A difesa delle proprie competenze

 

Ma dopo il Piemonte, primo a prendere una posizione ufficiale, vediamo come si stanno muovendo le altre Regioni facenti parte della commissione interregionale (vedere Azienda Edicola n.1).

 

LA CAPOFILA LIGURIA

La Liguria è capofila in materia della commissione interregionale per il settore commercio e, in questo ruolo, ha avuto colloqui diretti con il Ministero per le Attività Produttive per fissare l’atteso incontro chiarificatore sulla vicenda della “circolare Marzano” del 28 dicembre scorso.

“Come capofila della commissione, abbiamo condotto le trattative con il ministero – spiega Serenella Milia, funzionario responsabile del settore commercio –. Nel frattempo alcune Regioni hanno provveduto a inviare note informative ai comuni di loro competenza per invitarli a non prendere iniziative in attesa del chiarimento richiesto. Siamo in una fase interlocutoria in cui non dare disposizioni ulteriori è l’unico modo per non aggiungere confusione a una situazione già poco chiara. Questa è la nostra linea sia come capofila della commissione che all’interno della nostra Regione”.

 

VENETO E CAMPANIA

Tra le prime Regioni a effettuare comunicazioni ai comuni di propria competenza troviamo Veneto e Campania. “Il Veneto partecipa al coordinamento interregionale ed è molto critico sul carattere estensivo della circolare Marzano che porta a seri problemi di operatività alle Regioni nella formulazione dei loro piani previsti dal decreto legge n.170 – commenta Michele Marcucci della direzione dell’assessorato al commercio –. In una nostra prima comunicazione abbiamo informato, delle nostre incertezze i comuni, l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e le associazioni di categoria, e li abbiamo invitati a non prendere iniziative sui piani di localizzazione”. Nel documento della Regione Veneto si sottolinea la sostanziale difformità della circolare ministeriale del 28 dicembre rispetto a quanto contenuto nel decreto legislativo di attuazione della riforma e si ribadisce la competenza esclusiva delle Regioni in materia. Sono riaffermati, poi, altri punti come la preventiva autorizzazione comunale per ogni attività di vendita, il cui rilascio deve avvenire in ragione di determinati parametri.

Viene ricordato, inoltre, che entro il 29 maggio prossimo è obbligatoriamente prevista l’adozione dei piani di localizzazione dei comuni e si invita, per ora, a non rilasciare nuove autorizzazioni in attesa di comunicazioni future.

In una seconda nota affermeremo come nell’operatività ci si debba discostare dalla circolare ministeriale del 28 dicembre – spiega ancora Michele Marcucci –. Proseguiremo poi nei lavori per gli atti di indirizzo del piano regionale con incontri con le associazioni di categoria e gli editori”.

Anche la Regione Campania ha emesso una propria comunicazione indirizzata ai Comuni per far chiarezza sull’applicazione del decreto legge n.170.

“Dopo un tavolo di concertazione, il cui primo incontro si è svolto il 20 febbraio scorso, è stata emanata dall’assessore regionale al Commercio, Gianfranco Alois, una nota informativa con i primi indirizzi ai comuni in parallelo a quanto affermato dal decreto legge 170 e non prendendo in considerazione la circolare ministeriale del 28 dicembre, che va contro a quanto legiferato in precedenza e alle competenze regionali – afferma Giovanni Miele, funzionario dell’assessorato regionale al commercio –. Per esempio, la Regione Campania ha invitato i comuni alla concessione delle licenze ai punti vendita che hanno effettuato la sperimentazione e non a quelli che hanno solamente dato comunicazione, come affermato invece nella circolare ministeriale – conclude Miele – La nostra Regione prosegue, poi, il suo impegno nel gruppo di lavoro interregionale che definirà gli indirizzi precisi per i piani di localizzazione”.

 

ASPETTANDO L’INCONTRO MINISTERIALE

Sono molte le Regioni che attendono l’incontro richiesto dalla commissione interregionale con i rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive.

“La Regione va avanti in attesa di una legge che nasca dal gruppo di lavoro nazionale – commenta Giustino Ranieri, dirigente del settore commercio e industria della Regione Calabria –. Quando tutto sarà chiarito potremo emettere una circolare definitiva; intanto stiamo preparando un documento che consenta l’esercizio di vendita a chi abbia realmente effettuato la sperimentazione. È chiaro che la circolare del 28 dicembre ha spiazzato le regioni che stavano preparando i loro piani da far applicare ai comuni”.

Anche la Toscana prosegue il suo cammino unitariamente alla commissione interregionale e per questo ha formulato un invito a non prendere iniziative: “Abbiamo inviato una lettera ai comuni invitandoli a non emanare alcun provvedimento in attesa dell’incontro richiesto con il ministro Marzano – ci spiega Paola Frontini, dell’assessorato regionale al commercio –. Lavoriamo intanto sulla bozza del piano regionale e insieme alle altre regioni stiamo effettuando le valutazioni sulla griglia dei principi da seguire per questo provvedimento”.

