LA PAROLA ALL'AVVOCATO |
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A cura di Maurizio Corti |
Come fare per recedere prima della scadenza contrattuale d’affitto
A.P. di Napoli esercita la propria attività di rivenditore
di giornali all’interno di un negozio condotto in locazione. Avendo la
possibilità di trasferire la stessa in un chiosco, vuole sapere a cosa potrebbe
incorrere rilasciando il negozio prima della scadenza contrattuale.
Occorre anzitutto distinguere il caso in cui il contratto di locazione preveda la possibilità di recesso da parte del conduttore prima della scadenza contrattuale, da quello in cui il contratto sia privo di tale clausola.
Nel primo caso è evidente che sarà sufficiente comunicare al proprietario del negozio l’intenzione di avvalersi del recesso, contrattualmente previsto, e di liberare i locali entro il termine contemplato.
Nel secondo caso, ovvero quello relativo all’ipotesi che il contratto di locazione non preveda la possibilità di recesso, intervengono le norme previste dalla legge 392/78 che disciplina, all’art. 27, la possibilità del conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, di recedere in qualsiasi momento del contratto con un preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.Il mio suggerimento è quello di avvalersi di questa possibilità concessa dalla legge e di comunicare il recesso sussistendone i gravi motivi dettati dalla eventualità di rendersi, il conduttore, moroso nei pagamenti non essendo più in grado di farvi fronte e di optare quindi per un chiosco ove svolgere la propria attività lavorativa a un canone di gran lunga inferiore a quello corrisposto al proprietario del negozio. È altresì opportuno che il rilascio dei locali avvenga entro i sei mesi successivi alla comunicazione del recesso onde consentire al proprietario di reperire un altro conduttore.