L'Esperto: Carlo Leopardo
L'ESPERTO RISPONDE
A cura di Carlo Leopardo

 

 

Fideiussione per un cambio di intestazione

 

Ho comperato un’edicola e i distributori locali (sono 2) per fare il cambio di intestazione della bolla di consegna di giornali e riviste mi hanno chiesto, oltre al contratto di cessione azienda, anche una fideiussione. Sono obbligato a fare questa fideiussione? Chi è il delegato della provincia di Prato e quale il suo numero di telefono?

A. Tiscione – Montemurlo (PO)

 

Quando lei parla di contratto di cessione d’azienda, presumo si riferisca a documenti che attestino l’effettiva intestazione della rivendita a suo nome. In tal caso è corretta la richiesta fatta dai suoi fornitori. Per quanto riguarda le garanzie richieste ritengo siano legittime in quanto generalmente equivalgono al valore medio di 2 settimane di fornito. La fideiussione deve avere una durata di 8 mesi, ma oltre questo termine deve cessare in quanto il rapporto commerciale tra rivenditore e distributore deve considerarsi ormai consolidato. Non firmi alcun contratto di cessione che i suoi fornitori potrebbero eventualmente sottoporle in quanto non contemplato dagli accordi in vigore e quindi sarebbe considerato un abuso nei confronti dei giornalai.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi ad Andrea Innocenti – tel.055.474012, vicepresidente nazionale SNAG e coordinatore per la sua zona che potrà esserle d’aiuto.

 

UN AGGIORNAMENTO SUL CODICE A BARRE

Sono un edicolante che vorrebbe utilizzare appieno i codici a barre presenti in quasi tutte le riviste. Sapete qualcosa in merito all’obbligatorietà che doveva partire dallo scorso gennaio? Alcune pubblicazione non hanno ancora il codice a barre o addirittura alcuni editori hanno codici uguali e quando ci sono diverse versioni della stessa rivista stampano lo stesso codice a barre sulle diverse testate. Grazie per la vostra attenzione e in attesa un chiarimento su questo argomento vi invio cordiali saluti.

m.argiolas@tiscalinet.it

 

L’inserimento del codice a barre sulle pubblicazioni, oltre a rispondere a caratteri di logicità gestionale che sembrano sconosciuti solo al mondo editoriale, è finalizzato all’entrata in vigore del progetto INFORIV che dovrebbe essere il nuovo sistema di comunicazione tra rivendite e distributori locali. Il sistema, che ha grandissime potenzialità, è già operativo nelle aree test a suo tempo individuate e potrebbe essere completamente operativo nei primi mesi del prossimo anno. Dall’inizio di questo progetto abbiamo sempre tenuto aggiornati i lettori sull’evoluzione di INFORIV.

 

3 EDICOLE PER 5.000 ABITANTI. È possibile?

Desidererei sapere se in un comune con meno di cinquemila abitanti è possibile aprire una terza edicola, considerando che non è stata accolta nessuna richiesta per effettuare la sperimentazione. La sperimentazione era stata richiesta da due bar e dall’altro tabacchino. Distinti saluti e grazie per la risposta che gentilmente mi vorrete dare.

S. Montoro – Tiriolo (CZ)

 

Dipende esclusivamente dai parametri usati per il piano di localizzazione dei punti vendita di giornali e riviste di cui il suo comune dovrebbe essere dotato (il D. Lgs. 170 dava un anno di tempo ai comuni per dotarsi del relativo piano, anno che è ormai passato). Per le delucidazioni del caso deve rivolgersi all’ufficio commercio del suo comune.

 

ESISTE UNA LEGGE CHE GARANTISCA LA COPERTURA DI UNA ZONA PER LA VENDITA DEI GIORNALI?

Ho ricevuto lo sfratto dal locale dove mi trovo anche se otterrò dal giudice la proroga di un anno per cercare un’alternativa. L’unica possibile sarebbe quella di ottenere l’autorizzazione dal comune per mettere un chiosco. Esiste una legge che tutela il diritto all’informazione attraverso la copertura di una determinata zona con la vendita dei giornali? Se così fosse non potrebbero negarmi la benedetta autorizzazione.

