LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
Tosap+Concessione Illegittimo il doppio tributo
Valentino Angelini di Cattolica chiede se sia legittima la richiesta del Comune di Cattolica (RN) di imporre ai titolari dei chioschi installati su suolo pubblico, un doppio tributo, il primo dei quali relativo alla TOSAP e il secondo relativo al canone di concessione, facendo altresì presente che tale ultimo tributo verrebbe richiesto solo per le rivendite di giornali e non per altre fattispecie di occupazioni di suolo pubblico.
La disposizione
di legge che regola la materia è il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446
e, in particolare l’art. 63 che prevede la possibilità per i Comuni di
escludere nel proprio territorio, l’applicazione della TOSAP (prevista dal
decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507); prosegue l’articolo in questione
che, in sostituzione della TOSAP, per le occupazioni (sia permanenti che
temporanee di spazi e aree pubbliche), gli interessati possono essere
assoggettati al pagamento di un canone di concessione.
Mi pare quindi
che la richiesta di un duplice onere sia atto illegittimo da parte
dell’Amministrazione Comunale poiché il decreto legislativo, sopra citato,
prevede l’alternatività del tributo da richiedersi e non la duplicazione dello
stesso e posso altresì aggiungere che il Comune di Milano, alla luce delle
disposizioni contenute nell’articolo citato ha adottato un regolamento (in data
giugno 2001) per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (COSAP) che non prevede più l’applicazione della TOSAP.
In relazione a
quanto richiesto dal rivenditore di Cattolica, posso aggiungere che è possibile
in tali casi rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) impugnando
il provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale intende esigere il
doppio tributo.
Il
comune doveva rilasciare l'autorizzazione
Bernardo De Santi di Marano di Napoli
chiede se una istanza presentata nel luglio del 1996 per il rilascio di una
autorizzazione alla vendita di giornali, possa essere rigettata nel settembre
2001 ai sensi del Dlgs. 170/2001 e aggiunge che la relativa istruttoria si era
conclusa (ritengo favorevolmente) dall’ufficio preposto, nel maggio 2000 e che
la concessione per l’occupazione del suolo pubblico era stata rilasciata nel
maggio 2001.
Posso rispondere che, ove la cronologia
dei fatti e delle date dei provvedimenti fosse effettivamente quella sopra
indicata, il Comune aveva l’obbligo di procedere al rilascio della
autorizzazione alla vendita, da intendersi, in quel momento, come mero atto
dovuto poiché si erano perfezionati tutti i presupposti giuridici necessari al
rilascio dell’autorizzazione.