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L'ESPERTO RISPONDE |
| A cura di Carlo Leopardo |
Ho comperato un’edicola e i distributori
locali (sono 2) per fare il cambio di intestazione della bolla di consegna di
giornali e riviste mi hanno chiesto, oltre al contratto di cessione azienda,
anche una fideiussione. Sono obbligato a fare questa fideiussione? Chi è il
delegato della provincia di Prato e quale il suo numero di telefono?
A. Tiscione – Montemurlo
(PO)
Quando lei parla
di contratto di cessione d’azienda, presumo si riferisca a documenti che attestino
l’effettiva intestazione della rivendita a suo nome. In tal caso è corretta la
richiesta fatta dai suoi fornitori. Per quanto riguarda le garanzie richieste
ritengo siano legittime in quanto generalmente equivalgono al valore medio di 2
settimane di fornito. La fideiussione deve avere una durata di 8 mesi, ma oltre
questo termine deve cessare in quanto il rapporto commerciale tra rivenditore e
distributore deve considerarsi ormai consolidato. Non firmi alcun contratto di
cessione che i suoi fornitori potrebbero eventualmente sottoporle in quanto non
contemplato dagli accordi in vigore e quindi sarebbe considerato un abuso nei
confronti dei giornalai.
Per ulteriori
informazioni può rivolgersi ad Andrea Innocenti – tel.055.474012,
vicepresidente nazionale SNAG e coordinatore per la sua zona che potrà esserle
d’aiuto.
Sono un edicolante che vorrebbe utilizzare appieno i codici a barre presenti in quasi tutte le riviste. Sapete qualcosa in merito all’obbligatorietà che doveva partire dallo scorso gennaio? Alcune pubblicazione non hanno ancora il codice a barre o addirittura alcuni editori hanno codici uguali e quando ci sono diverse versioni della stessa rivista stampano lo stesso codice a barre sulle diverse testate. Grazie per la vostra attenzione e in attesa un chiarimento su questo argomento vi invio cordiali saluti.
L’inserimento
del codice a barre sulle pubblicazioni, oltre a rispondere a caratteri di
logicità gestionale che sembrano sconosciuti solo al mondo editoriale, è
finalizzato all’entrata in vigore del progetto INFORIV che dovrebbe essere il
nuovo sistema di comunicazione tra rivendite e distributori locali. Il sistema,
che ha grandissime potenzialità, è già operativo nelle aree test a suo tempo
individuate e potrebbe essere completamente operativo nei primi mesi del
prossimo anno. Dall’inizio di questo progetto abbiamo sempre tenuto aggiornati
i lettori sull’evoluzione di INFORIV.
3 EDICOLE PER 5.000 ABITANTI. È possibile?
Desidererei sapere se in un comune con
meno di cinquemila abitanti è possibile aprire una terza edicola, considerando
che non è stata accolta nessuna richiesta per effettuare la sperimentazione. La
sperimentazione era stata richiesta da due bar e dall’altro tabacchino.
Distinti saluti e grazie per la risposta che gentilmente mi vorrete dare.
S. Montoro – Tiriolo (CZ)
Dipende
esclusivamente dai parametri usati per il piano di localizzazione dei punti
vendita di giornali e riviste di cui il suo comune dovrebbe essere dotato (il
D. Lgs. 170 dava un anno di tempo ai comuni per dotarsi del relativo piano,
anno che è ormai passato). Per le delucidazioni del caso deve rivolgersi
all’ufficio commercio del suo comune.
ESISTE UNA LEGGE CHE GARANTISCA LA COPERTURA DI UNA ZONA PER LA VENDITA DEI GIORNALI?
Ho ricevuto lo sfratto dal locale dove mi
trovo anche se otterrò dal giudice la proroga di un anno per cercare
un’alternativa. L’unica possibile sarebbe quella di ottenere l’autorizzazione
dal comune per mettere un chiosco. Esiste una legge che tutela il diritto
all’informazione attraverso la copertura di una determinata zona con la vendita
dei giornali? Se così fosse non potrebbero negarmi la benedetta autorizzazione.
