Iniziano le trattative

 

Le OO.SS hanno presentato il loro documento programmatico

cui ha fatto seguito quello della FIEG.

Ora è necessario trovare il punto d’incontro.

 

Le OO.SS hanno presentato il loro documento programmatico In data 26 marzo ha avuto luogo a Milano, presso la sede della FIEG, la prima riunione tra le rappresentanze delle parti sociali interessate alla filiera della carta stampata, finalizzata al rinnovo dell’Accordo Nazionale scaduto ormai da anni.

In questa prima fase di trattativa sono stati illustrati i documenti, (che per esigenze di spazio non possiamo riprodurre, ma che sono riportati interamente sul sito Internet: www.snagnazionale.org) che rappresentano le piattaforme contrattuali delle rispettive controparti.

Nei prossimi giorni le OO.SS dei giornalai riuniranno i rispettivi organi dirigenti al fine di visionare, illustrare e discutere in merito a tali progetti.

Nelle settimane che verranno, quindi, avremo modo di valutare un testo di Accordo più articolato e “concreto” di quelli, riguardanti più che altro “linee programmatiche”, presentati fino a oggi.

Nel frattempo vorrei esprimere alcune prime considerazioni al riguardo che vogliono essere di stimolo per ulteriori approfondimenti e discussioni: sono ovviamente valutazioni espresse a titolo puramente personale.

Per quanto riguarda la linea di condotta politica seguita dallo SNAG, rimando i lettori all’editoriale del presidente Armando Abbiati .

La “stampa” è, o non è, un prodotto commerciale?

Partiamo quindi dall’inizio del documento FIEG: dopo alcune considerazioni generali sull’andamentoOra è necessario trovare il punto d’incontro.  del settore editoriale, che peraltro coincidono con il pensiero espresso dal presidente della FIEG, Luca Cordero di Montezemolo, in occasione dell’Assemblea generale della FIEG tenutasi a Roma il 27 febbraio, la Federazione Editori sottolinea insistentemente, richiamando perfino l’art.21 della Costituzione che garantisce il diritto del cittadino all’informazione, la particolarità del prodotto editoriale, ritenendo “difficile, nonché riduttivo, considerare il prodotto editoriale come mero bene di consumo”.

Arriva poi a paragonare il “servizio” di diffusione della carta stampata al “servizio” sanitario e al “servizio” di diffusione radiotelevisiva, non accorgendosi (o facendo finta di non accorgersi) di cadere in una palese contraddizione con quanto affermato poco prima in merito alla nuova normativa di settore.

Sminuisce infatti  la portata del d.lgs. 170 per il fatto che è stata mantenuta la necessità di ottenere una autorizzazione amministrativa per la vendita della stampa, “disattendendo l’aspettativa di una diversa soluzione” che sia “in conformità con le linee ispiratrici della riforma sul commercio introdotta con il decreto Bersani (e quindi in regime di assoluta liberalizzazione – ndr) e delimitando entro gli angusti spazi propri di qualunque strumento autorizzatorio le possibilità di fruizione dell’informazione a mezzo stampa”.

Appare chiaro a chiunque come non si possa auspicarne la completa liberalizzazione e al contempo paragonare il servizio di vendita della carta stampata al servizio sanitario o al servizio radiotelevisivo che sono invece (e giustamente) regolamentati con precisione e puntualità.

Nessuno può aprire una clinica o attivare una emittente radiotelevisiva senza sottostare a legittime, severe e precise normative settoriali; chiunque, invece (secondo le aspettative FIEG), potrebbe fornire un così importante servizio al cittadino (tutelato nientepopodimenoché dall’art.21 della Costituzione) a dispetto di ogni criterio programmatorio e professionale.

Ma da dove deriva questa “idea”, così ferma e tenace, di ritenere così particolare il prodotto editoriale?

Non certo dai “fatti” consistenti in una politica commerciale super aggressiva di abbinamento-prodotti, sconti, gadget, cut-price, ecc. che non ha riscontro in altri Paesi europei e che ha invece trasformato il “nobile” prodotto editoriale in prodotto da supermercato.

Forse deriva invece dal voler sottrarre alle “grinfie” delle Regioni la famigerata circolare 3538/c del Ministero delle Attività Produttive, con la quale il Ministero stesso tenta illegittimamente (illegittimità non certo contestata dal sottoscritto ma, molto più autorevolmente, dalle Regioni stesse, vedere circolare della Regione Piemonte) di stravolgere il disposto del d.lgs.170 e di fatto annullare la potestà programmatoria e regolamentatrice delle Regioni in materia di “commercio”.

