incentrato principalmente nella sua valenza commerciale”.
Poco prima aveva
affermato che “la normativa in vigore riconoscendo l’innegabile diversità
sia strutturale sia professionale tra la rete esclusiva e quella non esclusiva
ha inteso tracciare una netta linea di demarcazione tra le due tipologie,
essendo la rete di vendita non esclusiva in primo luogo assogettata alle
disposizioni normative che ineriscono al tipo di attività prevalente”.
Se con questa
interpretazione si vuole intendere che la rete dei non esclusivi non sarà
assogettata ad alcun accordo, mentre quella degli esclusivi dovrà adeguarsi ai
diritti-doveri che saranno contenuti nell’Accordo stesso, si è su una strada
sbagliata e impercorribile: sbagliata perché i doveri superano di gran lunga i
diritti (almeno fino a oggi) e non si capisce perché qualcuno dovrebbe
rispettarli e altri no; impercorribile perché se è vero che l’Accordo sarà
incentrato nella sua valenza commerciale, il disposto del d.lgs.170
vieta espressamente differenziazioni affermando che: “le condizioni
economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni
comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori devono essere
identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che
effettuano la vendita”.
Non a caso,
quando la FIEG (a mio avviso giustamente) ritiene necessario annullare i
compensi alla rete di vendita, anche preesistenti, non previsti dall’Accordo,
sostiene la propria tesi richiamandosi esattamente allo stesso articolo del
d.lgs.170.
E i distributori locali?
Un altro punto
abbastanza ambiguo è quello relativo alla partecipazione dell’ANADIS al rinnovo
contrattuale.
Se per un verso,
infatti, si può concordare “sull’esigenza che tutti gli attori della filiera
distributiva possano prendere parte alle fasi di trattativa per il rinnovo
dell’Accordo Nazionale, essendone poi essi stessi vincolati” e sul fatto che
“un coinvolgimento dell’ANADIS potrebbe rappresentare una garanzia per il
rispetto dell’intero disposto contenuto nell’Accordo Nazionale sia nell’ambito
dei rapporti commerciali instaurati con le singole rivendite sia nei reciproci
rapporti con gli Editori e le Imprese di distribuzione Nazionale”, per un
altro verso suona male la mancanza del vocabolo “reciproci” riferito ai
rapporti commerciali instaurati con le singole rivendite.
Se è vero che
sono reciproci i rapporti con gli editori e i distributori nazionali, è
altrettanto vero che tale reciprocità, riferita al rapporto distributore locale
– edicola, va intesa come pattuizione non a senso unico (dal distributore
locale verso l’edicola) come è stato fino a ora.
Naturalmente la
vera positiva novità consiste nel fatto che tale coinvolgimento di tutte
le componenti la filiera della carta stampata porti come conseguenza la
sottoscrizione di tutti gli accordi (a monte come a valle della filiera
stessa) da parte di tutti i protagonisti della commercializzazione della
carta stampata.
In questo modo
si potranno evitare quelle nefaste conseguenze sulle modalità distributive
dovute ad accordi che prevedono un riconoscimento economico per la lavorazione
di pubblicazioni caratterizzate da eccesso di resa, accordi che riguardano solo
la parte a monte (editore-distributore nazionale con il distributore locale) e
non quella a valle della filiera.
Si potrà in
questo modo evitare l’ingolfamento delle rivendite evidenziato nello
stesso documento FIEG, anche con l’aiuto del “rispetto delle norme che
disciplinano i termini del richiamo della resa delle pubblicazioni, in quanto
questo aspetto è funzionalmente connesso alla maggiore circolazione nel punto
vendita dei prodotti contribuendo a risolvere i problemi connessi all’eccessivo
ingolfamento della rivendita”.
Il che equivale
a dire che le pubblicazioni saranno richiamate in resa da parte del
distributore locale nel rispetto della periodicità riportata in copertina dalla
pubblicazione.
Ne saranno
svantaggiate tutte quelle pubblicazioni, per esempio, come Nuova Elettronica,
che a fronte di un’uscita bimestrale riportano in copertina la dicitura
“mensile” (che non viene quindi rispettata) ma verranno salvaguardate le altre
pubblicazioni dai problemi di “ingolfamento” così puntualmente evidenziati
dalla FIEG.
