Non c’è pace per le... insegne

 

Convertito in legge il provvedimento che introduce ulteriori novità sul trattamento fiscale delle insegne di esercizio. Ma la norma contribuisce a rendere ancora più complessa e ambigua la vicenda.

 

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 26 aprile è stata pubblicata la legge n. 75 dedicata ad alcune disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

Tra queste compare l’art.2-bis che riproduciamo più avanti, con il quale si provvede a:

·        estendere al canone l’esenzione per le insegne di superficie fino a 5 metri già prevista per l’imposta sulla pubblicità;

·        definire le modalità per il rimborso ai Comuni del mancato gettito derivante da questa ulteriore norma agevolativa;

·        sopprimere la preesistente franchigia di 5 metri quadrati, sia per l’imposta sulla pubblicità che per il canone.

In luogo di un definitivo intervento chiarificatore, la norma contribuisce a rendere ancora più complessa e ambigua la vicenda. Tralasciando, infatti, le considerazioni che potrebbero farsi sulla decorrenza dell’eliminazione inerente la franchigia, va rilevato che viene individuata un’ulteriore definizione di “insegna di esercizio”, non sostitutiva ma aggiuntiva a quelle attualmente in vigore. Non solo: l’ultimo comma sembra conservare una sorta di franchigia di 5 metri quadrati (sia per il canone che per l’imposta) nell’ipotesi di esposizione di pluralità di insegne.

In assenza di proroga, si consiglia di versare l’imposta (o il canone) sulla base delle disposizioni vigenti (art. 10 della legge finanziaria 2002 con applicazione della franchigia di 5 mq). Secondo quanto stabilito dallo Statuto del contribuente, infatti, le nuove disposizioni sulle insegne di superficie superiore a 5 mq dovrebbero entrare in vigore dal prossimo periodo d’imposta (2003).

Laddove, invece si ritenga di dover effettuare i versamenti in base alla nuova più restrittiva disciplina, sarà opportuno che l’associato presenti contestualmente istanza di rimborso al Comune per quanto indebitamente versato.

 

LEGGE 24 aprile 2002, n. 75

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

- omissis -

·        «Art. 2-bis: ~ I. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall’articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

·        2. Le minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all’entità riscossa nell’esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

·        3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base - di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione, del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

·        4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

·        5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie.

·        6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. In caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1».

-         omissis -