Da notare inoltre, cosa a mio avviso fondamentale, che l’art.21 della Costituzione viene di fatto salvaguardato dalla parità di trattamento delle pubblicazioni, norma chiaramente contemplata dal d.lgs.170 e a cui devono sottostare sia i rivenditori esclusivi che quelli non esclusivi, mentre le Regioni intervengono “solamente” (ma a pieno titolo) per la parte concernente la commercializzazione (con le dovute norme programmatorie) del prodotto editoriale.

Per chi deve valere il nuovo Accordo?

E veniamo ora a un altro tema scottante: a chi deve essere rivolto l’Accordo Nazionale?

La FIEG afferma innanzitutto che “l’ambito del rinnovo dell’Accordo non potrà che essere incentrato principalmente nella sua valenza commerciale”.

Poco prima aveva affermato che “la normativa in vigore riconoscendo l’innegabile diversità sia strutturale sia professionale tra la rete esclusiva e quella non esclusiva ha inteso tracciare una netta linea di demarcazione tra le due tipologie, essendo la rete di vendita non esclusiva in primo luogo assogettata alle disposizioni normative che ineriscono al tipo di attività prevalente”.

Se con questa interpretazione si vuole intendere che la rete dei non esclusivi non sarà assogettata ad alcun accordo, mentre quella degli esclusivi dovrà adeguarsi ai diritti-doveri che saranno contenuti nell’Accordo stesso, si è su una strada sbagliata e impercorribile: sbagliata perché i doveri superano di gran lunga i diritti (almeno fino a oggi) e non si capisce perché qualcuno dovrebbe rispettarli e altri no; impercorribile perché se è vero che l’Accordo sarà incentrato nella sua valenza commerciale, il disposto del d.lgs.170 vieta espressamente differenziazioni affermando che: “le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita”.

Non a caso, quando la FIEG (a mio avviso giustamente) ritiene necessario annullare i compensi alla rete di vendita, anche preesistenti, non previsti dall’Accordo, sostiene la propria tesi richiamandosi esattamente allo stesso articolo del d.lgs.170.

 

E i distributori locali?

Un altro punto abbastanza ambiguo è quello relativo alla partecipazione dell’ANADIS al rinnovo contrattuale.

Se per un verso, infatti, si può concordare “sull’esigenza che tutti gli attori della filiera distributiva possano prendere parte alle fasi di trattativa per il rinnovo dell’Accordo Nazionale, essendone poi essi stessi vincolati” e sul fatto che “un coinvolgimento dell’ANADIS potrebbe rappresentare una garanzia per il rispetto dell’intero disposto contenuto nell’Accordo Nazionale sia nell’ambito dei rapporti commerciali instaurati con le singole rivendite sia nei reciproci rapporti con gli Editori e le Imprese di distribuzione Nazionale”, per un altro verso suona male la mancanza del vocabolo “reciproci” riferito ai rapporti commerciali instaurati con le singole rivendite.

Se è vero che sono reciproci i rapporti con gli editori e i distributori nazionali, è altrettanto vero che tale reciprocità, riferita al rapporto distributore locale – edicola, va intesa come pattuizione non a senso unico (dal distributore locale verso l’edicola) come è stato fino a ora.

Naturalmente la vera positiva novità consiste nel fatto che tale coinvolgimento di tutte le componenti la filiera della carta stampata porti come conseguenza la sottoscrizione di tutti gli accordi (a monte come a valle della filiera stessa) da parte di tutti i protagonisti della commercializzazione della carta stampata.

In questo modo si potranno evitare quelle nefaste conseguenze sulle modalità distributive dovute ad accordi che prevedono un riconoscimento economico per la lavorazione di pubblicazioni caratterizzate da eccesso di resa, accordi che riguardano solo la parte a monte (editore-distributore nazionale con il distributore locale) e non quella a valle della filiera.

Si potrà in questo modo evitare l’ingolfamento delle rivendite evidenziato nello stesso documento FIEG, anche con l’aiuto del “rispetto delle norme che disciplinano i termini del richiamo della resa delle pubblicazioni, in quanto questo aspetto è funzionalmente connesso alla maggiore circolazione nel punto vendita dei prodotti contribuendo a risolvere i problemi connessi all’eccessivo ingolfamento della rivendita”.

Il che equivale a dire che le pubblicazioni saranno richiamate in resa da parte del distributore locale nel rispetto della periodicità riportata in copertina dalla pubblicazione.

