Dopo Friuli-Venezia Giulia e Piemonte,altre Regioni hanno preso posizione con documenti ufficiali sul riordino del sistema di stampa. A fare chiarezza sono state Emilia Romagna, Lazio e Lombardia.
Un esempio che sicuramente sarà seguito.
Sulla disciplina
del sistema di vendita della stampa periodica dopo il decreto legislativo del
24 aprile 2001 n.170 le Regioni incominciano a dare disposizioni ai Comuni di
loro competenza per mettere ordine in una situazione che rischiava di diventare
insostenibile e con molte interpretazioni. Lazio, Emilia Romagna e Lombardia
hanno approvato documenti di indirizzo che ora dovranno essere applicati.
Il Dipartimento
Sviluppo Economico dell’Assessorato alle attività produttive del Lazio ha
emanato gli atti di indirizzo attuativi del decreto legislativo n.170 del 2001.
Nel documento
approvato è interpretata la potestà legislativa regionale su ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato e pertanto nell’ambito
del commercio anche all’attività di vendita di stampa. Nell’attesa di una vera
e propria legge regionale, il Lazio propone chiari indirizzi ai Comuni in
questa fase transitoria. Secondo l’Assessore alle attività produttive, Francesco Saponaro la prima distinzione
tra i punti vendita è sul prodotto offerto: i punti di vendita esclusivi sono
tenuti a vendere sia i quotidiani che i periodici.
Quanto ai punti
di vendita non esclusivi, pur ritenendo che la possibilità di vendita di
ambedue le tipologie di prodotti editoriali possa essere valutata in sede di
stesura del provvedimento legislativo regionale, è opportuno nell’attuale fase
transitoria attenersi alla formulazione letterale dell’art.1, c.2, lett. b)
D.Lgs n.170/01. Pertanto
per la Regione Lazio i punti non esclusivi sono autorizzati alla vendita di un
solo prodotto editoriale, cioè dei quotidiani ovvero dei periodici e non di
entrambi.
Negli indirizzi
della Regione Lazio le autorizzazioni per i punti di vendita esclusivi debbono
essere rilasciate in conformità ai piani di cui all’art.6 del decreto
legislativo n.170. Pertanto, in assenza di tali piani non possono essere
valutate eventuali domande di autorizzazione per punti esclusivi di vendita.
L’autorizzazione per i punti di vendita non esclusivi non può essere rilasciata,
e non possono quindi essere esaminate eventuali domande presentate, se non
previa valutazione delle condizioni di riferimento per quanto concerne gli
indicatori di diversa natura individuati dal comma 6 dell’art.2: densità della
popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, entità delle
vendite di quotidiani e periodici nell’ultimo biennio, condizioni di accesso,
nonché esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
Al fine di
garantire uniformità ed equità di trattamento e trasparenza all’azione
amministrativa, la Regione Lazio invita i Comuni ad assumere un provvedimento
di carattere generale contenente criteri desunti dalla verifica delle
situazioni esistenti in relazione agli indicatori, cui fare riferimento ai fini
del rilascio delle autorizzazioni.
Il rilascio
dell’autorizzazione per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione,
avvenendo in forza di legge, non soggiace invece ad alcuna valutazione
discrezionale da parte del Comune. Per “esercizi che hanno effettuato la sperimentazione” s’intendono
quelli che hanno effettivamente e concretamente venduto il prodotto o i
prodotti editoriali prescelti, ovviamente nel rispetto delle disposizioni
dettate al riguardo della Legge 108/99. Per acquisire il diritto
all’autorizzazione non è da ritenere sufficiente l’aver effettuato nei termini
la comunicazione di intendimento a partecipare, prevista dalla citata legge,
senza aver poi venduto il prodotto editoriale prescelto. Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione il Comune effettua le opportune verifiche in ordine
all’effettiva vendita di quotidiani e/o periodici nella fase di sperimentazione
ed accerta la sussistenza del rispetto delle condizioni previste.
Secondo la
Regione Emilia Romagna, che ha emanato in data 8 maggio gli indirizzi per la
predisposizione dei piani di
localizzazione comunali dei punti di vendita esclusivi, i Comuni debbono
assicurare il più razionale insediamento delle rivendite in ragione della
densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche
urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell’entità delle vendite di
quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso,
nonché dell’esistenza di altri punti vendita esclusivi, e non esclusivi.