Lettera Firmata

 

Il nostro settore è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 170 del 2001 e, per quanto non contemplato in esso, dal Decreto legislativo n. 114 del 1998. Le consiglio di esporre il tutto all’ufficio commercio del comune richiedendo la concessione dell’occupazione di spazio pubblico per l’inserimento di un chiosco per la rivendita di giornali. Dovrebbero esistere contributi regionali a favore del piccolo commercio che potrebbero fare al caso suo e, per questo, può rivolgersi alla locale Associazione commercianti che potrà esserle utile anche come supporto per l’espletamento delle relative pratiche amministrative. La farò contattare dal nostro responsabile di zona che cercherà di darle tutto l’aiuto possibile.

 

IL DISTRIBUTORE CONSEGNA IN RITARDO MA NON VUOLE COLLABORAZIONE

Mi rivolgo a voi per trovare una soluzione al seguente problema: il mio corriere arriva da Matera a Policoro alle 7,30, ma alla mia edicola, situata in periferia, alle 8,30 d’inverno e ancora più tardi d’estate. Io e altri edicolanti, che si trovano nella mia stessa situazione, abbiamo deciso di andare incontro al corriere ritirando la merce all’entrata in città con l’intento di collaborare, come stabilito nell’accordo FIEG 1994. Ora il nostro distributore, vista l’insistenza di qualche edicolante non d’accordo con noi, ci vuole vietare di proseguire in questo atteggiamento dicendo che è illegale. Ora vi chiedo: è, o non è, illegale ritirare la merce in un punto del paese di domicilio?

V. C. – Policoro (MT)

 

Anche se capisco le motivazioni del vostro agire, ritengo legittima la protesta dei vostri colleghi. Il fatto è che, come da Accordo del 1994, attualmente in vigore, le carenze sono da attribuire al vostro distributore locale che dovrebbe fornirvi la merce direttamente al punto vendita in orari ottimali che non sono certamente quelli da lei evidenziati. Comunque, è solo con il pieno accordo tra colleghi che si riescono a risolvere i problemi (l’unione fa la forza).

 

IN CASO DI TRASFERIMENTO VA OSSERVATA LA DISTANZA DALLE EDICOLE ESISTENTI?

Vorrei sapere se, in caso di trasferimento di edicola, esiste ancora la prescrizione della distanza dalle altre edicole esistenti.

V. Manfredi – Sapri (SA)

 

Tutti i parametri, compreso eventualmente quello distanziometrico, sono presenti nel piano di localizzazione delle rivendite di cui ogni comune doveva dotarsi entro un anno dall’entrata in vigore del D. Lgs 170. Solo lì può avere risposta al suo quesito. L’anno è ormai scaduto.

 

SI POSSONO VENDERE DOLCIUMI CONFEZIONATI?

Vorrei sapere se posso vendere all’interno della mia edicola dolciumi confezionati come: caramelle, cioccolatini, gelati confezionati, ecc.

S. – Troina (EN)

Vorrei sapere se nella mia edicola posso vendere anche caramelle e gomme da masticare senza dover richiedere la licenza alimentari.

M. Careddu

 

Attualmente la vendita è possibile solo se si è in possesso dei requisiti richiesti per porre in vendita prodotti alimentari. Ma non è escluso che, in un prossimo futuro (stiamo lavorando in proposito), si possano vendere i cosiddetti “pastigliaggi” senza particolari prerogative come già stanno facendo i tabaccai.

 

COME FARE PER LA FORNITURA DELLE TESTATE?

Sono titolare di una licenza per la vendita di quotidiani e periodici. La mia attività è situata all’interno di una stazione di servizio carburanti che dista 500 mt dalla rivendita più vicina. Essendo la mia edicola di nuova istituzione non sono ancora riuscito a ottenere, dopo varie richieste, la fornitura delle testate. Come posso fare per esser rifornito? In alternativa posso prendere i giornali da un’altra rivendita?

