Le Regioni si muovono

 

Dopo Friuli-Venezia Giulia e Piemonte,altre Regioni hanno preso posizione con documenti ufficiali sul riordino del sistema di stampa. A fare chiarezza sono state Emilia Romagna, Lazio e Lombardia.

Un esempio che sicuramente sarà seguito.

 

Sulla disciplina del sistema di vendita della stampa periodica dopo il decreto legislativo del 24 aprile 2001 n.170 le Regioni incominciano a dare disposizioni ai Comuni di loro competenza per mettere ordine in una situazione che rischiava di diventare insostenibile e con molte interpretazioni. Lazio, Emilia Romagna e Lombardia hanno approvato documenti di indirizzo che ora dovranno essere applicati.

 

LAZIO

Il Dipartimento Sviluppo Economico dell’Assessorato alle attività produttive del Lazio ha emanato gli atti di indirizzo attuativi del decreto legislativo n.170 del 2001.

Nel documento approvato è interpretata la potestà legislativa regionale su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e pertanto nell’ambito del commercio anche all’attività di vendita di stampa. Nell’attesa di una vera e propria legge regionale, il Lazio propone chiari indirizzi ai Comuni in questa fase transitoria. Secondo l’Assessore alle attività produttive, Francesco Saponaro la prima distinzione tra i punti vendita è sul prodotto offerto: i punti di vendita esclusivi sono tenuti a vendere sia i quotidiani che i periodici.

Quanto ai punti di vendita non esclusivi, pur ritenendo che la possibilità di vendita di ambedue le tipologie di prodotti editoriali possa essere valutata in sede di stesura del provvedimento legislativo regionale, è opportuno nell’attuale fase transitoria attenersi alla formulazione letterale dell’art.1, c.2, lett. b) D.Lgs n.170/01. Pertanto per la Regione Lazio i punti non esclusivi sono autorizzati alla vendita di un solo prodotto editoriale, cioè dei quotidiani ovvero dei periodici e non di entrambi. 

 

Negli indirizzi della Regione Lazio le autorizzazioni per i punti di vendita esclusivi debbono essere rilasciate in conformità ai piani di cui all’art.6 del decreto legislativo n.170. Pertanto, in assenza di tali piani non possono essere valutate eventuali domande di autorizzazione per punti esclusivi di vendita. L’autorizzazione per i punti di vendita non esclusivi non può essere rilasciata, e non possono quindi essere esaminate eventuali domande presentate, se non previa valutazione delle condizioni di riferimento per quanto concerne gli indicatori di diversa natura individuati dal comma 6 dell’art.2: densità della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, entità delle vendite di quotidiani e periodici nell’ultimo biennio, condizioni di accesso, nonché esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

Al fine di garantire uniformità ed equità di trattamento e trasparenza all’azione amministrativa, la Regione Lazio invita i Comuni ad assumere un provvedimento di carattere generale contenente criteri desunti dalla verifica delle situazioni esistenti in relazione agli indicatori, cui fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Il rilascio dell’autorizzazione per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, avvenendo in forza di legge, non soggiace invece ad alcuna valutazione discrezionale da parte del Comune. Per “esercizi che hanno effettuato la sperimentazione” s’intendono quelli che hanno effettivamente e concretamente venduto il prodotto o i prodotti editoriali prescelti, ovviamente nel rispetto delle disposizioni dettate al riguardo della Legge 108/99. Per acquisire il diritto all’autorizzazione non è da ritenere sufficiente l’aver effettuato nei termini la comunicazione di intendimento a partecipare, prevista dalla citata legge, senza aver poi venduto il prodotto editoriale prescelto. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il Comune effettua le opportune verifiche in ordine all’effettiva vendita di quotidiani e/o periodici nella fase di sperimentazione ed accerta la sussistenza del rispetto delle condizioni previste.

 

EMILIA ROMAGNA

Secondo la Regione Emilia Romagna, che ha emanato in data 8 maggio gli indirizzi per la predisposizione dei piani di localizzazione comunali dei punti di vendita esclusivi, i Comuni debbono assicurare il più razionale insediamento delle rivendite in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita esclusivi, e non esclusivi.

