È il momento di approfittarne:
commercianti, artigiani, società e liberi professionisti possono usufruire di
questa agevolazione, qualunque sia il tipo di contabilità tenuta.
Purché abbiano una partita IVA
aperta.
Sono anni che
dalle pagine di Azienda Edicola, andiamo dicendo quanto possa essere utile
avere la partita IVA. E la nuova “finanziaria”, meglio nota come Tremonti-bis
ne è l’ulteriore dimostrazione. Infatti, potranno approfittarne tutti coloro
che alla data del 25 ottobre 2001, avevano una partita IVA aperta, a condizione
che nei periodi agevolati (1/7/2001 – 31/12/2001 e 1/1/2002 – 31/12/2002)
abbiano effettuato investimenti maggiori rispetto alla media dei cinque anni
precedenti.
Come si calcola l’agevolazione?
L’agevolazione
consiste nell’abbattimento, del reddito tassabile ai fine IRPEF o IRPEG, pari
al 50% della seguente differenza:
Totale investimenti effettuati nell’anno MENO media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente.
Dettaglio non indifferente:
dal calcolo della suddetta media, si può escludere l’anno in cui si sono avuti
maggiori investimenti, in modo tale da ottenere una media più conveniente ai
fini del calcolo della differenza agevolabile.
Esempio:
1996 – investimenti 400 €
1997 – “ ” 850 €
1998 – “ ” 750 e
1999 – “ ” 1.000 €
2000 – “ ” 500 €
totale
investimenti 3.500 e pari a una media di 700 e all’anno.
Ma, grazie
all’esclusione dell’investimento effettuato nel 1999, la media si abbassa a 500
e.
Ipotizzando,
dunque, un investimento, per il periodo agevolato, di 2.000 € potremo detrarre
dall’imponibile la cifra di 750 €, pari al 50% della differenza fra 2.000
€e 500.
Quali investimenti è possibile
realizzare?
Si può
acquistare qualsiasi bene immobile, tranne che per uso di civile abitazione, la
cui destinazione sia compresa in catasto nelle seguenti categorie: A/10, B, C,
D, E. Fra queste, dunque, rientrano pure i box.
L’agevolazione
spetta anche se, dopo l’acquisto, il bene è dato in utilizzo a terzi (in
affitto o comodato). Condizione indispensabile, però, che l’immobile sia nuovo,
ovvero che non sia mai stato utilizzato, prima, da altri.
I beni che si possono acquistare
L’investimento,
effettuato anche attraverso contratto di leasing, è agevolabile nella stessa
misura prevista per la deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria:
ü autovetture – 50% fino a un costo massimo
di € 18.075,99 (quindi fino a € 9.038)
ü motocicli – 50% fino a un costo di
acquisto massimo di € 4.131,66 (quindi fino a e 2.065,83)
ü ciclomotori – 50% fino a un costo di
acquisto massimo di e 2.065,83 (quindi fino a € 1.032,91).
L’acquisto è
agevolabile per intero se i veicoli sono destinati a un utilizzo aziendale
strettamente necessario o se sono dati in uso promiscuo (aziendale e privato)
ai dipendenti per la maggior parte dell’anno.
L’arredamento
del negozio? Il chiosco nuovo? Computer, stampante, fax? È il momento per
approfittarne. Anche con il leasing. L’importante è che questi investimenti
siano stati effettuati dopo il 1° luglio 2001 o avvengano entro il 31 dicembre
di quest’anno. Il tutto deve essere nuovo. Acquistando un chiosco usato,
invece, non si può beneficiare dell’agevolazione.
L’investimento,
come già detto, può essere effettuato anche attraverso questa interessante
formula. Con un ulteriore vantaggio: l’IVA (sui canoni di locazione di solito
indetraibile) in questo caso si somma al costo del bene.
I beni che hanno
usufruito dell’agevolazione, non possono essere ceduti prima di un determinato
periodo:
ü gli immobili acquistati devono essere
conservati per almeno 5 anni.
Il bene può essere ceduto solo a partire dal sesto anno.
ü I beni mobili (arredamenti, veicoli, attrezzature,
ecc.) devono essere tenuti per almeno 2 anni; possono essere venduti,
dunque, con l’inizio del terzo anno.