N. Montani – Norcia (PG)

 

La titolarità di una licenza non costringe il fornitore a servirla, vi sono alcuni pronunciamenti giurisprudenziali in tal senso. Ritengo possibile per lei acquistare giornali da un’altra rivendita, ma non vedo l’utilità di acquistarli a prezzo di copertina per rivenderli poi al medesimo prezzo senza guadagno.

La sua è una delle tipiche situazioni venutesi a creare in seguito alla voglia degli editori di allargare a dismisura la rete di vendita col risultato che i comuni hanno rilasciato nuove licenze in assenza di adeguati piani commerciali e senza stabilire relativi parametri programmatori. Detto in poche parole: probabilmente la sua nuova rivendita non era necessaria e, valutata la sua potenzialità, gli editori hanno trovato non remunerativo fornirla.

 

COSA SONO I SOVRASCONTI NATALIZI ?

Ho aperto l’attività nel luglio 2001 con licenza esclusiva e solo da poco mi arriva la vostra rivista (meno male che siete su Internet). Chiedo: cosa sono i sovrasconti natalizi? Nell’elenco ho notato che alcune riviste le ho vendute, ma come si fa a sapere se l’agenzia di distribuzione ha applicato il sovrasconto? E poi, è legale che il proprietario di un chiosco a circa 3 km da me venga a consegnare il giornale a domicilio alla casa di fronte al mio negozio? A parte un gentile invito verbale, c’è un altro modo più “legale” per impedirglielo? Di domande ne avrei veramente tante, vista la mia inesperienza, ma per il momento basta. Grazie per la risposta e colgo l’occasione per lodare la magnifica rivista dalla quale sto traendo grandi insegnamenti. Complimenti.

E. – Granzette (RO)

 

I cosiddetti sconti natalizi si riferiscono a quanto espresso dall’Art.9, terzo capoverso dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali attualmente in vigore che dice testualmente: “Le aziende editoriali praticheranno i seguenti sovrasconti sul prezzo defiscalizzato nelle occasioni sotto specificate: Quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto dell’8%, periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto del 6%, periodici quindicinali editi nella seconda quindicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre o comunque per l’ultimo numero dell’anno, sovrasconto del 3%”.

Generalmente questi sovrasconti vengono accreditati dal distributore locale in un’unica soluzione, chieda perciò al suo distributore se ciò è stato fatto, e quando, per renderle possibile un controllo. Le ricordo che i sovrasconti devono essere liquidati entro il 31 marzo dell’anno successivo, quindi quando mi leggerà avrebbe già dovuto riceverli, a meno che lei non abbia rilasciato delega scritta (non cumulativa con altri edicolanti) per il ritiro dei medesimi a qualche organizzazione locale dei rivenditori aderenti alle strutture firmatarie dell’Accordo Nazionale.

Per quanto riguarda la consegna a domicilio, se il suo collega ha la rivendita nel suo stesso comune è legittimo che faccia il servizio di consegna a domicilio (Art. 3, lettera e, D.Lgs 170/2001 – non è necessaria alcuna autorizzazione per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti) anche a due passi dalla sua edicola.

 

 

ANCORA SUL PIANO EDICOLE

In merito alla sua risposta su AE/2/02 riguardante la durata dei 4 anni del piano edicola, le chiedo cosa fare per sapere con esattezza l’effettiva durata o meglio che cosa mi consiglia di fare. La ringrazio e la saluto cordialmente.

P. A.

Villa Rosa di Martinsicuro (TE)

 

Deve rivolgersi all’ufficio commercio del suo comune. Tenga presente che, quando leggerà questa risposta, tutti i comuni d’Italia, ai sensi del D.Lgs 170 (entro un anno dall’entrata in vigore i comuni dovranno dotarsi di piano di localizzazione dei punti vendita), dovrebbero avere il cosiddetto piano edicole, ma vedrà che, purtroppo, non è così, perché nel nostro paese si fanno leggi che pongono degli obblighi, senza però prevedere una sanzione per coloro che non vi ottemperano.

 

EDICOLA + ABBIGLIAMENTO: È POSSIBILE?

Per motivi di affitto, prossimamente trasferirò l’attività dal negozio al chiosco, vorrei però mantenere il negozio per vendere altri prodotti. È possibile l’intestazione con diversa autorizzazione tipo: edicola + abbigliamento? Grazie.