In Abruzzo la circolare del 28 dicembre ha bloccato tutto: “Il 27 marzo si è tenuto un incontro con tutte le categorie interessate: editori, distributori e rappresentanti degli edicolanti. L’obiettivo era quello di confrontarsi con le parti per discutere delle prospettive per arrivare a proporre, poi, atti definitivi e ufficiali – dichiara Mario Di Nizzio, dirigente del servizio commercio –. La circolare del ministro Marzano presenta contraddizioni con il precedente decreto legislativo n.170. I comuni si erano attivati con una propria pianificazione, ma ora tutto va rivisto nell’ottica di questa confusione creatasi con il documento del 28 dicembre”.

Anche in una piccola realtà a statuto speciale come la Valle d’Aosta tutto è fermo: “Il nostro compito, di predisporre una normativa regionale, è bloccato in attesa dell’incontro richiesto dalla commissione ai dirigenti del ministero – risponde Stefano Ferrero dell’ufficio turismo e commercio –. Abbiamo rinviato ogni tipo di decisione e provvedimento dopo aver ravvisato l’incongruenza tra circolare ministeriale e decreto legge”.

Alcuni indirizzi di massima, in attesa della predisposizione del piano regionale per la localizzazione dei punti vendita, potrebbero essere dati nei prossimi mesi anche dalla Regione Lombardia come anticipato nel numero scorso di Azienda Edicola (n.1/2002, – ndr).

 

PRIMI PASSI PER ALCUNE REGIONI

In Emilia Romagna qualcosa si sta muovendo in queste settimane. Gli indirizzi regionali, per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, sono al vaglio della commissione consigliare commercio. L’iter burocratico prevede poi il passaggio del documento alla discussione e approvazione del consiglio regionale.

Nelle Marche, l’assessorato regionale al commercio ha ricevuto i dati di vendita dai distributori e li ha trasmessi ai comuni per una verifica. Un primo passo che servirà per poi predisporre una bozza di piano di localizzazione rispettando i criteri di legge. Alla Regione Lazio si è svolta una riunione lo scorso 19 marzo e ora l’assessorato al commercio invierà un’informativa ai Comuni con le indicazioni per i piani di localizzazione. Il documento, che tiene ben presente il ruolo e le competenze regionali, passerà poi al vaglio della giunta laziale.

 

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Realtà locale diversa è quella del Friuli-Venezia Giulia che, grazie al suo statuto speciale, si è già mosso in anticipo rispetto al resto d’Italia.

Con una delibera della Giunta Regionale (n.2334 del 13 luglio 2001) pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Friuli- Venezia Giulia del 10 ottobre 2001 è stato adottato l’atto di indirizzo attuativo del dlg. 170. Il decreto nazionale trova immediata applicazione anche nell’ordinamento del Friuli Venezia Giulia, in quanto contenente una normativa organica che disciplina ex novo il sistema di diffusione della stampa, e pertanto tale normativa assume la valenza di riforma economico sociale, con l’esclusione però delle parti riguardanti la cosiddetta sperimentazione, poiché la medesima è rimasta “lettera morta per quanto concerne il territorio” della Regione (come da sentenza TAR Friuli-Venezia Giulia n.138/2000). La sperimentazione non ha infatti interessato questa zona del Nord-Est perché non recepita come legge regionale in una realtà a statuto speciale. Nella circolare del 10 ottobre scorso il Friuli-Venezia Giulia disciplina invece l’attività dei punti vendita esclusivi e non, la vendita stagionale e su aree pubbliche (ambulanti) e definisce i piani di localizzazione e i criteri seguiti per le concessioni. Si fissano infatti le distanze minime tra le rivendite e le discrezionalità ai comuni di ampliarle in presenza di opportune motivazioni.

 

IN PUGLIA EDITORI E SINDACATI DIVISI

Anche la Puglia sta lavorando per predisporre la propria bozza di piano regionale. “Abbiamo tenuto nelle scorse settimane una riunione con le associazioni di categoria per verificare la possibilità di emanare una nota di chiarimento dopo la circolare esplicativa del 28 dicembre scorso – commenta il funzionario del settore commercio della Regione Puglia, Teresa Lisi –. Si sono volute recepire le esigenze degli edicolanti e, in una prossima riunione, saranno ascoltati anche i rappresentanti dei comuni che debbono rilasciare le licenze di vendita ai punti vendita esclusivi e non.

Intanto continuiamo a stare in linea con le altre regioni in attesa dell’incontro auspicato con i vertici ministeriali. Purtroppo – conclude il funzionario pugliese – le associazioni di categoria non concordano fra di loro: gli editori si sono detti favorevoli all’applicazione della circolare ministeriale Marzano, i sindacati invece no.

