LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
|
![]() |
A cura di Maurizio Corti |
Se il Comune tace...
L.V. di Portici (NA) volendo trasferire l’attività di vendita di giornali, attualmente esercitata in negozio, in un chiosco su suolo pubblico ha inoltrato apposita domanda all’Amministrazione Comunale la quale non ha ancora dato alcuna risposta e vuole sapere come deve comportarsi.
Debbo anzitutto
premettere che in tale specifico contesto non può operare il meccanismo del
silenzio assenso posto che la collocazione di un chiosco su area comunale
presuppone l’assoggettamento dell’ente territoriale (Comune) al diritto di un
terzo e quindi la circostanza presuppone un atto esplicito (concessione) da
parte dell’Amministrazione Comunale. In caso di inerzia da parte degli uffici
comunali preposti al rilancio di un provvedimento favorevole o negativo nei
confronti di una istanza presentata da un cittadino, questi ha diritto di
conoscere, ai sensi della legge n. 241/90, il nominativo del responsabile del
procedimento amministrato (che è stato avviato con la presentazione
dell’istanza), nonché avere comunque una risposta entro 30 giorni. Ove
l’inerzia dovesse reiterarsi è opportuno notificare all’Amministrazione
Comunale una diffida a mezzo Ufficiale Giudiziario con la quale, mettere in mora
il Comune, e indurlo ad assumere un provvedimento in relazione a quanto
richiesto; infine in caso di ulteriore inerzia promuovere un ricorso al
Tribunale Amministrativo affinché ordini all’Amministrazione Comunale di
provvedere in ordine all’istanza presentata dal cittadino.
Scaduto il contratto di locazione:
come comportarsi?
A.T. di Montemurlo (Prato) che deve rilasciare il negozio ove svolge l’attività di rivendita di giornali a causa della scadenza del contratto di locazione, vuole sapere come deve comportarsi in tale situazione e quali siano i suoi diritti e doveri nei confronti del proprietario dell’immobile condotto in locazione.
Il conduttore
che rilascia l’immobile alle scadenze dei dodici anni ha diritto a una
indennità per la perdita di avviamento pari a 18 mensilità dell’ultimo canone
corrisposto; ha il dovere di lasciare l’immobile in buono stato di
conservazione e di manutenzione tenuto comunque conto della normale usura
dovuta all’utilizzo.
In tale contesto
compete al conduttore effettuare eventuali riparazioni che tut-tavia rientrino
nella ordinaria manutenzione di quanto dato in locazione e, nell’eventualità
che non vi provveda, il proprietario può rivalersi sul deposito cauzionale
ovvero trattenere le spese dovute per le spese rientranti nella ordinaria
manutenzione dalla somma dovuta al conduttore a titolo di indennità.
Per quanto
concerne la licenza per la vendita dei giornali, la stessa può essere
depositata in Comune a titolo di sospensione dell’attività per un anno,
trascorso il quale decade ove l’attività di vendita di giornali non venga
ripristinata anche da parte di altro soggetto a cui è stata ceduta l’attività.
Chi risponde dei giornali rubati
alle 4,50 del mattino?
Un rivenditore di Conegliano Ligure (GE) chiede chi deve essere ritenuto responsabile della sottrazione della cassa contenente le pubblicazioni lasciate incustodite, a edicola chiusa, dall’addetto alla distribuzione dei giornali; precisa lo stesso, che il deposito della cassa è avvenuto alle ore 4,50 del mattino.
È evidente, in
casi di questo tipo, come il rivenditore non possa rispondere della sottrazione
dei beni (pubblicazioni contenute nella cassa) che non ha ricevuto; infatti
l’abbandono della cassa da parte dell’addetto alla distribuzione davanti a un
punto vendita chiuso non equivale a consegna di quanto ivi contenuto e,
pertanto, della sottrazione deve rispondere la persona che ha lasciato
incustodito quanto oggetto della consegna. Tale responsabilità è oltremodo
accentuata laddove la consegna (o per meglio dire l’abbandono) è avvenuto in
orario antecedente quello abituale di apertura del punto vendita.