P. L. – Napoli

 

Sì, è possibile.

 

PERCHÉ L’AGENZIA ADDEBITA LE COPIE MANCANTI?

Da alcune rese da me effettuate, una volta arrivate in agenzia, risultano mancanti numerose copie da me regolarmente inserite soprattutto DVD, CD Rom e VHS. L’agenzia mi ha detto che le copie mancanti mi devono essere addebitate. Vorrei sapere cosa posso fare anche perché, anche se facessi la resa in presenza di testimoni, l’agenzia non ne terrebbe conto. Devono essere sempre i giornalai a pagare visto che non possono scegliere la propria agenzia?

V. F. – Moliterno (PZ)

 

Faccia pure la sua resa alla presenza di un testimone che dia disponibilità testimoniale (veda la risposta che segue) e, nel caso l’agenzia non ne tenga conto, si rivolga a un avvocato per un’eventuale denuncia per furti imputabili a situazioni e persone di cui il suo distributore è responsabile.

 

MANCANZE NEGLI ARRIVI E RESA IN PARTE SPARITA

Vi pongo dei quesiti a cui spero vorrete rispondere presto:

- Quando ho delle mancanze nel pacco arrivi lo comunico al mio distributore che però non le scarica sull’e/c. Allora le detraggo io ma questo infastidisce a tal punto l’agenzia da minacciare la sospensione della fornitura.

- Quando non mi ritornano le copie rifiutate, cosa devo fare? Posso detrarre le somme dato che le ha trattenute l’agenzia?

- Quando sparisce parte della resa come tutelarsi? Io la faccio insieme a un amica, posso portarla in agenzia come testimone?

Grazie.

angelanovara@hotmail.com

 

1 - Ritengo la sua procedura corretta, scorrette sono invece le minacce del suo fornitore a cui ricordo che la sospensione della fornitura delle pubblicazioni può avvenire solo per conclamata morosità e non per contenziosi che a volte possono verificarsi.

2 - Eventuali copie messe in resa e respinte a vario titolo, devono essere restituite al rivenditore, altrimenti si tratta di appropriazione indebita giuridicamente perseguibile. Ritengo perciò legittima la detrazione dell’importo relativo e in, ultima ratio, la denuncia alla magistratura.

3 - Come ho più volte ribadito in questa rubrica, in casi di contenzioso è utile farsi “certificare” la resa da un testimone esattamente come lei già fa, costituendosi così la prova di quanto reso. Il problema di queste sparizioni si verifica durante il processo di lavorazione del distributore che ne ha tutte le responsabilità. Anche in questo caso ritengo sia possibile un esposto alla magistratura per tutelare i propri diritti.

 

QUALI DIRITTI PER L’ABBATTIMENTO DEL CHIOSCO?

Sono proprietario di un chiosco edicola in muratura situato su suolo pubblico in una piazza con parcheggio, regolarmente iscritto al catasto. Il comune, nei prossimi mesi, effettuerà dei lavori per costruire parcheggi sotterranei e, quindi, il mio chiosco deve essere abbattuto. Desidero conoscere i miei diritti e sapere se il comune è obbligato, o meno, a risarcirmi i danni che mi causa. Sicuro di una vostra esauriente risposta, vi ringrazio e vi saluto cordialmente.

M. D. – Lavagna Cavi (GE)

 

Il fatto che il suo chiosco sia accatastato non le dà diritti particolari. Diritti e doveri provengono dal contratto di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche che, senza dubbio, esiste tra lei e il suo comune e, solo da questo documento, può sapere se esistano condizioni di risarcimento per casi come il suo. Nutro seri dubbi che lei possa aver diritto, se non in via amichevole, a particolari risarcimenti in quanto, generalmente, il consenso all’occupazione del suolo pubblico viene rilasciato compatibilmente con le esigenze di pubblica utilità dell’area ed è revocabile dal comune in qualsiasi momento trattandosi di concessione su bene demaniale. Le consiglio di trovare un accordo con il comune: non è detto che non riesca a spuntare qualcosa, magari sotto forma di sconto o azzeramento del canone da corrispondere per un determinato periodo.