Il nostro
settore è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 170 del 2001 e, per quanto
non contemplato in esso, dal Decreto legislativo n. 114 del 1998. Le consiglio
di esporre il tutto all’ufficio commercio del comune richiedendo la concessione
dell’occupazione di spazio pubblico per l’inserimento di un chiosco per la
rivendita di giornali. Dovrebbero esistere contributi regionali a favore del
piccolo commercio che potrebbero fare al caso suo e, per questo, può rivolgersi
alla locale Associazione commercianti che potrà esserle utile anche come
supporto per l’espletamento delle relative pratiche amministrative. La farò
contattare dal nostro responsabile di zona che cercherà di darle tutto l’aiuto
possibile.
IL DISTRIBUTORE CONSEGNA IN RITARDO MA NON VUOLE COLLABORAZIONE
Mi rivolgo a voi per trovare una
soluzione al seguente problema: il mio corriere arriva da Matera a Policoro
alle 7,30, ma alla mia edicola, situata in periferia, alle 8,30 d’inverno e
ancora più tardi d’estate. Io e altri edicolanti, che si trovano nella mia
stessa situazione, abbiamo deciso di andare incontro al corriere ritirando la
merce all’entrata in città con l’intento di collaborare, come stabilito
nell’accordo FIEG 1994. Ora il nostro distributore, vista l’insistenza di qualche
edicolante non d’accordo con noi, ci vuole vietare di proseguire in questo
atteggiamento dicendo che è illegale. Ora vi chiedo: è, o non è, illegale
ritirare la merce in un punto del paese di domicilio?
V. C. – Policoro (MT)
Anche se capisco
le motivazioni del vostro agire, ritengo legittima la protesta dei vostri
colleghi. Il fatto è che, come da Accordo del 1994, attualmente in vigore, le
carenze sono da attribuire al vostro distributore locale che dovrebbe fornirvi
la merce direttamente al punto vendita in orari ottimali che non sono
certamente quelli da lei evidenziati. Comunque, è solo con il pieno accordo tra
colleghi che si riescono a risolvere i problemi (l’unione fa la forza).
IN CASO DI TRASFERIMENTO VA OSSERVATA
LA DISTANZA DALLE EDICOLE ESISTENTI?
Vorrei sapere se, in caso di trasferimento di edicola, esiste ancora la prescrizione della distanza dalle altre edicole esistenti.
V. Manfredi – Sapri (SA)
Tutti i
parametri, compreso eventualmente quello distanziometrico, sono presenti nel
piano di localizzazione delle rivendite di cui ogni comune doveva dotarsi entro
un anno dall’entrata in vigore del D. Lgs 170. Solo lì può avere risposta al
suo quesito. L’anno è ormai scaduto.
SI POSSONO VENDERE DOLCIUMI CONFEZIONATI?
Vorrei sapere se posso vendere all’interno della mia edicola dolciumi confezionati come: caramelle, cioccolatini, gelati confezionati, ecc.
S. – Troina (EN)
Vorrei sapere se nella mia edicola posso
vendere anche caramelle e gomme da masticare senza dover richiedere la licenza
alimentari.
Attualmente la
vendita è possibile solo se si è in possesso dei requisiti richiesti per porre
in vendita prodotti alimentari. Ma non è escluso che, in un prossimo futuro
(stiamo lavorando in proposito), si possano vendere i cosiddetti “pastigliaggi”
senza particolari prerogative come già stanno facendo i tabaccai.
COME FARE PER LA FORNITURA DELLE TESTATE?
Sono titolare di una licenza per la vendita di quotidiani e periodici. La mia attività è situata all’interno di una stazione di servizio carburanti che dista 500 mt dalla rivendita più vicina. Essendo la mia edicola di nuova istituzione non sono ancora riuscito a ottenere, dopo varie richieste, la fornitura delle testate. Come posso fare per esser rifornito? In alternativa posso prendere i giornali da un’altra rivendita?