II piano
comunale avrà di norma, validità quadriennale. Per predisporlo i Comuni devono
accertare:
·
i punti di
vendita esistenti nel territorio comunale, distinti in esclusivi e non
esclusivi individuandone l’ubicazione anche in relazione all’eventuale
suddivisione del territorio in zone, sulla base delle caratteristiche
urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere;
·
i punti di
vendita soggetti ad autorizzazioni a carattere stagionale;
·
individuare,
per i centri urbani, la distribuzione territoriale dei punti di vendita esclusivi,
anche con riferimento al numero delle famiglie ed alla densità demografica;
·
individuare
l’addensamento dell’utenza potenziale, tenendo conto degli insediamenti
residenziali, direzionali, scolastici, commerciali e industriali, dall’assetto
viario e delle comunicazioni, delle grandi infrastrutture di traffico (quali le
stazioni ferroviarie, le autostazioni, i porti e gli aeroporti), delle correnti
turistiche permanenti e stagionali, dei centri culturali e sportivi;
·
individuare
le località rurali e montane in cui, tenuto conto delle particolari condizioni
di accesso, occorre favorire la presenza di punti di vendita della stampa
quotidiana e periodica.
Sulla base degli
accertamenti e nel rispetto dei criteri fissati dal piano comunale si determineranno
·
la
localizzazione ottimale dei punti di vendita in relazione alle finalità
enunciate;
·
le
conseguenti esigenze di nuova apertura e di trasferimento dei punti di vendita,
anche con indicazioni di priorità, e in rapporto alla caratteristica esclusiva
dell’esercizio;
·
le zone
turistiche eventualmente comprensive dell’intero territorio comunale nelle
quali è consentito il rilascio di autorizzazione a carattere stagionale.
I Comuni
potranno altresì definire le tipologie dei chioschi e delle altre rivendite,
prevedendo anche dimensioni minime che consentano un’ampia esposizione delle
diverse testate.
La giunta
regionale ha approvato il 28 maggio
l’indirizzo che dovranno seguire i comuni lombardi. La delibera numero 9143
della Regione Lombardia, presentata in Giunta dall’Assessore regione al
Commercio, Mario Scotti, come per
Lazio ed Emilia, sottolinea la distinzione tra punti di vendita esclusivi e non
esclusivi attenendosi al decreto legislativo
numero 170 del 24 aprile 2001. Viene perciò ribadito che sono
considerati punti vendita non esclusivi quegli esercizi che hanno effettuato la
sperimentazione (...) e hai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di
diritto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo.
Particolarmente
interessante per i Comuni sono i criteri per l’adozione dei piani di
localizzazione fissati nell’articolo 6 della delibera regionale.
Ai Comuni è
chiesto di ascoltare preventivamente le associazioni di editori, distributori e
le organizzazioni sindacali di categoria. Successivamente ai fini della
predisposizione dei piani di localizzazione si debbono tenere conto delle
caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in
particolare:
·
degli
insediamenti residenziali;
·
degli
insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e
sportive, nonché di uffici pubblici e privati, insediamenti industriali,
produttivi e commerciali;
·
dell’assetto
viario e delle comunicazioni;
·
delle
infrastrutture di traffico quali stazioni ferroviarie e aeroporti;
·
dei flussi
turistici, permanenti e stagionali.
I comuni,
secondo la delibera regionale lombarda, debbono tenere inoltre conto del
rapporto tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi; del rapporto
tra il numero di famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi e del numero
dei quotidiani e dei periodici venduti nel biennio antecedente all’approvazione
del piano.
I piani comunali
possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti vendita esclusivi, che
scende al 10% per i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione
superiore a 50 mila abitanti.
Viene anche
stabilita una priorità di trasferimento per i punti di vendita esclusivi
nell’ambito del Comune rispetto all’autorizzazione di nuovi punti vendita.
Prima dell’entrata
in vigore del piano comunale deve anche essere valutata la consistenza della
rete distributiva dei quotidiani e dei perioridici attraverso la ricognizione
dei punti vendita già autorizzati, siano essi esclusivi o non esclusivi.
Continua intanto
il lavoro della Commissione Interregionale che ha come capofila la Liguria. Non
ci sono, tuttavia, per ora novità, ma si opera al fine di portare tutte le
Regioni a piani di localizzazione. Nel frattempo si rimane in una situazione
interlocutoria con i Comuni chiamati all’immobilismo o a eccessivo
permissivismo. È soprattutto quest’ultimo atteggiamento che preoccupa gli
edicolanti che meritano di essere tutelati per la salvaguardia del loro lavoro.