Convertito in legge il provvedimento che introduce ulteriori novità sul trattamento fiscale delle insegne di esercizio. Ma la norma contribuisce a rendere ancora più complessa e ambigua la vicenda.
Nella Gazzetta
Ufficiale di venerdì 26 aprile è stata pubblicata la legge n. 75 dedicata ad
alcune disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.
Tra queste
compare l’art.2-bis che riproduciamo più avanti, con il quale si provvede a:
·
estendere
al canone l’esenzione per le insegne di superficie fino a 5 metri già prevista
per l’imposta sulla pubblicità;
·
definire le
modalità per il rimborso ai Comuni del mancato gettito derivante da questa
ulteriore norma agevolativa;
·
sopprimere
la preesistente franchigia di 5 metri quadrati, sia per l’imposta sulla
pubblicità che per il canone.
In luogo di un
definitivo intervento chiarificatore, la norma contribuisce a rendere ancora
più complessa e ambigua la vicenda. Tralasciando, infatti, le considerazioni
che potrebbero farsi sulla decorrenza dell’eliminazione inerente la franchigia,
va rilevato che viene individuata un’ulteriore definizione di “insegna di
esercizio”, non sostitutiva ma aggiuntiva a quelle attualmente in vigore. Non
solo: l’ultimo comma sembra conservare una sorta di franchigia di 5 metri
quadrati (sia per il canone che per l’imposta) nell’ipotesi di esposizione di
pluralità di insegne.
In assenza di
proroga, si consiglia di versare l’imposta (o il canone) sulla base delle
disposizioni vigenti (art. 10 della legge finanziaria 2002 con applicazione
della franchigia di 5 mq). Secondo quanto stabilito dallo Statuto del
contribuente, infatti, le nuove disposizioni sulle insegne di superficie
superiore a 5 mq dovrebbero entrare in vigore dal prossimo periodo d’imposta
(2003).
Laddove, invece
si ritenga di dover effettuare i versamenti in base alla nuova più restrittiva
disciplina, sarà opportuno che
l’associato presenti contestualmente istanza di rimborso al Comune per
quanto indebitamente versato.
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto - legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.
- omissis -
·
«Art.
2-bis: ~ I. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui
all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
analogamente a quanto previsto dall’articolo 10 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e
di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri
quadrati.
·
2. Le
minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun
comune all’entità riscossa nell’esercizio 2001, sono integralmente rimborsate
al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno. I
trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per
effetto di altre disposizioni di legge.
·
3.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base - di parte corrente “Fondo speciale” dello
stato di previsione, del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
·
4. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
·
5. Per le
insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati
l’imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie.
·
6. Si
definisce insegna di esercizio la scritta di cui all’articolo 47, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento
dell’attività economica. In caso di pluralità di insegne l’esenzione è
riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1».
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omissis -