N. Montani – Norcia (PG)
La titolarità di
una licenza non costringe il fornitore a servirla, vi sono alcuni
pronunciamenti giurisprudenziali in tal senso. Ritengo possibile per lei
acquistare giornali da un’altra rivendita, ma non vedo l’utilità di acquistarli
a prezzo di copertina per rivenderli poi al medesimo prezzo senza guadagno.
La sua è una
delle tipiche situazioni venutesi a creare in seguito alla voglia degli editori
di allargare a dismisura la rete di vendita col risultato che i comuni hanno
rilasciato nuove licenze in assenza di adeguati piani commerciali e senza
stabilire relativi parametri programmatori. Detto in poche parole:
probabilmente la sua nuova rivendita non era necessaria e, valutata la sua
potenzialità, gli editori hanno trovato non remunerativo fornirla.
Ho aperto l’attività nel luglio 2001 con licenza esclusiva e solo da poco mi arriva la vostra rivista (meno male che siete su Internet). Chiedo: cosa sono i sovrasconti natalizi? Nell’elenco ho notato che alcune riviste le ho vendute, ma come si fa a sapere se l’agenzia di distribuzione ha applicato il sovrasconto? E poi, è legale che il proprietario di un chiosco a circa 3 km da me venga a consegnare il giornale a domicilio alla casa di fronte al mio negozio? A parte un gentile invito verbale, c’è un altro modo più “legale” per impedirglielo? Di domande ne avrei veramente tante, vista la mia inesperienza, ma per il momento basta. Grazie per la risposta e colgo l’occasione per lodare la magnifica rivista dalla quale sto traendo grandi insegnamenti. Complimenti.
E. – Granzette (RO)
I cosiddetti
sconti natalizi si riferiscono a quanto espresso dall’Art.9, terzo capoverso
dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali attualmente in vigore che
dice testualmente: “Le aziende editoriali
praticheranno i seguenti sovrasconti sul prezzo defiscalizzato nelle occasioni
sotto specificate: Quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto dell’8%,
periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto del 6%,
periodici quindicinali editi nella seconda quindicina di dicembre e mensili
editi nel mese di dicembre o comunque per l’ultimo numero dell’anno,
sovrasconto del 3%”.
Generalmente
questi sovrasconti vengono accreditati dal distributore locale in un’unica
soluzione, chieda perciò al suo distributore se ciò è stato fatto, e quando,
per renderle possibile un controllo. Le ricordo che i sovrasconti devono essere
liquidati entro il 31 marzo dell’anno successivo, quindi quando mi leggerà
avrebbe già dovuto riceverli, a meno che lei non abbia rilasciato delega
scritta (non cumulativa con altri edicolanti) per il ritiro dei medesimi a
qualche organizzazione locale dei rivenditori aderenti alle strutture
firmatarie dell’Accordo Nazionale.
Per quanto
riguarda la consegna a domicilio, se il suo collega ha la rivendita nel suo
stesso comune è legittimo che faccia il servizio di consegna a domicilio (Art. 3, lettera e, D.Lgs 170/2001 – non è
necessaria alcuna autorizzazione per la consegna porta a porta e per la vendita
ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti) anche a due passi
dalla sua edicola.
In merito alla sua risposta su AE/2/02
riguardante la durata dei 4 anni del piano edicola, le chiedo cosa fare per
sapere con esattezza l’effettiva durata o meglio che cosa mi consiglia di fare.
La ringrazio e la saluto cordialmente.
P. A.
Villa Rosa di Martinsicuro
(TE)
Deve rivolgersi
all’ufficio commercio del suo comune. Tenga presente che, quando leggerà questa
risposta, tutti i comuni d’Italia, ai sensi del D.Lgs 170 (entro un anno dall’entrata in vigore i comuni dovranno
dotarsi di piano di localizzazione dei punti vendita), dovrebbero avere il
cosiddetto piano edicole, ma vedrà che, purtroppo, non è così, perché nel
nostro paese si fanno leggi che pongono degli obblighi, senza però prevedere
una sanzione per coloro che non vi ottemperano.
EDICOLA + ABBIGLIAMENTO: È POSSIBILE?