Dovremo perciò seguire un delicato percorso che ci possa portare a una bozza che regoli i piani di localizzazione regionali”.

Enrico Venni

 

 

 

Comunicato della Direzione Commercio e Artigianato dellaRegione Piemonte Regione Piemonte pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’8 febbraio 2002


La materia delle rivendite di giornali e riviste è come noto disciplinata, allo stato attuale, dalle seguenti fonti normative:

1. legge 5 agosto 1981, n.416 e successive modifiche e integrazioni di cui alle leggi:

a)      13 aprile 1999, n.109, legge delega con la quale è stata demandata al Governo la competenza a emanare un decreto legislativo di riordino del comparto;

b)      d.lgs.24 aprile 2001 n.170 con il quale il Governo ha provveduto, in attuazione della predetta legge delega, al riordino del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.


Nel quadro delle fonti sinteticamente delineato, si inserisce inoltre la recente riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 dicembre 2001, n.3. Alla luce della riforma e del nuovo riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, la disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica risulta essere attribuita alla competenza legislativa esclusiva regionale, all’interno della più vasta materia del commercio interno.

In proposito è appena il caso di evidenziare che le competenze regionali troveranno concreta attuazione a partire da nuove leggi regionali che, rinormando integralmente la materia, andranno a far cessare l’applicabilità della legislazione statale previgente.

In questo contesto, il Ministero delle attività produttive, che pur non aveva ritenuto opportuno fornire alcun tipo di precisazione sui contenuti del d.lgs.170 quando ne avrebbe avuto la piena competenza, in data 28/12/2001, successivamente pertanto all’entrata in vigore della legge costituzione 3/2001, ha emanato la circolare n.3538/c, esplicativa del d.lgs. 170/2001.

Poiché il documento ministeriale, oltre a evidenti riserve in merito alla sua opportunità, induce alcune perplessità sotto il profilo della legittimità, si ritiene opportuno segnalarne gli aspetti che appaiono più problematici.

Definizione di “punto di vendita non esclusivo”

Il d.lgs. recita testualmente (art.1, c.2 lett.b) “sono punti di vendita non esclusivi gli esercizi previsti dal presente decreto che, in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici”. Nella circolare si afferma invece che “i punti non esclusivi sono legittimati a vendere o ambedue le tipologie di prodotto editoriale (quotidiani e periodici) o solo una delle due tipologie di prodotto”. Le rivendite non esclusive potrebbero, in sostanza, vendere l’intera gamma delle pubblicazioni, esattamente come le esclusive.

 

Obbligo di garantire parità alle testate

Dopo che nel d.lgs. è sancito, per tutti i tipi di rivendite (esclusive e non) l’obbligo di garantire parità di trattamento alle testate, nell’ambito della tipologia prescelta, la circolare ammette invece a chiare lette che “sembra abbastanza difficile che un punto non esclusivo proceda alla vendita di tutti i quotidiani e periodici assicurando loro parità di trattamento”. Le rivendite non esclusive pertanto avrebbero, a fronte delle stesse possibilità di vendita delle esclusive, minori obblighi contrattuali, oltre che di legge.

Rilascio dell’autorizzazione di diritto a seguito di sperimentazione

Il d.lgs. prevede (art.2 c.4) “per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione l’autorizzazione è rilasciata di diritto”. La circolare arriva a interpretare la legge nel senso che la locuzione  “hanno effettuato” debba essere intesa come se fosse semplicemente “hanno comunicato di voler sperimentare”.

 

Applicabilità dei piani comunali previgenti

Il d.lgs.170 non contiene alcun norma transitoria e abroga espressamente l’art.14 della l. 416/81, disposizione nella quale trovavano legittimazione le normative regionali previgenti e, a discendere, i piani comunali delle edicole. Nella circolare si afferma che “i piani comunali possono ancora essere applicati, se prevedono possibilità di nuovi rilasci. Invece le disposizioni regionali non possono più aver efficacia stante l’abrogazione dell’art.14 della L.416/81”. L’illogicità e la contraddittorietà delle argomentazioni sono del tutto manifeste.

Come è agevole rilevare, sui punti segnalati, la circolare specifica, modificandone il contenuto letterale, la portata di alcune disposizioni normative che peraltro, essendo già dotate di un inequivocabile significato lessicale, non avrebbero avuto bisogno di alcun chiarimento.

Alla luce di quanto evidenziato si richiama l’attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sull’opportunità di procedere con le dovute cautele nell’applicazione della circolare ministeriale, atto non pienamente idoneo a garantire la legittimità dell’azione amministrativa nella misura in cui appare palesemente difforme dall’atto legislativo di riferimento.

Si rammenta infatti che una circolare, pur potendosi annoverare tra le fonti del diritto amministrativo in senso lato (come del resto la stessa prassi amministrativa), deve trovare fondamento nel sistema legislativo vigente e può essere considerata legittimità solo in quanto non si discosti da esso.