Ne saranno svantaggiate tutte quelle pubblicazioni, per esempio, come Nuova Elettronica, che a fronte di un’uscita bimestrale riportano in copertina la dicitura “mensile” (che non viene quindi rispettata) ma verranno salvaguardate le altre pubblicazioni dai problemi di “ingolfamento” così puntualmente evidenziati dalla FIEG.

 

I piani di vendita

In merito al fatto di dover rivedere completamente l’articolato dell’Accordo, abbandonando la ormai vetusta traccia del 1950, penso che si sia tutti d’accordo: basti pensare, a titolo di esempio, alla disposizione sui piani di vendita, mai attuata, che necessita di un intervento diretto ben più attivo ed efficace da parte della rete di vendita.

 

Garanzie reciproche

Infine un ultimo commento sulle garanzie richieste alla rete di vendita.

Notiamo con piacere che, contemporaneamente alla richiesta di tali garanzie, viene preso in considerazione “il disorientamento in cui si viene a trovare la rete di vendita in occasione del cambio di impresa di distribuzione” e che si ritiene opportuno “riformulare tale norma per tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera coinvolte – anche economicamente – da tale passaggio”.

La norma di cui sopra così recita: “nel caso di cambio di impresa di distribuzione locale, le copie di resa saranno riconsegnate e addebitate all’impresa che ne ha effettuato la distribuzione in occasione della loro naturale scadenza, qualora non vengano richiamate in resa anticipata”.

Poiché la numerosa casistica, in questi anni, ci ha dimostrato come non sia stato possibile riconsegnare e addebitare tali rese all’agenzia che le aveva distribuite, al fine di “tutelare sia la rete di vendita sia le imprese di distribuzione locale” sarà opportuno prevedere il rilascio di pari garanzie e verso il distributore locale da parte del giornalaio, e verso il giornalaio da parte del distributore locale come a dire... e vissero tutti “garantiti” e contenti.

 

Mario Bertolini

 

 

 

 

Il pensiero di Fulvio Flaùto

Fulvio FlaùtoA pochi giorni dalla prima riunione tenutasi fra le OO.SS e la FIEG, abbiamo chiesto a Fulvio Flaùto, responsabile FIEG, la sua opinione sullo sviluppo delle trattative appena iniziate.

“Come spesso capita – ha detto – le posizioni iniziali possono sembrare molto distanti ma, a mio parere, lo sono molto meno di quanto possa apparire in un primo momento. La nostra linea di fondo è quella di puntare allo sviluppo della rete di vendita tradizionale, e non tanto in quantità ma in qualità. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare più gente possibile all’edicola e possiamo ottenerlo dando dei suggerimenti ai rivenditori che siano in linea con la funzione primaria della rivendita. Pensiamo, per esempio, che le edicole debbano diventare dei punti strategici nelle città per tutto quanto attiene ai servizi per i cittadini (emissione di certificati anagrafici, terminali di informazioni, ecc.) e questa è la strada che dovrebbe aiutare gli edicolanti – grazie a una nuova collaborazione da parte dei Comuni – a poter rinnovare facilmente i chioschi, laddove necessario. Sembra assurdo che, ancora oggi, i Comuni (e non ha nessuna influenza a quale schieramento politico essi appartengano) preferiscano dare grandi spazi ai cocomerai anziché alle rivendite di giornali. Dobbiamo riuscire a diventare, noi editori insieme agli edicolanti, i “consoci” del Comune e non soltanto una “controparte”.

Che tempi prevede per la stesura del Contratto definitivo?

“Dobbiamo augurarci che questi siano brevi. Sull’esperienza del passato temiamo, però, che le condizioni non lo permettano. Il fatto che le OO.SS debbano mettersi, prima, d’accordo fra di loro sulla stesura di un documento unitario, comporta inevitabilmente giorni e giorni di riunioni. Noi ci siamo già detti disponibili a fissare un calendario d’incontri, che tuttavia non è ancora stato predisposto. E per il futuro ci auguriamo che tutto ciò che riguarda i conflitti locali, possa essere risolto da apposite commissioni strategiche. Non è possibile infatti perdere di vista quelli che sono gli obiettivi primari per lo sviluppo della rete di vendita tradizionale, perché sommersi da mille diatribe spicciole”.

Concludendo?

“Per noi editori esiste una linea rossa di fondo rappresentata dallo sviluppo qualitativo della rete di vendita tradizionale e questo è il punto focale della trattativa”.

            S. C.