In merito al
fatto di dover rivedere completamente l’articolato dell’Accordo, abbandonando
la ormai vetusta traccia del 1950, penso che si sia tutti d’accordo: basti
pensare, a titolo di esempio, alla disposizione sui piani di vendita, mai
attuata, che necessita di un intervento diretto ben più attivo
ed efficace da parte della rete di vendita.
Garanzie reciproche
Infine un ultimo
commento sulle garanzie richieste alla rete di vendita.
Notiamo con
piacere che, contemporaneamente alla richiesta di tali garanzie, viene preso in
considerazione “il disorientamento in cui si viene a trovare la rete di
vendita in occasione del cambio di impresa di distribuzione” e che si ritiene
opportuno “riformulare tale norma per tutelare gli interessi di tutte le
componenti della filiera coinvolte – anche economicamente – da tale passaggio”.
La norma di cui
sopra così recita: “nel caso di cambio di impresa di distribuzione locale,
le copie di resa saranno riconsegnate e addebitate all’impresa che ne ha
effettuato la distribuzione in occasione della loro naturale scadenza, qualora
non vengano richiamate in resa anticipata”.
Poiché la
numerosa casistica, in questi anni, ci ha dimostrato come non sia stato
possibile riconsegnare e addebitare tali rese all’agenzia che le aveva
distribuite, al fine di “tutelare sia la rete di vendita sia le imprese di
distribuzione locale” sarà opportuno prevedere il rilascio di pari garanzie
e verso il distributore locale da parte del giornalaio, e verso il giornalaio
da parte del distributore locale come a dire... e vissero tutti “garantiti” e
contenti.
Mario
Bertolini
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“Come spesso
capita – ha detto – le posizioni iniziali possono sembrare molto distanti ma, a
mio parere, lo sono molto meno di quanto possa apparire in un primo momento. La
nostra linea di fondo è quella di puntare allo sviluppo della rete di vendita
tradizionale, e non tanto in quantità ma in qualità. Il nostro obiettivo è
quello di avvicinare più gente possibile all’edicola e possiamo ottenerlo dando
dei suggerimenti ai rivenditori che siano in linea con la funzione primaria della
rivendita. Pensiamo, per esempio, che le edicole debbano diventare dei punti
strategici nelle città per tutto quanto attiene ai servizi per i cittadini
(emissione di certificati anagrafici, terminali di informazioni, ecc.) e questa
è la strada che dovrebbe aiutare gli edicolanti – grazie a una nuova
collaborazione da parte dei Comuni – a poter rinnovare facilmente i chioschi,
laddove necessario. Sembra assurdo che, ancora oggi, i Comuni (e non ha nessuna
influenza a quale schieramento politico essi appartengano) preferiscano dare
grandi spazi ai cocomerai anziché alle rivendite di giornali. Dobbiamo riuscire
a diventare, noi editori insieme agli edicolanti, i “consoci” del Comune e non
soltanto una “controparte”. – Che tempi
prevede per la stesura del Contratto definitivo? “Dobbiamo
augurarci che questi siano brevi. Sull’esperienza del passato temiamo, però,
che le condizioni non lo permettano. Il fatto che le OO.SS debbano mettersi,
prima, d’accordo fra di loro sulla stesura di un documento unitario, comporta
inevitabilmente giorni e giorni di riunioni. Noi ci siamo già detti disponibili
a fissare un calendario d’incontri, che tuttavia non è ancora stato
predisposto. E per il futuro ci auguriamo che tutto ciò che riguarda i
conflitti locali, possa essere risolto da apposite commissioni strategiche. Non
è possibile infatti perdere di vista quelli che sono gli obiettivi primari per
lo sviluppo della rete di vendita tradizionale, perché sommersi da mille
diatribe spicciole”. – Concludendo? “Per noi editori
esiste una linea rossa di fondo rappresentata dallo sviluppo qualitativo della
rete di vendita tradizionale e questo è il punto focale della trattativa”. S.
C. |