In data 18 luglio, a Roma,
Organizzazioni Sindacali FIEG e ANADIS si sono incontrate e hanno steso un preliminare che
dovrà servire per iniziare a discutere
su basi concrete.
Alla riunione,
tenutasi in quel clima disteso che preannuncia le imminenti vacanze, erano
presenti oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
SNAG-Confcommercio, SINAGI-Cgil, UIL-TuCs, CISL-Giornalai e
FENAGI-Confesercenti anche quelli della USIAGI di Roma, che ha ottenuto di
entrare a far parte delle trattative.
Dall’incontro è
scaturito un vero e proprio PREAMBOLO, che essendo stato sottoscritto dalle
parti, non consentirà al Decreto Legge 170/01 di essere “interpretato”, per
esempio dagli Editori, in modo parziale.
Lo riproduciamo
fedelmente.
Le parti
rilevano che l’informazione è oggetto di particolare tutela e garanzia nel
nostro ordinamento giuridico a partire dall’art.21 della Costituzione. In
questo quadro si inseriscono le norme volte a tutelare la diffusione di
prodotti editoriali, nonché la fruizione degli stessi, da parte del pubblico
dei lettori.
Il
legislatore si è, inoltre, preoccupato di assicurare i mezzi di informazione a
mezzo stampa, attraverso interventi protezionistici e attraverso misure di
tutela.
In questa
direzione si colloca in particolare l’art.16 L.416/81 che sancisce il dovere in
capo alle imprese di distribuzione di garantire a parità di condizioni,
rispetto ai punti vendita serviti e al numero delle copie distribuite, il
servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano
richiesta.
Nella stessa
direzione si muove il D.lgs 170/01 che definisce il sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica ribadendo che esso si articola, su tutto il
territorio nazionale, in punti di vendita esclusivi e non esclusivi.
I primi, per
esercitare l’attività di vendita, devono ottenere il rilascio di autorizzazione
da parte dei Comuni; tale autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani
comunali di localizzazione.
La normativa
prevede, inoltre, che i punti di vendita esclusivi sono tenuti a porre in
vendita tutti i prodotti editoriali che ne facciano richiesta, assicurando
nella vendita parità di trattamento alle diverse testate.
I punti di
vendita non esclusivi, identificati negli esercizi elencati espressamente nel
decreto legislativo, sono quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono
autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
Rientrano
quindi nella dizione di punti vendita esclusivi sia le rivendite che effettuano
esclusivamente la vendita di quotidiani e periodici sia i tradizionali esercizi
promiscui, attivati in vigenza della L.416/81, all’interno dei quali, assieme
ai giornali e alle riviste, sono poste in commercio altre tipologie
merceologiche.
Sono invece
da considerare punti vendita non esclusivi sia gli esercizi che hanno
effettuato la sperimentazione per la vendita di quotidiani e/o periodici, in
base alla L.108/99 sia gli esercizi attivati ai sensi del precitato Decreto Legislativo n.170/01.
Da ciò
discende l’esigenza di un sistema di remunerazione a percentuale – peraltro
generalmente applicato in tutti i Paesi – liberamente pattuito tra le parti,
nel rispetto dei principi di parità di trattamento, previsti dalla legge e ai
quali si devono attenere, in modo differenziato, gli esercizi esclusivi e
quelli non esclusivi.
Le parti
concordano, inoltre, nel ritenere che il processo di distribuzione della stampa
quotidiana e periodica che trae origine dalle aziende editoriali, passando
eventualmente attraverso le imprese di distribuzione nazionale e quelle di
distribuzione locale per giungere ai punti vendita finali, si avvale di una
serie di modelli negoziali atipici nei quali la fornitura delle pubblicazioni
avviene a fronte dell’obbligo, da parte di chi le riceve, di pagare il prezzo
delle pubblicazioni, salvo che le restituisca nei modi e nei termini stabiliti.
Le parti
concordano, di fare riferimento – ai fini dell’applicazione dei modelli
negoziali sopra richiamati – alla definizione di prodotto editoriale contenuta
nella L.62/01.
Tutto ciò
premesso, le parti ritengono che la legislazione particolare riservata
all’editoria determini la necessità di una condivisione di norme pattizie,
riservate agli esercizi esclusivi – per le loro caratteristiche di
professionalità – con una funzione
complementare rispetto alla normativa
pubblica, facendo riferimento al D.lgs 170/01 per la stipulazione delle norme
di seguito convenute.
La rete di vendita esclusiva svolge, infatti, nel nostro Paese un ruolo centrale e di riferimento per la vendita del prodotto editoriale in coerenza con i principi costituzionali e legislativi sopra richiamati.
È stata dunque
riconfermata l’importante funzione delle nostre edicole all’interno del sistema
di vendita della stampa in Italia. E di conseguenza la necessità di riconoscerci
“norme pattizie” adeguate al nostro servizio.
E se è stato
concordato che si farà riferimento a ciò che la L.62/01 ha definito “prodotto
editoriale”, ebbene, come anticipato da Armando Abbiati nel suo
editoriale, sarà opportuno non distrarsi quando... questo prodotto arriverà in
edicola.
S. C.