 

L’EDICOLA INDESIDERATA

Nella mia città, a circa 250 mt dalla mia edicola ne viene aperta un’altra. Posso, in questo caso, fare ricorso tenendo conto che ancora oggi il comune non ha un piano di localizzazione delle edicole? Esistono leggi vigenti che pongono limiti distanziometrici tra due rivendite? Se sì, a chi devo rivolgermi ed entro quale termine? Mi è stato detto che se il mio fatturato diminuisce nell’arco dell’anno prossimo posso fare ricorso al TAR e chiedere la chiusura della futura rivendita. Preciso che questa edicola si trasferisce da una zona scoperta da altre rivendite per aprire vicino alla mia. In attesa di una vostra risposta vi invio cordiali saluti.

A. T. – Sapri (SA)

 

Il decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica” che attualmente disciplina il nostro settore, non contiene parametri distanziometrici. Detti parametri possono però essere presenti nei piani comunali di localizzazione dei punti di vendita che i comuni erano tenuti ad adottare entro un anno dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo, e nelle leggi regionali che devono contenere gli indirizzi per la predisposizione di detti piani. Purtroppo, al momento attuale penso che pochissimi comuni abbiano predisposto i piani e nessuna regione ha ancora legiferato.

Sono, però, state date dalle Regioni, quasi unanimemente, direttive ai comuni di massima attenzione nel rilascio di nuove licenze proprio a causa di questa transitorietà esistente nel passaggio dalla vecchia legge 416 all’attuale decreto legislativo 170; direttive alle quali i comuni purtroppo in gran parte non si attengono. Un ricorso al TAR è sempre possibile qualora si ravvisino atti contrari a leggi e norme in vigore. Solo un avvocato potrebbe consigliarla dopo aver visto gli atti comunali. Tenga però presente i costi che si devono sostenere (intorno ad alcuni milioni di vecchie lire) e la non certezza dell’azione di opposizione.

 

SPOSTAMENTO NEGATO

Possiedo un’edicola carto-libreria nell’hinterland di Cagliari in un locale di 60 mq circa insufficienti per la mia attività. Per esigenze di spazio ho deciso di spostarmi in un locale a circa 10 mt nello stesso stabile. Dalle prime informazioni chieste all’ufficio di competenza del comune per il rilascio delle autorizzazioni, mi verrebbe negato questo spostamento in quanto, non essendoci un piano commerciale comunale, verrebbe adottato il piano commerciale regionale che stabilisce che la distanza tra un’edicola e l’altra deve essere di 700 mt. Devo specificare che la mia attività esiste da oltre 10 anni e che l’edicola più vicina dista circa 400 mt e non si trova sulla stessa strada, mentre a meno di 400 mt e sulla stessa strada è stata data l’autorizzazione alla vendita dei quotidiani a un bar tabacchi.

Vorrei sapere come trovare una soluzione senza incorrere in problemi con le autorità.

L. A. – Cagliari

 

La legge regionale, che presumo risalga ad alcuni anni fa, se non è stata riformulata dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 170, non ha più efficacia stante l’abrogazione dell’Art.14 della legge 416/81. Questo dimostra la scarsa conoscenza della materia da parte degli uffici competenti del suo comune ai quali le consiglio di spiegare quanto sopra esposto. La invito inoltre a leggere anche altre risposte date in questo stesso numero a problematiche simili alle sue e alle quali sono state date risposte totalmente diverse evidenziando così l’ignoranza dei comuni e l’applicabilità di un decreto legislativo che lascia spazio a troppe interpretazioni a volte capziose. Alla luce di ciò, riterrei possibile il suo trasferimento stante anche i pochi metri esistenti dall’ubicazione attuale.

