LA PAROLA ALL'AVVOCATO            
Maurizio Corti A cura di Maurizio Corti


Abuso di potere

 

 

Tosap+Concessione Illegittimo il doppio tributo

Valentino Angelini di Cattolica chiede se sia legittima la richiesta del Comune di Cattolica (RN) di imporre ai titolari dei chioschi installati su suolo pubblico, un doppio tributo, il primo dei quali relativo alla TOSAP e il secondo relativo al canone di concessione, facendo altresì presente che tale ultimo tributo verrebbe richiesto solo per le rivendite di giornali e non per altre fattispecie di occupazioni di suolo pubblico.

 

La disposizione di legge che regola la materia è il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e, in particolare l’art. 63 che prevede la possibilità per i Comuni di escludere nel proprio territorio, l’applicazione della TOSAP (prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507); prosegue l’articolo in questione che, in sostituzione della TOSAP, per le occupazioni (sia permanenti che temporanee di spazi e aree pubbliche), gli interessati possono essere assoggettati al pagamento di un canone di concessione.

Mi pare quindi che la richiesta di un duplice onere sia atto illegittimo da parte dell’Amministrazione Comunale poiché il decreto legislativo, sopra citato, prevede l’alternatività del tributo da richiedersi e non la duplicazione dello stesso e posso altresì aggiungere che il Comune di Milano, alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo citato ha adottato un regolamento (in data giugno 2001) per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) che non prevede più l’applicazione della TOSAP.

In relazione a quanto richiesto dal rivenditore di Cattolica, posso aggiungere che è possibile in tali casi rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) impugnando il provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale intende esigere il doppio tributo.

 

Il comune doveva rilasciare l'autorizzazione

Bernardo De Santi di Marano di Napoli chiede se una istanza presentata nel luglio del 1996 per il rilascio di una autorizzazione alla vendita di giornali, possa essere rigettata nel settembre 2001 ai sensi del Dlgs. 170/2001 e aggiunge che la relativa istruttoria si era conclusa (ritengo favorevolmente) dall’ufficio preposto, nel maggio 2000 e che la concessione per l’occupazione del suolo pubblico era stata rilasciata nel maggio 2001.

Posso rispondere che, ove la cronologia dei fatti e delle date dei provvedimenti fosse effettivamente quella sopra indicata, il Comune aveva l’obbligo di procedere al rilascio della autorizzazione alla vendita, da intendersi, in quel momento, come mero atto dovuto poiché si erano perfezionati tutti i presupposti giuridici necessari al rilascio dell’autorizzazione.