II piano comunale avrà di norma, validità quadriennale. Per predisporlo i Comuni devono accertare:

·        i punti di vendita esistenti nel territorio comunale, distinti in esclusivi e non esclusivi individuandone l’ubicazione anche in relazione all’eventuale suddivisione del territorio in zone, sulla base delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere;

·        i punti di vendita soggetti ad autorizzazioni a carattere stagionale;

·        individuare, per i centri urbani, la distribuzione territoriale dei punti di vendita esclusivi, anche con riferimento al numero delle famiglie ed alla densità demografica;

·        individuare l’addensamento dell’utenza potenziale, tenendo conto degli insediamenti residenziali, direzionali, scolastici, commerciali e industriali, dall’assetto viario e delle comunicazioni, delle grandi infrastrutture di traffico (quali le stazioni ferroviarie, le autostazioni, i porti e gli aeroporti), delle correnti turistiche permanenti e stagionali, dei centri culturali e sportivi;

·        individuare le località rurali e montane in cui, tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, occorre favorire la presenza di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Sulla base degli accertamenti e nel rispetto dei criteri fissati dal piano comunale si determineranno

·        la localizzazione ottimale dei punti di vendita in relazione alle finalità enunciate;

·        le conseguenti esigenze di nuova apertura e di trasferimento dei punti di vendita, anche con indicazioni di priorità, e in rapporto alla caratteristica esclusiva dell’esercizio;

·        le zone turistiche eventualmente comprensive dell’intero territorio comunale nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazione a carattere stagionale.

I Comuni potranno altresì definire le tipologie dei chioschi e delle altre rivendite, prevedendo anche dimensioni minime che consentano un’ampia esposizione delle diverse testate.

 

LOMBARDIA

La giunta regionale ha approvato il 28 maggio l’indirizzo che dovranno seguire i comuni lombardi. La delibera numero 9143 della Regione Lombardia, presentata in Giunta dall’Assessore regione al Commercio, Mario Scotti, come per Lazio ed Emilia, sottolinea la distinzione tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi attenendosi al decreto legislativo numero 170 del 24 aprile 2001. Viene perciò ribadito che sono considerati punti vendita non esclusivi quegli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione (...) e hai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo.

Particolarmente interessante per i Comuni sono i criteri per l’adozione dei piani di localizzazione fissati nell’articolo 6 della delibera regionale.

Ai Comuni è chiesto di ascoltare preventivamente le associazioni di editori, distributori e le organizzazioni sindacali di categoria. Successivamente ai fini della predisposizione dei piani di localizzazione si debbono tenere conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in particolare:

·        degli insediamenti residenziali;

·        degli insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici e privati, insediamenti industriali, produttivi e commerciali;

·        dell’assetto viario e delle comunicazioni;

·        delle infrastrutture di traffico quali stazioni ferroviarie e aeroporti;

·        dei flussi turistici, permanenti e stagionali.

I comuni, secondo la delibera regionale lombarda, debbono tenere inoltre conto del rapporto tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi; del rapporto tra il numero di famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi e del numero dei quotidiani e dei periodici venduti nel biennio antecedente all’approvazione del piano.

I piani comunali possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti vendita esclusivi, che scende al 10% per i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

Viene anche stabilita una priorità di trasferimento per i punti di vendita esclusivi nell’ambito del Comune rispetto all’autorizzazione di nuovi punti vendita.

Prima dell’entrata in vigore del piano comunale deve anche essere valutata la consistenza della rete distributiva dei quotidiani e dei perioridici attraverso la ricognizione dei punti vendita già autorizzati, siano essi esclusivi o non esclusivi.

 

LE ALTRE REGIONI

Continua intanto il lavoro della Commissione Interregionale che ha come capofila la Liguria. Non ci sono, tuttavia, per ora novità, ma si opera al fine di portare tutte le Regioni a piani di localizzazione. Nel frattempo si rimane in una situazione interlocutoria con i Comuni chiamati all’immobilismo o a eccessivo permissivismo. È soprattutto quest’ultimo atteggiamento che preoccupa gli edicolanti che meritano di essere tutelati per la salvaguardia del loro lavoro.

 

Enrico Venni