Per motivi di affitto, prossimamente
trasferirò l’attività dal negozio al chiosco, vorrei però mantenere il negozio
per vendere altri prodotti. È possibile l’intestazione con diversa
autorizzazione tipo: edicola + abbigliamento? Grazie.
Sì, è possibile.
PERCHÉ L’AGENZIA ADDEBITA LE COPIE MANCANTI?
Da alcune rese da me effettuate, una
volta arrivate in agenzia, risultano mancanti numerose copie da me regolarmente
inserite soprattutto DVD, CD Rom e VHS. L’agenzia mi ha detto che le copie
mancanti mi devono essere addebitate. Vorrei sapere cosa posso fare anche
perché, anche se facessi la resa in presenza di testimoni, l’agenzia non ne
terrebbe conto. Devono essere sempre i giornalai a pagare visto che non possono
scegliere la propria agenzia?
V. F. – Moliterno (PZ)
Faccia pure la
sua resa alla presenza di un testimone che dia disponibilità testimoniale (veda
la risposta che segue) e, nel caso l’agenzia non ne tenga conto, si rivolga a
un avvocato per un’eventuale denuncia per furti imputabili a situazioni e
persone di cui il suo distributore è responsabile.
Vi pongo dei quesiti a cui spero vorrete
rispondere presto:
- Quando ho delle mancanze nel pacco
arrivi lo comunico al mio distributore che però non le scarica sull’e/c. Allora
le detraggo io ma questo infastidisce a tal punto l’agenzia da minacciare la
sospensione della fornitura.
- Quando non mi ritornano le copie
rifiutate, cosa devo fare? Posso detrarre le somme dato che le ha trattenute
l’agenzia?
- Quando sparisce parte della resa come
tutelarsi? Io la faccio insieme a un amica, posso portarla in agenzia come
testimone?
Grazie.
1 - Ritengo la
sua procedura corretta, scorrette sono invece le minacce del suo fornitore a
cui ricordo che la sospensione della fornitura delle pubblicazioni può avvenire
solo per conclamata morosità e non per contenziosi che a volte possono
verificarsi.
2 - Eventuali
copie messe in resa e respinte a vario titolo, devono essere restituite al
rivenditore, altrimenti si tratta di appropriazione indebita giuridicamente
perseguibile. Ritengo perciò legittima la detrazione dell’importo relativo e
in, ultima ratio, la denuncia alla magistratura.
3 - Come ho più
volte ribadito in questa rubrica, in casi di contenzioso è utile farsi
“certificare” la resa da un testimone esattamente come lei già fa,
costituendosi così la prova di quanto reso. Il problema di queste sparizioni si
verifica durante il processo di lavorazione del distributore che ne ha tutte le
responsabilità. Anche in questo caso ritengo sia possibile un esposto alla
magistratura per tutelare i propri diritti.
Sono proprietario di un chiosco edicola
in muratura situato su suolo pubblico in una piazza con parcheggio,
regolarmente iscritto al catasto. Il comune, nei prossimi mesi, effettuerà dei
lavori per costruire parcheggi sotterranei e, quindi, il mio chiosco deve
essere abbattuto. Desidero conoscere i miei diritti e sapere se il comune è
obbligato, o meno, a risarcirmi i danni che mi causa. Sicuro di una vostra
esauriente risposta, vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
M. D. – Lavagna Cavi (GE)
Il fatto che il
suo chiosco sia accatastato non le dà diritti particolari. Diritti e doveri
provengono dal contratto di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
che, senza dubbio, esiste tra lei e il suo comune e, solo da questo documento,
può sapere se esistano condizioni di risarcimento per casi come il suo. Nutro
seri dubbi che lei possa aver diritto, se non in via amichevole, a particolari
risarcimenti in quanto, generalmente, il consenso all’occupazione del suolo
pubblico viene rilasciato compatibilmente con le esigenze di pubblica utilità
dell’area ed è revocabile dal comune in qualsiasi momento trattandosi di
concessione su bene demaniale. Le consiglio di trovare un accordo con il
comune: non è detto che non riesca a spuntare qualcosa, magari sotto forma di
sconto o azzeramento del canone da corrispondere per un determinato periodo.
