Siamo al preambolo

 

In data 18 luglio, a Roma, Organizzazioni Sindacali FIEG e ANADIS si sono incontrate e hanno steso un preliminare che dovrà servire per iniziare  a discutere su basi concrete.

 

iniziare  a discutere su basi concrete.Alla riunione, tenutasi in quel clima disteso che preannuncia le imminenti vacanze, erano presenti oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali SNAG-Confcommercio, SINAGI-Cgil, UIL-TuCs, CISL-Giornalai e FENAGI-Confesercenti anche quelli della USIAGI di Roma, che ha ottenuto di entrare a far parte delle trattative.

Dall’incontro è scaturito un vero e proprio PREAMBOLO, che essendo stato sottoscritto dalle parti, non consentirà al Decreto Legge 170/01 di essere “interpretato”, per esempio dagli Editori, in modo parziale.

Lo riproduciamo fedelmente.

 

Le parti rilevano che l’informazione è oggetto di particolare tutela e garanzia nel nostro ordinamento giuridico a partire dall’art.21 della Costituzione. In questo quadro si inseriscono le norme volte a tutelare la diffusione di prodotti editoriali, nonché la fruizione degli stessi, da parte del pubblico dei lettori.

Il legislatore si è, inoltre, preoccupato di assicurare i mezzi di informazione a mezzo stampa, attraverso interventi protezionistici e attraverso misure di tutela.

In questa direzione si colloca in particolare l’art.16 L.416/81 che sancisce il dovere in capo alle imprese di distribuzione di garantire a parità di condizioni, rispetto ai punti vendita serviti e al numero delle copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

Nella stessa direzione si muove il D.lgs 170/01 che definisce il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica ribadendo che esso si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti di vendita esclusivi e non esclusivi.

I primi, per esercitare l’attività di vendita, devono ottenere il rilascio di autorizzazione da parte dei Comuni; tale autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione.

La normativa prevede, inoltre, che i punti di vendita esclusivi sono tenuti a porre in vendita tutti i prodotti editoriali che ne facciano richiesta, assicurando nella vendita parità di trattamento alle diverse testate.

I punti di vendita non esclusivi, identificati negli esercizi elencati espressamente nel decreto legislativo, sono quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

Rientrano quindi nella dizione di punti vendita esclusivi sia le rivendite che effettuano esclusivamente la vendita di quotidiani e periodici sia i tradizionali esercizi promiscui, attivati in vigenza della L.416/81, all’interno dei quali, assieme ai giornali e alle riviste, sono poste in commercio altre tipologie merceologiche.

Sono invece da considerare punti vendita non esclusivi sia gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione per la vendita di quotidiani e/o periodici, in base alla L.108/99 sia gli esercizi attivati ai sensi del precitato  Decreto Legislativo n.170/01.

Da ciò discende l’esigenza di un sistema di remunerazione a percentuale – peraltro generalmente applicato in tutti i Paesi – liberamente pattuito tra le parti, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, previsti dalla legge e ai quali si devono attenere, in modo differenziato, gli esercizi esclusivi e quelli non esclusivi.

Le parti concordano, inoltre, nel ritenere che il processo di distribuzione della stampa quotidiana e periodica che trae origine dalle aziende editoriali, passando eventualmente attraverso le imprese di distribuzione nazionale e quelle di distribuzione locale per giungere ai punti vendita finali, si avvale di una serie di modelli negoziali atipici nei quali la fornitura delle pubblicazioni avviene a fronte dell’obbligo, da parte di chi le riceve, di pagare il prezzo delle pubblicazioni, salvo che le restituisca nei modi e nei termini stabiliti.

Le parti concordano, di fare riferimento – ai fini dell’applicazione dei modelli negoziali sopra richiamati – alla definizione di prodotto editoriale contenuta nella L.62/01.

Tutto ciò premesso, le parti ritengono che la legislazione particolare riservata all’editoria determini la necessità di una condivisione di norme pattizie, riservate agli esercizi esclusivi – per le loro caratteristiche di professionalità – con una funzione Siamo al preambolo complementare rispetto alla normativa pubblica, facendo riferimento al D.lgs 170/01 per la stipulazione delle norme di seguito convenute.

La rete di vendita esclusiva svolge, infatti, nel nostro Paese un ruolo centrale e di riferimento per la vendita del prodotto editoriale in coerenza con i principi costituzionali e legislativi sopra richiamati.

 

È stata dunque riconfermata l’importante funzione delle nostre edicole all’interno del sistema di vendita della stampa in Italia. E di conseguenza la necessità di riconoscerci “norme pattizie” adeguate al nostro servizio.

E se è stato concordato che si farà riferimento a ciò che la L.62/01 ha definito “prodotto editoriale”, ebbene, come anticipato da Armando Abbiati nel suo editoriale, sarà opportuno non distrarsi quando... questo prodotto arriverà in edicola.

S. C.