 

IL COMPUTER RIMETTE IN FORNITURA LA PUBBLICAZIONE INDESIDERATA

Il mio distributore sostiene che quando un edicolante chiede di cessare l’invio di una pubblicazione perché sempre invenduta, tale cessazione ha validità a scadenza nel senso che, dopo un mese o due, la inviano di nuovo, magari in conto assoluto, perché il computer dopo un po’ la rimette in fornitura. In tal caso l’edicolante è obbligato a riprendersela e a ripartire con la catena di S. Antonio: fornitura – richiesta – cessazione – sospensione temporanea – nuova fornitura... e così via. E tutto per sola colpa del computer. Inutile dire che le pubblicazioni di cui si richiede la cessazione dell’invio arrivano numerose e abbondanti, mentre quelle con gadget o cd rom interessanti arrivano in un solo esemplare o non arrivano per niente.

A. Dipersia – Salandra (MT)

 

Il suo distributore è un ottimo narratore di fiabe e se usasse la stessa abilità nell’espletamento dell’attività distributiva sarebbe senza dubbio uno dei migliori d’Italia. Passo ora brevemente a ricordare che il computer è un mezzo di lavoro che senza l’azione dell’uomo non è in grado di fare nulla. Perciò se un omino non batte su un tastino un numerino riferito al suo codicino non succede nulla (prima favola). Se l’attività distributiva fosse effettuata correttamente non sarebbe necessaria alcuna richiesta, in quanto sarebbero automatiche le variazioni sia in aumento che in diminuzione, compreso quindi anche l’azzeramento della fornitura di una testata statisticamente mai venduta. Il conto assoluto (pagamento senza il diritto di resa) non è contemplato dagli accordi attualmente in vigore e quindi non può essere applicato (seconda favola). Tutto il resto sono solo parole, parole, parole...

 

SCORRETTA CONCORRENZA DA PARTE DI UN HOTEL

Vorrei sapere se è lecito che un hotel, praticamente attaccato alla mia edicola, goda di un certo quantitativo di quotidiani gratuiti, circa 30 copie, che fa girare ai propri clienti. Così facendo i clienti non si avvicinano alla mia edicola neanche per comperare altre pubblicazioni. Se ciò è lecito, perché avete permesso un simile comportamento (scorretta concorrenza)? E cosa pensate di fare al momento della stipula del nuovo contratto?

G. L. – Brescia

 

Sono d’accordo con lei sulla concorrenza sleale, ma non deve far ricadere le colpe di ciò sul sindacato. Potrà piacere o non piacere, ma non esiste alcuna legge che vieti di omaggiare un prodotto. Il problema ci è ben noto e sarà senza dubbio oggetto delle prossime trattative.

 

PROBLEMI DI RESA

Il 23/3/02 vengo rifornita in c/dep. di VHS “Gabriele”, il 2/4/02 viene fatto il richiamo; il 5/4/02 viene ridistribuito di nuovo il VHS con indicata la data del 12/4/02 come richiamo; il 9/4/02 viene fatto richiamo con indicata la data del 23/3/02. Poiché ritengo ci debba essere il richiamo del 12/4, le copie del 5/4 non le rendo; il 12/4 non viene fatto alcun richiamo; a un certo punto, passati alcuni giorni, il 25/4/02 rendo le 10 copie del VHS allegando una lettera nella quale spiego le incomprensioni che si sono create. Non ricevo alcuna risposta, non viene conteggiata la resa e, quindi, dopo diversi colloqui telefonici con il mio distributore ho anche telefonato al Centro quotidiano di Pescara, cui era allegato il VHS, ma la risposta è stata che non dipendeva da loro ma dall’editore del VHS. Siamo al 3/5/02 e oltre a non aver avuto alcun accredito sull’E.C., non mi sono state restituite nemmeno le videocassette! Vi chiedo: se ho sbagliato nella resa non è stata solo colpa mia e allora perché a pagare siamo sempre noi edicolanti, ultimo anello della catena? Cordiali saluti.

L. Ricci – Corropoli (TE)

 

Dall’esauriente esposizione del suo problema emerge chiaramente l’errore del distributore nell’indicazione del richiamo in resa, perciò deve accettare le copie da lei restituite. Il quotidiano Il Centro a cui era allegato il VHS è responsabile del prodotto funzionalmente collegato al giornale. La mancata restituzione delle VHS, a fronte del non accredito delle stesse, è da considerarsi come appropriazione indebita e, quindi, perseguibile giudizialmente.