L’EDICOLA INDESIDERATA
Nella mia città, a circa 250 mt dalla mia edicola ne viene aperta un’altra. Posso, in questo caso, fare ricorso tenendo conto che ancora oggi il comune non ha un piano di localizzazione delle edicole? Esistono leggi vigenti che pongono limiti distanziometrici tra due rivendite? Se sì, a chi devo rivolgermi ed entro quale termine? Mi è stato detto che se il mio fatturato diminuisce nell’arco dell’anno prossimo posso fare ricorso al TAR e chiedere la chiusura della futura rivendita. Preciso che questa edicola si trasferisce da una zona scoperta da altre rivendite per aprire vicino alla mia. In attesa di una vostra risposta vi invio cordiali saluti.
A. T. – Sapri (SA)
Il decreto
legislativo 24 aprile 2001 n. 170 “Riordino
del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica” che
attualmente disciplina il nostro settore, non contiene parametri
distanziometrici. Detti parametri possono però essere presenti nei piani
comunali di localizzazione dei punti di vendita che i comuni erano tenuti ad
adottare entro un anno dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo, e
nelle leggi regionali che devono contenere gli indirizzi per la predisposizione
di detti piani. Purtroppo, al momento attuale penso che pochissimi comuni
abbiano predisposto i piani e nessuna regione ha ancora legiferato.
Sono, però,
state date dalle Regioni, quasi unanimemente, direttive ai comuni di massima
attenzione nel rilascio di nuove licenze proprio a causa di questa
transitorietà esistente nel passaggio dalla vecchia legge 416 all’attuale
decreto legislativo 170; direttive alle quali i comuni purtroppo in gran parte
non si attengono. Un ricorso al TAR è sempre possibile qualora si ravvisino
atti contrari a leggi e norme in vigore. Solo un avvocato potrebbe consigliarla
dopo aver visto gli atti comunali. Tenga però presente i costi che si devono
sostenere (intorno ad alcuni milioni di vecchie lire) e la non certezza
dell’azione di opposizione.
Possiedo un’edicola carto-libreria
nell’hinterland di Cagliari in un locale di 60 mq circa insufficienti per la
mia attività. Per esigenze di spazio ho deciso di spostarmi in un locale a
circa 10 mt nello stesso stabile. Dalle prime informazioni chieste all’ufficio
di competenza del comune per il rilascio delle autorizzazioni, mi verrebbe
negato questo spostamento in quanto, non essendoci un piano commerciale
comunale, verrebbe adottato il piano commerciale regionale che stabilisce che
la distanza tra un’edicola e l’altra deve essere di 700 mt. Devo specificare
che la mia attività esiste da oltre 10 anni e che l’edicola più vicina dista
circa 400 mt e non si trova sulla stessa strada, mentre a meno di 400 mt e
sulla stessa strada è stata data l’autorizzazione alla vendita dei quotidiani a
un bar tabacchi.
Vorrei sapere come trovare una soluzione senza incorrere in problemi con le autorità.
La legge
regionale, che presumo risalga ad alcuni anni fa, se non è stata riformulata
dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 170, non ha più efficacia
stante l’abrogazione dell’Art.14 della legge 416/81. Questo dimostra la scarsa
conoscenza della materia da parte degli uffici competenti del suo comune ai
quali le consiglio di spiegare quanto sopra esposto. La invito inoltre a
leggere anche altre risposte date in questo stesso numero a problematiche
simili alle sue e alle quali sono state date risposte totalmente diverse
evidenziando così l’ignoranza dei comuni e l’applicabilità di un decreto
legislativo che lascia spazio a troppe interpretazioni a volte capziose. Alla
luce di ciò, riterrei possibile il suo trasferimento stante anche i pochi metri
esistenti dall’ubicazione attuale.
