LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
Maurizio Corti A cura di Maurizio Corti


Se il Comune tace...

 

Che fare di fronte alla disdetta del contratto d’affitto

 

L.V. di Portici (NA) volendo trasferire l’attività di vendita di giornali, attualmente esercitata in negozio, in un chiosco su suolo pubblico ha inoltrato apposita domanda all’Amministrazione Comunale la quale non ha ancora dato alcuna risposta e vuole sapere come deve comportarsi.

Debbo anzitutto premettere che in tale specifico contesto non può operare il meccanismo del silenzio assenso posto che la collocazione di un chiosco su area comunale presuppone l’assoggettamento dell’ente territoriale (Comune) al diritto di un terzo e quindi la circostanza presuppone un atto esplicito (concessione) da parte dell’Amministrazione Comunale. In caso di inerzia da parte degli uffici comunali preposti al rilancio di un provvedimento favorevole o negativo nei confronti di una istanza presentata da un cittadino, questi ha diritto di conoscere, ai sensi della legge n. 241/90, il nominativo del responsabile del procedimento amministrato (che è stato avviato con la presentazione dell’istanza), nonché avere comunque una risposta entro 30 giorni. Ove l’inerzia dovesse reiterarsi è opportuno notificare all’Amministrazione Comunale una diffida a mezzo Ufficiale Giudiziario con la quale, mettere in mora il Comune, e indurlo ad assumere un provvedimento in relazione a quanto richiesto; infine in caso di ulteriore inerzia promuovere un ricorso al Tribunale Amministrativo affinché ordini all’Amministrazione Comunale di provvedere in ordine all’istanza presentata dal cittadino.

 

Scaduto il contratto di locazione: come comportarsi?

A.T. di Montemurlo (Prato) che deve rilasciare il negozio ove svolge l’attività di rivendita di giornali a causa della scadenza del contratto di locazione, vuole sapere come deve comportarsi in tale situazione e quali siano i suoi diritti e doveri nei confronti del proprietario dell’immobile condotto in locazione.

Il conduttore che rilascia l’immobile alle scadenze dei dodici anni ha diritto a una indennità per la perdita di avviamento pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; ha il dovere di lasciare l’immobile in buono stato di conservazione e di manutenzione tenuto comunque conto della normale usura dovuta all’utilizzo.

In tale contesto compete al conduttore effettuare eventuali riparazioni che tut-tavia rientrino nella ordinaria manutenzione di quanto dato in locazione e, nell’eventualità che non vi provveda, il proprietario può rivalersi sul deposito cauzionale ovvero trattenere le spese dovute per le spese rientranti nella ordinaria manutenzione dalla somma dovuta al conduttore a titolo di indennità.

Per quanto concerne la licenza per la vendita dei giornali, la stessa può essere depositata in Comune a titolo di sospensione dell’attività per un anno, trascorso il quale decade ove l’attività di vendita di giornali non venga ripristinata anche da parte di altro soggetto a cui è stata ceduta l’attività.

 

Chi risponde dei giornali rubati alle 4,50 del mattino?

Un rivenditore di Conegliano Ligure (GE) chiede chi deve essere ritenuto responsabile della sottrazione della cassa contenente le pubblicazioni lasciate incustodite, a edicola chiusa, dall’addetto alla distribuzione dei giornali; precisa lo stesso, che il deposito della cassa è avvenuto alle ore 4,50 del mattino.

È evidente, in casi di questo tipo, come il rivenditore non possa rispondere della sottrazione dei beni (pubblicazioni contenute nella cassa) che non ha ricevuto; infatti l’abbandono della cassa da parte dell’addetto alla distribuzione davanti a un punto vendita chiuso non equivale a consegna di quanto ivi contenuto e, pertanto, della sottrazione deve rispondere la persona che ha lasciato incustodito quanto oggetto della consegna. Tale responsabilità è oltremodo accentuata laddove la consegna (o per meglio dire l’abbandono) è avvenuto in orario antecedente quello abituale di apertura del punto vendita.