IL COMPUTER RIMETTE IN FORNITURA LA PUBBLICAZIONE INDESIDERATA
Il mio distributore sostiene che quando un edicolante chiede di cessare l’invio di una pubblicazione perché sempre invenduta, tale cessazione ha validità a scadenza nel senso che, dopo un mese o due, la inviano di nuovo, magari in conto assoluto, perché il computer dopo un po’ la rimette in fornitura. In tal caso l’edicolante è obbligato a riprendersela e a ripartire con la catena di S. Antonio: fornitura – richiesta – cessazione – sospensione temporanea – nuova fornitura... e così via. E tutto per sola colpa del computer. Inutile dire che le pubblicazioni di cui si richiede la cessazione dell’invio arrivano numerose e abbondanti, mentre quelle con gadget o cd rom interessanti arrivano in un solo esemplare o non arrivano per niente.
A. Dipersia – Salandra (MT)
Il suo
distributore è un ottimo narratore di fiabe e se usasse la stessa abilità
nell’espletamento dell’attività distributiva sarebbe senza dubbio uno dei
migliori d’Italia. Passo ora brevemente a ricordare che il computer è un mezzo
di lavoro che senza l’azione dell’uomo non è in grado di fare nulla. Perciò se
un omino non batte su un tastino un numerino riferito al suo codicino non
succede nulla (prima favola). Se l’attività distributiva fosse effettuata
correttamente non sarebbe necessaria alcuna richiesta, in quanto sarebbero
automatiche le variazioni sia in aumento che in diminuzione, compreso quindi
anche l’azzeramento della fornitura di una testata statisticamente mai venduta.
Il conto assoluto (pagamento senza il diritto di resa) non è contemplato dagli
accordi attualmente in vigore e quindi non può essere applicato (seconda
favola). Tutto il resto sono solo parole, parole, parole...
SCORRETTA CONCORRENZA DA PARTE DI UN HOTEL
Vorrei sapere se è lecito che un hotel, praticamente attaccato alla mia edicola, goda di un certo quantitativo di quotidiani gratuiti, circa 30 copie, che fa girare ai propri clienti. Così facendo i clienti non si avvicinano alla mia edicola neanche per comperare altre pubblicazioni. Se ciò è lecito, perché avete permesso un simile comportamento (scorretta concorrenza)? E cosa pensate di fare al momento della stipula del nuovo contratto?
Sono d’accordo
con lei sulla concorrenza sleale, ma non deve far ricadere le colpe di ciò sul
sindacato. Potrà piacere o non piacere, ma non esiste alcuna legge che vieti di
omaggiare un prodotto. Il problema ci è ben noto e sarà senza dubbio oggetto
delle prossime trattative.
Il 23/3/02 vengo rifornita in c/dep. di VHS “Gabriele”, il 2/4/02 viene fatto il richiamo; il 5/4/02 viene ridistribuito di nuovo il VHS con indicata la data del 12/4/02 come richiamo; il 9/4/02 viene fatto richiamo con indicata la data del 23/3/02. Poiché ritengo ci debba essere il richiamo del 12/4, le copie del 5/4 non le rendo; il 12/4 non viene fatto alcun richiamo; a un certo punto, passati alcuni giorni, il 25/4/02 rendo le 10 copie del VHS allegando una lettera nella quale spiego le incomprensioni che si sono create. Non ricevo alcuna risposta, non viene conteggiata la resa e, quindi, dopo diversi colloqui telefonici con il mio distributore ho anche telefonato al Centro quotidiano di Pescara, cui era allegato il VHS, ma la risposta è stata che non dipendeva da loro ma dall’editore del VHS. Siamo al 3/5/02 e oltre a non aver avuto alcun accredito sull’E.C., non mi sono state restituite nemmeno le videocassette! Vi chiedo: se ho sbagliato nella resa non è stata solo colpa mia e allora perché a pagare siamo sempre noi edicolanti, ultimo anello della catena? Cordiali saluti.
L. Ricci – Corropoli (TE)
Dall’esauriente
esposizione del suo problema emerge chiaramente l’errore del distributore
nell’indicazione del richiamo in resa, perciò deve accettare le copie da lei
restituite. Il quotidiano Il Centro
a cui era allegato il VHS è responsabile del prodotto funzionalmente collegato
al giornale. La mancata restituzione delle VHS, a fronte del non accredito
delle stesse, è da considerarsi come appropriazione indebita e, quindi,
perseguibile giudizialmente.